Bozza di
proposta di modifica della L 266/91
a cura della Commissione di studio mista
Osservatorio Nazionale per il Volontariato
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Art. 1
Finalità e oggetto della legge
1 La
Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività
di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne
favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie
finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2 La
presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome
devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e
le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi
le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Art. 2
Attività di volontariato
1 Ai fini
della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione
di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto e per
il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1.
2
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l’attività prestata, previa produzione di idonea documentazione, entro
limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3 La qualità
di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l’organizzazione di cui fa parte.
Art. 3
Organizzazione di volontariato
1 E’
organizzazione di volontariato ogni organismo, liberamente costituito al
fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 2, che si avvalga in
modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei
propri aderenti. Si considera, alle medesime condizioni, organizzazione
di volontariato ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di
volontariato.
1-bis Per organizzazioni di volontariato
a carattere nazionale e per enti di coordinamento o federazioni di organismi
di volontariato a carattere nazionale, si intendono quei soggetti che
svolgono attività e sono presenti in almeno cinque regioni e in almeno
venti province.
1-ter Non sono considerate organizzazioni
di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro,
le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione
sociale e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva
di interessi economici degli associati
2 Le
organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che
ritengono più adeguata al perseguimento delle finalità di cui
all’articolo1, comma 1, della presente legge.
3 Negli
accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a
quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che
l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:
la denominazione;
l’oggetto sociale;
l’assenza dei fini di lucro;
l’attribuzione della rappresentanza legale;
la democraticità della struttura;
l’elettività delle cariche associative;
la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli
aderenti;
i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro
obblighi e diritti;
l’obbligo di formazione del bilancio, nonché le modalità di approvazione
dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
3-bis In relazione alla struttura
complessa di talune organizzazioni, enti di coordinamento o federazioni di
organismi di volontariato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
può, sentito l’Osservatorio nazionale del volontariato di cui
all’articolo 12, consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 3,
lettera e).
4 Le organizzazioni di
volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro
regolare funzionamento oppure occorrenti per qualificare o specializzare
l’attività da esse svolta.
5 Le
organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture
proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di
strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4
Assicurazione degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato
1 Le
organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che
prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso terzi.
2 Con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze
anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 5
Risorse economiche
1 Le
organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
contributi degli aderenti;
contributi dei privati;
contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o
di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività e progetti;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
entrate derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
rendite derivanti da patrimoni;
ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui
all’articolo 1, comma 1, della presente legge.
[2 Le
organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte
nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili
registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria
attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice
civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti
testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al
conseguimento delle finalità previste dagli
accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto.]
[3 I beni
di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della
trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del
codice civile.]
4 In caso
di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di
volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che
residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico settore, secondo
le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in
mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 5-bis
Registro delle organizzazioni di
volontariato a carattere nazionale
1 E’ istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento delle politiche sociali e
previdenziali, Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo
sociale e le politiche giovanili, il registro delle organizzazioni di
volontariato a carattere nazionale.
2 Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana apposito regolamento che disciplina il procedimento di
iscrizione e di cancellazione nel predetto registro nonché la revisione
periodica dello stesso.
Art. 6
Registri delle organizzazioni di
volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome
1 Le
regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei
registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2
L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare
delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
3 Hanno
diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato
che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta
copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4 Le
Regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e
l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la
cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5 Contro il
provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di
cancellazione è ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni dalla
comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito di ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le
medesime modalità e negli stessi termini.
6 Le
Regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei
registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto
dall'articolo 12.
7 Le
organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con
l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art. 7
Convenzioni
1 Lo Stato,
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici
possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte
da almeno sei mesi nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6.
2 Le
convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza
delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto
della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli
utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di
controllo della loro qualità e le modalità di rimborso spese.
3 La
copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della
convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene
stipulata la convenzione medesima.
Art. 8.
Agevolazioni fiscali
1 Gli atti
costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della
presente legge, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono
esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2 Le
operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3 della presente legge, non si considerano cessioni di beni né
prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: le
donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni
imposta a carico delle organizzazioni.
3 All'articolo
17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e
secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure
volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di
solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di
volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia
e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli
appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla
lettera a del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle
predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 317, per un ammontare non superiore a lire 2
milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento
della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e
fino ad un massimo di lire 100 milioni.
4 I
proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG e ILOR qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo
accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro
dell’economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 9
Valutazione dell'imponibile
1 Alle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli
5-bis e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 598, come
sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1982, n. 954.
Art. 10 Norme regionali e delle
province autonome
1 Le leggi
regionali e provinciali salvaguardano l'autonomia di organizzazione e
iniziativa del volontariato e ne favoriscono lo sviluppo.
2 In
particolare disciplinano:
le modalità cui dovranno attenersi le
organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto
dell'attività di volontariato, all' interno delle strutture pubbliche e di
strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei
settori in cui esse operano;
i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle
organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai
diversi settori di intervento;
gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di
volontariato;
la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e
aggiornamento professionale svolti o promossi dalle Regioni, dalla province
autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle
organizzazioni stesse.
Art. 11
Diritto all' informazione ed accesso ai
documenti amministrativi
1 Alle
organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli
articoli 5-bis e 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della
legge 7 agosto 1930, n. 241.
2 Ai fini
di cui al comma 1, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti
quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
organizzazioni.
Art. 12
Osservatorio nazionale per il
volontariato
1 Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale per il
volontariato, organo consultivo del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali per lo sviluppo delle politiche del volontariato.
1-bis L’Osservatorio è presieduto dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è
composto da venti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e da
due esperti. I membri dell’Osservatorio durano in carica per tre anni e
sono rinnovabili.
1-ter Per lo svolgimento dei suoi compiti
l’Osservatorio adotta un apposito regolamento.
1-quater L'Osservatorio, che si avvale
del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Direzione
Generale del volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche
giovanili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha in
particolare i seguenti compiti:
esprime pareri e formula proposte sulle
normative che coinvolgono il volontariato;
stabilisce raccordi con altri organismi
istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguano analoghe
finalità, in particolare con l’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo e con l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale;
promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;
approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli enti
locali da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all’articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
promuove il sostegno e la consulenza per
progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza
della presente legge;
pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato
di attuazione delle normative nazionali e regionali;
promuove, anche con la collaborazione delle
regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione
ed aggiornamento;
promuove iniziative di informazione, e comunicazione, e
altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti
l'attività di volontariato;
promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato,
alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli
operatori interessati.
2 Al finanziamento dei progetti di cui al
comma 1-quater, lettera d), si provvede mediante il Fondo nazionale per il
volontariato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 13
Limiti di applicabilità1
È fatta salva la normativa vigente per le
attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con
particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione civile e del servizio civile nazionale.
Art. 14
Autorizzazione di spesa e copertura
finanziaria
1 Per il
funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la
dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per
l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma
1-quater, lettera i) dello stesso articolo 12, è autorizzata una
spesa annuale non inferiore a un milione e seicentomila euro.
2 All'
onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
3 Le minori
entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono
valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991,
1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:
"Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".
Art. 15
Fondi speciali presso le Regioni
1 Gli enti
di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad
un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1, venga destinata alla
costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per
il tramite degli enti locali, centri di servizi a disposizione delle
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di
sostenerne e qualificarne l'attività.
2 Le Casse
di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di
ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356
del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 una
quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di
pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del regio decreto 25
aprile 1923, n. 967, e successive modificazioni.
3 Le
modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente
legge.
Art 15-bis
Centri di servizio per il volontariato
1 I Centri di servizio per il
volontariato, di cui all’articolo 15, comma 1, hanno la funzione di
sostenere e qualificare l’attività delle organizzazioni di volontariato,
iscritte e non iscritte ai registri di cui agli articoli 5-bis e 6. A tal
fine, erogano le seguenti prestazioni:
servizi di promozione e rafforzamento dell’attività di volontariato,
anche attraverso il finanziamento di progetti;
servizi di consulenza tecnica, fiscale ed amministrativa;
strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche
attività;
servizi di formazione;
servizi di informazione.
2 I Centri di servizio redigono bilanci
preventivi e consultivi, trasmessi all’Osservatorio nazionale per il
volontariato.
Art. 16
Norme transitorie e finali
1 Fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono a emanare o adeguare
le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge.
Art. 17
Flessibilità nell'orario di lavoro
1 I
lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui
agli articoli 5-bis e 6, per poter espletare l'attività di
volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità
dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli
accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2 All'articolo
3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai
lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro
opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato
riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire
di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni,
compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di
appartenenza".