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Erogazioni liberali al non profit: la mappa di tutte le agevolazioni fiscali

 

di Francesca Buscaroli,
dottore commercialista*

La normativa tributaria sulle erogazioni liberali interessa una vasta platea di contribuenti, specialmente quando occorre determinare se una specifica liberalità, corrisposta ad un’associazione o ad un altro ente benefico, possa in qualche misura essere dedotta o detratta in sede di dichiarazione dei redditi.
L’ordinamento tributario contiene numerose disposizioni, talune delle quali modificate dal collegato alla Finanziaria per il 2000, che consentono di ridurre il carico impositivo quando sono effettuate erogazioni liberali nei confronti di determinate categorie di soggetti.

Deduzioni dal reddito e detrazioni dall’Irpef

Contributi alle Ong e al clero:
Per ciò che concerne l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’art. 10, comma 1, lett. g), del Tuir, consente di dedurre dal reddito complessivo, nella misura massima del 2 per cento dello stesso, i contributi e le donazioni erogati alle Organizzazioni non governative idonee (cosiddette Ong), la cui attività, nell’ambito della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari dell’umanità, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana, all’autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane e del patrimonio ambientale e, in generale, allo sviluppo ed alla crescita, sociale e culturale, dei Paesi in via di sviluppo.
È opportuno evidenziare che la deduzione in questione non è cumulabile con la detrazione prevista dalla lett. i-bis) del comma 1 dell’art. 13-bis del Tuir (erogazioni liberali in denaro alle Onlus) di cui si dirà in seguito.
Sono, inoltre, deducibili, sempre in base al citato art. 10, le erogazioni in denaro effettuate a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, entro il limite di 2 milioni di lire.
Per le persone fisiche, peraltro, esistono anche numerose disposizioni in merito alla detrazione dall’imposta dovuta, nel senso che può essere portato in diminuzione dall’Irpef il 19 per cento delle anzidette erogazioni.

Le detrazioni per attività di studio, ricerca e attività culturali:
In base all’art. 13-bis, comma 1, lett. h), del Tuir, sono detraibili dal reddito delle persone fisiche le erogazioni liberali in denaro effettuate nei confronti dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, degli enti o istituzioni pubbliche, di comitati appositamente costituiti con decreto ministeriale, di fondazioni e associazioni senza scopo di lucro e legalmente riconosciute che sono impegnati in attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale o artistico.
Tali somme potranno servire anche per la realizzazione, mediante apposita convenzione, di attività culturali finalizzate all’acquisto, alla protezione o al restauro delle cose di rilevante interesse artistico o storico, incluse mostre ed esposizioni delle cose stesse e per sostenente gli studi e le ricerche necessari a realizzare tali fini.
Le somme stanziate potranno essere destinate anche ad ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale o a fini didatticomentazione e catalogazione e pubblicazioni relative ai beni culturali.
È possibile anche cedere gratuitamente, in base ad un’apposita convenzione, veri e propri beni ai detrazione andrà calcolata sul costo specifico o sul valore normale dei beni.

Detrazioni al 2 per cento per il settore dello spettacolo:
Al fine di incentivare ulteriormente l’arte e la cultura, l’art. 13-bis, comma 1, lett. i), dei Tuir, consente la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro nel limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, effettuate a favore degli enti ed istituzioni pubbliche o di fondazioni o associazioni riconosciute, senza scopo di lucro, operanti esclusivamente nel settore dello spettacolo e utilizzate nella produzione di spettacoli, per la realizzazione di nuove strutture ovvero per la ristrutturazione e il potenziamento di quelle esistenti.

Detrazioni in favore di Onlus e società di mutuo soccorso:
Il legislatore, sensibile ai problemi sociali, intende riconoscere la detraibilità delle somme versate a scopi di solidarietà, infatti, la Lett. i-bis) del comma 1 dell’art. 13-bis consente di detrarre le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus, per un importo non superiore a 4 milioni di lire e, nel limite di 2,5 milioni di lire, dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano nei particolari settori di cui all’art. 1, legge 15 aprile 1886, n. 3818.
È necessario, però prestare particolare attenzione alle modalità con cui vengono effettuati questi due ultimi tipi di versamento, poiché per avere diritto alla detrazione è necessario utilizzare istituti di credito, uffici postali od anche altre forme di pagamento tra cui carte di credito, carte prepagate, assegni circolari e bancari.

Detrazioni per associazioni sportive dilettantistiche:
Sono detraibili dall’Irpef anche i versamenti effettuati nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche per un importo complessivo annuo non superiore a 2 milioni di lire (limite così rideterminato all’art. 37, legge 9 novembre 2000, n. 342, c.d. collegato fiscale alla legge finanziaria 2000) ma sempre a condizione che l’erogazione venga effettuata a mezzo banca, posta o altre modalità stabilite per decreto.

Detrazioni dal reddito d’impresa:
Anche per coloro che esercitano attività d’impresa sono previste diverse norme che ammettono la deduzione delle somme erogate a vantaggio di enti operanti in particolari settori; queste disposizioni sono contenute, prevalentemente, all’interno dell’art. 65 del Tuir.

Finalità di istruzione, ricerca e cultura:
In base al comma 2, lett. a) , del citato articolo, possono essere dedotte, per un ammontare non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, le erogazioni liberali effettuate nei confronti di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, nonché delle organizzazioni non governative.
Sono inoltre deducibili per lo stesso ammontare le erogazioni liberali corrisposte a favore rispettivamente di persone giuridiche localizzate nel Mezzogiorno che operano con finalità esclusive di ricerca scientifica, di università e istituti di istruzione universitaria, nonché di soggetti quali enti, legalmente riconosciute che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore dello spettacolo e senza scopo di lucro, ove le erogazioni, da corrispondere in denaro, vengano destinate alla produzione nei vari settori dello spettacolo ovvero alla realizzazione di nuove strutture od anche al restauro e potenziamento di quelle esistenti (lett. b), c) e c-quinquies) del medesimo comma dell’art. 65 del Tuir).
È possibile dedurre dal reddito d’impresa anche l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, effettuate a favore dello Stato e degli altri soggetti sopra individuati (vale a dire quelli elencati nella lett. c-quinquies) che, senza fine di lucro, svolgano o promuovano attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico.
Le erogazioni possono essere impiegate anche per organizzare mostre ed esposizioni di particolare interesse artistico e culturale e per gli studi e le ricerche nello specifico settore, previa autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del competente Comitato nazionale per i beni culturali e ambientali.

Le erogazioni alle Onlus:
L’art. 65 tratta anche delle erogazioni liberali in denaro corrisposte alle Onlus, prevedendo, alla lett. c-sexies) del comma 2, la possibilità di portare in deduzione un importo non superiore a 4 milioni di lire o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato.
È opportuno rammentare che, anche in questo caso, esiste il divieto di cumulare la deducibilità tra le erogazioni alle Onlus di cui alla lett. c-sexies) poc’anzi richiamate e quelle effettuate nei confronti delle Ong e delle persone giuridiche situate nel Mezzogiorno che operano con finalità esclusive di ricerca scientifica.

Le erogazioni alle società sportive dilettantistiche:
La legge n. 342/2000 ha introdotto la deducibilità delle erogazioni di denaro a favore delle società sportive dilettantistiche, per un importo non superiore a 2 milioni di lire o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato.
Al riguardo, la C.M. 16 novembre 2000, n. 207 ha precisato che la deduzione della quota di erogazione eccedente i 2 milioni è consentita solo quando risulti comunque rispettato il limite percentuale, pari al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato (al netto dell’erogazione stessa); viceversa, ove l’applicazione di tale limite percentuale dia luogo ad un importo inferiore ai 2 milioni di lire, la deduzione sarà consentita fino al limite 2 milioni.
"Ad esempio – dice la circolare – se un soggetto con reddito d’impresa di 150 milioni di lire effettua una erogazione liberale per tre milioni, egli potrà dedurre dal reddito d’impresa di 50 milioni effettui una erogazione di tre milioni egli potrà dedurre due milioni".
È importante ricordare che, anche in questo caso, le erogazioni dovranno essere effettuate, a prescindere dall’entità del loro ammontare, nel rispetto delle modalità di versamento previste dall’art. 13-bis, comma 1, lett. i-ter), del Tuir.

Deduzioni integrali per i beni culturali e lo spettacolo:
La legge n. 342/2000 ha previsto, inoltre, l’integrale deducibilità, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, delle erogazioni destinate a finanziare progetti culturali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, operanti istituzionalmente nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Cessione gratuita di beni alle Onlus:
Anche il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che ha riordinato il trattamento fiscale degli enti non commerciali, contiene alcune norme tese a favorire il finanziamento del cosiddetto "Terzo Settore".
Viene previsto, infatti, che la cessione gratuita alle Onlus di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, "per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto", è considerata erogazione liberale deducibile, cumulativamente, per un importo non superiore a 4 milioni di lire o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato; cedente e beneficiario dovranno attenersi ad alcuni adempimenti specificamente elencati nel decreto richiamato.
Di portata analoga è la norma contenuta nel medesimo D.Lgs. n. 460/1997, in base alla quale le imprese che producono o commercializzano derrate alimentari e prodotti farmaceutici possono, in alternativa all’eliminazione dal circuito commerciale, cedere gratuitamente i propri prodotti alle Onlus senza che l’operazione configuri destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 53, comma 2 del Tuir.

Le erogazioni per eventi calamitosi o straordinari:
Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n.133, non concorrono a formare il reddito d’impresa i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, in Italia e all’estero, per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti, individuati con decreto dei Prefetti delle singole province colpite ovvero con decreto ministeriale per quelli avvenuti all’estero; sono altresì deducibili dal reddito d’impresa, le erogazioni liberali in denaro effettuate alle popolazioni colpite dalle calamità, con il tramite dei medesimi enti.
I soggetti autorizzati a fungere da tramite sono elencati nei decreti 20 giugno 2000 e 10 novembre 2000.

La cessione di "vecchi" prodotti editoriali e informatici:
Sempre in tema di cessioni gratuite, l’art. 54 della legge n. 342/2000 concede la possibilità di cedere gratuitamente agli enti locali, alle carceri, alle scuole, agli orfanotrofi e agli enti religiosi i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o commercializzabili; detti beni si considerano distrutti ai fini Iva e non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Le detrazioni dall’Irpeg
Nell’ambito, invece, delle detrazioni dall’Irpeg, l’attuale formulazione dell’art. 91-bis del Tuir prevede che possa essere detratto dall’imposta dovuta dalle società ed enti di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) e b) (ad esclusione di quelle a partecipazione pubblica, o quotate in mercati regolamentati od, ancora, che controllino tali soggetti), un importo pari al 19 per cento delle associazioni sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a lire 2 milioni; il versamento dovrà avvenire a mezzo banca od ufficio postale, ovvero attraverso modalità che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.

*Fonte: "Terzo Settore" n.1, gennaio 2001

 

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