LE LEGGI SUL VOLONTARIATO
UN’ANALISI DELLE DIVERSE DEFINIZIONI DI VOLONTARIATO
NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA*
Alcuni provvedimenti legislativi hanno iniziato a
trattare del volontariato prima ancora di attribuire ad esso un
contenuto e un significato specifico. Valga per tutti l'esempio della
legge 833/78 sulla riforma sanitaria che parla delle associazioni di
volontariato senza dare alcuna indicazione.
Con il tempo sono state identificate, con quattro
leggi, quattro diverse figure di volontario chiarire, tali leggi hanno
portato notevole confusione, giacché, con la stessa denominazione di
"volontario", hanno disciplinato soggetti con caratteristiche
profondamente diverse fra loro.
Allo scopo di indicare al meglio le differenze
intercorrenti fra i volontari indicati nelle richiamate quattro leggi,
si ritiene opportuno identificare ciascun tipo di volontario, facendo
ricorso a quattro elementi: il fine che il volontario è previsto debba
conseguire; le attività che lo stesso deve svolgere per raggiungere
tale fine; i modi con cui dette attività devono essere svolte; il
rapporto economico che viene ad instaurarsi fra il volontario e l’organismo
di appartenenza.
Per fare ciò, è il caso di parlare, in ordine
cronologico, di ciascuna delle leggi citate.
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE
Un primo provvedimento si ha con la legge 26
febbraio 1987, n. 49. (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia
con i Paesi in via di sviluppo).
Tale legge dispone che venga considerato volontario
il cittadino italiano maggiorenne, in possesso delle conoscenze tecniche
e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei
Paesi in via di sviluppo.
Il fine da conseguire viene individuato nella ricerca
prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione
internazionale.
Le attività devono essere dirette alla realizzazione
di programmi di cooperazione con organizzazioni non governative
riconosciute idonee, nell’ambito di programmi riscontrati conformi
alle finalità disposte dalla legge.
Per il modo è previsto che esso debba prescindere
dal fine di lucro.
Per quanto riguarda il rapporto economico, occorre un
impegno contrattuale di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, della
durata di almeno due anni, nel quale deve essere inserito il trattamento
economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale da corrispondere
al volontario.
Questo viene iscritto, a carico della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo, alle assicurazioni per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonché,
limitatamente alle prestazioni sanitarie, all’assicurazione per le
malattie.
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Un secondo intervento si ha con la legge 11
agosto 1991, n. 266. (Legge quadro sul volontariato).
Detta legge stabilisce che il volontario può seguire
corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti
o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali in
settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Esso può, inoltre, fruire delle forme di
flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni,
compatibilmente con I ‘organizzazione dell’azienda o dell’amministrazione
di appartenenza.
Il fine da conseguire è indicato
- nelle finalità di carattere sociale, civile e
culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province
autonome e dagli enti locali; è, inoltre, previsto l’esclusivo
perseguimento del fine di solidarietà.
- Per quanto riguarda le attività, c’è soltanto l’indicazione
che esse devono essere prestate tramite l’organizzazione di
appartenenza.
Relativamente ai modi, viene precisato che la
prestazione deve essere spontanea, personale e gratuita, senza fini di
lucro anche indiretto.
Sul rapporto economico viene stabilito che il
volontario non può essere retribuito in alcun modo nemmeno dal
beneficiano.
Viene, inoltre, esclusa qualsiasi forma di rapporto
di lavoro autonomo o subordinato e qualsiasi rapporto di contenuto
patrimoniale tra il volontario e l’organizzazione di cui esso fa
parte. Al volontario possono essere soltanto rimborsate, dall’organizzazione
di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l’attività
prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla propria
organizzazione.
Il volontario, che presta attività di volontariato,
deve essere assicurato, dalla organizzazione di appartenenza, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività
stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.
COOPERATIVE SOCIALI
Una terza disciplina è dettata dalla legge 8
novembre 1991, n. 381. (Disciplina delle cooperative sociali ) .
Tale legge, fra i soci, include anche quelli
volontari i quali vanno iscritti in una apposita sezione del libro dei
soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo
di essi.
Il fine che è previsto debba essere e perseguito è
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini e l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
Le attività vengono individuate nella gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi e nello svolgimento di altre
attività quali quelle agricole, industriali, commerciali o di servizi.
Il modo viene stabilito nella sola gratuità delle
prestazioni
Per quanto riguarda il rapporto economico tra la
cooperativa sociale e il volontariato, viene precisato che a questo non
vengono applicati i contratti di lavoro subordinato o autonomo. Ad esso
può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate sulla base di parametri stabilite dalla
cooperativa sociale per la totalità dei soci.
Il socio volontario deve essere assicurato contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali; non essendo, però,
retribuito, l’importo della retribuzione, da prendere a base del
calcolo dei premi e delle prestazioni relative deve essere determinato,
deve essere determinato dal Ministero del Lavoro e della previdenza
sociali
LE ASSOCIAZIONI DI
PROTEZIONE CIVILE
Gli ultimi provvedimenti legislativi riguardano la
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile) ed il suo regolamento di attuazione D.P.R
21 settembre 1994, n. 613. (Regolamento recante norme concernenti la
partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di
protezione civile).
La legge dispone che, con decreto del Presidente
della Repubblica, si provveda a definire i modi e le forme di
partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di
protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge-quadro sul
volontariato.
Il fine delle associazioni di protezione civile é
quello di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e
l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi.
Le attività vengono individuate nella previsione e
nella prevenzione delle varie ipotesi di rischio, nel soccorso delle
popolazioni sinistrate ed in ogni altra attività necessaria ed
indifferibile, diretta a superare l’emergenza connessa ad eventi
naturali o dipendenti dall’attività dell’uomo.
Circa le modalità con cui vanno prestate tali
attività, dette associazioni debbono coordinarsi con le amministrazioni
dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei
comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e con ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio
nazionale.
Relativamente al rapporto economico, è da rilevare
che, a favore del volontario aderente alle associazioni di protezione
civile, impiegato in attività, opportunamente autorizzate, di soccorso
e di assistenza in occasione di pubbliche calamità, sono previste una
serie di agevolazioni.
Entro i limiti delle disponibilità di bilancio e
relativamente al periodo di effettivo impiego, che il datore di lavoro
è tenuto a consentire per un periodo non superiore a trenta giorni
continuativi e fino a novanta giorni nell’anno, viene stabilito:
- il mantenimento del
posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del
trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro
pubblico o privato;
- la copertura
assicurativa prevista per gli aderenti alle organizzazioni di
volontariato.
Qualora si tratti di attività di simulazione, di
emergenza e di formazione teorico-pratica, opportunamente autorizzate, i
suddetti benefici si applicano per un periodo non superiore a dieci
giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell’anno.
Al datore di lavoro, pubblico o privato, del
volontario, che ne faccia richiesta, viene rimborsato l’equivalente
degli emolumenti versati al lavoratore.
CONSIDERAZIONI
E dunque possibile individuare quattro diverse
tipologie di volontariato.
1 - Nella prima possono essere fatte rientrare le
associazioni di protezione civile per i cui componenti:
- E’ previsto il mantenimento del
posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale goduto;
- Non è prevista l’assenza del fine di lucro
2 - Nella seconda è possibile ricomprendere le Ong
per i cui componenti è prevista:
- la corresponsione della retribuzione
- l’assenza del fine di lucro.
3 - Della terza possono far parte le cooperative
sociali per i cui soci volontari:
- è prevista la gratuità delle prestazioni;
- non è prevista l’assenza del fine di lucro.
4 - Alla quarta possono appartenere le organizzazioni
di volontariato per i cui aderenti è previsto:
- la gratuità delle prestazioni;
- l’assenza del fine di lucro anche indiretto.
Da tutto questo disordine occorre prendere lo spunto
per un suo superamento, in modo da pervenire ad una identificazione e ad
un assetto chiaro e risolutivo del volontario e del volontariato.
Occorre fare una prima distinzione fra volontariato
retribuito e gratuito.
Nel primo possono essere incluse le associazioni di
protezione civile e le organizzazioni non governative, anche se fra di
loro è riscontrabile la differenza relativa all’assenza del fine di
lucro.
Nel secondo è possibile ricomprendere le
cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato, anche se pure
fra di loro è rilevabile la differenza relativa all’assenza del fine
di lucro.
Sarebbe opportuno, però, che venisse trovata, almeno
fra i due tipi di volontariato, una diversa e distintiva denominazione.
* di Angelo Poli da 'Rivista del Volontariato' nr 1
gennaio 2000
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