di Giorgio Groppo
Presidente Provinciale Avis Cuneo
Vice Presidente della Consulta Provinciale del Volontariato
di Cuneo
La Legge 266/91 (
Legge – Quadro del Volontariato ) fortemente voluta dalle Associazioni
di Volontariato è stata un punto di riferimento importante nella
regolazione dei rapporti tra il variegato mondo del Volontariato e le
pubbliche
amministrazioni .
Considerando però i
Decreti e le Leggi che le sono succedute - in particolar modo il D. Lgs.
460/97 ( Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilità Sociale e la nuova Legge
Costituzionale n. 3 ( Legge sul Federalismo ) che trasferisce nuove
competenze alle Regioni anche in materia di volontariato e Terzo Settore ,
si rende necessaria una nuova Legge Quadro che disciplini meglio il
Volontariato , accogliendo il dettato delle leggi che le sono succedute e
quelle particolari situazioni di fatto , poste in essere nel corso di
applicazione della L. 266/91 in questi ultimi dieci anni , senza
stravolgerne il contenuto .
Legge di riforma
o Testo unificato del Terzo Settore
La linea del Governo (
formalmente presentata dal Ministro Maroni alla Commissione Affari Sociali
della Camera il 17 Luglio 2001 nell’audizione in cui ha illustrato alla
Commissione le " Linee programmatiche del Governo in tema di
politiche sociali " ) sembra quella di accogliere la richiesta della Compagnia
delle Opere e del Forum del Terzo Settore sulla necessità di
procedere alla stesura di un Testo di Legge Unico per tutto il Terzo
Settore che ci trova decisamente contrari considerandolo pericoloso in
quanto metterebbe in discussione lo stesso volontariato e il principio
cardine della gratuità contenuto nell’art. 2 della Legge 266/91 , e
propendiamo sulla riforma separata delle tre leggi del volontariato ,
della cooperazione sociale e dell’associazionismo di promozione sociale
.
Art. 2 –
Attività di Volontariato
a) Gratuità
Il tema della
gratuità è uno degli elementi di maggiore discussione nel dibattito in
corso sulla modifica della Legge 266/91 , in particolare a proposito del
rimborso spese e del lavoro subordinato.
Il 1° comma dell’art.
2 della Legge 266/91 afferma che " per attività di volontariato
deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà " mentre
il 2° comma stabilisce che " l’attività del volontario non
può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario . Al
volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata,
entro i limiti prestabiliti dalle organizzazioni stesse " .
Inoltre ( 3° comma ) " la qualità di volontario è incompatibile
con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte
" .
Tale principio deve
– a nostro parere – restare immutato e non possiamo avvalorare l’ipotesi
proveniente da più parti , di certificare un rimborso spese mensile , in
quanto si camufferebbe il rimborso spese con un appannaggio mensile . Il
2° comma già riconosce il rimborso spese preventivamente autorizzato
dalla propria organizzazione di volontariato e modificare tale principio
sarebbe del tutto inopportuno in quanto lederebbe il principio della
gratuità , e costituirebbe il primo passo per accrescere tale contributo
sino a sfiorare il vero e proprio stipendio .
E’ vero che esiste
il problema della rendicontazione , specialmente per le Associazioni più
piccole , ma anche in questo caso sarebbero comunque facilmente
quantificabili le spese non documentabili effettuate dagli associati
presso la struttura propria ( abitazione e/o ufficio ) come ad esempio l’invio
di fax , fotocopie e/o telefonate , procedendo ad una rendicontazione non
fiscale ma legata ad un preciso incarico associativo .
Così come gli
associati delle organizzazioni di volontariato non possono essere
dipendenti delle stesse in quanto si lederebbe sempre il principio cardine
della gratuità della propria prestazione .
Riteniamo che "
la stella polare " debba essere il dettato dell’art. 3 della Carta
dei Valori del Volontariato nata dalla collaborazione della Fivol e del
Gruppo Abele , là dove afferma che " Il volontariato è azione
gratuita . La gratuità è elemento distintivo dell’agire volontario e
lo rende originale rispetto ad altre componenti del terzo settore e ad
altre forme di impegno civile . Ciò comporta assenza di guadagno
economico, libertà da ogni forma di potere e rinuncia a vantaggi diretti
e indiretti " .
Art. 3 –
Organizzazioni di Volontariato
a) Democraticità e
voto per Delega
Da più parti si
dibatte sul fatto che , se i soci delle Organizzazioni di volontariato
strutturate a livello nazionale , possano votare il bilancio e le cariche
associative della sede Nazionale attraverso il voto per delega attraverso
i delegati eletti nelle assemblee delle strutture intermedie,
specialmente in seguito alla pubblicazione del D.Lgs. 460/97 .
Il principio di
democraticità è disciplinato dal 3° comma dell’art. 3 della Legge
266/91 che testualmente recita " Negli accordi degli aderenti,
nell’atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto previsto dal
codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione
assume, devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro,
la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle
cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro
obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di
formazione del bilancio, nel quale devono risultare i beni, i contributi o
i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da
parte dell’assemblea degli aderenti ,"
Prescrive quindi l’elettività
delle cariche associative ma non è chiarito se le cariche associative e
il bilancio devono essere votati direttamente dagli iscritti ( secondo il
principio " una testa per un voto " ) o attraverso i delegati
eletti nelle Assemblee .
Il D. Lgs.
460/97 ( decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 " Riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità Sociale " n.d.r ) : in
particolar modo il comma 4-quinquies/e che sostituisce il comma 4 dell’art.
111 ( del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917 n.d.r. )
afferma che " l’eleggibilità libera degli organi
amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo
comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati
o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed
idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti ".
E’ bene precisare
che il D. Lgs. 460/97 è diviso in due sezioni , la Sezione I ( art. 5 )
è dedicata " all’attività svolta dagli enti di tipo associativo
" e la Sezione II ( art. 10 ) riferito alle Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale ( ONLUS ) .
Detto articolo (
ovviamente ) non richiama più il principio di " una testa,
un voto " ma all’art. 10 comma 11/h si afferma unicamente la "
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto
di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione
" non escludendo quindi il voto per delega .
Si noti che nella
Sezione I ( comma 4-quinques/c ) del Decreto 460/97 si parla di Enti di
tipo associativo, mentre nella Sezione II di detto decreto all’art. 10 e
nella Legge 266/91 ( ed in particolare negli articoli cardine art. 2 e 3 )
si parla di Organizzazioni di Volontariato e non di Associazioni,
identificando nelle Organizzazioni quelle attività di volontariato più
complesse .
Secondo la nostra
interpretazione, l’art. 3 della Legge 266/91 non prevede la tipologia
della struttura della Organizzazione e non esclude il voto per delega e la
struttura piramidale com’è formata la maggior parte delle maggiori
Organizzazioni ( Sezione di Base , Sede Provinciale, Regionale e Nazionale
) , in quanto i principi di democrazia richiesti dall’art. 3 sono
regolarmente rispettati dallo Statuto perchè - tra l’altro – l’associato
di base concorre all’elezione degli organi direttivi e dei bilanci dell’Associazione
Nazionale attraverso i propri rappresentanti, eletti democraticamente, e
gli organi ed i bilanci ai vari livelli (Sezione di Base ed organi
intermedi idem ) .
Le Sezioni di base
– come le strutture intermedie e le Sedi Nazionali delle Organizzazioni
di Volontariato con il relativo statuto - hanno avuto l’approvazione
delle Regioni con l’iscrizione nei Registri delle Organizzazioni di
volontariato istituiti dalle Regioni .
A tale riguardo l’art.
6 / 3° comma della Legge 266/91 afferma che "hanno diritto ad
essere iscritte nei registri , le organizzazioni di volontariato che
abbiano i requisiti di cui all’art. 3 e che alleghino alla richiesta
copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti" e quindi l’iscrizione al Registro implica la
corrispondenza dello Statuto e dell’Associazione all’art. 3 della
Legge 266/91 .
Mentre l’art. 3
della Legge 383/2000 ( Disciplina delle associazioni di promozione sociale
) al comma 1/f afferma che le norme dell’ordinamento interno possono
essere derogate su autorizzazione del Ministero della Solidarietà Sociale
( ora Welfare ) sentito l’Osservatorio Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale , l’art. 3 della Legge 266/91 non fa alcun accenno in
tal senso .
E’ quindi
opportuno che il progetto di riforma della nuova Legge Quadro sul
Volontariato regolarizzi – per le Organizzazioni strutturate a livello
nazionale – la possibilità di votare il bilancio e gli organi direttivi
nazionali attraverso i delegati votati dalla base attraverso gli organi
intermedi , in quanto sarebbe impensabile ( ad esempio per l’Avis ) che
si convochi un’Assemblea di 800.000 iscritti .
Art. 15 – Fondi
Speciali presso le Regioni
a) Centri di
Servizio
Premessa
I decreti
ministeriali, le circolari e gli atti, i numerosi interventi del
Legislatore sulla Legge 266/91 ed in particolare sull’art. 15 di detta
Legge, i conseguenti ricorsi al Tar così come le sentenze della Corte
Costituzionale, impongono un nuovo intervento del Legislatore al fine di
modificare la Legge quadro sul Volontariato : vogliamo porre alcune
riflessioni che siano di stimolo per un ripensamento delle funzioni dei
Centri di Servizio, al fine di diventare realmente un servizio utile alle
Organizzazioni di volontariato alle quali sono stati destinati e per le
quali il legislatore li ha previsti.
a/1 - Costituzione
Centri di Servizio
(art. 15 / 1° comma
Legge 266/91 e art. 3 del D.M. 8 Ottobre 1997)
Il primo comma dell’art.
3 del D.M. 8 Ottobre 1997 afferma che "Gli enti, le organizzazioni
di volontariato di cui all’art. 3 delle Legge n. 266 del 1991, in numero
di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all’art. 1 comma 1, del
presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all’art. 12,
comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la
costituzione di un centro di servizio di cui all’art. 15 della legge
citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti
allegando lo statuto e il programma di attività
dell’istituendo dentro di servizio nonché l’indicazione di chi assume
la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l’istanza".
Non vogliamo addentrarci negli
aspetti dei commi successivi, ponendo all’attenzione di chi legge,
alcune osservazioni.
Innanzitutto il legislatore non ha
ritenuto di limitare l’estensione operativa, oltre ovviamente l’area
del territorio regionale, demandando ai Comitati di Gestione dei Fondi
Regionali il compito "di provvedere ad individuare e a rendere
pubblici i criteri per l’istituzione di uno o più centri di servizio
nella regione" (art. 2 comma 6/a del D.M. 8 Ottobre 1997) per cui
i Centri di Servizio che attualmente sono costituiti nelle regioni operano
non funzionalmente su tutto il territorio regionale , mentre in alcune
regioni operano con struttura provinciale .
A nostro avviso, la
nuova Legge Quadro sul Volontariato deve necessariamente individuarli su
base Provinciale con Sedi Zonali, per essere realmente vicini alle
Associazioni che operano sul territorio e diventare realmente servizio
tempestivo e quindi efficace per tutto il volontariato, in collaborazione
con le Istituzioni, gli Enti Locali e le Fondazioni bancarie che operano
sul territorio provinciale.
Il Legislatore ha
previsto nel primo comma del citato art. 3 del D.M. che possono richiedere
la costituzione di un Centro di Servizio "(…) le organizzazioni
di volontariato in numero di almeno cinque (…)" che si
ritengono del tutto insufficienti, in quanto cinque Organizzazioni di
Volontariato - con le caratteristiche di cui all’art. 3 della Legge
266/91 - sono realmente in grado di gestire un Centro di Servizio?
Verrebbe allora da
chiederci se il Legislatore con la Legge 266/91 abbia voluto "normare"
il
rapporto tra le Organizzazioni di Volontariato cosiddette di 2° livello
(dotate cioè di struttura provinciale con sedi locali) con lo stato e non
tutto il volontariato: noi riteniamo che la domanda per l’istituzione di
un Centro di Servizio dovrebbe essere richiesta da almeno cinque
"Coordinamenti Provinciali " ovvero da cinquanta Organizzazioni
di Volontariato presenti sul territorio costituite da almeno dieci anni e
iscritte nel Registro Regionale del Volontariato almeno da dieci , per
dare serietà al progetto e garantire poi la capacita effettiva di
sostenere e gestire – con l’esperienza acquisita negli anni – un
Centro di Servizi per il Volontariato .
Un’alternativa a
quest’ultimo punto – con lo scopo di evitare la creazione di cordate
nate esclusivamente per concorrere all’assegnazione dei Centri di
Servizio - sarebbe quella di concedere alle Consulte Provinciali del
Volontariato regolarmente costituite sul territorio ( come organi
permanenti dell’Amministrazione Provinciale ) di concorrere al bando per
la costituzione di un Centro di Servizio in quanto – seppure organi dell’Amministrazione
Provinciale ( e quindi non Associazione di Associazioni ) q quindi non
Associazione di Associazioni - rappresentano al loro interno tutto il
volontariato che lavora sul territorio .
In Provincia di
Cuneo ( forse prima in Italia ) è stata costituita dall’Amministrazione
Provinciale - la Consulta Provinciale del Volontariato come "organo
permanente dell’Amministrazione Provinciale " dove il
Presidente è per statuto il Presidente della Provincia o suo Assessore
Delegato , mentre il Vice Presidente ( così come l’Ufficio di
Presidenza ) è regolarmente eletto dall’Assemblea Generale formata da
tutte le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio provinciale
.
Sarebbe necessario
favorirne la costituzione in ogni Provincia ed in ogni Regione .
Su questo punto (
art. 3 D.M. 8 Ottobre 1997 ) ci attendiamo che il Legislatore faccia
chiarezza, anche perché nel dettato del Decreto citato parla di Organizzazioni
e non di Associazioni di Volontariato.
Achille Ardigò nel
suo ultimo saggio "Volontariati & Globalizzazione" a
riguardo della Legge 266/91 afferma che "il Legislatore con tale
legge non ha riconosciuto né tantomeno voluto riconoscere tutto il
volontariato: ha lasciato implicitamente fuori dal riconoscimento, e
quindi dai controlli dello stato, tutte le forme di solidarietà praticate
da persone, famiglie e gruppi, che nel sovvenire persone in stato di
bisogno, vogliono contare sulle sole proprie forze e risorse e su quelle
di altri privati.
Non a caso Mons. Nervo - che ha seguito da vicino la
formazione di tale legge - osserva che essa dovrebbe essere meglio
chiamata < Legge - quadro che regola i rapporti delle associazioni di
volontariato con le
istituzioni pubbliche >".
Infine, richiedendo
alle Organizzazioni di Volontariato che vogliono concorrere al bando per
la costituzione di un Centro di Servizio, copia dello statuto (dando per
implicito che le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti che vi
aderiscono di costituirsi in Associazione di Associazioni con relativi
organi statutari), si ritiene superfluo che la domanda debba essere
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle Organizzazioni (che
sono Soci a tutti gli effetti dell’Associazione di Associazioni) e da
chi assume la responsabilità amministrativa dell’istituendo centro,
mentre sarebbe sufficiente che la domanda fosse sottoscritta dal
Presidente della costituita Associazione di Associazioni il quale,
statutariamente, ne ha la legale rappresentanza.
a/2 - Compiti dei
Centri di Servizio
(art. 15 / 1°comma
Legge 266/91 e art. 4 del D.M. 8 Ottobre 1997)
Come si è detto i
Centri di Servizio (primo comma dell’art. 15 Legge 266/91) sono "a
disposizione delle Organizzazioni di Volontariato e da queste gestiti,con
la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività" e l’art.
4 del D.M. dell’8 Ottobre 1997 ne individua i compiti in particolare
approntando strumenti e iniziative per la crescita della cultura della
solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il
rafforzamento di quelle esistenti, consulenza e assistenza qualificata,
formazione e qualificazione degli aderenti ad organizzazioni di
volontariato e informazioni e documentazione sulle attività di
volontariato locale e nazionale.
Come si evince dalla
lettura di tale dettato normativo, il legislatore non ha approfondito le
finalità dell’erogazione dei fondi, in quanto il citato art. 4 è
alquanto generico, lasciando di fatto ai Comitati di Gestione dei Fondi
Regionali per il Volontariato il compito decisionale di interpretarne il
contenuto normativo e quindi di erogare i fondi ai Centri di Servizio in
base non alla Legge, ma alla loro interpretazione della Legge.
Esempio lampante è
dettato dal fatto che secondo la loro interpretazione i Centri di Servizio
non possono erogare alle Organizzazioni di Volontariato fondi destinati a
sostenere progetti, ma unicamente per attività di consulenza e
formazione.
Tale interpretazione
non ci trova d’accordo in quanto per attività di volontariato riteniamo
doverci riferire alla sua accezione più ampia del termine.
Se il Legislatore ha
destinato infatti i fondi per sostenere e qualificare l’attività
delle organizzazioni di volontariato, è bene riflettere a fondo sul
significato di attività.
Lo Zingarelli Minore
definisce l’attività come "l’insieme di azioni proprie di un
individuo o di una categoria di individui, tese alla realizzazione di uno
scopo" per cui l’interpretazione che ne danno i Comitati di
Gestione dei fondi regionali è - a nostro parere - alquanto restrittiva e
parziale, ed in contrasto con il dettato dell’art. 15 Legge 266/91, in
quanto - attualmente - si limitano a qualificarne l’attività
(formazione, consulenza, informazione) senza sostenerne l’attività con
la concessione di fondi indispensabili per raggiungere lo scopo sociale
della propria attività (finanziamento dei progetti).
Il Ministro della
Solidarietà Sociale On. Livia Turco il 22 Dicembre 2000 diffondeva una
Circolare ai Comitati di Gestione dei Fondi ex art. 15 Legge 266/91 ed ai
Centri di Servizio nella quale confermava la legittimità dell’interpretazione
estensiva della norma, di sostenere cioè i progetti di intervento delle
Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato.
Non sfuggirà certo
a chi legge che in tale circolare il Ministro Turco associava per la prima
volta alle Organizzazioni di Volontariato previste dalla Legge, le
Associazioni di Volontariato, mai citate dalla Legge e dai D.M.
interpretativi che ne sono seguiti e ci aspettiamo in seguito dal
Legislatore una definizione chiara dei due tipi di volontariato per cui
non riteniamo di soffermarci ora.
In tale circolare si
consiglia ai Centri di Servizio di valutare l’opportunità di dar corso
ad iniziative della specie, sviluppando la più ampia concertazione
possibile, nell’esistente quadro di programmazione sociale e di
intervento della Regione e Provincia Autonoma nel cui territorio è
insediato nonché di quello degli altri Enti Locali e delle Fondazioni
bancarie territorialmente presenti, delineando le condizioni per l’effettuazione
degli interventi di sostegno in questione da individuare in assenza di
specifiche norme in base ad un’interpretazione sistematica dei principi
generali del diritto amministrativo e degli esistenti testi normativi in
materia.
"A questo
proposito, sembra di estrema rilevanza precisare, in primo luogo, che in
via di principio i trasferimenti dei fondi originati dalla Legge
266/1991ai Centri di servizio dovranno essere destinati, sempre e in ogni
caso, principalmente a finanziare gli interventi di assistenza, consulenza
e formazione rivolti alle Associazioni ed alle Organizzazioni di
volontariato; attività, queste, di cui si tiene a ribadire l’importanza
e la priorità. Eventuali disponibilità finanziarie provenienti dalla
Legge 266/1991 che siano considerate dal Centro stesso come non necessarie
ad assicurare lo svolgimento dei predetti compiti di
assistenza,
consulenza e formazione potranno essere quindi destinabili, sulla base
della valutazione di ciascun Centro di servizio, anche ad altre operazioni
di sostegno delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato
della propria zona, e quindi potranno essere in particolare impiegate per
sostenere progetti riguardanti la realizzazione di interventi di
volontariato, che si concretizzino in attività di sviluppo del sistema
del volontariato, promosse da dette
Associazioni ed
Organizzazioni di volontariato, ancorché ovunque sviluppate " .
Tale circolare
veniva disattesa dai Comitati di Gestione in quanto – affermavano - che
una circolare non poteva derogare al dettato di una Legge, affermazione
che non ci ritrova d’accordo in quanto detta circolare non derogava la
Legge 266/91 ma, come in premessa della circolare stessa, ne interpretava
il dettato normativo, e con il parere positivo a riguardo dei fondi
erogati per lo sviluppo di progetti, si garantiva la piena applicazione
del dettato normativo dell’art. 15 Legge 266/91 ed in particolare dell’art.
4 del D.M. 8 Ottobre 1997 nel sostenere l’attività e non solo nel
qualificare l’attività stessa delle Organizzazioni di Volontariato.
Ciò di cui hanno
bisogno, più di tutto, le Organizzazioni di Volontariato, sono i
finanziamenti per la realizzazione dei progetti, perché solo questi - non
i fondi per la qualificazione dell’attività - consentono di adempiere
agli scopi sociali.
Un esempio fra tutti
ma estremamente significativo: se una organizzazione di volontariato che
opera nell’Area Socio Assistenziale e Sanitaria (come un’associazione
per la raccolta del sangue) ha l’urgenza di sostituire una autoemoteca
acquistata in passato grazie ai fondi erogati da fondazioni bancarie ante
Legge 266/91 e ovviamente non ha disponibilità di denaro, la mancata
sostituzione della stessa implica il limitare (o il cessare) l’attività
di detta Organizzazione di Volontariato, per l’impossibilità di poter
usufruire delle strutture e delle attrezzature indispensabili per il
raggiungimento dello scopo sociale.
E dette
Organizzazioni di Volontariato come potranno rivolgersi alle Fondazioni
Bancarie per la richiesta di contributi quando queste versano ai Comitati
di Gestione dei Fondi Regionali una pluralità di miliardi che vengono
destinati da questi ultimi ai Centri di Servizio finalizzati unicamente
per la consulenza e la formazione ?.
Senza scendere nel
merito di come questi fondi vengono utilizzati dai Centri di Servizio per
la consulenza e la formazione (ma sarebbe necessario soffermarsi facendo
una riflessione seria, pacata e soprattutto costruttiva), se il
Legislatore non farà chiarezza su questo punto che a noi pare di estrema
importanza (se cioè i fondi possano essere utilizzati per finanziare i
progetti), i Centri di Servizio non potranno mai diventare strumento
veramente utile per il sostentamento e lo sviluppo delle attività di
volontariato.
b) - Composizione
del Comitati di Gestione del Fondo Regionale per il volontariato
Il 3° comma dell’art.
15 veniva recepito dal 2° comma dell’art. 3 del D.M. 8 Ottobre 1997 il
quale prevede che il Comitato di Gestione sia composto tra gli altri , da
quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato – iscritte
nei registri regionali – maggiormente presenti sul territorio regionale Riteniamo che i
quattro rappresentanti siano del tutto insufficienti in quanto la
maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione debba essere
espressione del volontariato ( o almeno la quota sia pari ai restanti
componenti espressi dalle Fondazioni Bancarie e dagli Enti Locali ).
Attualmente i
quattro rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato all’interno
del Comitato di Gestione sono demandati all’Assessore Regionale
competente e quindi la nomina è politica , mentre sarebbe significativo
che la designazione dei quattro rappresentanti fosse demandato alla
Consulta Regionale del Volontariato o in subordine da un rappresentante
nominato da ogni Consulta Provinciale del Volontariato ( ove costituita )
o dalle Amministrazioni Provinciali .
c) - Fondazioni Bancarie
Sarebbe necessario
che la nuova Legge Quadro sul Volontariato prescriva che all’interno dei
Consigli di Amministrazione e dei Comitati di Gestione delle Fondazioni
Bancarie , siano designati alcuni componenti – espressione delle
Organizzazioni di Volontariato - nominati dalle Consulte Provinciali del
Volontariato , o in sua assenza dal coinvolgimento nella designazione –
da parte di dette Fondazioni o dagli Enti Locali secondo il dettato del
proprio Statuto - di almeno tre Coordinamenti Provinciali presenti sul
territorio .
Attualmente alcuni
statuti delle Fondazioni bancarie prevedono tra i suoi componenti dei
rappresentanti del volontariato , ma il più delle volte vengono designate
persone espressione del mondo politico e mascherate come esponenti del
mondo del volontariato .
Art. 12 – Osservatorio
Nazionale per il Volontariato
E’ parere unanime
che l’Osservatorio nazionale non rappresenti tutto il volontariato ma
solo le Organizzazioni di Volontariato strutturate a livello Nazionale .
Tuttavia crediamo – a differenza di altri contributi espressi tra cui
quello della Fivol - nell’importanza di tale organismo il quale debba
quindi essere mantenuto e rafforzato .
Considerando però
il fatto che con il referendum dell’Ottobre 2001 è stata pubblicata la
Legge Costituzionale n. 3 ( G.U. del 24/10/2001 ) la quale modifica il
titolo V della Costituzione , sarebbe necessario creare gli Osservatori
Regionali del Volontariato ( ovvero Consulte o Consigli Regionali del
Volontariato ) divenendo organi propositivi , di consultazione e di
stimolo delle Regioni in riferimento alla propria potestà legislativa
delegata ad esse in materia di Volontariato dalla Legge Costituzionale
citata .
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