di Francesca Buscaroli,
dottore commercialista*
La normativa tributaria sulle erogazioni liberali
interessa una vasta platea di contribuenti, specialmente quando occorre
determinare se una specifica liberalità, corrisposta ad un’associazione o ad
un altro ente benefico, possa in qualche misura essere dedotta o detratta in
sede di dichiarazione dei redditi.
L’ordinamento tributario contiene numerose disposizioni, talune delle quali
modificate dal collegato alla Finanziaria per il 2000, che consentono di ridurre
il carico impositivo quando sono effettuate erogazioni liberali nei confronti di
determinate categorie di soggetti.
Deduzioni dal reddito e detrazioni dall’Irpef
Contributi alle Ong e al clero:
Per ciò che concerne l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’art.
10, comma 1, lett. g), del Tuir, consente di dedurre dal reddito complessivo,
nella misura massima del 2 per cento dello stesso, i contributi e le donazioni
erogati alle Organizzazioni non governative idonee (cosiddette Ong), la cui
attività, nell’ambito della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di
sviluppo, è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari dell’umanità,
con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana, all’autosufficienza
alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane e del patrimonio ambientale
e, in generale, allo sviluppo ed alla crescita, sociale e culturale, dei Paesi
in via di sviluppo.
È opportuno evidenziare che la deduzione in questione non è cumulabile con la
detrazione prevista dalla lett. i-bis) del comma 1 dell’art. 13-bis
del Tuir (erogazioni liberali in denaro alle Onlus) di cui si dirà in seguito.
Sono, inoltre, deducibili, sempre in base al citato art. 10, le erogazioni in
denaro effettuate a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del
clero della Chiesa cattolica italiana, entro il limite di 2 milioni di lire.
Per le persone fisiche, peraltro, esistono anche numerose disposizioni in merito
alla detrazione dall’imposta dovuta, nel senso che può essere portato in
diminuzione dall’Irpef il 19 per cento delle anzidette erogazioni.
Le detrazioni per attività di studio, ricerca
e attività culturali:
In base all’art. 13-bis, comma 1, lett. h), del Tuir, sono
detraibili dal reddito delle persone fisiche le erogazioni liberali in denaro
effettuate nei confronti dello Stato, delle regioni, degli enti locali
territoriali, degli enti o istituzioni pubbliche, di comitati appositamente
costituiti con decreto ministeriale, di fondazioni e associazioni senza scopo di
lucro e legalmente riconosciute che sono impegnati in attività di studio,
ricerca e documentazione di rilevante valore culturale o artistico.
Tali somme potranno servire anche per la realizzazione, mediante apposita
convenzione, di attività culturali finalizzate all’acquisto, alla protezione
o al restauro delle cose di rilevante interesse artistico o storico, incluse
mostre ed esposizioni delle cose stesse e per sostenente gli studi e le ricerche
necessari a realizzare tali fini.
Le somme stanziate potranno essere destinate anche ad ogni altra manifestazione
di rilevante interesse scientifico-culturale o a fini didatticomentazione e
catalogazione e pubblicazioni relative ai beni culturali.
È possibile anche cedere gratuitamente, in base ad un’apposita convenzione,
veri e propri beni ai detrazione andrà calcolata sul costo specifico o sul
valore normale dei beni.
Detrazioni al 2 per cento per il settore dello
spettacolo:
Al fine di incentivare ulteriormente l’arte e la cultura, l’art. 13-bis,
comma 1, lett. i), dei Tuir, consente la detraibilità delle erogazioni
liberali in denaro nel limite del 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, effettuate a favore degli enti ed istituzioni pubbliche o di
fondazioni o associazioni riconosciute, senza scopo di lucro, operanti
esclusivamente nel settore dello spettacolo e utilizzate nella produzione di
spettacoli, per la realizzazione di nuove strutture ovvero per la
ristrutturazione e il potenziamento di quelle esistenti.
Detrazioni in favore di Onlus e società di mutuo
soccorso:
Il legislatore, sensibile ai problemi sociali,
intende riconoscere la detraibilità delle somme versate a scopi di
solidarietà, infatti, la Lett. i-bis) del comma 1 dell’art. 13-bis
consente di detrarre le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus, per
un importo non superiore a 4 milioni di lire e, nel limite di 2,5 milioni di
lire, dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo
soccorso che operano nei particolari settori di cui all’art. 1, legge 15
aprile 1886, n. 3818.
È necessario, però prestare particolare
attenzione alle modalità con cui vengono effettuati questi due ultimi tipi di
versamento, poiché per avere diritto alla detrazione è necessario utilizzare
istituti di credito, uffici postali od anche altre forme di pagamento tra cui
carte di credito, carte prepagate, assegni circolari e bancari.
Detrazioni per associazioni sportive
dilettantistiche:
Sono detraibili dall’Irpef anche i versamenti
effettuati nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche per un
importo complessivo annuo non superiore a 2 milioni di lire (limite così
rideterminato all’art. 37, legge 9 novembre 2000, n. 342, c.d. collegato
fiscale alla legge finanziaria 2000) ma sempre a condizione che l’erogazione
venga effettuata a mezzo banca, posta o altre modalità stabilite per decreto.
Detrazioni dal reddito d’impresa:
Anche per coloro che esercitano attività d’impresa
sono previste diverse norme che ammettono la deduzione delle somme erogate a
vantaggio di enti operanti in particolari settori; queste disposizioni sono
contenute, prevalentemente, all’interno dell’art. 65 del Tuir.
Finalità di istruzione, ricerca e cultura:
In base al comma 2, lett. a) , del citato
articolo, possono essere dedotte, per un ammontare non superiore al 2 per cento
del reddito d’impresa dichiarato, le erogazioni liberali effettuate nei
confronti di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto,
nonché delle organizzazioni non governative.
Sono inoltre deducibili per lo stesso ammontare
le erogazioni liberali corrisposte a favore rispettivamente di persone
giuridiche localizzate nel Mezzogiorno che operano con finalità esclusive di
ricerca scientifica, di università e istituti di istruzione universitaria,
nonché di soggetti quali enti, legalmente riconosciute che svolgono la loro
attività esclusivamente nel settore dello spettacolo e senza scopo di lucro,
ove le erogazioni, da corrispondere in denaro, vengano destinate alla produzione
nei vari settori dello spettacolo ovvero alla realizzazione di nuove strutture
od anche al restauro e potenziamento di quelle esistenti (lett. b), c)
e c-quinquies) del medesimo comma dell’art. 65 del Tuir).
È possibile dedurre dal reddito d’impresa
anche l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate per l’acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnografico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089 e al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, effettuate a favore dello
Stato e degli altri soggetti sopra individuati (vale a dire quelli elencati
nella lett. c-quinquies) che, senza fine di lucro, svolgano o promuovano
attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore
culturale e artistico.
Le erogazioni possono essere impiegate anche per
organizzare mostre ed esposizioni di particolare interesse artistico e culturale
e per gli studi e le ricerche nello specifico settore, previa autorizzazione del
Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del competente
Comitato nazionale per i beni culturali e ambientali.
Le erogazioni alle Onlus:
L’art. 65 tratta anche delle erogazioni
liberali in denaro corrisposte alle Onlus, prevedendo, alla lett. c-sexies)
del comma 2, la possibilità di portare in deduzione un importo non superiore a
4 milioni di lire o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato.
È opportuno rammentare che, anche in questo
caso, esiste il divieto di cumulare la deducibilità tra le erogazioni alle
Onlus di cui alla lett. c-sexies) poc’anzi richiamate e quelle
effettuate nei confronti delle Ong e delle persone giuridiche situate nel
Mezzogiorno che operano con finalità esclusive di ricerca scientifica.
Le erogazioni alle società sportive
dilettantistiche:
La legge n. 342/2000 ha introdotto la
deducibilità delle erogazioni di denaro a favore delle società sportive
dilettantistiche, per un importo non superiore a 2 milioni di lire o al 2 per
cento del reddito d’impresa dichiarato.
Al riguardo, la C.M. 16 novembre 2000, n. 207 ha
precisato che la deduzione della quota di erogazione eccedente i 2 milioni è
consentita solo quando risulti comunque rispettato il limite percentuale, pari
al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato (al netto dell’erogazione
stessa); viceversa, ove l’applicazione di tale limite percentuale dia luogo ad
un importo inferiore ai 2 milioni di lire, la deduzione sarà consentita fino al
limite 2 milioni.
"Ad esempio – dice la circolare – se un
soggetto con reddito d’impresa di 150 milioni di lire effettua una erogazione
liberale per tre milioni, egli potrà dedurre dal reddito d’impresa di 50
milioni effettui una erogazione di tre milioni egli potrà dedurre due
milioni".
È importante ricordare che, anche in questo
caso, le erogazioni dovranno essere effettuate, a prescindere dall’entità del
loro ammontare, nel rispetto delle modalità di versamento previste dall’art.
13-bis, comma 1, lett. i-ter), del Tuir.
Deduzioni integrali per i beni culturali e lo
spettacolo:
La legge n. 342/2000 ha previsto, inoltre, l’integrale deducibilità, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2001, delle erogazioni destinate a finanziare progetti culturali, a
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute,
operanti istituzionalmente nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
Cessione gratuita di beni alle Onlus:
Anche il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che ha
riordinato il trattamento fiscale degli enti non commerciali, contiene alcune
norme tese a favorire il finanziamento del cosiddetto "Terzo Settore".
Viene previsto, infatti, che la cessione gratuita
alle Onlus di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
d’impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici,
"per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non
superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto",
è considerata erogazione liberale deducibile, cumulativamente, per un importo
non superiore a 4 milioni di lire o al 2 per cento del reddito d’impresa
dichiarato; cedente e beneficiario dovranno attenersi ad alcuni adempimenti
specificamente elencati nel decreto richiamato.
Di portata analoga è la norma contenuta nel
medesimo D.Lgs. n. 460/1997, in base alla quale le imprese che producono o
commercializzano derrate alimentari e prodotti farmaceutici possono, in
alternativa all’eliminazione dal circuito commerciale, cedere gratuitamente i
propri prodotti alle Onlus senza che l’operazione configuri destinazione di
beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art.
53, comma 2 del Tuir.
Le erogazioni per eventi calamitosi o
straordinari:
Per effetto delle disposizioni contenute nell’art.
27 della legge 13 maggio 1999, n.133, non concorrono a formare il reddito d’impresa
i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità
pubblica o da altri eventi straordinari, in Italia e all’estero, per il
tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti, individuati con decreto
dei Prefetti delle singole province colpite ovvero con decreto ministeriale per
quelli avvenuti all’estero; sono altresì deducibili dal reddito d’impresa,
le erogazioni liberali in denaro effettuate alle popolazioni colpite dalle
calamità, con il tramite dei medesimi enti.
I soggetti autorizzati a fungere da tramite sono
elencati nei decreti 20 giugno 2000 e 10 novembre 2000.
La cessione di "vecchi" prodotti
editoriali e informatici:
Sempre in tema di cessioni gratuite, l’art. 54
della legge n. 342/2000 concede la possibilità di cedere gratuitamente agli
enti locali, alle carceri, alle scuole, agli orfanotrofi e agli enti religiosi i
prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o
commercializzabili; detti beni si considerano distrutti ai fini Iva e non si
considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Le detrazioni dall’Irpeg
Nell’ambito, invece, delle detrazioni dall’Irpeg,
l’attuale formulazione dell’art. 91-bis del Tuir prevede che possa
essere detratto dall’imposta dovuta dalle società ed enti di cui all’art.
87, comma 1, lett. a) e b) (ad esclusione di quelle a
partecipazione pubblica, o quotate in mercati regolamentati od, ancora, che
controllino tali soggetti), un importo pari al 19 per cento delle associazioni
sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a lire 2
milioni; il versamento dovrà avvenire a mezzo banca od ufficio postale, ovvero
attraverso modalità che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.
*Fonte: "Terzo Settore" n.1, gennaio
2001
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