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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

 

Modifica della legge regionale 28.6.93, concernente "Disciplina delle attività di volontariato nella regione Lazio"

Art. 1

Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, come modificato dalla legge regionale 23 maggio 1996, n. 18 è sostituito dal seguente comma:

E’ istituito presso l’Assessorato Politiche per la qualità della vita, Settore Servizi sociali, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, che può essere articolato funzionalmente in sezioni, in rapporto ai vari settori di intervento, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4".

Al comma 2 le parole "da almeno sei mesi" sono abrogate.

Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 29/1993, come modificato dalla l.r. 18/1996 le parole "il Settore segreteria Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Il Settore Servizi sociali"

Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della l.r. 29/1993 sono aggiunti i seguenti commi:

"8bis. L’iscrizione al registro regionale dà diritto all’esenzione dal pagamento della tassa sulle concessioni regionali di cui alla tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni per lo svolgimento delle attività di volontariato di cui all’articolo 2.

8ter. La Giunta regionale, nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 24 della legge regionale 1º luglio 1996, n. 25 individua, presso il Settore Servizi sociali dell’Assessorato alle Politiche per la qualità della vita, l’ufficio tenuto alla cura del registro di cui all’articolo 3, assegnando il personale necessario all’espletamento delle funzioni attribuite ed individuando il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.

8quater. Fino all’emanazione del provvedimento di cui al comma 1 la tenuta del registro di cui all’articolo 3 ed ogni altra incombenza è affidata alla Presidenza della Giunta regionale, Settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze sociali".

Art 2

1. Al comma 1 dell’art 3 bis della LR 29/1993 come modificata della LR 18/1996 le parole "al Presidente della Giunta regionale sono sostituite con le parole "all’Assessorato Politiche per la Qualità della vita".

Al comma 2 dell’art 3 bis dopo le parole "il presidente della Giunta regionale" della LR 29/1993 come modificata dalla LR 18/1996 aggiungere " su proposta dell’Assessore alle Politiche per la qualità della vita "

Al comma 3 dell’art 3 bis della LR 29/93, come modificata dalla LR 18/96 sostituire le parole alla "Presidenza della Giunta" con le parole "all’Assessorato alle politiche per la Qualità della vita".

Art 3

Al comma 1 dell’articolo 6 della LR 29/1993 le parole "di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 1992, n 23 sono abrogate.

Art 4

Al comma 2 dell’art 7 dell’art 7 della LR 29/1993, le parole "assessorato agli enti locali" sono sostituite con le seguenti "Assessorato alle politiche per la qualità della vita".

2 . Al comma 4 dell’articolo 7 della LR 29/1993 le parole "assessore regionale agli Enti locali" sono sostituite dalle seguenti " Assessore alle politiche per la qualità della vita" .

3 . Al comma 5 dell’articolo 7 della LR 29/1993 la parola "ottava" è sostituita dalla seguente "sesta".

Art 5

1 . L’articolo 8 della LR 29/1993 è sostituito dal seguente:

"Art 8 (Osservatorio regionale per il volontariato)

E’ istituito l’Osservatorio Regionale sul volontariato.

L’osservatorio di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica due anni. E’ composto:

  • dall’Assessore alle Politiche per la qualità della vita che lo presiede;

  • un rappresentante dei Comuni della Regione designato dall’associazione nazionale Comuni d’Italia (ANCI), sede regionale;

  • un rappresentate delle Province della Regione designato dall’Unione province d’Italia (UPI), sede regionale;

  • otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale di cui all’art. 3, eletti dalla conferenza regionale istituita dall’art. 7.

L’Osservatorio di cui al comma 1 è integrato, di volta in volta, con gli assessori regionali competenti nei vari settori d’intervento. Il Presidente dell’Osservatorio può altresì invitare a partecipare alle sedute i dirigenti competenti nelle questioni oggetto di esame nonché i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato interessate.

Le funzioni di segretario dell’Osservatorio di cui al comma 1 sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, designato all’Assessore alle Politiche per la qualità della vita.

Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta non siano pervenute tutte le designazioni previste dal comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione dell’Osservatorio di cui al comma 1 purché il numero di membri di cui è possibile la nomina sia almeno pari ai due terzi del numero complessivo dei membri dell'Osservatorio stesso. L’integrazione dei membri eventualmente mancanti all’atto della costituzione dell’Osservatorio regionale è effettuato con eccessivo decreto.

Ai membri dell’Osservatorio di cui al comma 1 esterni all’amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute, nel rispetto dei criteri e con le modalità fissati dal regolamento di attuazione di cui all’art. 12.

L’Osservatorio di cui al comma 1 si riunisce su convocazione del suo Presidente almeno sei volte l’anno. Esso può essere convocato, altresì, in via straordinaria, su richiesta motivata di uno degli assessori regionali competenti nei settori d’intervento di cui all’art. 1, comma 1, o di almeno sei membri dell’Osservatorio regionale.

L’osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti :

  • avanzare alla Giunta ed al Consiglio regionali proposte d’intervento nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;

  • esprimere parere sulle richieste di cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro regionale di cui all’art 3 ;

  • assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività delle organizzazioni di volontariato

  • promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato;

  • fornire ogni utile elemento per lo sviluppo del volontariato;

  • esaminare e valutare le caratteristiche e l’andamento delle convenzioni di cui all’ art 11;

  • esprimere parere sulle proposte riguardanti la determinazione dei criteri per il riparo fondi di cui all’art 9;

  • seguire l’attuazione della presente legge e redigere in proposito un rapporto annuale da inviare alla Giunta e al Consiglio Regionali.

I pareri richiesti all’Osservatorio di cui al comma 1 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Scaduto tale termine senza che l’Osservatorio abbia provveduto a formulare eventuali osservazioni, si prescinde dal parere.

L’Osservatorio di cui al comma 1 invia annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta.

L’Osservatorio di cui al comma 1 si avvale per l’adempimento dei propri compiti del personale e dei mezzi messi a

disposizione dall’assessore alla qualità della vita.

Art 6

L’Osservatorio regionale sul volontariato costituito antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino all’emanazione del decreto del Presidente della Giunta di cui all’articolo 8, comma 2 della LR 29/93, come modificato dall’art. 5 della presente legge e comunque non oltre tre mesi dall’entrata in vigore della stessa.

I compiti attribuiti all’Osservatorio di cui al comma 1 sono quelli stabiliti dall’art. 8, comma 8 della LR 29/1993, come modificato dall’articolo 5 della presente legge.

Art 7

Al comma 2 dell’art 9 della LR 29/1993 le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti :"entro il 31 maggio".

"Il comma 3 dell’art 9 è sostituito dal seguente :

"3 La Giunta regionale, sulla base di criteri prestabiliti, provvede annualmente al riparto dei fondi delle organizzazioni di volontariato che hanno presentato domanda, su proposta dell’Assessorato alle politiche per la qualità della vita, d’intesa con gli assessori regionali competenti nei singoli settori d’intervento, indicando le modalità di erogazione delle relative somme."

 

 

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