L’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni è stata designata come una delle
organizzazioni incaricate di gestire il Programma istituito a seguito dell’Accordo
raggiunto tra i superstiti dell’Olocausto e le banche svizzere davanti
alla Corte del distretto orientale di New York.
Il Fondo di 1.25 miliardi
di dollari servirà a indennizzare gli eredi delle vittime dell’Olocausto
che avevano depositato delle somme di denaro nelle banche svizzere che non
furono mai restituite. Il Fondo sarà utilizzato anche per risarcire gli
ex lavoratori forzati ridotti in condizione di schiavitù e determinate
altre vittime del regime nazista. Gli indennizzi gestiti dall’OIM
saranno destinati principalmente a coloro che furono perseguitati dal
regime nazista perché erano o si riteneva che fossero Rom, testimoni di
Geova, omosessuali o portatori di handicap fisico o mentale. L’OIM, nell’ambito
del Programma sui beni delle vittime dell’Olocausto (Banche Svizzere) si
aspetta di ricevere a livello mondiale dalle 20 alle 25 mila domande, e si
calcola che distribuirà alle vittime del regime nazista dai 20 ai 25
milioni di dollari.
L’OIM è responsabile di
tre categorie di richiedenti:
- Vittime non ebree o persone perseguitate
dal regime nazista perché erano o si riteneva che fossero Rom,
testimoni di Geova, omosessuali o portatori di handicap fisico o
mentale, che furono costrette a lavorare in condizioni di schiavitù
per le imprese tedesche o per il regime nazista (Lavoro in
condizioni di schiavitù Categoria I);
- Persone che furono costrette a lavorare
in condizione di schiavitù per determinate imprese svizzere o per
loro filiali, indipendentemente dal fatto che fossero stati vittime
della persecuzione nazista o meno (Lavoro in condizione di
schiavitù Categoria II).
- Vittime non ebree o persone perseguitate
dal regime nazista perché erano o si riteneva che fossero Rom,
testimoni di Geova, omosessuali o portatori di handicap fisico o
mentale, che (a) cercarono riparo in Svizzera per sfuggire alle
persecuzioni e ai quali fu negato l’ingresso, o che una volta
ammessi ne furono espulsi o (b) che entrati in Svizzera furono lì
trattenuti, sottoposti ad abusi o altrimenti maltrattati in quanto
rifugiati, durante il periodo che va dal 1 gennaio 1933 al 9 maggio
1945 (Categoria Rifugiati).
Gli eredi delle vittime che
rientrano nelle summenzionate categorie possono presentare domanda
soltanto nel caso in cui le vittime siano decedute il o dopo il 16
febbraio 1999. Le domande per Lavoro in condizione di schiavitù
Categoria I, II e la Categoria Rifugiati devono essere inoltrate entro l’31
dicembre 2001.
Un elenco delle imprese che
rientrano nella Categoria II Lavoro in condizioni di schiavitù, una lista
parziale dei rifugiati cui fu negato l’ingresso in Svizzera o che furono
espulsi, e ogni ulteriore informazione saranno disponibili presso l’ufficio
OIM in via Nomentana 62, 00161 Roma e sul sito internet www.swissbankclaims.iom.int
o al numero 06 44 20 22 75 di Roma.
E’ inoltre possibile
contattare direttamente l’OIM di Ginevra:
OIM/HVAP, PO Box 71, 1211
Ginevra 19, Svizzera, Fax: +41-22-798 6150,
Tel.: +41-22-717 9204,
E-mail: swissbankclaims@iom.int
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