Nell’ambito della disciplina dettata dalla Legge
quadro sul volontariato (I. 11 agosto 1991 n. 266) e delle relative norme
attuative (D.M. 8 ottobre 1997) si è da più parti manifestata l’esigenza
di chiarire la questione relativa alla legittimità della facoltà per i
Centri di servizio di poter altresì provvedere a sostenere progetti di
intervento presentati di associazioni di volontariato, attingendo ai fondi
ad esso concessi ai sensi dell’ad. 15 della citata legge.
Questo Dipartimento ritiene di poter intervenire sulla
questione, confermando, per quanto di propria competenza, la legittimità
dell’interpretazione, nell’attuale quadro normativo esistente, tanto a
livello di legge quanto a livello ministeriale, che consenta ai centri di
servizio di sostenere progetti di intervento
delle associazioni di volontariato.
Al riguardo occorre in primo luogo evidenziare che i
compiti istituzionali dei centri di servizio fissati, com’è noto, dall’art
15 della legge-quadro e dall’art 4 del citato decreto ministeriale devono
essere svolti con fondi a destinazione vincolata e cioè con il sostegno
economico proveniente dalla quota dei fondi speciali regionali, di cui all’art.2
del decreto, che il comitato di gestione competente per territori riterrà
di assegnare a ciascun centro di servizio sulla base del programma annuale
presentato da quest’ultimo e dagli altri centri eventualmente istituiti
sullo stesso territorio
Per risolvere la questione sollevata, occorre altresì
ricordare che, ai sensi della disciplina normativa richiamata, i centri di
servizio sono "a disposizione delle organizzazioni di volontariato"
e hanno "la funzione di sostenere e qualificare attività di
volontariato" da queste intrapresa. Tali compiti di sostegno e
qualificazione sono adempiuti mediante prestazione dei servizi ritenuti
utili e idonei al perseguimento del fine.
L’ art 4 del decreto individua a titolo
esemplificativo - come risulta dall’inciso "tra l’altro" -
quattro settori di intervento a favore delle organizzazioni di volontariato,
che possono così riassumersi:
· a) servizi di promozione e rafforzamento
· b) servizi di consulenza
· c) servizi di formazione
· d) servizi di informazione
E’ appena il caso di sottolineare come il primo tipo
di servizi elencato sia di portata generale e, per ciò stesso,
tendenzialmente onnicomprensivo A ogni modo, quel che preme evidenziare al
fine di risolvere la questione trattata è che, come già ricordato, l’elenco
citato non possa essere considerato esaustivo, ancorchè tutti i compiti ivi
espressamente indicati permangano di fondamentale importanza.
Appare pertanto possibile ritenere che il sostegno
economico fornito dai centri di servizio ai progetti di intervento sociale
presentati da associazioni di volontariato possa rientrare tra i compiti
istituzionalmente previsti per gli stessi dalla normativa in parola e svolga,
in ogni caso, la funzione di strumento complementare per le finalità di
sostegno e qualificazione previste dalla stessa normativa.
Naturalmente, inserendosi tale tipologia di apporti
alle associazioni di volontariato in un ampio panorama di interventi
pubblici e privati, finalizzati allo sviluppo sociale del Paese, occorrerà
che ciascun centro valuti l’opportunità di dar corso a iniziative della
specie, sviluppando la più ampia concertazione possibile, nell’esistente
quadro di programmazione sociale e di intervento della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio è insediato nonchè di quello degli altri enti
locali e delle Fondazioni bancarie territorialmente presenti.
Ciò premesso, si devono ora delineare le condizioni
per l’ effettuazione degli interventi di sostegno in questione da
individuare in assenza di specifiche norme in base a una interpretazione
sistematica dei principi generali del diritto amministrativo e degli
esistenti testi normativi in materia.
A questo proposito, sembra di estrema rilevanza
precisare, in primo luogo, che in via di principio i trasferimenti dei
fondi originati dalla legge 266/91 ai centri di servizio dovranno essere
destinati, sempre e in ogni caso, principalmente a finanziare gli interventi
di assistenza, consulenza e formazione rivolti alle organizzazioni di
volontariato, iscritte e non iscritte nel registro regionale della propria
zona di competenza, attività queste di cui si tiene a ribadire l’importanza
e la priorità. Eventuali disponibilità finanziarie invenienti dalla
legge 266/91 che siano considerate dal centro stesso come non necessarie
ad assicurare lo svolgimento dei predetti compiti di assistenza, consulenza
e formazione potranno essere quindi destinabili sulla base della valutazione
discrezionale di ciascun centro di servizio, anche ad altre operazioni di
sostegno delle organizzazioni di volontariato della propria zona e quindi
potranno essere in particolare impiegate per sostenere progetti riguardanti
la realizzazione di interventi di volontariato, che si concretizzino in
attività di gestione di servizi socialmente utili promosse da delle
associazioni di volontariato, ancorché ovunque sviluppate.
In concreto, nell’ambito della propria
programmazione di attività da presentare al comitato di gestione, i centri
di servizi interessati ad integrare la propria attività con interventi
della specie, dovranno evidenziare tale finalità di spesa al comitato di
gestione nel quadro del bilancio preventivo da presentare o da modificare,
tenendo conto a tal fine delle risorse disponibili in ciascuna Regione o
Provincia autonoma al netto dei fondi necessari per il funzionamento del
comitato di gestione stesso, ai sensi degli art. 1,2 e 6 del decreto
ministeriale 8 ottobre 1997 A tal fine, in particolare, i centri dì
servizio interessati indicheranno nel proprio bilancio preventivo, oltre
alle spese necessarie per il proprio funzionamento e per l’espletamento
delle prestazioni di servizi alle associazioni di volontariato, anche l’ammontare
delle somme potenzialmente assegnabili agli interventi di sostegno in
questione sulla base delle predette risorse nelle esistenti.
lì comitato di gestione presso ciascuna Regione e
Provincia autonoma provvederà quindi all’erogazione dei fondi di cui alI’art.
15 della legge 266/91 al centro di servizio o ai centri di servizi di
propria competenza, sulla base dei preventivi ricevuti, tenendo anche conto
delle somme richieste di risorse per gli
interventi di sostegno in questione.
lì comitato di gestione competente potrà assegnare
ai centri di servizio che abbiano chiesto anche fondi per gli
interventi in argomento le disponibilità finanziarie necessarie solo se
risultino assegnabili e siano effettivamente assegnate al centro interessato
le risorse da destinarsi al funzionamento generale del centro stesso e all’espletamento
dei suoi compiti istituzionali di consulenza e di assistenza.
Relativamente ai centri di servizio che, sulla base
dei preventivi approvati dal rispettivo comitato di gestione siano risultati
assegnatari di fondi ex art. 15 della legge 266/91 anche per i predetti
interventi a favore delle associazioni di volontariato il comitato di
gestione competente controllerà in sede di approvazione del rendiconto di
ciascun centro di servizi destinatario di detti fondi la legittimità degli
interventi effettuati e degì impegni di sostegno assunti e non ancora
effettuati.
In ordine alle caratteristiche dei progetti
predisposti dalle associazioni di volontariato per i quali richiedere ai
centri di servizio detti interventi di sostegno può essere utile rammentare
che, come già previsto per i progetti finanziati dall’Osservatorio
nazionale per il volontariato, i progetti della specie dovranno presentare
requisiti di chiarezza realizzativa con una congrua prospettazione di
finalità, mezzi e risorse finanziarie da utilizzare e non dovranno
estendersi a operazioni comportanti l’acquisto e la ristrutturazione di
immobili In relazione a detti progetti, il contributo del centro dì
servizio potrà viceversa estendersi alla copertura delle spese derivanti
dall’acquisto dei materiali necessati alla realizzazione pratica del
singolo progetto, I criteri selettivi dovranno in ogni caso essere volti a
incoraggiare la collaborazione tra associazioni e a incentivare la
realizzazione di progetti aventi un impatto sociale rilevante.
In secondo luogo, in ossequio al principio di buona
amministrazione dei fondi pubblici, l’attribuzione degli interventi della
specie alle associazioni di volontariato beneficiarie dovrà essere
effettuata secondo criteri obiettivi, che siano predeterminati rispetto all’
assegnazione e all’effettuazione e resi pubblici anteriormente alle stesse.
In particolare, occorre che tali criteri di selezione siano resi noti con
ragionevole anticipo a tutte le associazioni di volontariato, prescindendo
dalla loro effettiva iscrizione al registro regionale.
Naturalmente i progetti dovranno prevedere una parte
di risorse proprie dell’associazione o delle associazioni realizzatrici
secondo misure ragionevolmente stabilite, anche con riferimento alle citate
erogazioni dell’Osservatorio nazionale per il volontariato. I progetti non
potranno però beneficiare in ogni caso di un cumulo di finanziamenti
pubblici destinati specificamente al volontariato e assegnati, in base alla
legge n. 266/91, dall’Osservatorio nazionale per il volontariato e da più
centri di servizio. Qualora per il medesimo progetto venissero assegnati
più apporti, l’associazione o il gruppo di associazioni promotrici
dovranno optare per un intervento, rinunciando agli altri eventualmente
conseguiti. Uno stesso progetto potrà tuttavia beneficiare del concorso di
fondi di altra natura, provenienti da normative diverse dalla suddetta, di
fonte nazionale o comunitaria.
Opportuno riferimento cui attenersi nel predisporre le
modalità delle erogazioni destinate ai progetti di servizi è rappresentato
da quelle previste per l’Osservatorio nazionale pr il volontariato nella
circolare annualmente emanata da questo dipartimento con riferimento al
Fondo nazionale per il volontariato di cui all’art. 12, c. 2 della
legge-quadro.
Per la valutazione dei progetti e per la verifica
della relativa esecuzione in sede di necessarie rendicontazioni, i centri di
servizio interessati potranno, ove non ritengano di avvalersi dei propri
organi deliberanti istituzionali, costituire, con spese di funzionamento a
carico dei centri stessi da contenere al massimo, organi di valutazione e di
deliberazione adhoc, in cui possano essere chiamati ad intervenire
soggetti dotati di competenza tecnica idonea alla migliore valutazione dei
progetti stessi e delle relative rendicontazioni.
Va infine evidenziata, a prescindere dall’esistenza
di meccanismi di coordinamento tra centri di servizio, la cui opera di
collegamento e diffusione di esperienze può essere estremamente utile anche
per la migliore effettuazione di operazioni della specie, la più ampia
disponibilità di questo Dipartimento a realizzare, con modalità e tempi da
individuare, tutte le più efficaci iniziative di incontro e di dibattito
atte a promuovere, tra i centri dì servizio stessi e tra questi e i comitati
di gestione, gli enti regionali e gli altri enti locali nonché le
fondazioni bancarie stesse e l’Acri, il migliore risultato in termini di
concertazione tra detti enti ed efficacia degli interventi di sostegno in
argomento e dì eventuali altre problematiche relative allo sviluppo del
volontariato nel nostro Paese .