ORGANIZZAZIONI E CONVENZIONI
Le associazioni di
volontariato
possono stipulare convenzioni con lo Stato.
Con alcune limitazioni e condizioni
di Angelo Poli
Lo Stato, inteso nella sua accezione
più ampia, può stipulare liberamente convenzioni con istituzioni
private, aventi o meno fini di lucro, purché operanti nel rispetto dell’ordine
pubblico e del buon costume. Al contrario, ci sono taluni organismi con i
quali lo Stato può stipulare convenzioni solo rispettando determinate
condizioni previste da specifiche norme di legge.
Fra queste ultimi organismi vanno ricomprese le
organizzazioni di volontariato la cui legge-quadro richiama , per ben
quattro volte, le condizioni in base alle quali le strutture pubbliche
possono stipulare convenzioni con esse.
A. Una prima norma stabilisce che le
organizzazioni di volontariato possono stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, le
province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici, in breve,
con tutta la sfera pubblica, soltanto se sono iscritte da almeno sei mesi
nel registro della regione o della provincia autonoma dove esse hanno la
propria sede legale.
E’ da rilevare che la norma
richiamata non rientra fra quella che, per la loro applicazione,
richiedono un ulteriore intervento legislativo da parte delle regioni e
delle province autonome. Ciononostante, più di qualche regione ha
ritenuto di rendere ancora più pesante – portando a un anno l’iscrizione
nel registro – una norma per sé già onerosa.
B. Una
seconda disposizione prevede che l’organizzazione di volontariato, che
voglia convenzionarsi con la sfera pubblica sopra richiamata, deve
dimostrare attitudine e capacità operativa.
Poiché non è facilmente dimostrabile
il possesso di entrambi i suddetti requisiti, sarebbe opportuno che l’ente
pubblico intenzionato a stipulare una convenzione, anche al fine di
garantire l’assenza di sperequazioni o di favoritismi, fissasse criteri
e parametri idonei alla individuazione dei suddetti requisiti. Questi,
poi, dovrebbero essere richiesti a tutti i soggetti, non soltanto alle
organizzazioni di volontariato, e resi pubblici prima di entrare in
qualsiasi tipo di rapporto.
C.
Altra
disposizione de inserire in convenzione è quella diretta a garantire l’esistenza
delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività
oggetto della convenzione.
Come è noto, l’attività dei
volontari deve essere presentata, oltre che senza fini di lucro, anche in
modo del tutto gratuito, per cui il volontario deve trovare in altre
attività le risorse per la propria esistenza. Ciò potrebbe determinare
una discontinuità negli prestazioni che egli è in grado di effettuare in
una attività convenzionata.
E’ opportuna, quindi, una norma che,
posta a garanzia degli utenti, possa rendere risolutive le prestazioni
solo se queste vengono rese con continuità.
Questo è, infatti, uno degli elementi che assicurano l’instaurazione di
proficui rapporti fra colui che dà e colui che riceve.
D.
In
convenzione devono essere inseriti, inoltre, i requisiti relativi al
rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.
Tali requisiti, però, più che oggetto di convenzione, nella quale
potrebbero rappresentare solo dei principi, dovrebbero far parte di una
predisposizione e di un patrimonio culturale dei volontari. Ciò impone
una particolare preparazione che va al di là di un semplice inserimento
in una convenzione.
E. La verifica delle prestazioni ed il controllo della loro
qualità sono altri elementi essenziali da inserire in convenzione.
A parte la verifica delle prestazioni, la legge-quadro prevede due tipi di
controllo. Il primo ha per oggetto tutte le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri delle regioni e delle province autonome, comprese,
quindi, le organizzazioni convenzionati. Tale controllo compete alle sole
regioni e province autonome le quali devono individuare un proprio organo
e le forme necessarie al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo
svolgimento delle attività di volontariato da parte di tutte le
organizzazioni iscritte nei registri.
L’organo preposto al controllo
potrebbe essere individuato nell’assessorato competente per materia
oppure in quello depositario del registro regionale. Oggetto del controllo
possono essere le attività più varie fra le quali potrebbero essere
incluse la contabilità intesa nel senso più ampio del termine
comprendente libri, registri, documentazione, bilanci nonché il riscontro
della marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente
svolte. Nulla è previsto relativamente alla periodicità di effettuazione
dei controlli.
Le forme possono essere realizzate attraverso visite dirette, indirette,
ordinarie, straordinarie, tecniche.
Qualora venga riscontrato che sono venuti meno i requisiti e non viene
più svolta l’attività, le regioni e le province autonome dispongono,
con provvedimento motivato, la cancellazione dal registro. Detta
cancellazione comporta, per le organizzazione di volontariato
convenzionate, la risoluzione automatica della convenzione, in quanto una
delle condizioni per stipulare e continuare in una convenzione è l’iscrizione
nel registro.
L’altro tipo di controllo è quello effettuato, insieme alla verifica
delle prestazioni, alle organizzazioni di volontariato convenzionate. L’ente
preposto a tale controllo, a differenza del primo riservato alle sole
regioni e province autonome, è l’organismo con il quale l’organizzazione
ha stipulato una convenzione: Stato, regione, provincia autonoma, ente
locale, altro ente pubblico.
Ciascuno di detti enti dovrebbe indicare in convenzione
quale è il proprio organo abilitato ad effettuare verifiche e controlli e
quali forme da seguire.
F.
La copertura assicurativa è un altro
elemento essenziale per stipulare una convenzione.
Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri
aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la
responsabilità civile verso terzi.
La responsabilità per la stipula e gli
oneri relativi sono a carico della organizzazione di volontariato. Qualora
l’organizzazione stipuli una convenzione, detti oneri sono a carico dell’ente
con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
G.
Oltre alle condizioni sinora elencate,
tutte previste dalla legge nazionale, ce ne sono altre demandate alle
leggi regionali le quali devono disciplinare i requisiti ed i criteri che
danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni di
volontariato per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai
diversi settori di intervento.
H. Normalmente
una convenzione è caratterizzata da prestazioni corrispettive. Da una
parte, vi è l’ente che è tenuto ad effettuare determinate attività,
ad esso attribuite dalla legge o ad esso delegate, ma che non intende
operare direttamente per cui è pronto a sostenere delle spese, affidando
ad altri lo svolgimento di alcuni compiti. Dall’altra parte, c’è un’organizzazione
di volontariato disponile ad operare e che, per le prestazioni ed i
servizi erogati, si accontenta del solo rimborso delle spese. In questo
caso, si hanno convenzioni con prestazioni corrispettive.
Nel campo del volontariato, però, si
può verificare anche il caso di una prestazione unilaterale senza, cioè,
che dall’altra parte ci sia un esborso di denaro. Questo si verifica
quando l’attività consiste nella assistenza personale a malati o a
carcerati.
Anche nel caso di prestazioni
unilaterali, ci si trova in presenza di una convenzione, in quanto dette
prestazioni non possono essere svolte se non c’è stato un preventivo
accordo con l’ente responsabile. In questi casi, anzi, la legge amplia i
soggetti con i quali può stipularsi una convenzione che può riguardare
non soltanto le strutture pubbliche che si è avuto modo di elencare, ma
anche le strutture convenzionate con le sole regioni e province autonome.
Una tale limitazione non appare motivata.
I.
Ultimo elemento posto a condizione
per la stipula di una convenzione è che questa deve contenere
disposizioni relative alla modalità di rimborso delle spese.
Su tale elemento occorre fermare l’attenzione,
in quanto di esso la legge parla in due punti e dello stesso tratta anche
un decreto attuativo.
Innanzitutto, nelle modalità devono
essere indicati anche i tempi per l’erogazione del rimborso delle spese.
Le organizzazioni di volontariato, infatti, vivono quasi esclusivamente
con le quote ed i contributi degli aderenti per cui non possono far fronte
ad anticipi piuttosto consistenti. Tutto ciò impone che, nel fissare i
tempi del rimborso, questi debbono essere resi compatibili con le risorse
di cui si dispone, prevedendo, eventualmente, anche anticipi.
In secondo luogo, è da rilevare che la
legge prevede, in due punti, i rimborsi derivanti da convenzioni; al
contrario, nel decreto 25 maggio 1995, emanato dal ministro Finanze di
concerto con il ministro per la Famiglia e la Solidarietà sociale –
relativo ai criteri per l’individuazione delle attività commerciali e
produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato – si
parla di proventi derivanti da convenzioni.
Su tale questione sarebbe auspicabile una qualche
precisazione.
Da quanto esposto, è possibile dedurre che esistono
non poche difficoltà perché una organizzazione di volontariato possa
stipulare una convenzione con una struttura pubblica.
Ciò non avviene per altri organismi, fra i quali vanno ricomprese le
Onlus, per i quali non è prevista alcuna condizione.
Queste difficoltà si aggiungono ai molteplici motivi
che rendono urgente la revisione della legge-quadro sul volontariato.
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