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QUALI PROPOSTE DI MODIFICA 

 

a cura di Ugo Gentile 

 

La scheda che segue vuol essere uno strumento, seppure modesto, per proseguire il "confronto aperto e democratico" avviato con l’incontro di Roma del 20 aprile u.s.

 

Il contributo che le Organizzazioni e le Associazioni di Volontariato presenti nel  territorio daranno per l’individuazione delle modifiche da apportare alla Legge  n 266/1991 si pone nella scia degli intendimenti che le Autorità di Governo hanno espresso al riguardo, anche in occasione del recente incontro di Roma : 
affidare al Volontariato stesso l’iniziativa di proposte per adeguare la legge al contesto attuale e per migliorarla alla luce dell’esperienza maturata.

Al fine di facilitare l’apporto al miglioramento della legge, qui di seguito vengono esposti, 
a raffronto nella scheda, le norme di legge in vigore e le modifiche che si vorrebbero introdurre, con l’enunciazione specifica, per le parti per le quali sono emersi punti di vista non uniformi, delle diverse posizioni.

Per la disposizione relativa alla agevolazioni fiscali, le proposte emerse sono riportate sinteticamente; mentre, per quanto riguarda la disposizione che prevede i limiti di applicabilità della legge, si è ritenuto sufficiente evidenziare l’esigenza di far chiarezza 
in merito alle varie forme di volontariato previste da leggi specifiche.

 

Articolo  2

Attività di volontariato
( Gratuità ; rimborso spese
)

Semplificare la prova delle spese sostenute, con l’eliminazione della documentazione relativa e 
l’ introduzione di autocertificazioni , subordinate al rispetto di condizioni predefinite.
Mantenere rigidamente l’attuale normativa, per 
non dar luogo a forme improprie di retribuzione

Articolo  3 
Organizzazioni di Volontariato

( Definizione; forma giuridica; requisiti; struttura.)

Si vuole:


estendere la definizione di organizzazione di volontariato anche ai "coordinamento o federazioni di organismi" (rectius organizzazioni di volontariato ) per una maggiore rappresentatività/ partecipazione di tutte le organizzazioni di volontariato;

introdurre la figura di "coordinamenti o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionali"

istituire l’Anagrafe delle organizzazioni nazionali di volontariato.

Mantenere invariata la norma.

Articolo  5 
Risorse economiche

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

Mantenere la norma nel testo attuale ( perché il volontariato non di confonda con il Terzo Settore ed in particolare con l’impresa sociale).

Specificare che la " marginalità" delle attività da un punto di vista "qualitativo" e cioè con riferimento alle finalità statutarie di carattere solidaristico e non già "quantitativo".

Articolo  7

 Convenzioni

Migliorare il testo della norma la fine di valorizzare l’apporto originale delle organizzazioni di volontariato e coinvolgerle nella programmazione e progettazione dei servizi.

Articolo 8 

Agevolazioni fiscali

Esclusione dell’IRAP.

Esclusione della tassazione degli immobili utilizzati dalle organizzazioni di volontariato;

Sgravio fiscale per investimenti in beni strumentale innovativi e tecnologici ( qualora venga soppresso il limite della marginalità);

Deducibilità al 100% per il finanziamento di progetti di solidarietà sociale approvati dal Dipartimento Politiche Sociali.

Raddoppio importi previsti per erogazioni generiche a organizzazioni di volontariato ex art. 13 Dlgs. N. 460/1997;

IVA ad aliquota zero.

Articolo  12 

Osservatorio Nazionale per il Volontariato

Attribuire all’Osservatorio, tra l’altro:

compiti per il coordinamento delle politiche di sviluppo delle attività di volontariato;

elementi per la rappresentanza del volontariato;

compiti di promozione di iniziative di formazione e aggiornamento.

Modificare la composizione e le funzioni dell’Osservatorio secondo le conclusioni di Foligno;

Prevedere stabili rapporti con gli Organi dello Stato, la Conferenza Stato-Regioni, l’Agenzia ONLUS, le  Funzioni ministeriali e regionali che si occupano di volontariato;

Definire i rapporti con i Centri di Servizio.

Escludere per l’Osservatorio compiti di rappresentanza del Volontariato.

Articoli  13 


Limiti di applicabilità

Proporre la riformulazione della norma in modo da far chiarezza sulla realtà dei volontariati che operano nell’ambito della protezione civile, nelle emergenze e nell’ambito internazionale, in quanto disciplinati da specifica normativa.

Articolo  15 

Centri di Servizio

Prevedere il Fondo Nazionale di perequazione;

Introdurre elemento per:

  1. migliorare l’erogazione dei finanziamenti;

  2. monitorare l’attività dei Centri di Servizio;

Modificare il decreto applicativo per:

  1. includere i settori più significativi del volontariato nella direzione dei Centri  

  2. recepirvi e principi enunciati con la Comunicazione Turco del 22 dicembre 2000.   

Agganciare la disponibilità dei fondi (rectius mezzi finanziari) ad una fonte consolidata.

Art. 17  

Flessibilità nell’orario di lavoro

Estendere ai lavoratori che ricoprono cariche elettive nelle organizzazioni di volontariato l’aspettativa non retribuita prevista dallo Statuto dei Lavoratori 
( distacco ) (art. 31 l.n. 300/1970), seppur con limitazioni e flessibilità
.

 

 

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