L'8 novembre 2000, è stata approvata dal Senato, in via definitiva, la legge
che disciplina le "associazioni di promozione sociale". Tale
definizione include "le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati".
Diversi sono gli ambiti presi in considerazione dalla legge. E parecchie le
novità.
Fra gli obblighi che dovranno essere inscritti negli statuti delle
associazioni, vi sono, quello di reinvestire gli eventuali utili a favore delle
attività previste dagli statuti stessi, l'obbligo di redazione di rendiconti
economico - finanziari e, in caso di scioglimento, cessazione, o estinzione
dell'associazione, l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a fini di
utilità sociale.
Sul fronte delle entrate finanziarie consentite viene sancito che le
associazioni possono usufruire di contributi provenienti da enti pubblici,
dall'Unione europea e da organismi internazionali, nonché di erogazioni
liberali di associati e terzi. Potranno, inoltre, essere utilizzati proventi
derivanti da attività di tipo commerciale, artigianale o agricola sempre
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari.
Una novità riguarda i registri delle associazioni di promozione sociale: ne
sarà istituito uno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, per le associazioni a carattere nazionale
operanti da almeno un anno; inoltre, tutte le regioni, e le province autonome di
Trento e Bolzano, istituiranno registri per le associazioni operanti in ambito
regionale.
La normativa prevede anche la costituzione di un Osservatorio nazionale
dell'associazionismo, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, e
composto anche da rappresentanti delle associazioni. L'Osservatorio avrà
molteplici competenze, che andranno dalla promozione di studi e ricerche, al
sostegno, anche finanziario, di progetti elaborati dalle associazioni. Saranno
istituiti anche osservatori regionali. Per sostenere finanziariamente le
iniziative di competenza del nuovo organismo, è istituito un Fondo per
l'associazionismo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali.
L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo svolgerà la sua attività in
collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato. Entrambi
designeranno alcuni membri del CNEL. (consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro).
Novità anche sul fronte fiscale. Le quote e i contributi corrisposti alle
associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base
imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, e le erogazioni liberali
in denaro, entro certi limiti, faranno parte delle detrazioni d'imposta.
E' esteso alle associazioni di promozione sociale l'accesso al credito
agevolato previsto per le cooperative.
Con questa legge il governo e le regioni s'impegnano ufficialmente a favorire
l'accesso delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato ai
finanziamenti del Fondo sociale europeo.
L'ultima novità riguarda le strutture per lo svolgimento delle attività
sociali: gli enti territoriali possono concedere in comodato beni mobili e
immobili di loro proprietà.