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Articolo 2
Attività di
volontariato
( Gratuità ; rimborso spese )
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Semplificare la prova delle
spese sostenute, con l’eliminazione della documentazione
relativa e
l’ introduzione di autocertificazioni , subordinate al
rispetto di condizioni predefinite.
Mantenere rigidamente l’attuale normativa, per
non dar luogo a forme improprie di retribuzione
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Articolo
3
Organizzazioni di Volontariato
(
Definizione; forma giuridica; requisiti; struttura.)
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Si vuole:
estendere la definizione di organizzazione di volontariato
anche ai "coordinamento o federazioni di
organismi" (rectius organizzazioni di volontariato )
per una maggiore rappresentatività/ partecipazione di tutte
le organizzazioni di volontariato;
introdurre la figura di
"coordinamenti o federazioni di organismi di
volontariato a carattere nazionali"
istituire l’Anagrafe delle
organizzazioni nazionali di volontariato.
Mantenere invariata la norma.
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Articolo 5
Risorse economiche
g) entrate derivanti da
attività commerciali e produttive marginali
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Mantenere la norma nel testo
attuale ( perché il volontariato non di confonda con il
Terzo Settore ed in particolare con l’impresa sociale).
Specificare che la "
marginalità" delle attività da un punto di vista
"qualitativo" e cioè con riferimento alle finalità
statutarie di carattere solidaristico e non già
"quantitativo". |
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Articolo 7
Convenzioni
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Migliorare il testo della
norma la fine di valorizzare l’apporto originale delle
organizzazioni di volontariato e coinvolgerle nella
programmazione e progettazione dei servizi. |
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Articolo 8
Agevolazioni fiscali
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Esclusione dell’IRAP.
Esclusione della
tassazione degli immobili utilizzati dalle
organizzazioni di volontariato;
Sgravio fiscale per
investimenti in beni strumentale innovativi e
tecnologici ( qualora venga soppresso il limite della
marginalità);
Deducibilità al 100% per
il finanziamento di progetti di solidarietà sociale
approvati dal Dipartimento Politiche Sociali.
Raddoppio importi previsti
per erogazioni generiche a organizzazioni di
volontariato ex art. 13 Dlgs. N. 460/1997;
IVA ad aliquota zero.
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Articolo 12
Osservatorio Nazionale per il Volontariato
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Attribuire
all’Osservatorio, tra l’altro:
compiti per il coordinamento
delle politiche di sviluppo delle attività di volontariato;
elementi per la
rappresentanza del volontariato;
compiti di promozione di
iniziative di formazione e aggiornamento.
Modificare la composizione e
le funzioni dell’Osservatorio secondo le conclusioni di
Foligno;
Prevedere stabili rapporti
con gli Organi dello Stato, la Conferenza Stato-Regioni,
l’Agenzia ONLUS, le Funzioni ministeriali e
regionali che si occupano di volontariato;
Definire i rapporti con i
Centri di Servizio.
Escludere per
l’Osservatorio compiti di rappresentanza del Volontariato. |
Articoli
13
Limiti di applicabilità
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Proporre la riformulazione
della norma in modo da far chiarezza sulla realtà dei
volontariati che operano nell’ambito della protezione
civile, nelle emergenze e nell’ambito internazionale, in
quanto disciplinati da specifica normativa. |
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Articolo
15
Centri di Servizio
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Prevedere il Fondo Nazionale
di perequazione;
Introdurre elemento per:
-
migliorare l’erogazione
dei finanziamenti;
-
monitorare l’attività
dei Centri di Servizio;
Modificare il decreto
applicativo per:
-
includere i settori più
significativi del volontariato nella direzione dei
Centri
-
recepirvi e principi
enunciati con la Comunicazione Turco del 22 dicembre
2000.
Agganciare la disponibilità
dei fondi (rectius mezzi finanziari) ad una fonte
consolidata. |
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Art.
17
Flessibilità nell’orario di lavoro
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Estendere ai
lavoratori che ricoprono cariche elettive nelle
organizzazioni di volontariato l’aspettativa non
retribuita prevista dallo Statuto dei Lavoratori
( distacco ) (art. 31 l.n. 300/1970), seppur con limitazioni
e flessibilità. |