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IL DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA (*)

 

1. Obiettivi e metodo dell'indagine

 

1.1   Le ragioni dell'indagine conoscitiva.

Il presupposto da cui ha preso le mosse l'indagine conoscitiva sul terzo settore - deliberata dalla XII Commissione nella seduta del 10 ottobre 1997 - è la consapevolezza che il fenomeno del terzo settore rappresenta ormai una realtà rilevante dal punto di vista economico e sociale, che si è imposta all'attenzione non solo del dibattito accademico, ma anche di quello politico. Si tratta di una realtà che ha assunto connotazioni molto diversificate e difficilmente delimitabili e, proprio per questo, richiede uno sforzo di comprensione attento e puntuale nei suoi diversi aspetti.
Dal punto di vista della regolamentazione giuridica, infatti, si registra una vasta congerie di norme che disciplinano i diversi profili con i quali le attività del terzo settore risultano intrecciati (quello fiscale piuttosto che quello civilistico, quello, delle politiche sociali piuttosto che quello del rapporto con i poteri pubblici). Convive, accanto a questi aspetti, un'ampia zona non disciplinata direttamente da norme legislative, ciò che rende spesso disomogenea e non coordinata tutta l'attività del terzo settore.
Nell'ultima legislatura è emersa pertanto l'esigenza di una disciplina organica della materia, capace di andare oltre il carattere settoriale dei provvedimenti legislativi vigenti.
L'indagine conoscitiva è stata considerata lo strumento più opportuno per gettare le basi per un intervento normativo organico, in un dialogo costante con tutti i soggetti che operano nel settore in modo da acquisire i diversi punti di vista in materia.
Essa ha costituito inoltre un necessario punto di riferimento per il lavoro legislativo che si è svolto parallelamente nel corso della XIII legislatura.

1.2   Il metodo dell'indagine.

La Commissione ha istituito nel proprio seno un apposito Comitato permanente con il compito di acquisire tutti gli elementi di informazione e conoscenza necessari. Al fine di rendere più proficuo il lavoro, si è proceduto secondo una metodologia complessiva che consentisse di organizzare l'acquisizione della documentazione e dell'informazione attorno ad alcune questioni fondamentali. Si è così costruito un metodo certamente positivo che ha consentito di affinare di volta in volta gli interventi. Così già nella fase preliminare allo svolgimento del programma di audizioni è stato affidato ad alcuni esperti il compito di approfondire alcuni temi specifici in modo da puntualizzare meglio l'ambito di riferimento dell'indagine conoscitiva e consentire l'acquisizione delle informazioni da parte degli interlocutori istituzionali e sociali in modo organizzato.

In particolare:

1) il professor Lester Milton Salamon, direttore della Johns Hopkins University (U.S.A.), si è particolarmente soffermato, nella seduta dal 5 novembre l997, sugli aspetti concernenti le prospettive di sviluppo del settore non profit nell'ambito delle riforme del Welfare State;

2) il professor Nicolò Lipari, ordinario di diritto privato presso l'Università La Sapienza di Roma, è intervenuto, nella seduta del 29 gennaio 1998, sui diversi profili giuridici concernenti il terzo settore in vista di una sua regolamentazione sotto il profilo civilistico;

3) il premio Nobel per l'economia, professor Amartya Sen della Harvard University ha infine approfondito, nella seduta del 14 maggio 1998, i profili etico-sociali ed economici del terzo settore.
Si è quindi proceduto alla redazione di un documento intermedio con l'obiettivo di focalizzare le principali questioni da approfondire nel corso dell'indagine conoscitiva, evidenziando le tematiche sulle quali si sarebbe dovuto sviluppare il confronto con i soggetti istituzionali e con quelli del terzo settore, al fine di orientare il contributo informativo di tali soggetti verso gli obiettivi dell'indagine stessa.

1.3   Gli obiettivi dell'indagine.

Tra i possibili diversi ambiti di interesse, si è scelto di focalizzarne alcuni ritenuti cruciali per lo sviluppo del terzo settore e per le prospettive della legislazione in materia.
Nel documento intermedio viene ribadita, in primo luogo, l'importanza di identificare i criteri in grado di individuare positivamente la nozione di terzo settore, essenziale per procedere poi alla definizione normativa del non profit.
Si è quindi sottolineata la necessità di chiarire se quest'ultimo intervento debba passare attraverso una legge di principi ovvero attraverso una legislazione settoriale, nella diffusa consapevolezza della necessità di un aggiornamento e di un completamento della vigente normativa che disciplina solo alcuni aspetti del terzo settore e che risulta ormai superata dal radicale mutamento della realtà sulla quale incide. 
A questo fine si pone come condizione pregiudiziale quella di fare in modo che la disciplina normativa eviti sia la creazione strumentale di organizzazioni che si "travestono" da non profit al solo scopo di eludere le regole fiscali, sia l'alterazione della corretta concorrenza nel mercato.
Si è ritenuto necessario infine, definire il ruolo che il non profit può svolgere nell'ambito delle politiche di riforma del Welfare State.
Ciò significa sostanzialmente verificare il rapporto con lo Stato, da un lato, e con il mercato, dall'altro, questioni che intersecano in modo pregnante gli aspetti relativi alla sussidiarietà istituzionale e sociale. Sulla base delle questioni evidenziate nel documento intermedio sono State svolte, quindi, le audizioni dei soggetti previsti nel programma dell'indagine conoscitiva.

1.4. Indagine sulla disciplina dell'impresa sociale svolta dal CNEL.

A completamento della documentazione utile a fini dell'indagine conoscitiva la Commissione ha inoltre richiesto al CNEL, sulla base dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento della Camera, di compiere un'indagine sulla disciplina dell'impresa sociale, in modo da acquisire specifiche informazioni e conoscenze, anche di carattere comparato con le esperienze di altri paesi europei.
L'indagine svolta dal CNEL è stata presentata il 12 maggio 2000. 
Essa contiene, tra l'altro, una proposta per la disciplina dell'impresa sociale, elaborata partendo dall'analisi dei modelli economici degli enti non profit nonché dall'inserimento di questi ultimi nel quadro costituzionale e nella disciplina del mercato, per arrivare ad analizzare i possibili modelli strutturali, i finanziamenti, la disciplina fiscale.

1.5. Missione di studio a Bruxelles.

Una delegazione del Comitato permanente, infine, ha svolto una missione di studio a Bruxelles il 21 ed il 22 settembre 1999 partecipando anche ai lavori di valutazione del progetto "DIGESTUS", sostenuto dalla Commissione europea e promosso dalla Fondazione Europa Occupazione sul tema dell'impresa sociale. Nel corso di tale missione si è proceduto inoltre ad acquisire informazioni presso gli organismi della Commissione attraverso incontri con i rappresentanti delle direzioni competenti. È emerso, in particolare, che gli ambiti nei quali l'Union europea promuove azioni in favore del terzo settore riguardano principalmente la definizione degli indirizzi per la predisposizione dei piani nazionali per l'occupazione nonché delle linee guida per l'assegnazione dei fondi strutturali.

1.6. Il contributo conclusivo degli esperti.

A conclusione dell'indagine conoscitiva - protrattasi per un lungo tratto di legislatura - si è ritenuto utile affidare agli uffici della Camera il compito di elaborare il materiale di documentazione acquisito, avvalendosi a tal fine anche della consultazione di esperti. L'obiettivo perseguito dalla Commissione è stato quello di riconsiderare i temi ed i contenuti dell'indagine conoscitiva alla luce delle novità intervenute nel corso della legislatura sia sul piano politico-istituzionale che su quello legislativo. Accanto a questa esigenza se ne è affiancata un'altra rappresentata dell'opportunità di verifica e gli ambiti di ulteriore intervento e le prospettive verso le quali sembra poter essere indirizzata la futura disciplina del terzo settore. Il lavoro svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva può pertanto costituire, a conclusione della legislatura, la prospettiva dalla quale guardare anche alla prossima legislatura ed al lavoro che ancora resta da fare.

 

2. La complessa realtà del terzo settore

 

Affrontando la questione del terzo settore, l'indagine conoscitiva si è trovata di fronte, innanzitutto, alla necessità di delimitare il campo e di affrontare la questione della definizione stessa del terzo settore. Il fenomeno in esame infatti è a volte qualificato, appunto, come terzo settore, indicando essenzialmente l'associazionismo a fini non lucrativi e quindi comprensivo del volontariato, della cooperazione, della mutualità; altre volte si parla di enti non profit, volendo in tal modo indicare quegli organismi che producono beni e servizi, il cui status non permette loro di essere fonte di reddito o profitto per coloro che le costituiscono, controllano, finanziano; altre volte ancora si ragiona di privato sociale, accentuando gli aspetti sociali del fenomeno. Questa difficoltà si riflette anche nell'analisi di tipo economico: non è infatti assolutamente agevole individuare con precisione le dimensioni del terzo settore. Ciò avviene, oltre che per problemi legati alla definizione del fenomeno, anche perché a livello di sistema statistico nazionale si è avviato solo da poco una precisa individuazione del loro ambito operativo nonché del loro volume di attività. In ogni caso, sono emersi alcuni dati che - seppure non provenienti da fonti ufficiali - appaiono significativi poiché contribuiscono a delineare in modo più netto le dimensioni del fenomeno.
Già dal 1990 risultano occupati a tempo pieno nel terzo settore più di 420 mila persone, pari a circa il 2 per cento del totale, mentre nel 1997, in Europa, ogni 5 nuovi posti di lavoro, uno è stato creato nell'ambito del non profit. Si può inoltre calcolare che il fatturato del terzo settore complessivamente considerato oscilla tra i 25 ed i 33 mila miliardi. Il terzo settore costituisce quindi una realtà molto diversificata che è essenzialmente costituita da soggetti, aventi differenti connotazioni giuridiche, che operano in settori non governati dal principio autoritativo, proprio dello Stato, né dalle logiche del profitto che animano il mercato.
L'indagine sembra aver consentito di trovare un elemento fermo per classificare i soggetti del terzo settore: l'elemento essenziale è costituito dall'assenza di scopo di lucro, che si sostanzia non nella preclusione a svolgere attività imprenditoriali, bensì nel divieto di redistribuire gli utili tra gli associati. Sono quindi organizzazioni private che perseguono interessi di natura collettiva in aree di rilievo sociale e con fini solidaristici. Fondamentale è l'aspetto della connotazione ideale del fenomeno, che spinge le persone ad agire per una motivazione interiore: l'analisi costi/benefici è, quindi, in questi casi molto diversa da quella propria di realtà orientate al perseguimento del profitto.
All'interno di questa ampia definizione, convivono, dunque, ciascuna con le proprie specificità, sia le organizzazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991), che possono assumere la connotazione giuridica che ritengono più appropriata, purché essa sia compatibile con lo scopo solidaristico, devono avere una struttura interna democratica ed essere iscritte in appositi registri tenuti dalle regioni; sia le cooperative sociali (legge n. 381 del 1991), che agiscono nei settori sanitari, socio-assistenziali ed educativi perseguendo un fine che è esterno al gruppo sociale che le costituisce, essendo orientato alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini; sia le organizzazioni non governative (legge n. 49 del 1987) che hanno la finalità di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo.
Meno pacifica è invece l'interpretazione che ricomprende in questo ambito anche le fondazioni bancarie, che scorporate dall'azienda bancaria (che svolge l'attività creditizia) orientano il proprio ruolo di sostegno nei settori sociali e culturali. A diversa finalità risponde invece la classificazione degli enti non profit prevista dal decreto legislativo n. 460 del 1997 che mira esplicitamente ad individuare beneficiari di provvidenze fiscali.

2.1 L'impresa sociale.

Una particolare attenzione sotto il profilo della definizione merita l'impresa sociale. 
Si tratta di una categoria economica nella quale rientrano enti non profit che operano sul mercato (non profit market). Il fatto che un ente non profit possa svolgere un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi, sembra oramai acclarato e condiviso, ritenendosi precluso il solo perseguimento del lucro soggettivo; ciò che è escluso pertanto è la redistribuzione degli utili tra gli associati (o al fondatore). La tradizionale impostazione del codice civile del 1942 che escludeva sostanzialmente questa possibilità, dal momento che la distinzione tra i libri I e V coincideva con quella tra enti non commerciali ed enti commerciali, è stata praticamente superata. In un primo tempo, infatti, si sosteneva la necessaria coincidenza tra scopo di lucro ed attività economica d'impresa, propri delle società commerciali, e tra lo scopo ideale e l'attività non economica, tipici invece delle associazioni e fondazioni. Tale distinzione corrispondeva grosso modo alla dicotomia privato/pubblico, ma con la nascita delle società commerciali pubbliche la coerenza del disegno si andava dissolvendo, per lasciare il posto a diverse ricostruzioni. Si è, quindi, concentrata l'attenzione sul concetto di lucro per individuare un discrimine sicuro ed invalicabile tra enti commerciali e non commerciali. Nascono così la nozione di lucro oggettivo, che consiste nella realizzazione dell'utile, e lucro soggettivo, relativo alla distribuzione dell'utile tra i soci. Ciò che si considera pertanto precluso agli enti non profit è esclusivamente il perseguimento del lucro soggettivo, ossia la redistribuzione degli utili tra gli associati.
L'impresa sociale è, quindi, una delle forme che possono assumere gli enti non profit ed è caratterizzata - appunto - dal divieto di distribuzione degli utili, dall'intervento in campo sociale e dalla carica ideale che motiva coloro che anno vita all'iniziativa, con la capacità per tali organizzazioni di mobilitare volontari e risorse. L'impresa sociale è tale, però, non solo se produce un bene meritorio, ma se vi è la certezza della destinazione altruistica del bene. La socialità sussiste, quindi, solo se sia possibile assicurare la etero-destinazione del patrimonio, frutto dell'impresa sociale. Tratto di identità dell'impresa sociale è anche quello di produrre beni relazionali in ragione di quel principio di reciprocità che supera il mero meccanismo dello scambio.
Permangono tuttavia ancora talune perplessità in ordine a tale figura ed alla sua appartenenza al terzo settore sulla scorta dell'interpretazione secondo la quale l'impresa, in quanto tale, non può fare a meno di criteri di economicità della gestione, a prescindere dalle finalità ulteriori che si prefigge l'imprenditore. Appare prevalente comunque la posizione di quanti ritengono che l'impresa sociale rientri a pieno titolo nel terzo settore, del quale condivide pregi e difetti. Per quanto riguarda i primi, si sottolinea che lo svolgimento di tale attività supplisce alle inefficienze del settore pubblico nella produzione di determinati beni ed in settori particolarmente sensibili (sanità, assistenza, ecc.). La risposta a tali carenze si rivela vantaggiosa in termini sia quantitativi che qualitativi. Inoltre, l'impresa sociale si pone come alternativa anche alle inefficienze del mercato, allorché l'adozione dello strumento contrattuale non si riveli idoneo a tutelare i beneficiari della prestazione.
D'altronde, visto che l'attività è svolta senza fini di lucro, la qualità del prodotto non è sacrificata alla prospettiva di un maggiore guadagno: l'ente non profit colma in questo modo delle asimmetrie informative nei confronti degli utenti. D'altro canto, la causa non lucrativa dell'impresa sociale comporta degli svantaggi sotto il profilo funzionale. Innanzi tutto, il vincolo di non distribuzione degli utili riduce gli stimoli all'efficienza di gestione - alle cui carenze non corrisponde un ricambio del gruppo di controllo - scoraggiando altresì gli investimenti, dal momento che un soggetto non è incentivato a conferire risorse per controllare un ente che comunque non remunera il suo investimento. Inoltre, una disciplina di favore per l'impresa sociale potrebbe provocare fenomeni di parassitismo e di opportunismo, che si sostanziano nello svolgere fittiziamente un'attività non lucrativa al solo scopo di beneficiare dei vantaggi (generalmente) fiscali. Inoltre, tali benefici comportano il rischio di alterare il mercato della concorrenza, tanto più grave in presenza dei fenomeni appena indicati.
Resta comunque aperta la questione se queste realtà debbano essere oggetto di una disciplina specifica - magari nell'ambito della riforma del codice civile. Alcuni tratti di questa disciplina sono delineati nello studio predisposto dal CNEL su incarico della Commissione: ma la scelta intorno a quale modello orientarsi sembra meritare ancora ulteriori approfondimenti.

2.2. La frammentazione del quadro normativo.

Le difficoltà di carattere definitorio si riverberano anche sul piano della regolamentazione giuridica del terzo settore. Questo è, infatti, caratterizzato dalla sostanziale carenza di una normativa di portata generale e dall'assenza di una forma giuridica tipica. Gli organismi non profit assumono quindi la veste delle varie figure di ente privato contemplate dal codice civile. Il legislatore è, quindi, intervenuto con discipline parziali aventi carattere settoriale che hanno interessato esclusivamente alcune realtà del terzo settore o hanno regolamentato solamente alcuni profili dell'attività dei soggetti del terzo settore. Questo è il caso della legge n. 266 del 1991, relativa al volontariato, della legge n. 381 del 1991, in materia di cooperative sociali, della legge n. 49 del 1987, riguardante le organizzazioni non governative; allo stesso modo hanno operato la legge n. 218 del 1990, sulle fondazioni bancarie o il decreto legislativo n. 460 del 1997, che interviene sul regime fiscale delle organizzazioni non lucrative (ONLUS). Ne deriva una visione parziale frammentata che non consente di cogliere gli aspetti sostanzialmente unitari del fenomeno.

 

3. Le novità della XIII legislatura

 

Nel corso della XIII Legislatura si sono registrati una serie di elementi di forte novità politica che ha posto al centro dell'attenzione la problematica del terzo settore. Si è trattato non solo di un mutamento del contesto politico-istituzionale ma anche della realizzazione di alcune importanti acquisizioni legislative tali da rendere necessaria una riconsiderazione dell'intervento normativo fino ad allora perseguito.
Sotto il primo profilo, va ricordato, in primo luogo, il dibattito svolto nell'ambito della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali sulla riforma della seconda parte della Costituzione. In particolare la discussione sul cosiddetto principio di sussidiarietà orizzontale ha costituito il presupposto per la definizione normativa di uno spazio politico e sociale nel quale inquadrare il ruolo e le funzioni del terzo settore. L'articolo 56 della proposta di modifica costituzionale prevedeva, infatti, che le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati debbano essere ripartite tra le comunità locali, organizzate in comuni e province, le regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge.
La titolarità delle funzioni spetta, secondo questa impostazione, agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.
Come chiarito nella relazione illustrativa al progetto di riforma questo nuovo articolo affronta il rapporto tra gli enti politici territoriali, Stato compreso, e i privati. Si tratta di una questione di principio che ha suscitato attenzione e critiche di particolare rilievo ideale: già nell'articolo 2 della Costituzione la persona umana viene considerata potenzialmente capace di attività di rilievo pubblico e, quindi, tali da limitare fin dall'origine i poteri degli enti politici, locali, regionali o nazionali. La formulazione dell'articolo 56 intende riprodurre questo rapporto tra pubblico e privato nel senso della necessità della motivazione della scelta dello strumento pubblicistico ogni qualvolta la persona dimostri di esser capace di svolgere "più adeguatamente" le attività che l'ente pubblico intenderebbe svolgere. La questione è stata poi nuovamente affrontata in occasione dell'esame del disegno di legge costituzionale di modifica del Titolo V della seconda parte della Costituzione, ove, nel testo approvato in prima lettura sia alla Camera sia al Senato, si è inserita una disposizione ai sensi della quale "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
Nell'ambito di questo dibattito si inserisce anche la petizione popolare n. 846 presentata alla Camera a dei deputati l'11 gennaio 1999 e sostenuta dalle principali organizzazioni del terzo settore nella quale si chiede che l'introduzione nella carta costituzionale del principio di sussidiarietà. Questa pressante esigenza di regolamentazione e di sostegno allo sviluppo del terzo settore è inoltre espressa nella risoluzione n. 6-00073 (Volontè ed altri) approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 febbraio 1999, nella quale si sottolinea la necessità di promuovere e di completare un sistema organico di legislazione a sostegno del terzo settore e di costruire politiche organiche di promozione e sviluppo dell'impresa sociale nel nostro paese. Merita infine di essere ricordato in questa sede il crescente coinvolgimento del terzo settore nelle decisioni macroeconomiche di carattere generale che certificano, in qualche misura anche sul piano istituzionale il ruolo assunto da tale realtà sul piano sociale ed economico. Al riguardo si ricorda che le principali associazioni espressione del terzo settore hanno sottoscritto un protocollo aggiuntivo con il Governo con il quale hanno condiviso l'accordo tra il Governo e le parti sociali del dicembre 1998 sul "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione".

3.1. Le novità sul piano normativo.

Significative novità sono inoltre intervenute anche sul piano normativo. Già con l'articolo 51 della legge n. 448 del 1998 (collegato alla manovra finanziaria per il 1999) si è prevista l'estensione di alcune agevolazioni in favore delle imprese industriali anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate.
L'auspicio è che tale risultato venga immediatamente realizzato con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, già da tempo all'attenzione del Governo.
Altri interventi rilevanti si rinvengono, ad esempio, nell'ambito della nuova disciplina dell'immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,) là dove al terzo settore è assegnato un ruolo rilevante di tipo sussidiario per l'implementazione delle politiche sociali collegate all'accoglienza, all'assistenza ed all'inserimento degli immigrati.
Nell'ultima parte della legislatura sono state infine approvate due importanti leggi.
La prima, legge n. 383/2000 per la disciplina dell'associazionismo sociale, ha come obiettivo quello di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di rafforzare quelle esistenti ed istituisce quindi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per l'associazionismo finalizzato a sostenere finanziariamente talune iniziative. Il provvedimento detta in via generale disposizioni concernenti la costituzione e le attività delle associazioni, istituisce registri nazionali e regionali nei quali possono iscriversi le associazioni di promozione sociale ai fini dell'applicazione degli interventi previsti nel progetto di legge stesso, crea appositi osservatori nazionali e regionali per il monitoraggio delle realtà associative e per il supporto alle iniziative in favore dell'associazionismo, stabilisce infine il regime fiscale ad esse applicabile ed altre provvidenze in loro favore.
È tuttavia con la legge n. 328 del 2000, recante norme per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, che la tematica del terzo settore assume connotazioni del tutto innovative. In tale provvedimento sono infatti previste diverse disposizioni per il coinvolgimento pieno dei soggetti pubblici e privati e, in particolare di quelli del privato sociale: si tratta di un coinvolgimento che riguarda sia la fase della programmazione degli interventi sia quella della gestione della rete dei servizi. Questa legge tuttavia si segnala per il suo carattere di svolta nella concezione stessa dello Stato sociale portando a compimento una transizione del ruolo statale da assistenziale ed interventista a prevalente funzione regolatrice.
Con questa legge si inaugura una legislazione sociale di diverso tipo rispetto alle precedenti: si passa, cioè, da un'impostazione di politiche pubbliche di sostegno attraverso forme di sussidi a fondo perduto a forme di "promozione assistita" o di "sovvenzioni finalizzate" spesso rivolte a distinte categorie piuttosto che alle singole persone per arrivare, appunto con la legge n. 328/2000, ad una ridefinizione del ruolo stesso delle politiche pubbliche. Questo intervento legislativo si pone, infatti, in piena sintonia con le prospettive di riforma del sistema di welfare dove federalismo, sussidiarietà verticale e orizzontale si intersecano per animare un'effettiva solidarietà sociale in chiave pluralistica.

3.3. Il terzo settore nella prospettiva di riforma del Welfare State.

Lo sviluppo crescente del fenomeno del terzo settore - o, forse, sarebbe più esatto dire l'accresciuta e diffusa consapevolezza del ruolo che può assumere - nel perseguimento di obiettivi solidaristici in ambiti di rilievo sociale è certamente legato alla grande trasformazione delle modalità organizzative dello Stato sociale.
Da questo punto di vista occorre osservare come risulti significativo il passaggio da un'amministrazione pubblica non più solo autoritativa e di comando, ma soprattutto erogatrice di servizi e, quindi, strutturata su moduli anche di tipo partecipativo e consensuale. Si tratta di un'evoluzione che caratterizza anche altri ordinamenti ed è connessa alla consapevolezza che il perseguimento degli interessi della collettività da parte dello Stato è irriducibile alla mera protezione di spazi di libertà privata individuale e, per altro verso, che questo non ha più alcun monopolio nella cura di interessi pubblici che, invece, è rimessa in capo all'intera comunità nazionale.
La stessa dicotomia tra pubblico e privato nell'evoluzione dello Stato sociale contemporaneo è rimessa fortemente in discussione quanto meno sotto il profilo della gestione dei servizi pubblici tanto più se si considera il fenomeno del progressivo distacco dei suddetti servizi dall'ambito del potere pubblico (perseguito anche attraverso il processo di privatizzazione). In questo modo si opera, in altri termini, una separazione tra la titolarità delle funzioni pubbliche e quella della gestione: la prima governata da logiche sempre meno autoritative e più partecipative, la seconda sempre meno rispondente in modo esclusivo a logiche di profitto soprattutto quando si tratta di servizi alla persona.
In questo contesto il terzo settore - che si trova all'intersezione delle dimensioni statuali, da un lato, e del mercato, dall'altro - vede necessariamente valorizzato il proprio ruolo e la propria funzione.

 

4. Conclusioni

 

Acquisita la rilevanza delle dimensioni sociali ed economiche del terzo settore, posta ampiamente in luce nel corso dell'indagine conoscitiva, occorre considerare che la legislatura che volge a conclusione rappresenta, sicuramente, un significativo punto di svolta nelle politiche pubbliche in materia.
Il Parlamento, infatti, con gli interventi normativi precedentemente illustrati, ha continuato a muoversi lungo il percorso del riconoscimento istituzionale e della promozione delle attività e dei soggetti del terzo settore, con realizzazioni di alto profilo istituzionale che appaiono espressione e svolgimento dei valori di profondo pluralismo, partecipazione democratica e solidarietà sociale, che animano la nostra Carta costituzionale a partire dai suoi primi articoli e che sembrano giustificare e richiedere un ampio concorso di soggetti pubblici privati per la realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale enunciato nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.
Non si può non riconoscere, in tali risultati normativi, i tratti di un'evoluzione politica e culturale che marca un segno di profonda diversità con il passato: dall'orientamento di complessivo disfavore nei confronti dei "corpi intermedi", di cui si rinviene esempio nel codice civile, e che si riflette nella predisposizione di uno strumentario giuridico volto prevalentemente a istituire i momenti di controllo e istituti tutori nei loro confronti - si è pervenuti al riconoscimento del valore sociale delle organizzazioni private che perseguono interessi di natura collettiva con finalità solidaristiche, fino al coinvolgimento, in varie forme, delle loro attività con quelle istituzionalmente svolte dai poteri pubblici. È di tutta evidenza, in quest'ottica, che l'insieme delle realizzazioni normative sul terzo settore, e la filosofia di fondo che esse esprimono, costituiscono, oramai, lo scenario di fondo con il quale ogni successivo intervento normativo in materia dovrà confrontarsi: facendo comunque salvo lo "spirito" dei risultati conseguiti e acquisiti, il futuro legislatore dovrà infatti contribuire a risolvere i problemi rimasti aperti, per fornire coerenza, sistematicità, piena operatività al settore, svilupparne le potenzialità di integrazione sociale e migliorarne le relazioni operative con il sistema dei pubblici poteri.
Il lavoro svolto sui versanti conoscitivo e legislativo e la riflessione che ne è scaturita consentono di individuare alcune linee di azione e di indicare alcune prospettive ulteriori di intervento.

a) l'attuazione degli indirizzi legislatvi. È evidente che dalle modalità con cui verrà dato seguito alle decisioni del legislatore molto dipenderà sul futuro del terzo settore. Alcuni interventi attendono ormai da tempo di essere attuati (ad esempio, la previsione dell'articolo 51 della legge n 448 del 1998, ovvero la costituzione dell'authority di settore) e non si può più aspettare. Ma è dalla concreta attivazione delle nuove leggi che molto ci si attende anche per verificare la coerenza dei comportamenti ai modelli costruiti. Da questo punto di vista appare quindi opportuno sviluppare un costante confronto tra tutti i soggetti interessati per non lasciar disperdere un patrimonio legislativo accumulato con grande sforzo.

b) il completamento del quadro normativo. Vi è la piena consapevolezza che il quadro normativo del settore richiede ulteriori acquisizioni che sarà compito della prossima legislatura, qualora la presente non avesse la possibilità concreta di incidere ulteriormente, di completare (si ha qui riguardo, in particolare, alla nuova disciplina del servizio civile o a quella sulla cooperazione allo sviluppo).
Tra le priorità che la prossima legislatura dovrà sviluppare ci sarà quella di adeguare la legislazione ai nuovi principi riformatori realizzati soprattutto nell'ultima parte della XIII legislatura. A questo fine sembra opportuno rimeditare anche la configurazione ed il ruolo che i diversi soggetti del terzo settore sono venuti ad assumere nel tempo in ragione della stratificazione legislativa che, se da un lato ha sostenuto tutto il settore, dall'altro ne ha irrigidito l'autonomia entro canoni predeterminati. L'obiettivo da perseguire è, quindi, quello di tentare di restituire ad essi quella flessibilità e capacità di innovazione che costituiscono gli aspetti più peculiari dell'esperienza del terzo settore.
Questa prospettiva si lega direttamente ad una questione più generale che attiene alla riorganizzazione complessiva della normativa vigente. L'inadeguatezza del codice civile a regolare la realtà del terzo settore e la frammentarietà della normativa vigente impongono, infatti, una riflessione in merito alla necessità di definire una disciplina organica del non profit. Le soluzioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva si muovono su due piani: il primo, più incisivo, mira alla riforma del codice civile, al fine di adeguarlo al mutato contesto sociale, economico ed istituzionale; il secondo, al contrario, non ritiene maturi i tempi per un intervento di così vasta portata ed esprime un favore verso la definizione di una legge di principi ovvero di un testo unico (di carattere non meramente compilativo), in grado di riorganizzare e regolare in modo sistematico ed omogeneo le realtà presenti all'interno del terzo settore. Tale normativa dovrebbe configurarsi come un intervento "leggero", che non imponga quindi eccessivi vincoli ed incasellamenti, che potrebbero deprimere e limitare lo sviluppo del non profit e la ricchezza della sua pluralità di forme organizzative. Dovrebbe, infatti, trattarsi di una legislazione di principio che, pur prescrivendo taluni requisiti minimi di contenuto per lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente (ad esempio: divieto di distribuzione degli utili; democraticità interna), garantisca la pluralità delle forme organizzative sulla base di alcuni principi comuni e, in particolar modo, di quelli dell'efficienza amministrativa, della trasparenza e dell'informazione sulla gestione.
Un ulteriore tema si impone infine all'attenzione del legislatore ed è quello legato alla revisione del sistema e delle forme di controllo operato sui diversi soggetti del terzo settore che risulta essere spesso, contemporaneamente, eccessivo ed inefficace. Questi infatti sono diretti a valutare, anche attraverso il rispetto dei vincoli concernenti l'organizzazione e l'attività, le possibilità di raggiungimento della finalità cui viene correlato il sistema premiale; ma sono sfociati in una pluralità di modelli di riconoscimento, diretti a selezionare l'accesso ai diversi regimi di favore, al punto che una singola tipologia organizzativa può essere oggetto di più valutazioni e conseguenti iscrizioni in appositi registri o albi. Il cambiamento dell'indirizzo legislativo da un'impostazione di tipo premiale ad un'altra di tipo più regolativa rende perciò ancora più urgente una revisione del sistema dei controlli.

c) l'apertura della prospettiva costituzionale. La necessità di consolidare e rafforzare il ruolo del terzo settore e, nel contempo, l'esigenza di ancorare le innovazioni più rilevanti della XIII legislatura a principi inderogabili, sembra favorire l'apertura di una prospettiva costituzionale. Questa dovrebbe muoversi secondo una logica inversa a quella tradizionale delle riforme costituzionali - che partono dalle enunciazioni di principio a cui seguono attuazioni sul piano della legislazione ordinaria. In questo caso la prospettiva costituzionale dovrebbe seguire alle realizzazioni intervenute sul piano della legislazione ordinaria, consacrando formalmente le acquisizioni già intervenute, stabilizzandole e consolidandole, e, nel contempo, facendone scaturire ulteriori implicazioni e sviluppi. Questa esigenza presenta comunque profili di estrema complessità sul piano dei contenuti anche perché risulta intrecciata con la discussione sul principio di sussidiarietà.
Tale complessità è stata già riscontrata nel corso della legislatura come ricordato nell'ambito dei lavori Commissione bicamerale per le riforme istituzionali anche se in quella sede il dibattito è stato spesso costretto all'interno di angusti spazi ideologici. Le ambiguità e le incertezze racchiuse storicamente nell'idea di sussidiarietà, che resta sospesa fra un obiettivo di disposizione gerarchizzata dell'ordine sociale ed un'istanza di protezione delle unità minori, ha infatti fortemente condizionato gli orientamenti in Campo.
Ora anche il progetto di riforma costituzionale del titolo V della parte seconda della Costituzione (all'esame delle Camere in seconda lettura) tocca questa complessa problematica là dove prevede (nuovo articolo 118 della Costituzione) che lo stato, le regioni, le province ed i comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base, appunto, del principio di sussidiarietà. In questo caso il riferimento alla sussidiarietà "sociale" resta incluso nel raggio di azione della sussidiarietà "istituzionale": tale collocazione ha comunque un rilievo significativo in quanto inserisce il terzo settore in una prospettiva di riforma dello Stato in chiave federalista dove è evidente la volontà di declinare i poteri pubblici su livelli il più possibile vicini ai cittadini.
Quale che sia lo sviluppo che avrà questa prospettiva occorre tener conto di alcuni punti fermi dell'attuale assetto costituzionale. In primo luogo, il riconoscimento costituzionale del terzo settore dovrebbe essere tale da preservare la libertà e la spontaneità del vincolo associativo, sia quanto alla formazione di esso che quanto ai profili strutturali. In secondo luogo, occorrerebbe preservare la configurazione essenzialmente dinamica e competitiva che il principio costituzionale pluralistico ha assunto sulla scorta della lettura integrata degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

(*) presentato il 27 febbraio 2001 a Roma

 

 

 

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