I benefici fiscali
per le organizzazioni di volontariato e le Onlus (*)
Oltre che dalle legge istitutiva, sono stati riconosciuti,
a favore delle organizzazioni di volontariato, numerosi vantaggi anche da parte
di una serie di altri provvedimenti legislativi, fra i quali assume particolare
rilievo il decreto legislativo 460/97, relativo al riordino ed alla disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus). Tali vantaggi sono estesi alle organizzazioni di
volontariato, in forza di esplicito rinvio con il quale vengono considerate
Onlus le organizzazioni di volontariato, purché iscritte nei registri
regionali.
I benefici riconosciuti con il suddetto decreto possono
essere suddivisi in due parti: agevolazioni ed esenzioni.
1.Agevolazioni
Le agevolazioni riguardano: le imposte sui redditi; le
erogazioni liberali; l'imposta sul valore aggiunto; le ritenute alla fonte;
l'imposta di registro; le lotterie, le tombole, le pesche e i banchi di
beneficenza.
È il caso di fare qualche accenno su ognuna di esse.
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Le agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi riguardano
il solo reddito di impresa e non si riferiscono ad altre categorie
reddituali che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
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Per le erogazioni liberali, il decreto
legislativo pone, da una parte, le persone fisiche e gli enti non
commerciali e, dall'altra, le imprese. I primi possono detrarre dall'imposta
lorda le erogazioni liberali in denaro, fatte a favore delle organizzazioni
di volontariato, per un importo fino a quattro milioni di lire.
Per li imprese è prevista una serie di deduzioni che
riguardano:
- le erogazioni liberali in denaro per un importo non
superiore a quattro milioni di lire o al due per cento
del reddito di impresa dichiarato;
- le spese relative all'impiego dei lavoratori
dipendenti assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi a favore delle organizzazione di
volontariato, nel limite del cinque per mille
dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni
di lavoro dipendente;
- le cessione gratuita alle organizzazioni di
volontariato, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito
commerciale, di derrate alimentari, di prodotti
farmaceutici e di beni alla cui produzione o al cui scambio
è diretta l'attività del impresa.
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Le disposizioni relative all'imposta sul valore
aggiunto (Iva) prevedono una serie di agevolazioni per prestazioni
effettuate da organizzazioni di volontariato o a favore delle stesse
organizzazioni. Esse attengono a:
- divulgazione pubblicitaria;
- cessioni di beni-merce;
- trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo
equipaggiati;
- educazione dell'infanzia e della gioventù e didattica
di ogni genere anche per la formazione,
l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione
professionale. In esse sono comprese anche le prestazioni relative
all'alloggio, al vitto ed alla fornitura di libri e materiali didattici come
pure le lezioni relativi a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
- attività socio sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, in comunità, in favore di persone
svantaggiate, rese dalle organizzazioni di volontariato
sia direttamente sia in esecuzione di appalti,
convenzioni e contratti in genere.
Le organizzazioni di volontariato inoltre, non sono
soggette all'obbligo di certificazione dei
corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
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Per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, non
viene applicata la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto sui
contributi corrisposti alle organizzazioni di volontariato dagli enti
pubblici. Inoltre, la ritenuta sui redditi di capitale corrisposti alle
organizzazioni di volontariato viene considerata a titolo di imposta
anziché di acconto.
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Relativamente all'imposta di registro, occorre
distinguere fra Onlus e organizzazioni di volontariato. Per quanto riguarda
le prime, è da sottolineare che tutti gli atti traslativi a titolo oneroso
della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o
contributi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia
ad essi, destinati ad essere utilizzati nell'ambito delle attività
statutarie, deve essere corrisposta, per la registrazione, la cifra fissa di
lire 250 mila.
Per quanto concerne le organizzazioni di volontariato,
occorre fare riferimento alla legge-quadro la
quale prevede la totale esenzione dall'imposta di
registro.
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Con l'autorizzazione dell'Intendenza di finanza e
previo nulla osta delle prefetture, le organizzazioni di volontariato
possono effettuare lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza,
con le seguenti limitazioni:
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per le lotterie è previsto che la vendita di
biglietti deve riguardare il solo territorio della provincia. I biglietti
vanno staccati da registri a matrice in numero determinato. L'importo
complessivo di ogni lotteria non può superare i 100 milioni di lire;
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per le pesche e i banchi di beneficenza, le
operazioni sono limitate al territorio del comune in cui esse hanno luogo.
Il ricavato complessivo non può superare i 100 milioni di lire.
2.Esenzioni
Le esenzioni riguardano: l'imposta di bollo; le tasse
sulle concessioni governative; l'imposta sulle successioni e sulle donazioni;
l'imposta sostitutiva; l'imposta sull'incremento di valore degli immobili e
della relativa imposta sostitutiva; l'imposta sugli spettacoli; le raccolte
pubbliche occasionali di fondi; i contributi per lo svolgimento convenzionato
dell'attività.
Anche su ognuna di esse si ritiene utile fare qualche
accenno.
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Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, i
documenti, le istanze, i contratti, le copie anche se dichiarate conformi,
gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in
essere oppure richieste dalle organizzazioni di volontariato.
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Sono esenti dalle tasse sulle concessioni
governative tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti le
organizzazioni di volontariato.
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Sono pure esenti dall'imposta sulle successioni e
sulle donazioni i trasferimenti a favore delle organizzazioni di
volontariato.
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Agli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per
causa di morte, non si applica l'imposta sull'incremento di valore.
Lo stesso trattamento è riservato all'imposta sostitutiva di quella
comunale sull'incremento di valore degli immobili.
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L'imposta sugli spettacoli
non è dovuta per le attività spettacolistiche svolte occasionalmente dalle
organizzazioni di volontariato in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione. Per ottenere l'esenzione è necessario dare
comunicazione, prima dell'inizio della manifestazione, all'ufficio accertatore
territorialmente competente.
Sono da considerarsi attività spettacolistiche:
- gli spettacoli cinematografici e misti di cinema e
avanspettacolo, comunque ed ovunque dati, anche se in
circoli e sale private;
- gli spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si
svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse;
- gli spettacoli teatrali; le esecuzioni musicali di
qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di
elettrogrammofoni a gettone o a moneta; i balli, le
lezioni di ballo collettive, i veglioni e altri trattenimenti di ogni natura
ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; i corsi mascherati e in
costume, le rievocazioni storiche, le giostre e tutte le manifestazioni
similari;
- gli spettacoli teatrali di opere liriche, balletto,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; le
attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
- gli spettacoli di burattini e marionette ovunque
tenuti;
- le mostre e le fiere campionarie;
- le esposizioni scientifiche, artistiche e industriali,
rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero per le
finanze e altre manifestazioni similari di qualunque specie.
Il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio
decreto, quando le suddette attività sono da considerarsi occasionali..
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Le raccolte pubbliche occasionali di fondi
non concorrono alla formazione del reddito delle organizzazioni di
volontariato anche se esse avvengono mediante offerte di beni di modico valore
o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione.
Anche in questo caso, il Ministero delle finanze può
stabilire, con proprio decreto, condizioni e limiti
atti a definire occasionali le predette attività.
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Non concorrono alla formazione del reddito i contributi
corrisposti alle organizzazioni di volontario da amministrazioni pubbliche
per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali
esercitate in conformità ai fini istituzionali.
3. Altre agevolazioni
Tutti i vantaggi e le esenzioni finora segnalati sono
riconosciuti dalla normativa nazionale. Ci sono, però, alcuni tributi che sono
di pertinenza di comuni, provincia, regioni e province autonome. Per essi, i
predetti enti possono prevedere la riduzione oppure, addirittura, l'esenzione.