Associazionismo e volontariato sono
strettamente connessi.
La legge italiana non identifica la figura
del volontariato come attore indipendente ma all’interno di una normativa
dettata per regolamentare, soprattutto dal punto di vista fiscale e finanziario,
l’attività delle organizzazioni che utilizzano il lavoro volontario. Quest’ultimo
è definito come l’attività che viene prestata spontaneamente e
gratuitamente all’interno di organizzazioni (di
volontariato) costituite esclusivamente per fini di solidarietà e che non
abbiano fini di lucro neanche indiretto.
Storicamente la prima legge che prevede
norme sul volontariato è la n.49 del 1987, che detta una disciplina organica
sulla Cooperazione Italiana con il Paesi in Via di Sviluppo (PVS), Nel 1991
(legge n.266) il legislatore, riconosciuta il valore sociale e l’importanza
dell’attività di volontariato tenta di dettarne una disciplina organica. Ma
è la legge più recente, il D.Lgs 460/97 (norme di riordino della disciplina
fiscale degli enti non commerciali - Enti No Profit) che introducendo la nuova
figura delle Organizzazioni non lucrative d’utilità sociale (Onlus) detta la
normativa di più vasta applicazione. E’, in un certo senso, il circolo più
largo dal quale conviene partire per orientarsi in quella che, nel frattempo, è
divenuta una vera selva di sigle.
NO PROFIT e ONLUS:
Con la denominazione "Enti No
Profit" si identificano tutte quelle organizzazioni (associazioni, circoli
, comitati etc) che svolgono attività senza scopo
di lucro.
E’ questa caratteristica principale che
li distingue da tutte le altre forme d’associazione (Società ed anche
cooperative - con il necessario distinguo per le cd "cooperative
sociali") che, nell’attività umana, si pongono invece come scopo
principale quello della realizzazione di un profitto.
E’ una qualificazione molto generica e
comprende ipotesi veramente diverse fra loro. Può infatti dirsi ente no-profit
sia un Ente Pubblico Territoriale (Comuni Province e Regioni), sia un circolo
sportivo sia un’associazione di volontariato.
La differenza che ci porta ad
identificare, all’interno delle No Profit le O.N.L.U.S (Organizzazioni Non
Lucrative d’Utilità Sociale è l’individuazione dei soggetti beneficiari
dell’attività svolta senza scopo di lucro: nelle ONLUS i destinatari dell’attività
svolta dall’organizzazione sono soprattutto terzi rispetto ai soci –
categorie sociali svantaggiate etc (public service) - le No Profit svolgono
invece attività soprattutto per i soci e gli iscritti, come avviene in un
circolo sportivo (member service).
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
e ONLUS
La legge già richiamata (266 del 1991Tale
legge regola l’attività, la forma organizzativa ed in parte condiziona lo
statuto stesso, di quelle forme organizzative attraverso le quali si manifesta,
nei più svariati campi sociali, l’attività di volontariato. Il campo d’applicazione,
in parte coincide con la normativa (fiscale) delle ONLUS, ma mentre la legge
460/97 prende in considerazione il riordino del regime fiscale, la legge
266/91 detta norme che hanno soprattutto lo scopo di individuare quei soggetti
che potranno accedere a fondi pubblici iscrivendosi ai Registri delle
Organizzazioni di Volontariato tenuti dalle Regioni oltre a godere d’esenzione
dal bollo e dalle imposte. E’ un atteggiamento, tutto sommato, ancora
"burocratico" mentre nella legge successiva (460/97) si estendono i
benefici fiscali, genericamente a tutte quelle forme d’organizzazione, anche
se non "registrate" , che svolgono, comunque, un’attività d’utilità
sociale. Una specie di liberalizzazione o sburocratizzazione del campo.
Infatti per iscriversi nel Registro delle
Onlus è sufficiente una dichiarazione, non c’è nessuna particolare pratica o
istruttoria da svolgere, bisogna solamente conformare il proprio statuto a
determinate regole dettate dalla legge e per il resto basta una dichiarazione.
Un’ulteriore precisazione: la normativa
della 266/91 prende in esame solo organizzazioni di volontariato che operino sul
territorio nazionale. Non possono, in altre parole, iscriversi nel registro
regionale ad esempio Associazioni che operino nella cooperazione internazionale
(che tuttavia possono iscriversi come ONLUS).
O.N.G. e ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Le Organizzazioni non Governative sono
associazioni di volontariato, (quindi "ONLUS") che operano nel campo
specifico della cooperazione allo sviluppo. La definizione trova la sua fonte
nella legge 49/87 per identificare quelle Organizzazioni che dopo un’istruttoria
particolarmente selettiva, vengono ritenute affidabili, dallo Stato, al fine d’affidare
loro l’attuazione di progetti di cooperazione allo sviluppo. Anche le O.n.G
sono organizzazioni senza fini di lucro ed in teoria, si basano sul
volontariato. Si tratta però di una realtà totalmente differente dal
volontariato "puro".
In effetti si tratta di organizzazioni che
hanno finito per divenire professionalmente finalizzate allo svolgimento dell’attività
di cooperazione. Certamente utilizzano "volontari" che quando vengono
inviati in "missione" nei paesi d’intervento percepiscono un mero
rimborso spese ma la struttura operativa delle O.n.G. è formata di cooperanti
ed esperti che in modo professionale sono integrati nell’organizzazione d’appartenenza.
ASPETTI CIVILISTICI: Associazioni
riconosciute-non riconosciute / Fondazioni /Comitati
La forma associativa più comune, per le
organizzazioni che fanno volontariato, (ma anche per partiti, sindacati, club
etc) è quella dell’associazione non riconosciuta. Il codice civile la
prende in esame soprattutto per dettare norme riguardanti la responsabilità
patrimoniale: quest’ultima spetta in sostanza a chi, Presidente o altri,
spende il proprio nome per conto dell’Associazione contraendo obbligazioni.
Per il resto v’è assoluta libertà di forma per quanto riguarda l’atto
costitutivo e lo statuto.
Al contrario di quanto accade per le
Associazioni riconosciute, dove per aspirare al riconoscimento da parte
dell’autorità amministrativa occorre un atto costitutivo in forma pubblica
con l’indicazione del patrimonio della nuova persona giuridica che
viene fondata. Infatti le obbligazioni assunte dagli amministratori saranno
garantite esclusivamente da tale patrimonio.
Fondazioni ed Associazioni perseguono
lo stesso fine, ideale non economico, ma mentre nelle Associazioni è l’elemento
personale quello principale e determinante nelle Fondazioni è un patrimonio
funzionalizzato ad un particolare scopo ideale che acquista la rilevanza ,
ottiene il riconoscimento come personalità giuridica.
I Comitati sono
assimilabili alle Associazioni non riconosciute, con scopi più mirati,
puntuali; come tali siamo abituati a vedere comitati di protesta, per la
raccolta di firme ma il codice civile li regolamenta esclusivamente sotto l’aspetto
di comitati per la raccolta di fondi (responsabilità personale e solidale degli
organizzatori per la conservazione dei fondi raccolti).
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