IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme
in materia di volontariato di protezione civile;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul
volontariato;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
recante interventi in favore del volontariato;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496,
recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in ordine
alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita'
di protezione civile e prevede la predisposizione di un apposito elenco;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa; Vista
la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59, che dispongono in materia di protezione
civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
613, recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di
volontariato nelle attivita' di protezione civile, previsto
dall'articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerata l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento,
per quanto riguarda la partecipazione alle attivita' di protezione
civile delle organizzazioni di volontariato, nonche' la concessione di
contributi e lo snellimento delle procedure per la concessione dei
contributi stessi e per l'utilizzo del volontariato; Considerato che ai
sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
il Dipartimento della protezione civile e' soppresso ed i compiti
attualmente intestati al medesimo Dipartimento sono trasferiti
all'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del citato
decreto legislativo; Tenuto conto delle indicazioni formulate dal
Comitato nazionale del volontariato di protezione civile; Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
giugno 2000; Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in
data 6 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per
gli affari regionali e per la solidarieta' sociale;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Iscrizione delle organizzazioni di
volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile
1. E' considerata organizzazione di
volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito,
senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile,
che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita' di
previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
nonche' attivita' di formazione e addestramento, nella stessa
materia.
2. Ai fini dell'applicazione del presente
regolamento e' considerata organizzazione di volontariato di protezione
civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi
inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove,
avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti, attivita' di previsione, prevenzione e
soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza
statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonche' attivita' di formazione e addestramento,
nella stessa materia.
3. Al fine della piu' ampia
partecipazione alle attivita' di protezione civile, le organizzazioni di
volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonche' in elenchi o albi di
protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono
chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la
quale sono registrate,l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di
protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", che
provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneita'
tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi
indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le
province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento
dei dati e ogni altra utile informazione volta al piu' razionale
utilizzo del volontariato.
4. Le organizzazioni di volontariato di
cui al comma 2, che, in virtu' dell'articolo 13 della legge 11 agosto
1991, n. 266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei
registri regionali previsti dall'articolo 6 della stessa legge, possono
chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3
direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad
appurarne la capacita' operativa in relazione agli eventi di cui al
comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente
all'Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei
dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione
volta al piu' razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.
5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco
nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni,
le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.
6. Per favorire l'armonizzazione di
criteri, modalita' e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo
delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale,
l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle
regioni e delle province autonome.
7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia puo' disporre la cancellazione
dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e
comprovati motivi, accertati dalle autorita' competenti ai sensi della
legge n. 225 del 1992 in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi
dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
8. L'Agenzia cura la specializzazione
delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attivita' di protezione
civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse
alle specifiche tipologie di intervento, nonche' le forme e le modalita'
di collaborazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solofine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17
(Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge". - Si riporta il testo
vigente dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile): "Art. 18
(Volontariato). - 1. Il Servizio nazionale della protezione civile
assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attivita' di
previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamita'
naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le
iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le
procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i
modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato
nelle attivita' di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti
criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di
contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento
della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle
organizzazioni all'attivita' di predisposizione ed attuazione di piani
di protezione civile;
c) i criteri gia' stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC,
del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione
dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di
volontariato di protezione civile, in armonia
con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266. 3-bis. Entro sei
mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a
modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 613". - La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: "Legge-quadro
sul volontariato".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio
1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984,
n. 363 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai
movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984
in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania): "Art. 11. - Fino all'entrata
in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque
non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile puo' avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati
all'attivita' di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le
disponibilita' del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite
le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di
impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare
provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del
relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per
la copertura assicurativa degli interessati".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n.
393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n.
496 (Interventi urgenti di protezione civile): "Art. 11
(Volontariato di protezione civile). - 1. All'art. 18 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "delle associazioni di volontariato e degli
organismi che lo promuovono sono sostituite dalle seguenti: "delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile ;
b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere a) e b) la parola:
"associazioni e' sostituita dalla seguente: "organizzazioni ;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Entro sei mesi
dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare
il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613. .
2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 613, sono soppresse le parole: "accertando
l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei
confronti degli aderenti alle associazioni ". - La legge 15 marzo
1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 107 e 108 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 107
(Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i
compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni,
delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di
protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni
interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze
per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di
pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno
alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di
emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8, comma
1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita'
industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di
previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera
c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli
incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani
nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi
naturali ed antropici;
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o
avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di
quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle
provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d) ed e), e al numero 1) della
lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella
Conferenza unificata.
Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1.
Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni dell'art. 107
sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in
particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei
rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal
verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di
emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno
alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito
al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 107;
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione
e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e
piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base
degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura
tecnica, da attivare in
caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della
legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) sono attribuite ai comuni le funzioni
relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita' di previsione e
degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e
piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla
preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in
caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di
emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le
comunita' montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli
indirizzi
regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di
protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale
e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali". - Il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 613, reca: "Regolamento recante norme
concernenti la partecipazione delle associazioni di
volontariato nelle attivita' di protezione civile".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge 24
febbraio 1992, n. 225: "Art. 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di
competenze). - 1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli eventi
si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e
amministrazioni
competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro
natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o
amministrazioni
competenti in via ordinaria;
c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari".
- Per il testo degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 13 della citata legge 11 agosto
1991, n. 266: "Art. 6 (Registri delle organizzazioni di
volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome).
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la
tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui,
rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino
alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la
revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei
requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato da
parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il
provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso, nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il
quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e
appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le
medesime modalita' e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata
dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto
dall'art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla
conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art.
5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti".
"Art. 13 (Limiti di applicabilita). - 1. E' fatta salva la
normativa vigente per le attivita' di volontariato non contemplate nella
presente legge, con particolare riferimento alle attivita' di
cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a
quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15
dicembre 1972, n. 772".
Art. 2.
Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle
attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e
per la formazione dei cittadini.
1. L'Agenzia puo' concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte
nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti
degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al
potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonche' al miglioramento
della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini.
2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il
raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, piu'
elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante
interventi sulle dotazioni gia' acquisite, sia mediante acquisizione di
nuovi mezzi e attrezzature.
3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo
svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attivita',
ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento
qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attivita' espletata dalle
organizzazioni.
4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attivita' diretta a
divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonche' a
favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti
individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli
eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne le
conseguenze.
5. Le attivita' di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto
dei piani formativi teorico-pratici predisposti, sentite le regioni e le
province autonome interessate, dall'Agenzia che, allo scopo di
verificare esigenze e risultati conseguibili, puo' organizzare corsi
sperimentali.
6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1,
sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformita' ai
modelli A e B allegati al presente regolamento, deve essere indirizzata
e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Agenzia,
corredata della documentazione prevista negli articoli 3 e 4.
7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al 75%
del fabbisogno documentato. La percentuale dei costi finanziabili puo'
essere aumentata oltre tale limite, fino alla totale copertura della
spesa, in relazione alle esigenze delle organizzazioni di volontariato
in aree del territorio nazionale che presentino elevati indici di
rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello stato di
emergenza nazionale, al momento della domanda.
8. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene
conto delle eventuali, analoghe concessioni di contributi o agevolazioni
finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo
titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare
i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' allegandola alla domanda di cui al comma 6.
L'ammontare complessivo dei contributi pubblici o privati, anche
congiuntamente considerati, non puo' superare l'importo della spesa
effettivamente sostenuta dall'organizzazione con riguardo al medesimo
progetto di potenziamento delle strutture, o di miglioramento della
preparazione tecnica, o di formazione dei cittadini.
9. In caso di partecipazione delle regioni e delle province autonome,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane al finanziamento
dei progetti di cui al presente articolo, l'erogazione del relativo
contributo concesso dall'Agenzia puo' avvenire anche per il tramite dei
suddetti enti.
Art. 3.
Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi
per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi 1. La domanda per la
concessione del contributo per il potenziamento delle attrezzature e dei
mezzi deve essere corredata della seguente documentazione: a) relazione
illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e
attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e alle modalita' di
impiego;
b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri
soggetti o di contributi gia' erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la
veridicita' della documentazione allegata alla domanda.
2. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta e' carente, puo'
richiedere la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento
di concessione del contributo.
Art. 4.
Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi
per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei
cittadini
1. La domanda per la concessione dei contributi per il miglioramento
della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
a) progetto contenente anche la relazione esplicativa, ove sia
specificato il tipo di attivita' di formazione o di addestramento,
l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e
gli obiettivi che si intendono perseguire;
b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri
soggetti o di contributi gia' erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la
veridicita' della documentazione allegata alla domanda.
2. L'Agenzia puo' sottoporre il preventivo di spesa riguardante il
finanziamento dei progetti di cui al presente articolo al parere di
autorita' competenti, tra cui scuola superiore della pubblica
amministrazione, Universita', Istituti di ricerca, al fine stabilire la
congruita' dei costi indicati.
3. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta e' carente, puo'
richiedere all'organizzazione di volontariato la necessaria integrazione
in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.
Art. 5.
Criteri e procedure per la concessione dei contributi 1. L'Agenzia,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, definisce coerentemente con i piani di emergenza
previsti dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 2), i criteri
generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per un
triennio. Sulla base dei criteri definiti, l'Agenzia, sentito il
Comitato di cui all'articolo 12, predispone, entro il 30 giugno di
ciascun anno, il piano di erogazione dei contributi alle organizzazioni
iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, in relazione alle
domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono
conto:
a) dei rischi del territorio o dell'esistenza dello stato d'emergenza
nazionale;
b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;
c) della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi concessi
dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.
3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano di
erogazione di cui al comma 1, viene data comunicazione a ciascuna
organizzazione di volontariato richiedente del provvedimento motivato di
ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso.
Analoga comunicazione va data alla regione o provincia autonoma
interessata.
Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione
ed ampliamento+- delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali". - Per il testo dell'art. 107,
comma 1, lettera f),
numero 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
vedi nelle note alle premesse.
Art. 6.
Obblighi dei beneficiari
1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3, sono tenuti al
rispetto delle seguenti disposizioni:
a) tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture e divieto di
distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura durevole, senza
esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia, per un periodo di tre
anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature.
Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento
dell'organizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra
organizzazione. L'obbligo di cui al presente comma puo' cessare, con
provvedimento del Ministro dell'interno o di un suo delegato, nei casi
in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di
ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento,
preventivamente autorizzati dall'Agenzia;
b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione dei beni
mobili registrati;
c) realizzazione dell'iniziativa entro un termine stabilito, prorogabile
solo per fatti non imputabili all'organizzazione, e certificata da
opportuna documentazione.
Art. 7.
Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa
1. L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l'avvenuto
potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in
conformita' alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonche'
il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6.
2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si avvale di
funzionari tecnici ed amministrativi individuati dall'Agenzia medesima.
3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento
di concessione del contributo determinano:
a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del contributo finanziario
accordato;
b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto
sul contributo gia' erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso
legale.
4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia
dispone con provvedimento motivato, da comunicare alla competente
prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione
dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di
cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono
considerate irricevibili.
5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresi', disposti
dall'Agenzia, con le medesime modalita' di cui al comma 2, al fine di
accertare il regolare svolgimento delle attivita' dirette al
miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei
cittadini, disponendosi, nei casi di accertata violazione e secondo la
gravita', i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.
Art. 8.
Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di
predisposizioneed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e
modalita'
1. Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2)
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le organizzazioni di
volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, del
presente regolamento, ciascuna nel proprio ambito territoriale di
operativita', forniscono all'autorita' competente ai sensi della legge
n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi
dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ogni
possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle organizzazioni di
volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione
civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2 dell'articolo
1, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed
alla tipologia delle attivita' esplicate dall'organizzazione. 2. Le
organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, vengono
sentite in relazione alle attivita' oggetto di indirizzi di cui
all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 1), del decreto
legislativo n. 112 del 1998 e prendono parte alle attivita' di
predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, per i casi
di eventi calamitosi di cui al comma 2 dell'articolo 1, nelle forme e
con le modalita' concordate con l'autorita' competente ai sensi della
legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi
dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 3. Ai fini di
cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed all'attuazione dei
piani di protezione civile, le organizzazioni di volontariato comunicano
all'autorita' di protezione civile competente con cui intendono
collaborare:
a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti; b) la
specialita' individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo ed il
grado di responsabilita' rivestito da ciascun volontario all'interno del
gruppo stesso;
c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento,
delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonche' la
reperibilita' del responsabile;
d) la capacita' ed i tempi di mobilitazione;
e) l'ambito territoriale di operativita'.
4. Le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia degli
studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di
protezione civile, con l'osservanza delle modalita' e nei limiti
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi
introdotti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
5. L'Agenzia promuove, d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative
dirette a favorire la partecipazione delle organizzazioni di
volontariato alle attivita' di previsione e prevenzione in
collaborazione con i soggetti istituzionali, in relazione agli eventi di
cui al comma 2 dell'articolo 1.
6. Nell'ambito delle attivita' di predisposizione e di aggiornamento dei
piani di emergenza, relativi agli eventi di cui all'articolo 1, comma 2,
le autorita' competenti possono avvalersi della collaborazione delle
organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo
1, comma 3. Nei confronti delle organizzazioni suddette e dei relativi
aderenti, impiegati espressamente dall'Agenzia, si applicano i benefici
di cui agli articoli 9 e 10.
Note all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 107, comma 1, lettera f), numeri 1 e 2, e
108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle
premesse. - Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi
nelle note alle premesse.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 9.
Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato
nelle attivita' di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e
formazione teorico-pratica
1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attivita' di
soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al
comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre
autorita' di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225
del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo
108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' autorizzate
dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilita' di
bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il
datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a
trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte
del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalita' previste dall'articolo
4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali
di attuazione.
2. In occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo stato di
emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su
autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessita'
singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei
volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono essere
elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a
centottanta giorni nell'anno.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli
iscritti nei "ruolini" delle Prefetture, previsti
dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio
1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione
di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225
del 1992.
4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo
1, comma 2, impegnati in attivita' di pianificazione, di simulazione di
emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai
cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della
segnalazione dell'autorita' di protezione civile competente ai sensi
della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai
sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i
benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non
superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta
giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette
iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi
preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi
1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente
degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come
volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.
6. Le attivita' di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso
e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:
a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le
organizza;
b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile.
Gli scenari di tali attivita' ed i calendari-programma delle relative
operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e
del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10,
nonche' di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia,
relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni
programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle
previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa
approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento
delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi
capitoli di spesa.
7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei
volontari dipendenti, da impiegare in attivita' addestrative o di
simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni
prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle
organizzazioni cui gli stessi aderiscono.
8. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o di addestramento
o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno
pervenire all'autorita' di protezione civile competente una relazione
conclusiva sull'attivita' svolta, sulle modalita' di impiego dei
volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate
della documentazione giustificativa.
9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati
ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attivita' di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorita' di
protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve
indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la
retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza
dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonche' le modalita'
di accreditamento del rimborso richiesto.
10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni
di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente
impiegati in attivita' di protezione civile, e che ne fanno richiesta,
e' corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato
sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente
a quello in cui e' stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di
L. 200.000 lorde giornaliere.
11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato,
inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attivita' di
ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonche' alle relative attivita'
esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si
svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso
in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' dell'articolo
10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attivita', svolte
all'estero, purche' preventivamente autorizzate dall'Agenzia.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), della citata legge 24
febbraio 1992, n. 255, vedi nelle note all'art. 1. - Per il testo
dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle
note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge
11 agosto 1991, n. 266: "Art. 4 (Assicurazione degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato). - 1. Le organizzazioni di volontariato
debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile
verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono
disciplinati i relativi controlli". - Si riporta il testo dell'art.
23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66
(Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante
norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'
- Protezione civile): "Art. 23 (Domanda, istruzione e
addestramento). - Icittadini che intendono offrire volontariamente la
loro opera nei servizi di protezione civile presentano istanza alla
prefettura della provincia di residenza, che ne accerta l'idoneita'
fisica e la buona condotta. La prefettura - in relazione alle attitudini
e possibilmente alle richieste degli interessati, con preferenza per gli
appartenenti ad associazioni che perseguono analoghe finalita' -
individua gli enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano i
piu' idonei a curarne l'istruzione e l'addestramento. In particolare,
nel settore dell'assistenza provvede la prefettura mediante la
costituzione di speciali squadre operative di pronto intervento a
supporto dei centri assistenziali di pronto intervento di cui al
successivo art. 27; nel settore del soccorso, provvede il comando
provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 6, lettera c),
della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Per il concorso fornito da
associazioni del volontariato agli interventi sanitari di pronto
soccorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. I volontari di protezione civile sono muniti di
segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero
dell'interno, e iscritti, a cura degli enti che ne hanno curato
l'istruzione e l'addestramento, in appositi "ruolini ".
Art. 10.
Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle
attivita' di soccorso, simulazione, emergenza e formazione
teorico-pratica
1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti
territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, provvede ad effettuare i
rimborsi ai datori di lavoro, nonche' alle organizzazioni di
volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in
occasione di attivita' e di interventi preventivamente autorizzati e
relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa piu'
economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi
utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su
presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere
oggetto di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita'
stessa.
2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al
comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.
3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di
idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorita' di
pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti
da:
a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello
svolgimento di attivita' autorizzate con esclusione dei casi di dolo o
colpa grave;
b) altre necessita' che possono sopravvenire, comunque connesse alle
attivita' e agli interventi autorizzati.
4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di
volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni
successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attivita'
formativa.
Art. 11.
Modalita' di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle
attivita' di previsione, prevenzione e soccorso
1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui
all'articolo 1, comma 2, prestano la loro opera, in materia di
previsione e prevenzione sul territorio in relazione agli eventi
indicati al medesimo comma 2. Nelle attivita' di soccorso, le
organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell'autorita'
competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle
funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo
n. 112 del 1998, che ne assicura il coordinamento.
2. Ove aderenti ad una o piu' organizzazioni si trovino sul luogo al
momento del verificarsi di un evento di cui al comma 2 dell'articolo 1,
nell'assoluta impossibilita' di avvisare le competenti pubbliche
autorita', possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo
restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento
alle autorita' di protezione civile cui spetta il coordinamento e la
direzione degli interventi di soccorso.
Note all'art. 11:
- Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, vedi nelle note alle premesse.
Art. 12.
Comitato nazionale di volontariato di protezione civile
1. Con riferimento alla tipologia di eventi di cui all'articolo 1, comma
2, la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita'
dell'Agenzia e' realizzata anche attraverso la loro consultazione
nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile,
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato, che svolge la sua attivita' a titolo gratuito, e'
composto da:
a) dodici rappresentanti, designati da organizzazioni nazionali di
volontariato di protezione civile, individuate dall'Agenzia, presenti
con proprie sedi in almeno sei regioni;
b) ventidue rappresentanti eletti da organizzazioni locali di
volontariato di protezione civile, secondo modalita' determinate
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse da
tale nomina le articolazioni locali quali, ad esempio, delegazioni o
comitati delle organizzazioni designate ai sensi della lettera a).
3. Le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite dallo
stesso Comitato.
Art. 13.
Estensione benefici
1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione
civile, sono estesi dall'Agenzia anche agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato chiamate a fornire la propria
collaborazione in occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo
stato di emergenza nazionale.
Art. 14.
Norma di copertura
1. A tutti gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nei limiti degli
stanziamenti allo scopo destinati nel bilancio dell'Agenzia.
Art. 15.
Norma transitoria
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino all'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome,
della disciplina ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle
note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.
Art. 16.
Norma abrogativa
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
613, e' abrogato.
Art. 17.
Norma finale
1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia, le norme del presente regolamento si applicano, per quanto di competenza, al
Dipartimento della protezione civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2001 CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 55
Allegato A
(previsto dall'art. 2, comma 6)
Fac-simile
Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il potenziamento di attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. ........ del ..............
Il sottoscritto rappresentante legale con sede legale dell'organizzazione
nel comune di provincia ............ indirizzo c.a.p. .......... tel. ............. tel. ............. fax
.................
Chiede:
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. ........ del ............... la concessione di un contributo per un totale di
L. ............... per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi
sottoindicati:
Allega alla presente domanda:
a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili
esigenze e, alle modalita' d'impiego; b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi gia' erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la veridicita' della documentazione allegata alla domanda;
e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica in oggetto).
Data,
Firma
Allegato B
(previsto dall'art. 2, comma 6)
Fac-simile
Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. ........
del ..............
Il sottoscritto rappresentante legale dell'organizzazione con sede legale nel comune di
provincia ............ indirizzo c.a.p. .......... tel. ............. tel. ............. fax
.................
Chiede
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. ......... del ......... la concessione di un contributo per un totale di L.
............ per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.
Allega alla presente domanda:
a) progetto contenente anche la relazione esplicativa in cui viene specificato il tipo di attivita' di formazione o di
addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;
b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi gia' erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la veridicita' della documentazione allegata alla domanda;
e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica in oggetto).
Data,
Firma
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