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INTERVENTO DEL MINISTRO DELLE FINANZE

VINCENZO VISCO

Foligno, 12 dicembre 1998

 

 

Confesso che partecipo a questo incontro con il mondo del volontariato con qualche turbamento. E' il terzo anno che questo appuntamento ha luogo, e stavolta si svolge in una terra che non risparmia sofferenze ai suoi abitanti. So che il volontariato è in prima linea, qui come altrove, e vive in presa diretta il disagio e le pesanti difficoltà delle popolazione. E' quindi con rispetto e - vorrei aggiungere - con pudore che mi rivolgo, oggi, a chi, proprio qui e in queste stesse ore, dà testimonianza dei grandi principi di solidarietà e impegno civile non con enunciazioni teoriche bensì con la concretezza materiale dei comportamenti quotidiani, con l'umiltà delle opere, con l'efficienza dell'azione, facendosi carico delle fatiche e dei sacrifici che ciò comporta.

Sul volontariato, sulle sue motivazioni e sulla sua crescita in tutto il mondo, è stato detto e scritto molto, soprattutto negli ultimi anni. In Italia sappiamo che nel volontariato sono impegnate oramai oltre 3 milioni e mezzo di persone, in gran parte giovani, ma anche di altre età e di ogni estrazione sociale, culturale, professionale.

E se talvolta l'afflusso di giovani in queste attività e legato sicuramente alla difficoltà di trovare un lavoro tradizionale, assai più spesso le attività lavorative stabili e consolidate. E' un segno importante, che testimonia come la crisi della politica, la disaffezione ai partiti di cui spesso si parla di questi tempo, qualunque ne sia l'origine e la consistenza, non è comunque un'abdicazione al ruolo dell'individuo nella collettività: l'aspirazione ad essere utili agli altri, a dare alla propria azione una funzione sociale ricca e precisa è forte e diffusa. Anche questa è politica e i partiti devono trarne insegnamento.

Il volontariato oggi rappresenta una realtà vasta e complessa, che merita nella società una cittadinanza precisa.

Non credo di vantare titoli immeritati se - colmando una omissione che mi è parso di registrare negli interventi fin qui svolti - sottolineo il contributo dato dal ministero delle Finanze all'evoluzione che in Italia si è avuto in questo campo. Con un lavoro lungo e accurato, infatti, condotto con la costante consultazione delle organizzazioni del settore, siamo arrivati circa un anno fa alla definizione della prima legislazione organica per il settore del 'Non Profit'.

Il decreto 460, come è a tutti voi noto, prevede una figura fiscale innovativa (le ONLUS) alla quale vengono riservate una ampia serie di agevolazioni fiscali, sia nel campo delle imposte dirette che di quelle indirette; le erogazioni liberali a loro favore godono di un regime di detraibilità; tenendo conto dell'assetto del sistema italiano, le agevolazioni di maggior peso si hanno nel caso di esercizio di un'attività commerciale: a ricorrere dei requisiti della legge, questa attività è completamente esente da IRPEG. Nel caso di organizzazioni che abbiano una ampia base di riferimento, anche la detraibilità delle erogazioni risulta una misura di sicuro effetto.

Come ho anche avuto modo di ricordare qualche tempo fa in un intervento a Perugia, si sono dovute superare numerose ostilità, provenienti da diversi aree di influenza; il cammino che ha portato alla redazione del decreto non è stato facile, ma, anche per il mio personale impegno, il decreto alla fine ha visto la luce. Il successo non è di poco conto.

All'interno del sistema delle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato è stato riservata una posizione di particolare attenzione; come ben sapete, infatti, le organizzazioni di volontariato, ove iscritte nei relativi registri regionali, sono di diritto ONLUS; per esse- come anche per le cooperative sociali e le organizzazioni non governative - non si deve quindi compiere il vaglio rispetto al settore di intervento, che è invece previsto come presupposto generale di applicazione della normativa. E ciò è stato fatto in ossequio ai risultati della discussione parlamentare sulla legge di delega, che tale status aveva richiesto.

La previsione della detraibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS viene anche a proporre una soluzione del fatto al mancato esercizio della delega che la legge quadro sul volontariato del 1991 (art.8 della legge 266/91) aveva a suo tempo introdotto. Anche il Ministro Turco ha, come in più occasioni ho fatto anche in sede parlamentare in risposto ad interrogazioni, che la delega non poté essere esercitata in quanto i termini di esercizio erano scaduti il 31 dicembre 1992. A fronte di questo vero e proprio vuoto normativo, il decreto 460 ha proposto un assetto coerente di intervento per il complessivo settore del non profit, prevedendo nel contempo il necessario sistema di garanzie per l’Erario.

Per quanto attiene alla questione della cosiddetta authority per il Terzo settore, come ha anche ricordato il Ministro Turco, un provvedimento collegato alla manovra finanziaria prevede il necessario supporto normativo; infatti, quello predisposto in sede di legge delega nel 1996 era successivamente risultato insufficiente, soprattutto con riferimento alla copertura delle relative spese di funzionamento.

La proposta ora all’esame del Parlamento vuole risolvere la questione e rappresenta un ulteriore tangibile prova di come questo Esecutivo mantenga gli impegni presi con il mondo del non profit.

Per quanto attiene alle dirette competenze del ministro delle Finanze. È ovviamente mio massimo auspicio che questo organismo possa avviare quanto prima la sua attività, in stretto e coerente collegamento con le competenti strutture dell’Amministrazione finanziaria; ciò sia a tutela delle ragioni dell’Erario, ma anche – e forse, soprattutto – a tutela di chi fa un uso corretto del sistema previsto dal decreto 460.

Quella introdotta con il decreto 460, ovviamente, è una legislazione di natura eminentemente fiscale, poiché a vararla è stato il ministro delle Finanze, e perciò capace di incidere solo parzialmente sulle complesse aree di problemi che riguardano quel genere di attività.

Nel predisporla, si era anche coscienti che, ove si fosse voluto attendere il varo della riforma civilistica, i tempi si sarebbero probabilmente dilatati, e di molto. In questo senso, la riforma fiscale farà da traino a quella sostanziale, che comunque risulta necessaria. In particolare per dare sia agli operatori del settore, ma anche agli altri soggetti economici che vi entrano in contatto, un quadro ordinamentale di riferimento compiuto ed al passo con i tempi. Mi risulta che il Ministro Turco abbia avviato questo riflessione e sono disponibile, per quanto di mia competenza, a sostenere questo azione.

La base di riferimento necessaria dovrebbe essere, infatti, una normativa civilistica più completa di quella introdotta con la legge del ’91, che ne codifichi lo status giuridico individuando i dati qualificanti per definire la matura e i connotati sulla base della realtà che, da allora ad oggi, è andata evolvendosi.

La supplenza esercitata per il tramite della normativa tributaria è ovviamente insufficiente a questi fini, ed è bene sapere che, alla luce dei future più precisi e più completi assetti, anche la normativa tributaria potrà essere migliorata e perfezionata.

E tuttavia possiamo essere soddisfatti del lavoro realizzato, per due ragioni: perché la nuova legislazione fiscale incide subito e in modo positivo su aspetti decisivi per la vita delle organizzazioni del settore come sono appunto quelli tributari; e perché, attraverso la normativa fiscale, si è cominciato comunque a tracciare un quadro organico che attribuisce al settore del "non profit" e, al suo interno, al volontariato, già adesso, una sua riconoscibilità in un quadro di riferimento che comincia ad assumere un assetto ordinato.

Per le dimensioni assunte, per l’ampiezza dei settori di intervento, per la professionalità riversata nell’esercizio delle diverse funzioni, oggi il volontariato rappresenta un a realtà difficilmente sostituibile per lo Stato. Appare quindi opportuno e vantaggioso anche sotto il profilo economico guardare al volontariato come ad una risorsa integrata nel sistema di tutele sociali disponibili per i cittadini da cui sarà bene non prescindere nel processo di ammodernamento del welfare iniziato in Italia come in tutta l’Europa.

Proprio la fase critica in cui sono entrati i diversi sistemi di welfare, del resto, insieme con la crescita della complessità e delle articolazioni dei bisogni individuale e collettivi, ha creato spazi sociali di intervento sempre più ampi e rilevanti per le organizzazioni del volontariato i cui connotati e i cui campi d’azione sono diventati via sempre più diversificati. Oggi, quello del volontariato è un mondo sicuramente consolidato, ma altrettanto sicuramente in costante e rapida evoluzione.

E’ probabile, quindi, che qualsiasi ordinamento definitorio finisca con il rivelarsi inadeguato rispetto ad una realtà dai connotati complessi e profondamente diversificati. Inoltre la natura stessa del volontariato, fisiologicamente caratterizzato da uno spirito solidaristico che è l’antitesi di qualsiasi logica contrattualistica, spinge all’insofferenza verso qualsiasi forma di rigida codificazione.

Tuttavia, proprio perché le attività del volontariato sono oramai una risposta a bisogni sociali riconosciuti e perciò ad esse lo Stato deve riservare un’attenzione che ne riconosca la funzione collettiva, è necessario che il riconoscimento venga attributo secondo criteri definiti. La definizione di criteri per il riconoscimento del volontariato è infatti l’unica tutela – necessaria per le stesse attività del volontariato – dal rischio che attività di altra natura e con finalità diverse dilatino a dismisura l’area di quelle che davvero perseguono obiettivi di utilità sociale con spirito di gratuità.

Sarebbe ingenui, infatti, ignorare i rischi di abusi il cui primo danno ricadrebbe proprio su chi fa volontariato autentico: è proprio da quegli abusi, infatti, che derivano alcune ostilità, alcune resistenze che si manifestano nel timore che dietro alla facciata del volontariato si celino forme di concorrenza sleale verso attività di altra natura. E’ un rischio che deve essere cancellato e che, di fatto, la legislazione attuale vuole evitare.

In conclusione, mi sembra di poter dire che, per quanto attiene alle competenze del ministro delle Finanze, molto è stato fatto. Le agevolazioni fiscali rappresentano – in generale, ma a maggior ragione in un contesto, quale l’attuale di risorse pubbliche limitate – risorse che lo Stato, quindi i cittadini tutti. Mettono a disposizione di un particolare settore. a questo settore, ed in particolare al volontariato, sta ora la capacità di metterle a frutto in modo conveniente. In questo senso, risulta centrale che gli enti di volontariato, ma in generale le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, diano un esempio di efficienza vello sfruttamento delle di questo opportunità. La verifica dell’assetto normativo, e quindi anche delle disposizioni del decreto 460/71997, non potranno prescindere da questa valutazione.

Infine vorrei dire che in questa fase di grandi trasformazioni, di riformi attese e in corso di attuazione, di cambiamenti radicali che riguardano la politica ma anche l’economia, il lavoro, il fare impresa, lo sviluppo del volontariato rappresenta un a risposta forte alle sollecitazione che emergono dalla collettività. Una risposta alla quale le forze di governo guardano con rispetto e con grande attenzione, nella certezza che, senza perciò ridurre i compiti e le responsabilità dello Stato verso i cittadini, in quella risposta si concretizza una risorsa importante sulla via della crescita, del benessere, dello sviluppo.

 

 

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