Le clausole vessatorie sono quelle clausole inserite in un contratto, che
sono particolarmente svantaggiose per una parte contraente. Per legge debbono
essere firmate separatamente, ma spesso sono nascoste con vari stratagemmi,
soprattutto nei contratti di fornitura di servizi e, innanzitutto, nelle polizze
di assicurazione.
Le clausole vessatorie più diffuse.
Recenti sentenze giudiziarie hanno riconosciuto la vessatorietà di molte
clausole inserite in contratti di fornitura di servizi. Ecco alcune delle più
comuni.
Recesso unilaterale: sono state dichiarate vessatorie, le clausole che
permettono il recesso unilaterale dal contratto, alle compagnie di assicurazione
in seguito ad ogni sinistro.
Termini per il recesso dal contratto: sono vessatorie le clausole che
obbligano il contraente ad inviare la disdetta del contratto entro 90 o 60
giorni prima della scadenza di contratti annuali, in quanto detti termini sono
eccessivamente anticipati.
Foro competente: sono vessatorie le clausole che indicano come foro
competente, in caso di controversie, un foro diverso da quello in cui il
consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.
Arbitrato: vessatorie anche le clausole che obbligano il consumatore a
ricorrere all'arbitrato prima di qualsiasi causa contro la compagnia, in quanto
in questo caso, il consumatore dovrebbe pagare per spese legali che, in caso di
causa ordinaria, sarebbero solo a carico della parte soccombente.
Tutela giudiziale: è stata dichiarata vessatoria, la clausola nelle
polizze di tutela giudiziale, che sancisce il decadimento della tutela stessa,
nel caso in cui la controversia non sia stata denunciata entro 12 mesi dalla
cessazione del contratto.
Più polizze contro lo stesso rischio: è stata dichiarata, altresì,
vessatoria, la clausola con cui una compagnia di assicurazione si riserva il
diritto di pagare solo una quota proporzionale del risarcimento per un danno
assicurato da più società, nonostante il pagamento del premio per intero.
La dichiarazione di vessatorietà è retroattiva, si riferisce, quindi, anche
ai contratti stipulati prima delle sentenze.