Dipartimento per gli Affari sociali
Comunicazione ai Comitati di gestione dei fondi
ex art.15 Legge n.266/1991
ed ai Centri di Servizio per il Volontariato
Nell'ambito della disciplina dettata dalla
Legge-quadro sul volontariato (L.11 agosto
1991 N.266) e delle relative norme attuative
(D.M. 8 ottobre 1997), si è da più parti manifestata
l'esigenza di chiarire la questione relativa alla legittimità della facoltà per
i Centri di servizio di poter altresì provvedere a sostenere progetti di
intervento presentati da Associazioni ed
Organizzazioni di volontariato attingendo ai fondi ad essi
concessi ai sensi dell'art. 15 della citata Legge.
Questo dipartimento ritiene di poter intervenire sulla questione, confermando, per quanto di propria competenza, la
legittimità dell'interpretazione
nell'attuale quadro normativo esistente, tanto a livello di
legge quanto a livello ministeriale, che consenta ai Centri di servizio di sostenere
progetti di intervento delle Associazioni e delle Organizzazioni di
volontariato.
Al riguardo, occorre in primo luogo evidenziare
che i compiti istituzionali dei Centri di servizio al volontariato fissati, come è
noto, dall'art.15 della Legge-quadro e dall'art.4 del citato decreto ministeriale devono
essere svolti con fondi a destinazione vincolata e cioè con il sostegno
economico proveniente dalla quota dei fondi speciali regionali, di cui all'art.2
del decreto, che il Comitato di gestione competente per territorio riterrà di assegnare a
ciascun Centro di servizio sulla base del programma annuale presentato da
quest'ultimo e dagli altri Centri eventualmente istituiti sullo stesso territorio.
Per risolvere la questione sollevata, occorre
altresì ricordare che, ai sensi della normativa richiamata, i centri di servizio sono
'a disposizione delle organizzazioni di volontariato' ed hanno 'la funzione di
sostenere e qualificare l'attività di volontariato' da queste intrapresa. Tali compiti
di sostegno e qualificazione sono adempiuti mediante la prestazione dei servizi
ritenuti utili e idonei al perseguimento del fine. L'art.4 del decreto individua a titolo
esemplificativo - come risulta dall'inciso 'fra l'altro' - quattro settori di
intervento a favore delle organizzazioni di volontariato, che possono così riassumersi:
a) servizi di promozione e rafforzamento;
b) servizi di consulenza;
c) servizi di formazione;
d) servizi di informazione.
E' appena il caso di sottolineare come il primo
tipo di servizio elencato sia di portata generale e, per ciò stesso,
tendenzialmente onnicomprensivo. Ad ogni modo, quel che preme evidenziare al fine di
risolvere la questione trattata è che, come già ricordato, l'elenco citato non possa
essere considerato esaustivo, ancorché tutti i compiti ivi espressamente
indicati permangano di fondamentale importanza.
Appare pertanto possibile ritenere che il
sostegno economico fornito dai Centri di servizio ai progetti di intervento
sociale presentati da Associazioni e da Organizzazioni di volontariato
possa rientrare tra i compiti istituzionalmente previsti per gli stessi
dalla normativa in parola e svolga, in ogni caso, la funzione di strumento
complementare per le finalità di sostegno e qualificazione previste
nella stessa normativa.
Naturalmente, inserendosi, tale tipologia di
apporti alle Associazioni e alle Organizzazioni di volontariato, in un ampio
panorama di interventi pubblici e privati, finalizzati allo sviluppo sociale del Paese,
occorrerà che ciascun Centro valuti l'opportunità di dar corso ad iniziative della
specie, sviluppando, la più ampia concertazione possibile, nell'esistente quadro di
programmazione sociale e di intervento della Regione o Provincia autonoma nel
cui territorio è insediato, nonché di quello degli altri Enti locali e delle
Fondazioni bancarie territorialmente presenti.
Ciò premesso, si devono ora delineare le
condizioni per l'effettuazione degli interventi di sostegno in questione da
individuare in assenza di specifiche norme in base ad una interpretazione sistematica dei
principi generali del diritto amministrativo e degli esistenti testi normativi
in materia. A questo proposito, sembra di estrema rilevanza
precisare, in primo luogo, che in via di principio i trasferimenti dei fondi
originati dalla Legge 266/1991 ai Centri di servizio dovranno essere
destinati, sempre e in ogni caso, principalmente a finanziare gli interventi
di assistenza, consulenza e formazione rivolti alle Associazioni ed alle
Organizzazioni di volontariato; attività, queste, di cui si tiene a ribadire
l'importanza e la priorità. Eventuali disponibilità finanziarie invenienti
dalla Legge 266/1991 che siano considerate dal Centro stesso come non
necessarie ad assicurare lo svolgimento dei predetti compiti di assistenza,
consulenza e formazione potranno essere quindi destinabili, sulla base
della valutazione di ciascun Centro di servizio, anche ad altre operazioni di
sostegno delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato della
propria zona, e quindi potranno essere in particolare impiegate per
sostenere progetti riguardanti la realizzazione di interventi di volontariato,
che si concretizzino in attività di sviluppo del sistema di volontariato, promosse
da dette Associazioni ed Organizzazioni di volontariato, ancorché ovunque
sviluppate.
In concreto, nell'ambito della propria
programmazione di attività da presentare al Comitato di gestione, i Centri di servizio
interessati ad integrare la propria attività con interventi della specie, dovranno evidenziare
tale finalità di spesa, indicando priorità e criteri di intervento, in coerenza
con le proprie finalità istitutive ai sensi dell'art.2, 6 comma, lettera a),b), e c) del
Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997 al Comitato di gestione, nel quadro del bilancio
preventivo, da presentare o da modificare, tenendo conto, a tal fine, delle
risorse disponibili in ciascuna Regione e Provincia autonoma, al netto dei fondi necessari
per il funzionamento del Comitato di gestione stesso, ai sensi degli articoli 1, 2
e 6 del Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997. A tal fine, in particolare, i Centri di
servizio interessati, indicheranno nel proprio bilancio preventivo, oltre alle spese
necessarie per il proprio funzionamento e per l'espletamento delle
prestazioni di servizi alle Associazioni ed Organizzazioni di volontariato,
anche l'ammontare delle somme potenzialmente assegnabili agli interventi
di sostegno in questione sulla base delle predette risorse nette esistenti
nel quadro del proprio disegno progettuale di intervento. I Comitati di gestione, presso ciascuna regione o
provincia autonoma, che inizieranno ad operare non appena sia stata
nominata la maggioranza dei propri membri, provvederanno alla erogazione dei fondi
di cui all'art. 15 della Legge 266/1991, al Centro di servizio o ai Centri di
servizio di propria competenza sulla base della programmazione preventiva ricevuta ed
approvata, tenendo conto anche dei programmi di interventi di sostegno
presentati dai centri di servizi in modo analogo alle somme destinate all'attività
istituzionale del Centro.
Le somme richieste per interventi di sostegno
potranno essere erogate dai Comitati di gestione in due tranches, a
presentazione e a rendicontazione dell'andamento dei programmi.
I Comitati di gestione potranno condizionare
l'approvazione del programma di interventi di sostegno presentato da ciascun
Centro alla previsione di un obbligo di trasmissione di dati e di notizie sullo stato di
attuazione del programma stesso.
I Centri di servizio potranno erogare alle
Associazioni ed Organizzazioni di volontariato, per le quali i progetti sono stati
approvati, una prima somma contestualmente alla approvazione; la somma
restante a rendicontazione finale dei progetti.
Il Comitato di gestione competente provvederà ad
assegnare ai centri di servizio che ne abbiano fatto richiesta per gli interventi
in argomento, le disponibilità finanziarie necessarie, solo se risultino
assegnabili e siano effettivamente assegnate al Centro interessato le risorse da
destinarsi al funzionamento generale del centro stesso ed all'espletamento dei suoi
compiti istituzionali di consulenza ed assistenza.
Relativamente ai Centri di servizio che, sulla
base dei preventivi approvati dal rispettivo Comitato di gestione siano risultati
assegnatari di fondi ex art.15 della legge 266/1991 anche per i predetti interventi a
favore delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato, il Comitato di
gestione competente, controllerà in sede di approvazione del rendiconto di ciascun
Centro di servizio destinatario di detti fondi, la legittimità degli interventi
effettuati e degli impegni di sostegno assunti e non ancora effettuati.
In ordine alle caratteristiche dei progetti
predisposti dalle Associazioni e dalle Organizzazioni di volontariato per i quali
richiedere ai Centri di servizio detti interventi di sostegno, può essere utile
rammentare che, come già previsto per i progetti finanziati dall'Osservatorio Nazionale
per il Volontariato, i progetti della specie dovranno presentare requisiti di chiarezza
realizzativa con una congrua prospettazione di finalità, mezzi e
risorse finanziarie da utilizzare e non dovranno stendersi a operazioni comportanti
l'acquisto e la ristrutturazione di immobili. In relazione a
detti progetti, il contributo del Centro di servizio potrà viceversa estendersi alla
copertura delle spese derivanti dall'acquisto dei materiali necessari alla
realizzazione pratica del singolo progetto.
I criteri selettivi dovranno in ogni caso essere
volti ad incoraggiare la collaborazione tra associazioni e ad incentivare la
realizzazione di progetti aventi un impatto sociale rilevante.
In secondo luogo, in ossequio al principio di
buona amministrazione dei fondi pubblici, l'attribuzione degli interventi della
specie alle Associazioni ed alle Organizzazioni di volontariato beneficiarie
dovrà essere effettuata secondo criteri obiettivi, che siano predeterminati
rispetto all'assegnazione e all'effettuazione e resi pubblici anteriormente
alle stesse. In particolare, occorre che tali criteri di selezione siano resi
noti, con ragionevole anticipo, a tutte le Associazioni di
volontariato.
Naturalmente, i progetti dovranno prevedere una
parte di risorse proprie dell'Associazione o delle Associazioni
realizzatrici secondo misure ragionevolmente stabilite, anche con riferimento
alle citate erogazioni dell'Osservatorio nazionale per il Volontariato.
I progetti non potranno, però, beneficiare in ogni caso del cumulo di
finanziamenti pubblici destinati specificamente al volontariato ed assegnati, in
base alla Legge n. 266/1991, dall'Osservatorio nazionale per il
Volontariato e da più Centri di servizio. Qualora per il medesimo progetto
venissero assegnati più apporti, l'Associazione o il gruppo di Associazioni o
Organizzazioni promotrici dovranno optare per un intervento, rinunciando agli altri
eventualmente conseguiti. Uno stesso progetto potrà tuttavia beneficiare del
concorso di fondi di altra natura, provenienti da normative diverse dalla suddetta,
di fonte nazionale o comunitaria.
Opportuno riferimento cui attenersi nel
predisporre le modalità delle erogazioni destinate ai progetti di servizi è infine
rappresentato da quelle previste per l'Osservatorio nazionale per il Volontariato
nella Circolare annualmente emanata da questo Dipartimento con riferimento al fondo
nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 co. 2 della Legge-quadro.
Va infine evidenziata, a prescindere
dall'esistenza di meccanismi di coordinamento tra Centri di servizio, la cui opera di
collegamento e diffusione di esperienze può essere estremamente utile anche per la migliore
effettuazione di operazioni della specie, la più ampia disponibilità di questo
Dipartimento a promuovere, con modalità e tempi da individuare, tutte le più
efficaci iniziative di incontro e di dibattito attraverso, in particolare,
l'istituzione di un ambito ufficiale di concertazione, atte a promuovere, tra i Centri di
servizio stessi e tra questi e i Comitati di gestione, gli Enti regionali e gli
altri Enti locali nonché le fondazioni Bancarie stesse e l'ACRI, sia il miglior
risultato in termini di concertazione tra detti Enti, sia l'efficacia degli interventi di
sostegno in argomento. In tale ambito sarà possibile dibattere eventuali altre problematiche
relative allo sviluppo del volontariato nel nostro Paese.
22 Dicembre 2000
Il Ministro per la Solidarietà Sociale
Livia Turco
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