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Le organizzazioni di volontariato e l’enigma dell’Iva sugli acquisti

 

di Gianfranco Cacciari ed Elisabetta Dalrio
consulenti del CESEVOBO di Bologna

Le disposizioni agevolative in ambito tributario per le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte negli appositi registri, com’è noto, sono contenute nell’art. 8 della legge quadro 266/91. Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto il comma 2 del citato art. 8 stabilisce che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi. Il punto controverso concerne l’estensione dell’agevolazione ossia se l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA sia limitata alle operazioni poste in essere dall’organizzazione (cessione di beni e/o prestazione di servizi) ovvero se sia ammessa anche per le operazioni passive (acquisti di beni e servizi destinati alla attività solidaristica). È di estrema importanza osservare, innanzitutto, che il contenuto della norma è estremamente chiaro in quanto introduce l’esclusione dal campo di applicazione IVA soltanto per le "operazioni effettuate" dalle organizzazioni. I numerosi problemi interpretativi derivano da un non univoco orientamento assunto dal Ministero delle finanze che in sintesi riportiamo:

  • con la circolare 25 febbraio 1992, n. 3-11-152 il Ministero delle finanze aveva, in un primo tempo, affermato che "nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni effettuate nei confronti di dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell’attività sociale da queste svolte";

  • con due risoluzioni successive il Ministero aveva previsto, al contrario, che "gli acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono assimilabili a quelli compiuti uti civis come privato sul quale si abbatte l’imposta finale" (cfr: riss. 6 giugno 1994, n. VI-12-0011; 18 giugno 1994, n. 296);

  • l’interpretazione data dalla prima circolare del 1992 era stata confermata e ampliata da parte di alcune Direzioni Regionali delle entrate a tutti gli acquisti effettuati dalle organizzazioni di volontariato a condizione che gli stessi fossero impiegati nello svolgimento dell’attività sociale;

  • il Ministero delle finanze è, quindi, intervenuto, in un primo momento, per limitare la portata dell’agevolazione esclusivamente alle operazioni di acquisto previste dalla circ. 25 febbraio 1992, n.3 (cfr: nota 23 ottobre 1995, VI-13-0464);

  • successivamente, con nota del 22 maggio 1996, prot. III-7-453 ha inoltre chiarito che le disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 8 della L. 266/91 devono riferirsi alle sole operazioni attive delle associazioni di volontariato e non anche agli acquisti da queste effettuati;

  • con una ulteriore e recente risoluzione (cfr: 8 settembre 1998, n. 138/E), il Ministero ha modificato di nuovo il proprio orientamento affermando l’esclusione dal campo di applicazione IVA delle operazioni passive, limitatamente agli acquisti di beni mobili registrati;

Posto che la norma è sostanzialmente "chiara" e che non esistono interventi giurisprudenziali e precise interpretazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria allo stato attuale le organizzazioni di volontariato dovrebbero, in linea generale, non richiedere ai propri fornitori l’esclusione IVA sulle operazioni passive.

 

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