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CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI: ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE VESSATORIE

 

Cosa sono le clausole vessatorie?

Le clausole vessatorie sono quelle clausole inserite in un contratto, che sono particolarmente svantaggiose per una parte contraente. Per legge debbono essere firmate separatamente, ma spesso sono nascoste con vari stratagemmi, soprattutto nei contratti di fornitura di servizi e, innanzitutto, nelle polizze di assicurazione.

 

Le clausole vessatorie più diffuse.

Recenti sentenze giudiziarie hanno riconosciuto la vessatorietà di molte clausole inserite in contratti di fornitura di servizi. Ecco alcune delle più comuni.

Recesso unilaterale: sono state dichiarate vessatorie, le clausole che permettono il recesso unilaterale dal contratto, alle compagnie di assicurazione in seguito ad ogni sinistro.

Termini per il recesso dal contratto: sono vessatorie le clausole che obbligano il contraente ad inviare la disdetta del contratto entro 90 o 60 giorni prima della scadenza di contratti annuali, in quanto detti termini sono eccessivamente anticipati.

Foro competente: sono vessatorie le clausole che indicano come foro competente, in caso di controversie, un foro diverso da quello in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.

Arbitrato: vessatorie anche le clausole che obbligano il consumatore a ricorrere all'arbitrato prima di qualsiasi causa contro la compagnia, in quanto in questo caso, il consumatore dovrebbe pagare per spese legali che, in caso di causa ordinaria, sarebbero solo a carico della parte soccombente.

Tutela giudiziale: è stata dichiarata vessatoria, la clausola nelle polizze di tutela giudiziale, che sancisce il decadimento della tutela stessa, nel caso in cui la controversia non sia stata denunciata entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Più polizze contro lo stesso rischio: è stata dichiarata, altresì, vessatoria, la clausola con cui una compagnia di assicurazione si riserva il diritto di pagare solo una quota proporzionale del risarcimento per un danno assicurato da più società, nonostante il pagamento del premio per intero.

La dichiarazione di vessatorietà è retroattiva, si riferisce, quindi, anche ai contratti stipulati prima delle sentenze.

 

 

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