Il decreto legislativo sulle Onlus (460/97) stabilisce per tutte le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'obbligo di redigere
il bilancio o il rendiconto annuale.
Bilancio e rendiconto non sono sinonimi. Per quanto comunemente essi
vengono usati con lo stesso significato.
Il bilancio
Può essere definito come il documento contabile attraverso il quale
vengono rappresentati i risultati economico - patrimoniali. Esso è
documento unitario composto formalmente da due parti: stato patrimoniale
e conto profitti e perdite o conto economico. Esso fotografa la realtà
di un'azienda che produce profitti o che si prefigge un utile. E'
possibile considerare il bilancio come una scrittura complessa nella
quale confluiscono tutte le scritture elementari.
Il rendiconto
E’ un tipo di scritturazione semplice, di norma adottato da
organismi che non si prefiggono un utile, ma focalizzano i loro
interessi su altri valori. Esso è, in sostanza, una serie ordinata di
valori in dare e in avere. La chiusura di esso non potrà mai portare un
utile, ma un mero riporto positivo in avere da riportare nel rendiconto
dell'anno successivo e da utilizzare esclusivamente ai fini etico -
sociali e, quindi, in forza delle leggi fiscali agevolative, non
tassabile.
Le organizzazioni di volontariato, soprattutto quelle, che non
mettono in atto alcuna attività produttiva marginale, sono tenute,
pertanto, a redigere un rendiconto annuale piuttosto che un bilancio.
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