MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 agosto 2001, n. 388
Regolamento
concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei
contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in
materia di attivita' di utilita' sociale, in favore di associazioni di
volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge quadro sul
volontariato";
Visto il decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale";
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
istituito il Fondo nazionale Visto, in particolare,
l'articolo 59, comma 44, della citata legge n. 449 del 1997, con il quale è
stato per le politiche sociali ;
Visto l'articolo 96 della legge 21
novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione di una quota del Fondo
nazionale per le politiche sociali per l'erogazione di contributi, a sostegno
dell' attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 della predetta legge 11 agosto 1991, n. 266, e
delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni o
organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente
ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale, nonche' per l'acquisto da
parte delle sole organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di beni da donare a strutture
sanitarie pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400,
in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nella adunanza del 4 giugno 2001
Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e della
sanita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma
del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legg 23 agosto 1988, n. 400, con
nota n. DIP/GB/0117/01 del 10 luglio 2001;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
l. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita' di
concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 96, comma 1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore di associazioni di volontariato
e di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), per l'acquisto da
parte delle medesime di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati
direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale e,
limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), per
l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie
pubbliche.
2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo
puo' costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata
sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della citata legge 21 novembre 2000, n.
342, la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di pertinenza delle
province autonome di Trento e di Bolzano, viene attribuita direttamente alle
predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in
favore dei beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' riportato nelle
note alle premesse.
Note alle premesse:
-
La legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge-quadro
sul volontariato" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
agosto 1991, n. 196.
-
Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante
"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.
-
La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica" e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. Il testo dell'art.
59, comma 44, e' il seguente: "44. Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per
l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000".
-
La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure
in materia fiscale", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
novembre 2000, n. 276, S.O.
Il testo dell'art. 96 è il seguente:
"Art. 96 (Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per
attivita' antincendio e di protezione civile). - 1. Al fine di sostenere l'attivita'
istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'art. 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), a
decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali,
di cui al comma 44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per
la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, e'
utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, per
l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di
autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente
per attivita' di utilita' sociale che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali
trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di
Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono
all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i
criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta'
sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, e' concesso altresi' alle ONLUS
limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture
sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo
periodo, il citato Fondo e' integrato dell'importo di lire 10 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le province autonome
di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate
all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi
territori, sono esonerate dal pagamento del
canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita' antincendi e di
protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti
esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con
impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad
organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati".
-
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
-
Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001,
n. 134.
-
La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di
organizzazione del Governo", e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
-
La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il testo dell'art. 17, comma 3, e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione
da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 96 della citata legge n. 342 del
2000 si veda in note alle premesse.
Art. 2.
Soggetti destinatari
1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti
soggetti:
-
le associazioni di volontariato, costituite in forma di
associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 11 agosto
1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della medesima legge;
-
le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS
di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 266 del 1991 e' il seguente:
"Art. 3 (Organizzazioni di volontariato).
-
E' considerato organizzazione di volontariato ogni
organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attivita' di cui
all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
-
Le organizzazioni di volontariato possono assumere la
forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro
fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre
a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che
l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di
fini di lucro, la democraticita' della struttura,
l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonchè la gratuita'
delle prestazioni fornite dagli
aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro
obblighi e diritti.
Devono essere altresi' stabiliti
l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti, nonchè le modalità di approvazione dello
stesso da parte
dell'assemblea degli aderenti.
-
Le organizzazioni di volontariato possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure
occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato mediante strutture
proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di
strutture pubbliche o con queste convenzionate".
"Art. 6 (Registri delle organizzazioni di
volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome). –
-
Le regioni e le province autonome disciplinano
l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
-
L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per
accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui,
rispettivamente, agli articoli 7 e 8 .
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla
richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti .
-
Le regioni e le province autonome determinano i
criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il
permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di
volontariato da parte delle organizzazioni iscritte.
Le regioni e le province autonome dispongono la
cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento
di cancellazione e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide incamera
di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza deltermine per il deposito
del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione
del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli
stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei
registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art.
12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art.
5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti".
"Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale). –
-
Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato,
con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi,
redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata, prevedono espressamente:
-
lo svolgimento di attività in uno o più dei
seguenti settori:
-
assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico ;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cosed'interesse artistico e
storico di cui alla legge 1 giugno 939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione
dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di
ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
-
l'esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale;
-
il divieto di svolgere attività diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse;
-
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonchè fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
-
l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse;
-
l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per
gli associati o partecipanti maggiori
d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e
per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
-
l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, della locuzione "organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalità di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
relative alle attivita' statutaria nei settori dell'assistenza sanitaria,
dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico,
dellapromozione della cultura e dell'arte e della tutela deidiritti civili non
sono rese nei confronti di soci,associati o partecipanti, nonche' degli altri
soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizionifisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivià' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
-
Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli
altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano
nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
-
A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a
finalita' di solidarieta' sociale le attivita'
statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione
delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.
1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente con esclusione
dell' attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad
università', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
direttamente, in ambiti e secondo modalità' da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonchè le attività di promozione della cultura e dell'arte per
le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione
centrale
dello Stato.
-
Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attività statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della
cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4),
5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle
condizioni previste ai commi 2 e 3, nonche' le attività accessorie per
natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
L'esercizio delle attività connesse è consentito a
condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori
elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66
per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
-
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
-
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il
terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle
societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,
effettuate a condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualita'.
Sono fatti salvi, nel caso delle attivita' svolte nei
settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente
onorifico e valore economico modico;
-
l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,
senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
-
la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al
compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239,
convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni,
per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
-
la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e
dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso
ufficiale di sconto;
-
la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari
o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai
contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
-
Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i)
del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese.
-
Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti
dalle regioni e dalleprovince autonome di Trento e di Bolzano, le
organizzazioninon governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cuialla legge 8 novembre
1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n.
381 del 1991 cheabbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore
relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non
governative e alle cooperativesociali di cui, rispettivamente, alle citate
leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
-
Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art.
3, comma 6, lettera e), della legge25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalità' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS
limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali
attività' siano tenute separatamente le scritture contabili previste
all'art.20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dall'art 25, comma 1.
-
Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti
conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i
movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori
di lavoro e le associazioni di categoria".
Art. 3.
Acquisti finanziabili
1. Il contributo e' concesso ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente
regolamento, per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing,
da parte dei medesimi di:
-
autoambulanze;
-
beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili,
utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale,
che per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
-
beni, acquistati da organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche.
-
Per un periodo di almeno tre anni dalla data del
contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto
di leasing, il bene oggetto del contributo deve essere utilizzato
direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non
può essere, per alcun motivo, utilizzato per attivita' diverse da quelle
indicate all'articolo 1 del presente regolamento o ceduto a terzi.
-
La vendita del bene o la cessione del contratto di
leasing possono essere effettuate, prima dei tre anni dalla data di
acquisto, solo in favore di organizzazioni di volontariato o in favore di
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS).
-
In tal caso il corrispettivo della vendita o della
cessione non dovrà essere superiore alla differenza tra il valore di
mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per l'acquisto dello
stesso.
-
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo non si applicano ai beni di cui alla lettera c) del comma 1
acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) e donati a strutture sanitarie pubbliche.
Art. 4.
Suddivisione delle risorse disponibili
l. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, annualmente destinate
all'attività istituzionale delle associazioni
di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
di cui all'articolo 2 del presente regolamento, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
96, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342, sono cosi' suddivise:
-
per l'esercizio 2000:
1) nella misura dell'80 per cento per l'acquisto di
autoambulanze;
2) nella misura del 20 per cento per l'acquisto di beni strumentali;
b) per gli esercizi 2001 e successivi:
-
nella misura dell'80 per cento per l'acquisto di
autoambulanze;
-
nella misura del 15 per cento per l'acquisto di beni
strumentali;
-
nella misura del 5 per cento per l'acquisto da parte di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di beni da donare strutture
pubbliche.
2. I contributi a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 2000 sono concessi
per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre dello stesso
anno; i contributi a carico dei fondi
stanziati per l'esercizio 2001 e successivi sono concessi per gli acquisti
effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 59, comma 44, della citata legge n. 449 del 1997 si
veda in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 96, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000 si veda
in note alle premesse.
Art. 5.
Presentazione delle domande
1. La domanda di concessione del contributo dovra' essere trasmessa al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e
previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo
sociale e le politiche giovanili, via Veneto n. 56, 00187 Roma, unicamente
tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la
data di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-
documentazione recante i dati identificativi dell'ente
richiedente, completa del certificato di iscrizione presso il Registro del
Volontariato competente per territorio o copia autentica della comunicazione
all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460
-
copia dell'atto di acquisto e della fattura di vendita
dell'autoambulanza o del bene strumentale per il quale si chiede la
concessione del contributo;
-
copia dell'atto di acquisto e di donazione del bene di
cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento;
-
dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'ente
circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le
attività di utilità sociale e circa le condizioni di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 3.
-
La disposizione di cui alla lettera d) del comma 2 del
presente articolo non si applica ai beni di cui alla lettera c), comma 1,
dell'articolo 3, acquistati da organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) da donare a strutture sanitarie pubbliche.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e' il
seguente:
"Art. 11 (Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle
agevolazioni).
Fatte salve le disposizioni contemplate
nel regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che
intraprendono l'esercizio delle attività previste all'art. 10, ne danno
comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del
Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio
fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze. La predetta comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla
predetta data, già svolgono le attività previste all'art. 10.
Alla medesima direzione deve essere altresì' comunicata
ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
-
L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1
è' condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal
presente decreto .
-
Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da
emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell' art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla
sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS,
nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste
dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione
dello stesso .
Art. 6.
Termini di presentazione delle domande
1. Le domande di cui all'articolo 5 devono essere presentate entro il 31
dicembre dell'anno cui sono stati effettuati gli acquisti.
-
Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2000
le domande di concessione del contributo devono essere presentate entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 7.
Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande
l. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
domande, di cui all'articolo 6, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali comunica, con
decreto del Capo del Dipartimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco
delle domande accolte con l'indicazione del contributo concesso.
Art. 8.
Erogazione del contributo
-
Il contributo concesso viene erogato tramite bonifico
bancario o postale, vaglia bancario o assegno circolare, entro il termine di
trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.
Art. 9.
Revoca del contributo
1. Il contributo concesso e' revocato qualora l'associazione o l'organizzazione
cui sono stati assegnati non rispetti le prescrizioni del presente regolamento,
ovvero risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non
rispondano al vero.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 28 agosto 2001
Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282
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