Modifica della legge regionale 28.6.93,
concernente "Disciplina delle attività di volontariato nella regione
Lazio"
Art. 1
Il comma 1 dell’articolo 3 della legge
regionale 28 giugno 1993, n. 29, come modificato dalla legge regionale 23 maggio
1996, n. 18 è sostituito dal seguente comma:
E’ istituito presso l’Assessorato Politiche
per la qualità della vita, Settore Servizi sociali, il registro regionale delle
organizzazioni di volontariato, che può essere articolato funzionalmente in
sezioni, in rapporto ai vari settori di intervento, individuati con
deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4".
Al comma 2 le parole "da almeno sei
mesi" sono abrogate.
Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 29/1993,
come modificato dalla l.r. 18/1996 le parole "il Settore segreteria
Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze sociali" sono sostituite
dalle seguenti: "Il Settore Servizi sociali"
Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della l.r.
29/1993 sono aggiunti i seguenti commi:
"8bis. L’iscrizione al registro regionale
dà diritto all’esenzione dal pagamento della tassa sulle concessioni
regionali di cui alla tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30
e successive modificazioni per lo svolgimento delle attività di volontariato di
cui all’articolo 2.
8ter. La Giunta regionale, nell’ambito dei
provvedimenti di cui all’articolo 24 della legge regionale 1º luglio 1996, n.
25 individua, presso il Settore Servizi sociali dell’Assessorato alle
Politiche per la qualità della vita, l’ufficio tenuto alla cura del registro
di cui all’articolo 3, assegnando il personale necessario all’espletamento
delle funzioni attribuite ed individuando il responsabile del procedimento ai
sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 della legge regionale 22 ottobre
1993, n. 57.
8quater. Fino all’emanazione del provvedimento
di cui al comma 1 la tenuta del registro di cui all’articolo 3 ed ogni altra
incombenza è affidata alla Presidenza della Giunta regionale, Settore
Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze sociali".
Art 2
1. Al comma 1 dell’art 3 bis della LR 29/1993
come modificata della LR 18/1996 le parole "al Presidente della Giunta
regionale sono sostituite con le parole "all’Assessorato Politiche per la
Qualità della vita".
Al comma 2 dell’art 3 bis dopo le parole
"il presidente della Giunta regionale" della LR 29/1993 come
modificata dalla LR 18/1996 aggiungere " su proposta dell’Assessore alle
Politiche per la qualità della vita "
Al comma 3 dell’art 3 bis della LR 29/93, come
modificata dalla LR 18/96 sostituire le parole alla "Presidenza della
Giunta" con le parole "all’Assessorato alle politiche per la
Qualità della vita".
Art 3
Al comma 1 dell’articolo 6 della LR 29/1993 le
parole "di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 1992,
n 23 sono abrogate.
Art 4
Al comma 2 dell’art 7 dell’art 7 della LR
29/1993, le parole "assessorato agli enti locali" sono sostituite con
le seguenti "Assessorato alle politiche per la qualità della vita".
2 . Al comma 4 dell’articolo 7 della LR 29/1993
le parole "assessore regionale agli Enti locali" sono sostituite dalle
seguenti " Assessore alle politiche per la qualità della vita" .
3 . Al comma 5 dell’articolo 7 della LR 29/1993
la parola "ottava" è sostituita dalla seguente "sesta".
Art 5
1 . L’articolo 8 della LR 29/1993 è sostituito
dal seguente:
"Art 8 (Osservatorio regionale per il
volontariato)
E’ istituito l’Osservatorio Regionale sul
volontariato.
L’osservatorio di cui al comma 1 è
costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in
carica due anni. E’ composto:
-
dall’Assessore alle Politiche per la
qualità della vita che lo presiede;
-
un rappresentante dei Comuni della
Regione designato dall’associazione nazionale Comuni d’Italia (ANCI),
sede regionale;
-
un rappresentate delle Province della
Regione designato dall’Unione province d’Italia (UPI), sede
regionale;
-
otto rappresentanti delle organizzazioni
di volontariato, iscritte nel registro regionale di cui all’art. 3,
eletti dalla conferenza regionale istituita dall’art. 7.
L’Osservatorio di cui al comma 1 è integrato,
di volta in volta, con gli assessori regionali competenti nei vari settori d’intervento.
Il Presidente dell’Osservatorio può altresì invitare a partecipare alle
sedute i dirigenti competenti nelle questioni oggetto di esame nonché i
rappresentanti delle organizzazioni di volontariato interessate.
Le funzioni di segretario dell’Osservatorio di
cui al comma 1 sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale
non inferiore alla sesta, designato all’Assessore alle Politiche per la
qualità della vita.
Qualora entro quarantacinque giorni dalla data
della richiesta non siano pervenute tutte le designazioni previste dal comma 2,
il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione dell’Osservatorio
di cui al comma 1 purché il numero di membri di cui è possibile la nomina sia
almeno pari ai due terzi del numero complessivo dei membri dell'Osservatorio
stesso. L’integrazione dei membri eventualmente mancanti all’atto della
costituzione dell’Osservatorio regionale è effettuato con eccessivo decreto.
Ai membri dell’Osservatorio di cui al comma 1
esterni all’amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese sostenute
per partecipare alle sedute, nel rispetto dei criteri e con le modalità fissati
dal regolamento di attuazione di cui all’art. 12.
L’Osservatorio di cui al comma 1 si riunisce su
convocazione del suo Presidente almeno sei volte l’anno. Esso può essere
convocato, altresì, in via straordinaria, su richiesta motivata di uno degli
assessori regionali competenti nei settori d’intervento di cui all’art. 1,
comma 1, o di almeno sei membri dell’Osservatorio regionale.
L’osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti
compiti :
-
avanzare alla Giunta ed al Consiglio
regionali proposte d’intervento nelle materie che interessano le
attività delle organizzazioni di volontariato;
-
esprimere parere sulle richieste di
cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro regionale
di cui all’art 3 ;
-
assumere iniziative finalizzate alla
diffusione della conoscenza delle attività delle
organizzazioni di volontariato
-
promuovere ricerche e studi nei settori di
diretto intervento delle organizzazioni di volontariato;
-
fornire ogni utile elemento per lo
sviluppo del volontariato;
-
esaminare e valutare le caratteristiche e l’andamento
delle convenzioni di cui all’ art 11;
-
esprimere parere sulle proposte riguardanti
la determinazione dei criteri per il riparo fondi di cui all’art 9;
-
seguire l’attuazione della presente legge
e redigere in proposito un rapporto annuale da inviare alla Giunta e al
Consiglio Regionali.
I pareri richiesti all’Osservatorio di cui al
comma 1 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
degli atti. Scaduto tale termine senza che l’Osservatorio abbia provveduto a
formulare eventuali osservazioni, si prescinde dal parere.
L’Osservatorio di cui al comma 1 invia
annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull’attività
svolta.
L’Osservatorio di cui al comma 1 si avvale per
l’adempimento dei propri compiti del personale e dei mezzi messi a
disposizione dall’assessore alla qualità della
vita.
Art 6
L’Osservatorio regionale sul volontariato
costituito antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge rimane
in carica fino all’emanazione del decreto del Presidente della Giunta di cui
all’articolo 8, comma 2 della LR 29/93, come modificato dall’art. 5 della
presente legge e comunque non oltre tre mesi dall’entrata in vigore della
stessa.
I compiti attribuiti all’Osservatorio di cui al
comma 1 sono quelli stabiliti dall’art. 8, comma 8 della LR 29/1993, come
modificato dall’articolo 5 della presente legge.
Art 7
Al comma 2 dell’art 9 della LR 29/1993 le
parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti
:"entro il 31 maggio".
"Il comma 3 dell’art 9 è sostituito dal
seguente :
"3 La Giunta regionale, sulla base di
criteri prestabiliti, provvede annualmente al riparto dei fondi delle
organizzazioni di volontariato che hanno presentato domanda, su proposta dell’Assessorato
alle politiche per la qualità della vita, d’intesa con gli assessori
regionali competenti nei singoli settori d’intervento, indicando le modalità
di erogazione delle relative somme."
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