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Le organizzazioni di volontariato e
l’enigma dell’Iva sugli acquisti
di Gianfranco Cacciari ed Elisabetta Dalrio
consulenti del CESEVOBO di Bologna
Le disposizioni agevolative in
ambito tributario per le organizzazioni di volontariato regolarmente
iscritte negli appositi registri, com’è noto, sono contenute nell’art.
8 della legge quadro 266/91. Per quanto concerne l’imposta sul valore
aggiunto il comma 2 del citato art. 8 stabilisce che le operazioni
effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente
per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né
prestazioni di servizi. Il punto controverso concerne l’estensione dell’agevolazione
ossia se l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA sia limitata
alle operazioni poste in essere dall’organizzazione (cessione di beni e/o
prestazione di servizi) ovvero se sia ammessa anche per le operazioni
passive (acquisti di beni e servizi destinati alla attività solidaristica).
È di estrema importanza osservare, innanzitutto, che il contenuto della
norma è estremamente chiaro in quanto introduce l’esclusione dal campo di
applicazione IVA soltanto per le "operazioni effettuate" dalle
organizzazioni. I numerosi problemi interpretativi derivano da un non univoco
orientamento assunto dal Ministero delle finanze che in sintesi
riportiamo:
-
con la circolare 25 febbraio 1992, n. 3-11-152 il
Ministero delle finanze aveva, in un primo tempo, affermato che "nella
previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni
effettuate nei confronti di dette organizzazioni, di beni mobili registrati,
quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura
utilizzazione nell’attività sociale da queste svolte";
-
con due risoluzioni successive il Ministero aveva
previsto, al contrario, che "gli acquisti operati dalle organizzazioni
di volontariato sono assimilabili a quelli compiuti uti civis come
privato sul quale si abbatte l’imposta finale" (cfr: riss. 6 giugno
1994, n. VI-12-0011; 18 giugno 1994, n. 296);
-
l’interpretazione data dalla prima circolare del
1992 era stata confermata e ampliata da parte di alcune Direzioni Regionali
delle entrate a tutti gli acquisti effettuati dalle organizzazioni di
volontariato a condizione che gli stessi fossero impiegati nello svolgimento
dell’attività sociale;
-
il Ministero delle finanze è, quindi, intervenuto,
in un primo momento, per limitare la portata dell’agevolazione
esclusivamente alle operazioni di acquisto previste dalla circ. 25 febbraio
1992, n.3 (cfr: nota 23 ottobre 1995, VI-13-0464);
-
successivamente, con nota del 22 maggio 1996,
prot.
III-7-453 ha inoltre chiarito che le disposizioni contenute nel comma 2 dell’art.
8 della L. 266/91 devono riferirsi alle sole operazioni attive delle
associazioni di volontariato e non anche agli acquisti da queste effettuati;
-
con una ulteriore e recente risoluzione
(cfr: 8
settembre 1998, n. 138/E), il Ministero ha modificato di nuovo il proprio
orientamento affermando l’esclusione dal campo di applicazione IVA delle
operazioni passive, limitatamente agli acquisti di beni mobili registrati;
Posto che la norma è sostanzialmente
"chiara" e che non esistono interventi giurisprudenziali e precise
interpretazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria allo stato attuale
le organizzazioni di volontariato dovrebbero, in linea generale, non
richiedere ai propri fornitori l’esclusione IVA sulle operazioni passive.
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