Il Volontariato online

 














 

  

 

IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE GIURIDICA

di Elide di Pumpo

 

«…Fatta eccezione per le leggi di natura, è proprio della natura e della essenza di tutte le altre leggi che siano promulgate; diversamente infatti non possono essere osservate.      Nei tempi più antichi, quando ancora non era diffuso l’uso delle lettere, le leggi erano scritte in versi, per poter meglio essere ricordate. Per la stessa ragione Salomone ordinò agli Ebrei di collegare i dieci comandamenti alle dieci dita della mano.

Mosè ordinò al popolo di Israele di insegnare ai loro figli le leggi del Deuteronomio, e di scriverle sugli stipiti e le porte delle case. È quindi proprio dell’essenza delle leggi affermare che i suoi trasgressori non abbiano come scusante l’ignoranza.
 

E non basta che la legge sia conosciuta dai sudditi, ma è “necessario” anche che proceda dall’autorità di colui che ha il potere sovrano. Chi sia poi il legislatore, si suppone che sia noto in ogni Stato, dal fatto che era stato istituito in virtù del consenso di tutti i sudditi singolarmente presi…»

 

Thomas Hobbes, Leviathan (1651), cap. XX

 

Premessa

Il Diritto all’ Informazione ha due diverse accezioni:  il diritto di tutti  i cittadini a ricevere dai mezzi di comunicazione di massa informazioni non distorte, e il diritto di accedere alle informazioni esistenti (ad esempio, quelle in possesso  degli organi della pubblica amministrazione).
Il primo riguarda quindi i cittadini come fruitori dei mezzi di comunicazione di massa, il secondo li riguarda come cittadini nel loro rapporto quotidiano con gli apparati  pubblici. Entrambi questi diritti non sono esplicitamente menzionati dalla Costituzione italiana, ma discendono, secondo le interpretazioni più avvertite e recenti, dall’articolo 21 che garantisce il diritto di ciascuno alla libera manifestazione del pensiero.

Il diritto dei cittadini di conoscere la legge e di accedere alle informazioni in possesso degli apparati pubblici si è precisato come nuovo diritto solo di recente nel nostro paese. La  consapevolezza che i cittadini non devono programmaticamente uscire sconfitti dal duello con la burocrazia è andata di pari passo con la richiesta crescente di partecipazione alla gestione del potere. Il diritto all’Informazione, sotto questo aspetto, rappresenta quindi un diritto più generale del cittadino a partecipare alla vita politica e ad intrattenere rapporti con una pubblica amministrazione imparziale, che agisce in base al principio di trasparenza. Tale principio, però, in Italia non ha avuto piena attuazione.

Fino al 1990 nella legislazione italiana si rinveniva soltanto qualche singola disposizione, sparsa in diverse leggi . E’ il caso, per esempio della Legge 816/1985 (sulle indennità agli amministratori locali) in base alla quale «tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unità sanitarie locali, dalle comunità montane»; o della  Legge 349/1986, istitutiva del ministero dell’ambiente, che obbligava a divulgare nella maniera più ampia possibile le informazioni relative allo stato dell’ambiente; o ancora della Legge 250 del 1988 che dava facoltà ai cittadini di richiedere copia dei pareri del Consiglio di Stato.

La materia è stata decisamente rinnovata nel 1990, con l’approvazione di due leggi, la n. 142 e, in particolare, la n. 240. Con la prima  normativa si è cercato di dare attuazione al principio di trasparenza attraverso: la fissazione del principio di pubblicità per tutti gli atti della pubblica amministrazione; il riconoscimento sia del diritto di tutti i cittadini di accedere agli atti amministrativi e di ottenerne copie, sia di quello di accedere alle informazioni in possesso dell’amministrazione.

La Legge 241 del 1990, invece, si propone l’obiettivo di assicurare nello svolgimento dell’attività amministrativa una maggiore trasparenza e imparzialità. La prima finalità viene raggiunta con la previsione dell’obbligo di motivazione per ogni procedimento amministrativo, l’indicazione di un preciso responsabile e offrendo la facoltà ai cittadini di partecipare alla formazione del procedimento stesso. La maggiore imparzialità, invece, viene garantita disciplinando in maniera puntuale il diritto di accesso ai documenti da parte dei cittadini, cercando di evitare così che l’amministrazione compia particolari favoritismi.

Rimangono esclusi dalla possibilità di accesso alcune categorie di atti: i documenti coperti da segreti di Stato; quelli la cui divulgazione è vietata dalla legge, per esempio per ragioni di pubblica sicurezza; quelli che il governo ritiene di non dover divulgare per salvaguardare la difesa nazionale, l’ordine pubblico o la riservatezza delle persone.

Con, infine, la Legge 7 giugno 2000 n. 150, legge quadro sulla disciplina delle attività di informazione e comunicazione della pubblica amministrazione, vengono riorganizzati e razionalizzati in un quadro unitario i vari aspetti della comunicazione istituzionale.


L’obbligo di informazione giuridica

1      L’informazione giuridica è la regola, non l’eccezione

2      Informazione giuridica e cittadinanza

3      Rafforzare le relazioni con i cittadini

4      Informazione giuridica e democrazia

5      Il diritto all’informazione giuridica come diritto fondamentale: dovere dello Stato di informare

5.1 Garanzie ed effettività del diritto all’informazione giuridica

6      Motivi che giustificano l’introduzione del diritto all’informazione giuridica  

 

L’informazione giuridica è la regola 
non l’eccezione

 

La democrazia di un paese consegue alla possibilità di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, sociale e politica, attraverso la conoscenza e la comprensione dei contenuti dell’azione dello Stato, delle ragioni che ne stanno alla base e delle modalità con cui viene attuata.

L’informazione giuridica, come processo di comunicazione tra le istituzioni e i cittadini, si concretizza con regole, strutture e tempi diversi tra le istituzioni dei vari Stati. A grandi linee le attività di informazione giuridica sono poco pianificate, tanto da sembrare insorgenze raramente sorrette da strumenti articolati e nuclei professionali costituiti Questo processo, tuttavia, ha portato a mirabili risultati, in cui l’informazione si affianca alle innovazioni delle istituzioni.

L’informazione giuridica si colloca in uno sviluppo sociale ampio che coinvolge diversi ambiti, ma che ha come fulcro il rapporto tra lo Stato e i cittadini; rapporto che spesso assume le vesti di uno scontro, ma anche di una ricerca di dialogo e di confronto, per ritemprare sia il valore dello Stato che quello dell’essere cittadino. Lo Stato, in quanto espressione e tutela dell’interesse della collettività deve rinnovarsi istituzionalmente per apparire affidabile e credibile; i cittadini possono rendersi attori principali di questo mutamento sociale.

L’azione dei poteri pubblici tende così alla trasparenza e all’ascolto, all’efficienza e all’efficacia. Ma la realizzazione di questo processo deve necessariamente accompagnarsi ad un cambiamento culturale, il quale muta sia i metodi di lavoro all’interno delle istituzioni, che l’atteggiamento nei confronti di queste da parte degli utenti consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri in quanto cittadini.

La democrazia è il governo del potere visibile. La pubblicità è un principio fondamentale dello Stato costituzionale, mentre il segreto è un’eccezione che deve essere giustificata  e limitata nel tempo: il governo della democrazia è il governo del potere pubblico in pubblico[

Lo Stato che informa i cittadini di quello che fa non realizza un dialogo con essi: solo il trasferimento di informazioni codificate, elaborate e divulgate secondo determinate regole, da un soggetto all’altro, può attuare un processo di comunicazione
 

 Pubblicità e capacità di informare sono le condizioni su cui basare lo sviluppo di tale processo, il quale cambia profondamente i rapporti di relazione e di scambio tra lo Stato e cittadini in un contesto da sempre caratterizzato dalla dimensione dell’autorità.

L’avvio di spazi di comunicazione, sia interna che esterna, rinnova non solo l’organizzazione del lavoro, ma anche l’orientamento della cultura al servizio verso il pubblico; pertanto, le istituzioni, referente principale dei cittadini per la garanzia e la realizzazione dell’interesse pubblico, devono essere in grado di adempiere alle loro competenze, di raffrontarsi con gli enti privati concorrenti in talune attività, di rendere noto alla collettività del loro operato, di sollecitare critiche e suggerimenti.

Il sistema di comunicazione dei media, soprattutto dei nuovi, fa sì che le istituzioni possano interagire con i cittadini instaurando rapporti ravvicinati e diretti, rendendosi in tal modo visibili, credibili e informate, senza rinunciare ai propri spazi e alle proprie finalità.

L’informazione giuridica comprende un campo vasto di informazioni che provengono sia dallo Stato che dalle singole amministrazioni. Il primo ambito è quello dei pubblici poteri, più complesso in quanto coinvolge inevitabilmente la sfera politica: la comunicazione pubblica assurge allora a strumento di ampliamento della democrazia.
         

Per quanto riguarda le singole amministrazioni, l’attività di informare assume le caratteristiche di comunicazione di servizio: si parla, pertanto, di un dovere delle amministrazioni nei confronti dei cittadini.

 

 Informazione giuridica e cittadinanza

 

      Le attività di informazione delle istituzioni, con l’apertura di luoghi, di strutture e di iniziative, a ragione dell’importanza che assumono per la valorizzazione della sfera pubblica, hanno come finalità la realizzazione di una rapporto di scambio, di partecipazione e di fiducia tra i cittadini e l’apparato istituzionale. Il ruolo di cittadino viene così riconsiderato: diventa soggetto attivo e partecipe delle scelte e della definizione di progetti e iniziative che diffondono il senso civico e rafforzano il senso di appartenenza alla cittadinanza.

 

Valorizzare la cittadinanza, in quanto capace di far conoscere ai soggetti istituzionali più da vicino i contesti in cui essa opera e le domande che è chiamata a rispondere col proprio operato, vuol dire configurarla come un canone attraverso cui selezionare i diritti, al fine di focalizzare i più rilevanti, e riconoscere e valutare le eventuali lacune di democrazia

Occorre individuare i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti che collaborano e condividono la gestione di determinate situazioni e la loro conoscenza tra i cittadini: se si verificassero ipotesi di scarichi di responsabilità o rinvii, si confermerebbe  l’immagine di uno Stato introvabile, non meritevole di fiducia né sul piano dell’efficacia, né su quello della legittimità.

I sistemi di informazione, che si fondano sui risultati di una comunicazione pubblica, ma anche sull’agire quotidiano e sulle esperienze individuali, favoriscono il generarsi di una rappresentazione sociale che orienta i cittadini a conoscere e interpretare la realtà, a stabilire connessioni tra i diversi aspetti di essa e ad entrare in relazione con gli altri.

 L’informazione giuridica riveste la funzione, pertanto, di contribuire a realizzare l’interesse comune, attraverso l’insieme di conoscenze e di esperienze frutto di un incontro di più voci, di un’interazione di ruoli, competenze e responsabilità diverse ma pur sempre accomunate dallo stesso obiettivo: il bene pubblico. Può, inoltre, sviluppare il valore dell’appartenenza alla cittadinanza e favorire l’educazione alla democrazia: il bene comune viene inteso non come deduzione etica, teorica e trascendentale, ma come costruzione logica risultante da un condiviso e garantito sistema di diritti e doveri civici

 

Rafforzare le relazioni con i cittadini

Il rafforzamento delle relazioni con i cittadini serve a  migliorare la presa di decisione ed è un elemento fondamentale del buon governo: consente di percepire nuove fonti pertinenti d’idee e informazioni utili per la presa di decisione e per l'attuazione delle politiche pubbliche; contribuisce ugualmente, in modo notevole, al rafforzamento del senso civico e della fiducia del pubblico nell'amministrazione e al miglioramento della qualità della democrazia. Tali sforzi consolidano una democrazia rappresentativa, nell'ambito della quale i parlamenti svolgono un ruolo centrale.

 Adottando concrete misure le istituzioni devono accertarsi che l’informazione sia completa, obiettiva, affidabile, pertinente, facile da individuare e da capire. Per rafforzare l’impegno e le capacità d’intervento i governi devono dedicare sufficienti risorse, energia e tempo per istituire saldi assetti normativi, politici ed istituzionali, sviluppando gli adeguati strumenti e valutando la propria capacità di coinvolgere i cittadini nel processo decisionale delle politiche pubbliche: misure poco elaborate e inadeguate per promuovere l'informazione, la consultazione e la partecipazione attiva del pubblico nel processo di decisione, possono nuocere alle relazioni tra amministrazioni e cittadini. Tali misure devono migliorare la qualità, l’attendibilità e la legittimità delle decisioni dei poteri pubblici altrimenti si rischia di ottenere l'effetto contrario se i cittadini si accorgono che i loro sforzi per essere informati al processo politico sono ignorati e non hanno alcun effetto sulle decisioni o restano senza seguiti.

Gli Stati devono rafforzare le loro relazioni con i cittadini per migliorare la qualità delle politiche e rispondere alle sfide della emergente società dell'informazione, e quindi prepararsi a sempre più numerose e rapide interazioni con i cittadini e garantire una migliore gestione delle conoscenze; per rispondere alle esigenze di maggiore trasparenza e responsabilità delle amministrazioni, considerando che il pubblico e i media guardano con maggiore attenzione le azioni governative e che le norme della vita pubblica sono codificate e più esigenti; per rafforzare la fiducia del pubblico nei confronti del governo, e invertire la tendenza alla continua erosione del tasso di partecipazione alle elezioni, il calo dell’attività militante politica e le inchieste che evidenziano una perdita di fiducia nelle istituzioni pubbliche chiave. In questo complesso rapporto l’informazione giuridica assume la veste di relazione unidirezionale, nella quale l'amministrazione produce e fornisce informazioni destinate ai cittadini: in tale relazione sono integrate sia l’accesso "passivo" alle informazioni su richiesta dei cittadini sia le misure "attive" dei poteri pubblici volte a diffondere informazioni ai cittadini prese.

In molti Stati la democrazia rappresentativa è l’elemento fondatore della presa di decisione sulle politiche pubbliche: alcuni vantano una lunga tradizione di partecipazione dei cittadini; tutti cercano mezzi nuovi e complementari per integrare il cittadino nel processo di presa di decisione e l’informazione dei cittadini diventa  un traguardo da raggiungere. L'entità, la quantità e la qualità delle informazioni fornite ai cittadini dalle amministrazioni sono fortemente aumentate nel corso dell'ultimo decennio.

Assicurare un accesso all'informazione richiede un’adeguata normativa, chiari meccanismi istituzionali volti alla sua attuazione, istituzioni di controllo e un sistema giudiziario indipendente per la sua applicazione. I cittadini devono conoscere e capire i loro diritti, ma devono anche poterli e volerli esercitare. Il ritmo d’adozione delle leggi concernenti l’accesso all'informazione si è nettamente accelerato nel corso degli ultimi anni.

In alcuni Paesi l'accesso all'informazione costituisce la regola, mentre il segreto è considerato un’eccezione. Tuttavia, nel loro insieme, le normative prevedono la sola  possibilità per i cittadini di accedere a documenti detenuti dalle pubbliche autorità e di ricorrere in appello, in caso di rifiuto, tramite adeguati meccanismi, ma non un generale diritto all’informazione giuridica.

I diritti giuridici di base in materia d’accesso all'informazione ricevono concreta applicazione dall'impegno preso dall'amministrazione di fornire informazioni obiettive e affidabili.

Le leggi relative all'accesso all'informazione si applicano generalmente all’insieme delle unità amministrative. Gli sforzi di attuazione possono essere coordinati ed essere quindi sottoposti all'esame di organi di controllo esterni.

Gli Stati democratici devono rispondere alla necessità di valutare insieme il diritto dei cittadini di essere informati e il diritto degli individui al rispetto della loro vita privata, nonché alla necessità di preservare la riservatezza di talune informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'interesse del pubblico. La valutazione simultanea del diritto all'informazione giuridica, della protezione della vita privata e dei limiti del segreto ufficiale rappresentano una notevole sfida - in particolare a causa della rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.

La prima tappa dell’elaborazione di un’efficace procedura d’informazione consiste nel definire chiaramente gli obiettivi dell'esercizio, i quanto non esiste uno strumento o un approccio unico adeguabile a tutti i Paesi o all’insieme delle situazioni: occorre spesso utilizzare un mix di strumenti e questi potrebbero richiedere un adeguamento che tenga conto delle tradizioni e delle usanze locali. La scelta degli strumenti da adoperare dipende anche dalle risorse, dal tempo e dalle competenze disponibili.

Nella prospettiva di un rafforzamento delle relazioni tra amministrazioni e cittadini, i poteri pubblici considerano le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come un potente strumento, compiendo notevoli sforzi per aprire uno spazio di comunicazione sul web, alle proprie amministrazioni e ai cittadini. Per numerosi Paesi rappresentano un notevole potenziale per consentire ai cittadini di accedere al processo decisionale, ma oggi, tali tecnologie accompagnano e integrano ancora procedure più tradizionali.

 Molti sono gli Stati che diffondono in linea una crescente quantità d’informazioni che emana dall'amministrazione pubblica, riconoscendo la necessità di sviluppare gli strumenti e di migliorare la loro capacità di valutazione: esiste un evidente squilibrio fra tempo, risorse e energia che impegnate nel rafforzamento delle relazioni tra amministrazioni e cittadini e lo sforzo che compiono per valutare l'efficacia delle misure prese e il loro impatto sulla presa di decisione. Tuttavia, esistono notevoli disparità tra gli Stati circa la quantità, la qualità e la diversità delle informazioni disponibili: alcuni non compiono valutazioni sistematiche dello sforzo attuato per migliorare l'informazione giuridica.

Con il rafforzamento di strutture amministrative efficienti, efficaci, trasparenti e responsabili nei confronti dei cittadini, il diritto all'informazione giuridica contribuisce al buon governo, favorendo una maggiore trasparenza nella presa di decisione; una più grande responsabilizzazione grazie al controllo del cittadino, una maggiore legittimità del processo decisionale; una migliore qualità delle decisioni di politica, basate su una più larga gamma di informazioni.


 

Informazione giuridica e democrazia

 

Il diritto all’informazione giuridica rappresenta un presupposto indispensabile della democrazia, antecedente logico di ogni altro diritto

. Anche quando i testi costituzionali omettano di enunciarlo esplicitamente, la legislazione e la giurisprudenza di Corti e Tribunali costituzionali hanno provveduto in tutto il mondo a disegnarne i contorni in modo largo, via via dilatandolo, al punto che esso viene assicurato anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche (diritto di accesso), pur trovando difficoltà di composizione con altra situazione giuridica meritevole di tutela, ovvero il diritto alla riservatezza.
 

Nella attuale società, in cui non vi è rapporto o relazione che non sia condizionato dalla decisioni dei pubblici poteri, è doveroso fornire al cittadino la possibilità di conoscere per recuperare una posizione di parità con le organizzazioni ed enti che lo amministrano e lo sovrastano.

La scienza costituzionalistica ha proceduto per gradi nell’elaborazione del diritto all’informazione. Dapprima si è affermata la libertà di acquisizione dell’informazione, non più soltanto come mero profilo passivo dell’altrui manifestazione del pensiero, ma come situazione soggettiva tutelata in via strumentale rispetto ad essa, oggetto di espressa previsione costituzionale. È poi emerso il tentativo di farne una figura autonoma, fondata non sulla norma relativa alla libertà di manifestazione del pensiero, ma sul principio di democrazia.

In questa prospettiva la libertà d’informazione viene costruita come strumento giuridico di garanzia e disciplina della conoscenza dei cittadini al fine del loro effettivo concorso al governo della cosa pubblica e del loro controllo sulle attività dei poteri pubblici: diretta implicazione della essenza propria della democrazia è il governo del potere visibile La concreta possibilità degli atti normativi di circolare ed essere così conosciuti diviene un indice fondamentale per misurare il grado di democraticità di un sistema politico. Ne segue che lo Stato democratico-sociale acquisisce un nuovo compito: esso è chiamato a garantire l’interesse pubblico alla diffusione più ampia delle notizie giuridiche e ad intervenire anche positivamente per realizzare e conservare un sistema di divulgazione e documentazione giuridica

Il celebre assunto secondo cui l’ignoranza della legge non sarebbe né perdonabile né da considerarsi un’eventuale attenuante, pur essendo uno dei princìpi cardine del diritto stesso, è forse uno degli “assiomi” da cui più evidentemente trasparire quanto si sia messo in secondo piano l’obbligo civile all’informazione e alla divulgazione legislativa nella sua accezione più generale.

La democrazia dell’informazione, o meglio l’informazione per la democrazia, deve avere come obiettivo la diffusione di tutte quelle notizie e informazioni che possono permettere al cittadino - qualsiasi sia il suo status o il suo livello di istruzione - di conoscere adeguatamente quelli che sono i suoi diritti e i suoi doveri, ma anche quali sono i servizi e gli obblighi nelle quotidiane relazioni con la Pubblica Amministrazione.

Solitamente la pubblicità di un atto (D.P.R., legge o delibera comunale), consistente in una serie di procedimenti prefissati che sono dei passaggi cardine per la formazione, il perfezionamento e la stessa validità dell’atto in questione, si esaurisce, dopo l’assolvimento di tali incombenze.

Un’ampia produzione normativa, in questi anni, ha valorizzato alcune istanze altamente democratiche (ad esempio la partecipazione oppure la trasparenza amministrativa) che dovrebbero, o avrebbero dovuto, mutare profondamente i rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione. Taluni aspetti di questa normativa traggono il loro maggiore impulso al cambiamento proprio dal nuovo modo di intendere la pubblicizzazione degli atti, e l’informazione al cittadino.

Le Carte dei Servizi Pubblici rientrano in questa filosofia: più che in una mera descrizione delle attività e delle regole di una Pubblica Amministrazione, ciascuna Carta dovrebbe contribuire a migliorare e qualificare i rapporti con il cittadino   Altri segnali evidenziano un cambiamento di rotta: molti sono gli Enti Locali che si sono trasformati in “editori” di materiale informativo su diversi problemi di carattere amministrativo e legislativo.

Tutto ciò non esaurisce, ovviamente, l’immenso,  e spesso incolto, terreno nel quale dovrebbe intervenire la divulgazione legislativa, attività che è propria e specifica non solo delle istituzioni pubbliche, ma anche delle associazioni di categoria, dei sindacati, degli organi di stampa. Ne discende un necessario corollario: le informazioni di carattere legislativo devono essere alla portata di tutti; i testi delle norme o delle delibere devono essere facilmente raggiungibili da chiunque; i provvedimenti devono essere resi più semplicemente consultabili, evitando richiami e rimandi eccessivi e dispersivi a precedenti norme. Ancora, rendere accessibile la produzione normativa comporta l’assunzione del gravoso, ma ineludibile compito di tradurla in un linguaggio comprensibile a tutti, indipendentemente dalla loro estrazione sociale o preparazione culturale. Se la trasparenza e il diritto all’informazione giuridica sono i principi generali del nuovo ordinamento pubblico, allora la comunicazione costituisce, rispetto a tali principi, funzione e strumento essenziale affinché gli stessi trovino pratica attuazione.

Il riconoscimento di paritarietà tra cittadino e amministrazione, l’obbligo per i pubblici poteri di attivare la relazione comunicativa che della parità è espressione piena, costituiscono il fondamento e la condizione affinché la nuova risorsa rappresentata dalla sussidiarietà sociale ed istituzionale, possa proficuamente operare.

La modernizzazione del Paese passa anche attraverso la modernizzazione della Pubblicazione Amministrazione. Le attività di informazione e comunicazione, delle quali parla la legge 150/2000, non possono, pertanto, essere ridotte alle tradizionali prestazioni rese dagli sportelli informativi; esse vanno riconsiderate ed apprezzate in ragione del ruolo strategico assegnato alla funzione comunicativa e in quanto tali costituiscono una autentica ricchezza per il territorio e per il suo sviluppo.

Avere indicato la comunicazione quale obbligo generale di ogni organizzazione pubblica induce, inoltre, alla identificazione dell’amministrazione quale soggetto chiamato ad instaurare rapporti trasparenti ed efficaci con i cittadini. Viene così superato l’antico carattere di autoreferenzialità e unilateralità della stessa amministrazione e si apre la via per un rapporto paritario tra questa ed i cittadini. La legge 150/2000 ha separato le attività di informazione e comunicazione esterna da quelle di comunicazione interna.

Di conseguenza, è stato introdotto un nuovo criterio di misurazione della qualità delle prestazioni e dei servizi resi dai soggetti pubblici, commisurata alla qualità delle relazioni che essi sono in grado di instaurare e mantenere con la realtà sociale. Per il valore dei processi da costruire in base a questo principio, in molte amministrazioni si è avviato un percorso informativo e di riqualificazione del personale addetto ai servizi di informazione e comunicazione pubblica.

All'affermazione del diritto all'informazione non può non corrispondere a carico dello Stato un dovere di informazione, una politica attiva da parte dei pubblici poteri per favorire la conoscenza degli atti e documenti ed in genere dei dati in loro possesso da parte dei cittadini; in altre parole il dovere (creativo) di predisporre tutte le misure idonee perché cittadini e organizzazioni sociali possano essere informati e quindi possano consapevolmente esercitare a loro volta il diritto-dovere di partecipazione alla vita politica e sociale.

Esiste anche un dovere pubblico di consentire gratuitamente a tutti i cittadini la possibilità di conoscere leggi, sentenze e atti governativi attraverso i nuovi strumenti informatici e telematici, e di renderli facilmente conoscibili e reperibili da parte di tutti i componenti la collettività.

Un cittadino informato è essenziale per la creazione di un sano processo decisionale democratico e più sa delle autorità che lo governano e meglio sarà governato. Compito indefettibile del legislatore è quello di fare in modo che il comando imperativo contenuto nella legge abbia il massimo di divulgazione fra i cittadini in modo da amplificare la possibilità di una effettiva e consapevole attuazione della stessa. A maggior ragione ciò deve avvenire nei sistemi giuridici attuali in cui l'ordinamento giuridico si presenta sempre più complesso e difficile da interpretare.

La conoscenza delle leggi e degli atti parlamentari è una risorsa da promuovere ad ogni costo, perché rappresenta una base essenziale per costruire una coscienza democratica, civile, seria e consapevole. II rapporti tra poteri pubblici e cittadini vanno oggi studiati assumendo come parametro fondamentale quello della"trasparenza". E questo vale in modo particolare nella attuale società nella quale non vi è rapporto o relazione che non sia condizionato dalla decisioni dei pubblici poteri. È necessario, perciò, fornire al cittadino la possibilità di conoscere recuperando una posizione di parità con le organizzazioni ed enti che lo amministrano e lo sovrastano.
In questo senso si può ben dire che il diritto all'informazione è, sempre di più, nella nuova società un antecedente logico di ogni altro diritto.

Il diritto all’informazione giuridica è un diritto pubblico, come il diritto all’istruzione o alla salute, e come tale rappresenta un diritto positivo, un diritto a una prestazione altrui, ovvero il potere di conoscere l’operato degli apparati pubblici, cui corrisponde un dovere positivo dello Stato di fornire informazioni sui suoi atti, sulle sue attività.

La divulgazione legislativa è una forma di informazione che sta alla base e a garanzia della stessa democrazia e che può contribuire ad un innalzamento della qualità della vita (quotidiana e morale) dei cittadini.

 

Il diritto all’informazione giuridica come diritto fondamentale:  il dovere dello Stato di informare

        La comunicazione istituzionale, oltre ad essere un servizio al cittadino, soddisfa innanzitutto un suo diritto fondamentale: quello di permettere la partecipazione, piena e consapevole, alla vita del Paese. Non c’è un dovere della pubblica amministrazione sancito costituzionalmente, anche se ormai le leggi stanno sopperendo a questa necessità. Quindi si può dire che la comunicazione istituzionale  sia un dovere dei pubblici poteri, poiché invalso nell’opinione generale dei cittadini.

 Si sarebbe potuto ovviare all'inconveniente di una "non costituzionalizzazione" a livello nazionale di questo diritto con il recente testo sulla Costituzione Europea, ponendosi il problema di come l'Unione Europea abbia il dovere di comunicare con i cittadini dei vari Stati membri. Infatti, come non basta per lo Stato la pubblicazione delle leggi nella Gazzetta Ufficiale, così non basterà per l'Unione Europea un'informazione ai cittadini basata soltanto sulla pubblicazione delle direttive e dei provvedimenti che assume. Occorre, quindi, che anche a livello europeo si imponga un dovere di informazione giuridica che abbia il cittadino come destinatario di notizie che gli consentano di usare meglio i servizi della pubblica amministrazione, locale o federale, e di partecipare più intensamente allo svolgimento della vita sociale.

Il diritto all’informazione, insieme agli altri diritti fondamentali, è uno strumento di crescita civile  e democratica del cittadino, in quanto, come si evince dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, consente lo svolgimento della personalità di ciascun individuo e la rimozione degli «ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione pubblica, economica e sociale del Paese».

Il dovere di informare, di divulgare informazioni di fonte pubblica, oltre al riconoscimento di specifiche situazioni soggettive in capo al cittadino destinatario, trova fondamento, inoltre, su un generale pubblico interesse alla disponibilità delle informazioni pubbliche da parte della collettività: non solo un interesse al controllo democratico dei cittadini all’esercizio del potere, ma anche l’interesse alla disponibilità di informazioni utili nella vita associata o privata, ma con riflessi su altri interessi pubblici tutelati dall’ordinamento.

 

Garanzie ed effettività del diritto all’informazione giuridica

Bobbio affermava, già quarant’anni fa, che, più che di cercarne il fondamento (in sé introvabile), «il problema relativo ai diritti dell’uomo è oggi non tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli», e quindi di garantirli. Si tratta di un problema non filosofico, ma politico.

Sono sorti dubbi circa la correttezza o l’opportunità di conservare la denominazione di diritti in senso giuridico, e non solo in senso morale o “naturale”, per quelle previsioni del diritto all’informazione che sembrano sfornite di ogni conseguenza, e permangono astratte dichiarazioni: il che accade, secondo la comune opinione, quando all'enunciazione di un diritto non si accompagnano norme che introducano una correlativa azione in giudizio e un individuato e corrispondente dovere o divieto per altri soggetti privati o pubblici.

Innanzi a un diritto fondamentale, ci si aspetta che siano presenti garanzie primarie, ossia correlativi doveri, e garanzie secondarie (ossia rimedi giurisdizionali alla violazione dei primi) Pertanto, in mancanza di tali garanzie si può parlare semplicemente di diritti di carta.

La stessa cosa può dirsi, in modo particolare, anche per il diritto all’informazione giuridica, al quale si potrebbe negare ogni realtà, compresa quella giuridica, visto che gli obblighi pubblici che ne sarebbero la sostanza non sono nemmeno identificati.

Cosa si intenda per diritto fondamentale è decisivo per poter parlare della sua esistenza o inesistenza. I diritti fondamentali rientrano nella figura classica della dottrina giuridica di diritto soggettivo.

Kelsen definisce il diritto soggettivo in modo da incorporare nella definizione le garanzie: il diritto dell'uno «presuppone l'obbligo dell'altro». Anche per l'inglese Austin, tra i padri del giuspositivismo, «diritto soggettivo e il termine obbligo relativo esprimono la stessa nozione considerata da aspetti differenti».

Tuttavia, la tesi di Kelsen si differenzia da quella di Austin per un essenziale aspetto. Egli si preoccupa di conferire al concetto di diritto soggettivo una qualche autonomia di senso, rispetto al mero obbligo correlativo, e sostiene che il diritto soggettivo esiste grazie a una norma che conceda, in aggiunta, un diritto d'agire in giudizio al suo titolare, e con ciò renda effettivo l'obbligo di un altro. Se il diritto di A non si riduce semplicemente all'obbligo di B, ciò dipenderebbe proprio dal connesso diritto d'azione: «solo qui vi è un diritto soggettivo che esiste separatamente, nello stretto senso della parola»

 L'obbligo e l'azione sono, quindi, la struttura di un diritto soggettivo.

Si sono contrapposte nella dottrina europea, due concezioni alternative tra l'idea di un diritto soggettivo come concetto assoluto, universale, e, all'opposto, quella di un diritto soggettivo come concetto interamente risolto nel diritto obiettivo, dipendente da esso e ridotto alla priorità della volontà statale: contro un diritto costruito attorno alla volontà (e alla proprietà), e comunque in funzione dell'individuo, si sono proposte concezioni diversamente ispirate rispetto a quelle soggettivistiche, volte a creare una saldatura tra un'ispirazione soggettivistica e l'ordine delle cose intese a controbilanciare proprio tramite la nozione di ordine oggettivo sia l'insistenza sulla libertà, sia quella sulla potestà di volere del soggetto del diritto

La definizione di George Jellinek rappresenta uno sforzo verso la mediazione tra interesse protetto e potere della volontà:«Il diritto subbiettivo è la potestà di volere che ha l'uomo, riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico, in quanto sia rivolto ad un bene o ad un interesse»

Nonostante la molteplicità delle teorie, i diritti soggettivi dominano nella storia giuridica almeno dall'epoca moderna e divengono, specie quando sono concepiti come diritti fondamentali, un elemento fondativo ed essenziale alla costruzione degli ordinamenti, anche grazie alla loro recezione nelle carte costituzionali.

Per Luigi Ferrajoli i diritti fondamentali sono leggi del più debole contro la legge del più forte. Hanno forma universale, ovvero sono diritti di tutti (non di uno o di alcuni, e a rigore neppure solo di molti individui o persone) e rango costituzionale (che assicura loro il ruolo di suprema fonte del diritto): sono il mezzo idoneo al fine della tutela dei più deboli. I diritti fondamentali sono diritti soggettivi di tutti, indisponibili, non negoziabili, non transigibili, vale a dire non oggetto di scambio economico e/o politico, né oggetto di appropriazioni o deformazioni ideologiche o partitiche.

In definitiva, tra i diritti fondamentali rientrano l'insieme dei diritti soggettivi che a partire dalle Dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino del XVIII secolo sono parte integrante delle costituzioni della maggior parte dei paesi occidentali. E l’informazione giuridica è indubbiamente un diritto fondamentale, sia da un punto di vista soggettivo, come diritto pubblico riconosciuto alle persone in quanto cittadini; sia da un punto di vista oggettivo, come diritto sociale: i diritti sociali sono quelli che possono realizzarsi solo se lo Stato fornisce prestazioni sociali allo scopo di promuovere la coesione sociale e la crescita individuale e collettiva dei cittadini (diritto all'istruzione e alla formazione, diritto alla salute, diritto alla sicurezza sociale, ecc.).

Ora, chiedersi se è possibile appellarsi ai diritti fondamentali che appaiono solo proclamati ma non anche protetti, è come chiedersi se tali diritti esistono, anche nel caso che l'ordinamento non abbia predisposto per essi garanzie idonee o specifiche. Questo rapporto tra esistenza e garanzie dipende da quale sia la definizione assunta di diritto soggettivo, ossia se le garanzie sono intese come elemento costitutivo, necessario, della struttura del diritto; e dipende anche da cosa si intenda per garanzie.

Nonostante il mobilissimo quadro, ben più ricco in realtà di quanto sia possibile richiamare, sembrano prevalere definizioni sincretiche che riconoscono il confluire necessario di elementi prima ritenuti alternativi (potere, volontà, interesse, pretesa all'osservanza di un dovere altrui). Tuttavia, l'idea di correlatività, diritti/doveri, non è affatto al tramonto per il diritto soggettivo, e in dogmatica prevale lo schematismo per il quale esso è la pretesa «ad esigere da un altro l'osservanza di un dovere che la norma impone al secondo nell'interesse del primo».

Anche la teoria generale acquisisce così la definizione del diritto soggettivo nei termini di un vantaggio «conferito ad un soggetto (o ad una classe di soggetti) nei confronti di un altro soggetto (o di un'altra classe di soggetti) cui è imposto un dovere corrispondente»

In queste definizioni rientrano le garanzie: esse potrebbero essere intese come strumenti, anche indiretti, di protezione del diritto, meccanismi idonei a garantire l'osservanza, una volta che i diritti siano accordati. Se il diritto di qualcuno è nel poter pretendere un certo comportamento corrispondente al dovere di altri, questo dovere non è una garanzia del diritto, ma è ciò di cui il diritto stesso consiste: garantire quel dovere è identico a garantire quel diritto.

Un ordinamento costituzionale che poggia su diritti fondamentali, intende per diritti qualcosa di sostanziale (e irriducibile alle sue garanzie), cui attribuisce un ruolo funzionale specifico nell'ordinamento giuridico. A differenza dello Stato di diritto sorto dal secolo scorso, richiede definizioni (sia pur formali, strutturali) dei diritti che ne pongano in luce la natura di figure soggettive riferite alla elezione e alla tutela di un bene in genere: non, dunque, definizioni che nella struttura del diritto non attribuiscano alcun rilievo al suo contenuto; non definizioni che si riducano alla fissazione degli strumenti, dei rimedi, sino al punto che l'unica concettualizzazione del diritto soggettivo sia ravvisabile (e assorbita) in quelle dell'illecito e del comportamento sanzionatorio.

Ciò è invece proprio quanto accade con le concezioni kelseniane, oggi largamente diffuse, che assorbono sia l'obbligo correlativo sia l'azionabilità della pretesa in giudizio, nella struttura di cui consiste il diritto soggettivo. In questo caso, il problema stesso della protezione giuridica dei diritti accordati dall'ordinamento è difficilmente formulabile. I diritti sono, o consistono, in quelle che decliniamo come loro garanzie. Quindi, non vi sono diritti se non vi sono garanzie. Il diritto è un sistema di regolazione della forza, e la norma giuridica è una determinazione delle condizioni per l'esercizio di un potere sanzionatorio: la sanzione non assiste più una prescrizione, ma è il contenuto della prescrizione stessa.

In Kelsen è programmaticamente escluso che la sanzionabilità, la coercibilità, facciano parte delle garanzie che assistono le norme: la sanzione è infatti proprio il contenuto delle norme.

Giuridicamente, il diritto esiste indipendentemente dalla sua protezione. Ma tale protezione è altro da ciò che essa protegge. Di conseguenza, la garanzia di un diritto la cui struttura si formi dell'obbligo correlativo e dell'azione in giudizio per Kelsen si trova direttamente in un quadro istituzionale, organizzativo, giudiziario, capace di operare, o nella stessa separazione dei poteri: un certo ordinamento giuridico è nel suo complesso una garanzia di ciò che disciplina. Pertanto, non esistono lacune: non vi sono cioè garanzie mancanti, lacune che possano nascere da una previsione attesa e non ancora prodotta, da un difetto della regolazione definita dalle norme vigenti; esse non sarebbero altro che «la differenza tra il diritto positivo e un ordinamento ritenuto migliore, più giusto, più esatto». Se è avanzata una pretesa (un preteso diritto) ad un comportamento di un altro, cui questi non è obbligato (dall'ordinamento), ciò vuol dire che non sussiste il diritto e non sussiste l'obbligo

In conclusione, non sarebbe possibile nell'orizzonte della dottrina kelseniana sostenere l’esistenza di un diritto all’informazione giuridica, perché anche se si ricavasse da precetti normativi la sua essenza di diritto soggettivo fondamentale, quale aspettativa di una prestazione positiva nei confronti dello Stato, mancherebbero comunque, perché non previste, le garanzie ad esso connesse, ovvero l’obbligo o il dovere dei poteri pubblici in rapporto giuridico con il cittadino titolare di tale diritto, e l’obbligo dei giudici di sanzionare le sue eventuali violazioni.

La strada da seguire per il giurista è allora quella illustrata da Ferrajoli, che critica l’impostazione kelseniana e sostiene che i diritti sono separabili dalle loro garanzie, le quali sorgono da ulteriori previsioni normative, che possono esserci o mancare. Ma nel caso manchino, si tratterebbe di lacune, che per il principio di completezza è obbligatorio colmare.

Anche Ferrajoli impiega il concetto di obbligo o divieto corrispondente come parte della definizione di diritto soggettivo, ma sostiene che le tesi di Kelsen sono teoriche e come tali possono essere (e spesso lo sono) smentite della realtà effettuale del diritto. Di fatto, può accadere che in un ordinamento giuridico non sia previsto l’obbligo correlativo ad un determinato diritto soggettivo (lacuna primaria) o la possibilità di rivolgersi al giudice per sanzionare le sue eventuali violazioni (lacuna secondaria). Non si può negare l’esistenza del diritto in presenza delle norme che lo dispongono, ma prendere atto della indebita lacuna, a cui corrisponde l’obbligo, comunque, dei poteri pubblici, di colmare

La previsione del diritto all’informazione giuridica nel sistema di diritto positivo, pur se condizione per la sua esistenza o vigore nell’ordinamento, non incide sul suo valore di diritto fondamentale; essa è solo una garanzia. L’assenza di un obbligo correlativo al diritto all’informazione e della sanzione in caso di sua violazione è una lacuna che i pubblici poteri, interni ed internazionali, devono colmare.

 

Motivi che giustificano l’introduzione del diritto all’informazione giuridica

L’introduzione del diritto all’informazione giuridica rappresenta un ulteriore sviluppo della politica ispirata al principio della trasparenza dei poteri pubblici. Si tratta più di evoluzione che di rivoluzione, poiché gli Stati già ora promuovono politiche di apertura (strategia d’informazione attiva, procedure di consultazione, ecc.) allo scopo di informare tempestivamente e compiutamente l’opinione pubblica sulle loro attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Per quanto concerne le informazioni richieste dal pubblico, invece, la prassi attuale, retta dal principio del segreto, fatta salva la pubblicazione, appare sempre più insoddisfacente.

I vari lavori preparatori svolti a partire dagli anni Ottanta e la critica costante della dottrina giuridica dimostrano che il cambiamento auspicato non è l’espressione di un fenomeno superficiale e passeggero.

L’introduzione del principio della trasparenza ha numerosi effetti positivi, tra cui sicuramente l’ampliamento e la realizzazione del diritto fondamentale della libertà d’informazione in una società ormai cambiata. L’informazione, sempre più rapida e varia, ha assunto una nuova importanza. Gli sforzi degli Stati per adeguarsi a questo sviluppo finora si sono incentrati essenzialmente sull’intensificazione e il miglioramento delle strategie di informazione messi in atto d’ufficio dall’amministrazione.

Tuttavia lasciare alle autorità la decisione in merito al momento, all’oggetto e al contenuto dell’informazione sembra oggi insufficiente per conquistare la fiducia della popolazione. È indispensabile consentire al cittadino di procurarsi le informazioni e di verificare in maniera autonoma la veridicità delle affermazioni ufficiali.

L’affermazione del diritto all’informazione giuridica contribuirà, quindi, a migliorare i rapporti fra lo Stato e i cittadini. Favorirà inoltre anche l’applicazione di misure statali, poiché una maggiore fiducia nelle autorità ne rende più accettabile l’operato: il principio della trasparenza deve essere considerato come strumento di consolidamento dei diritti democratici che, nel contesto della democrazia, contribuisce alla libera formazione della volontà politica; è uno strumento supplementare indispensabile di controllo diretto dell’amministrazione da parte del cittadino.

Nell’introduzione del diritto all’informazione la gestione degli atti normativi dovrà essere regolamentata in maniera più chiara; le prestazioni dei pubblici poteri e l’efficacia del suo operato saranno così rinforzate: si dovrà instaurare, in seno alle istituzioni, una maggiore coscienza della gestione dell’informazione poiché fin dall’inizio i documenti dovranno essere trattati in modo tale da poterne garantire l’accessibilità e la divulgazione con poco impegno; si dovranno privilegiare inoltre strategie d’informazione attiva, laddove si può prevedere a priori un marcato interesse da parte del pubblico; infine, la limitazione del mantenimento del segreto a quelle informazioni che devono restare tali in nome di interessi pubblici o privati preponderanti, dovrà favorire la riservatezza delle pratiche che realmente la esigono perché, con l’introduzione del principio della trasparenza, la portata del segreto d’ufficio dovrà essere definita più chiaramente.

 

 

 

BACK I HOME VOLONTARIATO | HOME OIKOS | HOME INFORMAGIOVANI

 
 

   Copyright © 2000 Associazione Oikos