Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 3, commi 186,
187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante delega al Governo per
la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997:
Visto l’articolo 3, comma 1,
della legge 31 luglio 1997, n.259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997
il termine per l’esercizio delle deleghe legislative recate dal citato
articolo della legge n.662 del 1996;
Vista la deliberazione del
Presidente del Senato della Repubblica, d’intesa col Presidente della Camera
dei deputati, adottata ai sensi dell’articolo 3, comma 15, della citata legge
n.662 del 1996, recante proroga di venti giorni del termine per l’espressione
del parere da parte della Commissione parlamentare istituita a norma dell’articolo
3, comma 13, della medesima legge n.662 del 1996:
Acquisito il parere della summenzionata Commissione
parlamentare:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 novembre 1997
Sulla proposta del Ministero delle finanze, di concerto con
il Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Sezione I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in
materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.
Art. 1.
Qualificazione degli enti e
determinazione dei criteri per individuarne l’oggetto esclusivo o principale
di attività
1. Nel testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, all’articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. L’oggetto esclusivo o
principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività
essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall’atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell’atto
costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente
residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel
territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti."
Art.2.
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo
svolgimento convenzionato di attività
1. Nell’articolo 108, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, concernente il reddito complessivo degli
enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Non concorrono in
ogni caso alla formazione del reddito complessivo degli enti non commerciali di
cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico
valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da
amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in
regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502 come sostituito dall'articolo 9, comma 1,
lettera g) del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, di attività aventi
finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti
stessi."
2. Le attività indicate nell’articolo
108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall’imposta
sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministero
delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio
delle attività di cui all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, possa considerarsi occasionale.
Art.3.
Determinazione dei redditi e contabilità separata
1. All’articolo 109 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, concernente la determinazione dei redditi
degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
-
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Per l’attività
commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la
contabilità separata.
3. Per l’individuazione dei
beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo
77, commi 1 e 3-bis.
3.bis Le spese e gli altri
componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio
di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte
del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi a
altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione
anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto
rapporto.";
-
il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli enti soggetti
alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo
di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste
per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi
enti."
Art.4.
Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, dopo l’articolo 109 è inserito il seguente:
"Art.109-bis (regime
forfetario degli enti non commerciali). – 1. Fatto salvo quanto previsto, per
le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n.398,
e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo
9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1962, n.66, gli enti non commerciali ammessi alla
contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, possono optare per la determinazione
forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di
redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella
seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui
agli articoli 54, 55, 56 e 57:
-
attività di prestazioni di servizi:
-
fino al L. 30.000.000, coefficiente 15 per cento:
-
da L. 30.000.000. a l. 360.000.000, coefficiente 25 per cento.
-
altre attività:
-
fino al L. 50.000.000, coefficiente 10 per cento:
-
da L. 50.000.000 a L. 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che
esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il
coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all’attività
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano
prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si
estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano
superati.
4. L’opzione è esercitata
nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo
d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e
comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella
dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta
nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l’esercizio
d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare
ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.".
Art.5.
Enti di tipo associativo
1. All’articolo 111 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, concernente l’attività svolta dagli enti
di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano
commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli iscritti, associati
o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che
per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a
terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati."
b).dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"4-bis. Per le associazioni
di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali
siano riconosciute da Ministero dell’interno, non si considerano commerciali,
anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, preso le sedi in cui viene
svolta l’attività istituzionale di viaggi e soggiorni turistici, sempreché
le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti
degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L’organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata
commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di
categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia
effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni
sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di
attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite
di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza
prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di
applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate
verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di
diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di
cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le
associazioni interessate si condizione che le associazioni interessate si
conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata:
a- divieto di distribuire anche
in modo indiretto, utili o vanti di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge:
b- obbligo di devolvere il
patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge:
c- disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività
del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione:
d- obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie:
e- eleggibilità libera degli
organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci,
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e
idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti:
f- intrasmissibilità delle quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del
comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute
dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."
2. Nell’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, relativo all’esercizio
di imprese ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento
di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo
associativo, le parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti:
"sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona" : nello stesso comma, il terzo periodo è
soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento
delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole: "e
sportivo" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona":
-
dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
" Per le associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali
siano riconosciuto dal Ministero dell’interno, non si considera commerciale,
anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene
svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale
attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi
quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti
costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserva o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge:
b) obbligo di devolvere il
patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività
del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione
della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per
gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione
e le modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie:
e) eleggibilità libera degli
organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci,
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e
idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ed
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo
comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle
confessioni con le quali lo Stato ha stipulato parti, accordi o intese, nonché
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."
3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della
predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell’articolo
111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato
dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell’articolo 4, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, come modificato
dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art.6.
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, dopo l’articolo 111, è inserito il seguente:
"Art.111-bis. (Perdita della
qualifica di ente non commerciale). – 1. Indipendentemente delle previsioni
statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti
prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione
commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle
immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli
ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza delle
immobilizzazioni relative all’attività commerciali rispetto al valore normale
delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali
rispetto alla entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi,
le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti
negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica
opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che
legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni
facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. L’iscrizione
nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del
periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n.689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili."
2. Nel decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, recante disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto, all’articolo 4, dopo l’ultimo comma, è aggiunto il
seguente:
"Le disposizioni sulla
perdita della qualifica di ente non commerciali di cui all’articolo 111-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si applicano anche ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto."
Art.7.
Enti non commerciali non residenti
1. All’articolo 114 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, riguardante gli enti non commerciali non
residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole: "senza tenere
contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo
109" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni dei
commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo 109."
Art.8.
Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nell’articolo 20 decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, riguardante le scritture
contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in
fine, i seguenti:
"Indipendentemente alla
redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non
commerciali che effettuato raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto
tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare,
anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le
entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
Gli enti soggetti alla
determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo
109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, che abbiano conseguito nell’anno
solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni relativamente alle
attività di prestazione di servizi, ovvero a 50 milioni negli altri casi,
assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le
disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n.662".
Art.9.
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni
patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo
gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto
a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle
successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull’incremento di valore
degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle
imposta sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze,
compreso quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né
costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti
dell’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per
lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto
l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di
affrancare le riserve o fondi in sospensione d’imposta eventualmente
costituiti in precedenza previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche ovvero dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul
valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con
decreto del Ministero delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione
costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n.408, e 30 dicembre 1991,
n.413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo
smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva è stabilita con l’aliquota
del 10 per cento e non spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 4,
comma 5, della predetta legge n.408 del 1990 e dall’articolo 26, comma 5,
della predetta legge n.413 del 1991: le riserve e i fondi indicati nelle lettere
b) e c) del comma 7 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di
conguaglio con l’aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per
cento.
2. L’ente non commerciale che
alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili
strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per
l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, mediante il
pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell’immobile
medesimo, determinato con i criteri di cui all’articolo 52, comma 4, del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, nel caso in cui
gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di
acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il
bene di proprietà dell’ente stesso non acquistato nell’esercizio di impresa
indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso
tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa.
3. Con decreto del Ministero
delle finanza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle
imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
SEZIONE II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale
Art.10.
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1.Sono organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o
senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
-
lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
-
assistenza sociale e socio-sanitaria;
-
assistenza sanitaria;
-
beneficenza;
-
istruzione;
-
formazione;
-
sport dilettantistico;
-
tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089,
ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n.1409;
-
tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolte e
riciclaggio die rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.
-
promozione della cultura e dell’arte;
-
tutela dei diritti civili;
-
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente
da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed
altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità
da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400;
-
l’esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse;
d) il divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli
utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ed esse direttamente connesse;
f) l’obbligo di devolvere il
patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
g) l’obbligo di redigere il
bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività
del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione;
i) l’uso, nella denominazione
ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta ad pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell’acronimo
"ONLUS".
2. Si intende che vengono
perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza
sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico,
della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili
non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli
altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare
benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari;
-
componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà
sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività
statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o
partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se
costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni
previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di
solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori
della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui
alla legge 1° giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, della
tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali
e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con
apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n.400, nonché le attività di promozione della cultura e dell’arte
per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione
centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente
connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte
e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) ,9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3,
nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in
quanto integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse è
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei
settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per
cento delle spese complessive dell’organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di
utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi
titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro affini
entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli
in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività
svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i
vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato
puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi
per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi
e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995,
n.336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio
sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di
prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o
stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti
collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si
applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo
comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS nel rispetto della
loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n.266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, e le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381. Sono fatte salve
le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle
organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui,
rispettivamente, alle citate leggi n.266 del 1991, n.49 del 1987 e n.381 del
1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciuto dal Ministero dell’interno, sono considerati
ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1,
agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative
del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto
del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto dall’articolo
25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici,
le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di
cui alla legge 30 luglio 1990, n.218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni
di categoria.
Art.11.
Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalla agevolazioni
1. È istituita presso il
Ministero delle finanze l’anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le
disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell’articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n.580, in materia di istituzione del registro delle
imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n.581, i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste
all’articolo 10 ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione
regionale delle entrate del Ministero delle finanze. La predetta comunicazione
è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le
attività previste all’articolo 10. Alla medesima direzione deve essere
altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della
qualifica di ONLUS.
2. L’effettuazione delle
comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle
agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del
Ministero delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo
relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione
di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni
previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione
dello stesso.
Art.12.
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, dopo l’articolo 111-bis, introdotto dall’articolo 6, comma 1,
del presente decreto, è inserito il seguente:
"Art.111-ter (Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale). – 1. Per le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non
costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività
istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall’esercizio
delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito
imponibile."
Art.13.
Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
-
all’articolo 13-bis sono apportate le
seguenti modificazioni:
1- nel comma 1, relativo alle
detrazioni d’imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in
fine, la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrativo
di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non
superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo
soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della
legge 15 aprile 1886, n.3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi
di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso,
un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il
versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e secondo ulteriori modalità
idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle finanze
da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, delle legge 23 agosto 1988,
n.400".
2- nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in
capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla
società medesima, le parole: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g),
h), e i) " sono sostituite con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle
lettere a), g), h), i) ed i-bis)";
b) nell’articolo 65, comma 2,
relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione
del reddito d’impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine,
le seguenti:
"c-sexies- le erogazioni
liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies- le spese relative all’impiego
di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per
mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, cosi come risultano dalla dichiarazione dei redditi.";
c) nell’articolo 110-bis, comma
1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da enti non
commerciali, le parole "oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del
comma 1 dell’articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo
13-bis";
d) nell’articolo 113, comma
2-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da società ed
enti commerciali non residenti, le parole "oneri indicati alle lettere a),
g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis" sono sostituite dalle
seguenti "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1
dell’articolo 13-bis";
e) nell’articolo 114, comma
1-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti dagli enti non
commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g),
h) e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo
13-bis".
2. Le derrate alimentari e i
prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito
commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano
destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo
53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
3. I beni alla cui produzione o
al cui scambio è diretta l’attività d’impresa diversi da quelli di cui al
comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano
destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo
53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. La cessione gratuita di
tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non
superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si
considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma
2, lettera c-sexies- del predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e
3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva
comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente
ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da
conservare agli atti dell’impresa cedente, attesti il proprio impegno ad
utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a
pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l’effettivo
utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente
deve annotare nei registri previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la
quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni
facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall’obbligo della
comunicazione preventiva. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, delle legge 23 agosto 1988, n.400, possono
essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l’applicazione delle
richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito
imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, prevista dall’articolo 10, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposta sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è consentita a condizione
che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle
detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis),
del medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito
imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 65, comma 2,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è consentita a
condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo
articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito
imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 114, comma 2-bis,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è consentita a
condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d’imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo
articolo 114.
Art.14.
Disposizioni relative all’imposta
sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, recante la disciplina dell’imposta
sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 3, terzo
comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di
operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di
servizi, dopo le parole: "solidarietà sociale", sono inserite le
seguenti: "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS)";
b) all’articolo 10, prima
comma, relativo alle operazioni esenti dall’imposta, sono apportate le
seguenti modificazioni:
-
nel numero 12), dopo le parole "studio o ricerca scientifica"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle ONLUS";
-
nel numero 12), dopo le parole: "effettuate da imprese
autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da
ONLUS";
-
nel numero 19), dopo le parole: "società di mutuo soccorso con
personalità giuridica" sono inserite le seguenti: "e da
ONLUS";
-
nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole
riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti:
"e da ONLUS";
-
nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalità di
assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
c) nell’articolo 19-ter,
relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le
parole: "di cui all’articolo 20" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui agli articoli 20 e 20-bis".
Art.15.
Certificazione dei corrispettivi
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi
previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.663, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle
attività istituzionali, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei
corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Art.16.
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti
alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all’articolo
28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600.
2. Sui redditi di capitale di cui
all’art. 41 del resto unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, corrisposti alle ONLUS,
le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l’articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
Art.17.
Esenzioni dall’imposta di bollo
1. Nella Tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, relativa agli
etti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo
l’articolo 27, è aggiunto in fine, il seguente:
"Art.27-bis – 1. Atti,
documenti, istanze contratti, nonché copie anche se dichiarazioni e
attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS)."
Art.18.
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, recante disciplina delle tasse sulle
concessioni governative, dopo l’articolo 13, è inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Esenzioni) –
1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni
governative."
Art.19.
Esenzioni dall’imposta sulle
successioni e donazioni
1. Nell’articolo 3, comma 1,
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, relativo ai
trasferimenti non soggetti all’imposta, dopo le parole: "altre finalità
di pubblica utilità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché
quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS)."
Art.20.
Esenzioni dall’imposta sull’incremento
di valore degli immobili e dalle relativa imposta sostitutiva.
1. Nell’articolo 25, primo
comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.643, recante disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli
immobili, relativo all’esenzione dall’imposta degli incrementi di valore di
immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica
utilità", sono inserite le seguenti: "nonché da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS)."
2. L’imposta sostitutiva di
quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’articolo
11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, non è dovuto dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Art.21.
Esenzioni in materia di tributi locali
1.I comuni, le province, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei
confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di
loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Art.22.
Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1, concernente
il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni
immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobili di
godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Se
il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire
250.000.": nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta, in
fine, la seguente: "II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell’atto
che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria
attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto.
In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo
svolgimento della propria attività e dovuto l’imposta nella misura ordinaria
nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa
imposta";
b) dopo l’articolo 11, è
aggiunto, in fine, il seguente: "Art.11-bis – 1. Atti costitutivi e
modifiche non lucrative di utilità sociale: lire 250.000."
Art.23.
Esenzioni dall’imposta sugli
spettacoli
1. L’imposta sugli spettacoli
non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, svolte
occasionalmente dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all’articolo
111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall’articolo
5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione.
2. L’esenzione spetta a
condizione che dell’attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione,
prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore
territorialmente competente. Con decreto del Ministero delle finanze, da
emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio
delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.
Art.24.
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di
beneficenza
1. Nell’articolo 40, primo
comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.973, recante riforma delle leggi sul
lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere
lotterie, dopo le parole: "enti morali" sono inserite le seguenti:
"organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)";
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere
tombole, dopo le parole: "enti morali" è inserita la seguente:
"ONLUS";
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere
pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti morali" è
inserita la seguente: "ONLUS".
Art.25.
Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi
formali delle organizzazione non lucrative di utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dopo l’articolo 20, è inserito il
seguente:
"Art. 20-bis (Scritture
contabili delle organizzazione non lucrative di utilità sociale). – 1 Le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società
cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all’attività
complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e
sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni
poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in
apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle
istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa
documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall’articolo
22;
b) in relazione alle attività
direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni
di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell’ipotesi in cui l’ammontare
annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle
attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi,
gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui
al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano
assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli
inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e
2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma
1 che nell’esercizio delle attività istituzionale e connesse non abbiano
conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni,
modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3,
della legge 16 dicembre 1991, n.398, possono tenere per l’anno successivo, in
luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il
rendiconto delle entrata e delle spese complessive, nei termini e nei modi di
cui all’articolo 20.
4. In luogo delle scritture
contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n.266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n.49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei
modi di cui all’articolo 20.
5. Qualora i proventi superino
per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire, modificato
annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della
legge 16 dicembre 1991, n.398, il bilancio deve recare una relazione di
controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori
contabili."
2. Ai soggetti di cui all’articolo
10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle
attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).
Art.26.
Norma di rinvio
1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni
relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli
articoli 2 e 9 del presente decreto.
Art.27.
Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di
utilità sociale
1. L’uso nella denominazione e
in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle
parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero di
altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno
è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.
Art.28.
Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli
amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle
leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i
membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di
cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 10,
ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma
1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrative da lire 2
milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera
a) sono puniti con la sanzione amministrativi da lire 200 mila a lire 2 milioni
qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma
1;
c) chiunque contravviene al
disposto dell’articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire
600 mila a 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma
1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo e secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dall’ufficio delle
entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i
membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente
fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o
consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con
il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle
relative sanzioni e degli interessi maturati.
Art.29.
Titolo di solidarietà
1. Per l’emissione di titoli da
denominarsi "di solidarietà" è riconosciuta come costo fiscalmente
deducibile dal reddito d’impresa la differenza tra il tasso effettivamente
praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministero del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti,
oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui
al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all’emissione dei predetti
titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi
effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione
del presente articolo.
Art.30.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente
decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui
redditi, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 1997.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 1997.