Ddl Senato 4759 - Disciplina delle associazioni
di promozione sociale
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il
valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue
molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali,
nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca
etica e spirituale.
2. La presente legge, in
attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della
Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo
di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha,
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di
cui al presente articolo.
Articolo 2.
(Associazioni di promozione
sociale)
1. Sono considerate associazioni
di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati.
2. Non sono considerate
associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente
legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei
datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le
associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici
degli associati.
3. Non costituiscono altresì
associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque
denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche
e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli
associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della
quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la
partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.
Articolo 3.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione
sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere
indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a)
la denominazione;
b)
l’oggetto sociale;
c)
l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d)
l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme
indirette;
e)
l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di
attività istituzionali statutariamente previste;
f)
le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività
delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune
associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio
nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente
disposizione;
g)
i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti
e obblighi;
h)
l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i)
le modalità di scioglimento dell’associazione;
l)
l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento,
cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Articolo 4.
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione
sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo
svolgimento delle loro attività da:
a)
quote e contributi degli associati;
b)
eredità, donazioni e legati;
c)
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d)
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i)
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di
promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione
sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione,
con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di
cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per
le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione
relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e
alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.
Articolo 5.
(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di promozione
sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con
beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i
beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto
costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del
comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei
relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660
del codice civile.
Articolo 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione
sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai
quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte
dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi
creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione
medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle
persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale, regionali e
provinciali
Articolo 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un
registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione
della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli
affari sociali.
2. Per associazioni di promozione
sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro
nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di
organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti
i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, che svolgono attività,
rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
Articolo 8.
(Disciplina del procedimento per
le iscrizioni ai registri nazionale, regionali
e provinciali)
1. Il Ministro per la
solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il
procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di
cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di
cui all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel
rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione
dei registri di cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione
dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che
svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o
provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali,
nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le
province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri
all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma
1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un
termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso
inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri è
condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici
previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al
comma 2.
Articolo 9.
(Atti soggetti ad iscrizione nei
registri)
1. Nei registri di cui all’articolo
7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione
e l’ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere
iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il
trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
Articolo 10.
(Ricorsi avverso i provvedimenti
relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di
rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso
ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere
nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa
acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo
11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell’ambito
delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta
regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio
regionale previsto dall’articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di
rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in
ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è
appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il
quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.
Sezione II
Osservatorio nazionale e
osservatori regionali dell’associazionismo
Articolo 11.
(Istituzione e composizione dell’Osservatorio
nazionale)
1. In sede di prima attuazione
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio
nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato
"Osservatorio", presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale,
composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere
nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i
nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al
comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge un
vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce
al massimo otto volte l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non
possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell’Osservatorio
è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450
milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per
disciplinare le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale
da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria
connesse al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie
risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari
sociali.
Articolo 12.
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi
compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari
sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall’insediamento.
2. Con regolamento, approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse
assegnate all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e il Dipartimento
per gli affari sociali.
3. All’Osservatorio sono
assegnate le seguenti competenze:
a)
assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli
affari sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale;
b)
promozione di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;
c)
pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo
e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull’associazionismo;
d)
sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento
delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche
dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
e)
pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre
iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell’associazionismo, al
fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
f)
approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli
enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7
per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione
di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g)
promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni
di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
h)
organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull’associazionismo,
alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i)
esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei
registri di cui all’articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri
compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il
2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
Articolo 13.
(Fondo per l’associazionismo)
1. È istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali,
il Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le
iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3
dell’articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo
è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500
milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
Articolo 14.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono
osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni e modalità di
funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma
2.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di
lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di
cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 15.
(Collaborazione dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza
per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e
a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e
di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
Articolo 16.
(Rapporti con l’Osservatorio
nazionale per il volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la sua
attività in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato
di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto
1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L’Osservatorio e l’Osservatorio
nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una
volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o
di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a
decorrere dal 2000.
Articolo 17.
(Partecipazione alla composizione
del CNEL)
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio
nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle
associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
maggiormente rappresentative.
2. L’alinea del comma
1 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito
dal seguente: "Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è
composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie
produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente
ripartizione:".
3. All’articolo 2, comma 1,
della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il
seguente:
"I-bis) dieci
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio
nazionale dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio
nazionale per il volontariato;".
4. All’articolo 4 della citata
legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri".
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il
2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI,
DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati
Articolo 18.
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione
sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini
istituzionali.
2. Le associazioni possono,
inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri
associati.
Articolo 19.
(Flessibilità nell’orario di
lavoro)
1. Per poter espletare le
attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo
30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui
all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario
di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti e
altre agevolazioni
Articolo 20.
(Prestazioni in favore dei
familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli
associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per
il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal
2002.
Articolo 21.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di
cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti
alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della
base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per
il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Articolo 22.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle
detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è
aggiunta la seguente:
"i-quater) le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a
favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti
dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera
i-bis)";
2) al comma 3, relativo alla
detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice,
afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: "Per gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed
i-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli oneri di cui
alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis)
e i-quater)";
b)
all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili
ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies)
è aggiunta la seguente:
"c-octies) le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o
al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge";
c)
all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per
oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)
del comma 1 dell’articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis";
d)
all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per
oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g),
h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1
dell’articolo 13-bis";
e)
all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per
oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed
i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo
13-bis".
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per
il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Articolo 23.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono
deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di
promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
Articolo 24.
(Accesso al credito agevolato e
privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e
fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono
estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione
sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri
che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto
l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse
pubblico inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni
di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni
di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo
2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2
sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla
lettera c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.
Articolo 25.
(Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell’articolo 3
della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri
trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i
messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’articolo
6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole:
"alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute," sono inserite le seguenti: "alle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,".
Articolo 26.
(Diritto all’informazione ed
accesso ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di
promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
Articolo 27.
(Tutela degli interessi sociali e
collettivi)
1. Le associazioni di promozione
sociale sono legittimate:
a)
a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da
terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;
b)
ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni
derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità
generali perseguite dall’associazione;
c)
a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti
illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui
alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione
sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi
ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 28.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d’intesa con le
regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni
iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo
per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per
facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti
da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni
globali.
Articolo 29.
(Norme regionali e delle province
autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi
delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e
favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale,
salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Articolo 30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti
pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione
sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per
lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono
contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni
stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di
controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione
sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri
aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi
con lo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità
civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per
la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i
relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di
cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi
sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al
presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 31.
(Strutture e autorizzazioni
temporanee per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali,
con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e
comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di
beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di
promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il
sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di
alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo
3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono
valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e
per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione
che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti
commerciali.
3. Le associazioni di promozione
sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i
propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare
polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere
e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo
di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
Articolo 32.
(Strutture per lo svolgimento
delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le
province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di
loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di
promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11
agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All’articolo 1, comma 1,
della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la
seguente:
"b-bis) ad
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali;".
3. All’articolo 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "senza fini di
lucro," sono inserite le seguenti: "nonché ad associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,". Per gli
oneri derivanti dall’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di
lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
4. La sede delle associazioni di
promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono
compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione
urbanistica.
5. Per concorrere al
finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di
adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria
manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al
comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le
associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni
previste per i privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al
credito agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 33.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno
2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a
decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno
2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere
dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.