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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DELLA CONFERENZA REGIONALE PER IL VOLONTARIATO

 

Art 1

Ambito di applicazione

La presente legge, in attuazione delle legge 11.8.91, n 266, disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, salvaguardando l’autonomia e riconoscendo l’aspetto originale delle attività di volontariato.

Art. 2

Finalità

In applicazione dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per finalità di carattere sociale, civile e culturale si intendono quelle relative a:

  • tutela del diritto alla salute;

  • superamento dell’emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno economico e sociale;

  • miglioramento della qualità della vita;

  • promozione dei diritti della persona;

  • recupero, protezione e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e della natura;

  • recupero, tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico nonché promozione e sviluppo delle attività connesse.

Art. 3

Registro generale delle organizzazioni di volontariato

E istituito presso l’Assessorato alle Politiche per la qualità della vita, settore Servizi sociali, il registro generale delle organizzazioni di volontariato. Esso può essere funzionalmente articolato in sezioni, con deliberazione della giunta regionale.

Dall’entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato con sede legale nella regione o che vie svolgono l’attività, possono presentare all’assessore regionale alle Politiche per la qualità della vita, domanda d’iscrizione nel registro di cui al precedente comma.

Hanno diritto ad essere iscritte nel registro generale le organizzazioni di volontariato che hanno i requisiti di cui all’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che allegano alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’assessore regionale alle Politiche per la qualità della vita, previa verifica dell’esistenza delle condizioni prescritte, dispone l’iscrizione nel registro ovvero il diniego dell’iscrizione stessa con provvedimento motivato. Qualora l’assessore non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta.

Nel caso in cui dalle risultanze delle visite di controllo, di cui al successivo articolo 4, risultino inadempienze o irregolarità, l’assessore regionale alle Politiche per la qualità della vita, sentito l’Osservatorio regionale di cui al successivo articolo 8 della presente legge, dispone la cancellazione dell’organizzazione di volontariato dal registro generale.

Contro il diniego d’iscrizione e contro la cancellazione dal registro è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Il presidente della giunta regionale cura, entro il 31 dicembre di ogni anno la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del registro generale debitamente aggiornato.

Art. 9

Formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale volontario

Allo scopo di rendere più agevole il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione organizza e promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento delle organizzazione di volontariato.

Le organizzazioni di volontariato che intendono promuovere e gestire direttamente i corsi di cui al precedente comma, finanziati dalla regione, devono presentare all’assessorato alle Politiche per la qualità della vita specifica domanda con allegato progetto per lo svolgimento dei corsi. I finanziamenti devono avvenire sulla base di criteri concordati tra la Regione e l’Osservatorio regionale di cui all’articolo 8.

I corsi di cui ai precedenti commi sono aperti agli aderenti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 3.

Art. 7

Conferenza regionale

In attuazione dell’articolo 10, comma 2, lettera b), della legge 11 agosto 1991, n. 266, è istituita la Conferenza regionale delle organizzazioni di volontariato.

Alla Conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentati, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui al precedente articolo.

Possono altresì intervenire, senza diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro generale.

La Conferenze elegge al suo interno un Consiglio di presidenza, composto da tre membri che durano in carica due anni. Essi presiedono, a turno le assemblee. Il presidente di turno provvede a convocare la riunione successiva. La prima riunione della Conferenza è convocata dall’assessore regionale alle Politiche per la qualità della vita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all’ottava, designato dall’assessore regionale alle Politiche per la qualità della vita.

La Conferenza si riunisce presso l’assessorato regionale alle Politiche per la qualità della vita almeno una volta l’anno e comunque tutte le volte che lo si ritenga necessario. Essa ha il compito di:

  • formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalità definite all’articolo 2, e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;

  • esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;

  • fare osservazioni in merito all’attività svolta dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 8, nell’anno precedente;

  • eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all’Osservatorio regionale, tenuto conto dei settori d’intervento più rappresentativi e della territorialità provinciale;

  • designare i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al Comitato di gestione del fondo speciale di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e del decreto attuativo del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991, art. 2, comma 2, la cui nomina è di spettanza della regione.

I costi per l’organizzazione e lo svolgimento della Conferenza, per la pubblicazione dei relativi atti e per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dei partecipanti, sono a carico dell’assessorato alle Politiche per la qualità della vita.

Art. 8

Osservatorio regionale sul volontariato

E’ istituito l’Osservatorio regionale sul volontariato.

Detto Osservatorio è costituito con decreto del presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto:

  • dall’assessore regionale alle Politiche per la qualità della vita che lo presiede;

  • da un rappresentante dei comuni della regione, designato dall’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI), sede regionale;

  • da un rappresentante delle province della regione, designato dall’Unione delle province d’Italia (UPI), sede regionale;

  • da dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all’articolo 3, eletti dalla Conferenza regionale di cui all’articolo 7.

L’Osservatorio regionale sul volontariato è integrato, di volta in volta, con gli assessori regionali competenti nei vari settori d’intervento, i quali partecipano senza diritto di voto.

Le funzioni di segretariato dell’Osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale, di qualifica funzionale non inferiore all’ottava, designato dall’assessore regionale alle Politiche per la qualità della vita.

I componenti dell’Osservatorio regionale durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Ai membri dell’Osservatorio regionale esterni all’amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per partecipare alle sedute.

L’Osservatorio regionale si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno quattro volte l’anno. Esso può essere altresì convocato, in via straordinaria, su richiesta motivata da uno degli assessori regionali competenti nei settori d’intervento, o da almeno sei organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale o da almeno sei membri dell’Osservatorio regionale stesso.

L’Osservatorio regionale ha i seguenti compiti:

  • avanzare alla giunta ed al consiglio regionali proposte di intervento nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;

  • esprimere parere sulle richieste di cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro generale di cui all’art. 3;

  • assumere iniziative finalizzate alla diffusione delle conoscenze delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato;

  • promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato;

  • esprimere pareri su progetti anche sperimentali elaborati, pure in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale per favorire l’applicazione di metodologie di intervento avanzate;

  • esaminare le caratteristiche e valutare l’andamento delle convenzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

  • concordare con la Regione i criteri per il finanziamento dei corsi di cui all’art. 9;

  • esprimere parere sul riparto dei fondi di cui ai successivi articoli 10 e 11;

  • seguire l’attuazione della presente legge e redigere in proposito un rapporto annuale da inviare alla giunta ed al consiglio regionali;

I pareri richiesti all’Osservatorio regionale devono essere espressi entro novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Scaduto inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

L’Osservatorio regionale invia annualmente al presidente della giunta regionale una relazione sull’attività svolta.

I costi necessari per lo svolgimento e per l’organizzazione dell’Osservatorio, per la pubblicazione dei relativi atti e per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dei partecipanti sono a carico dell’assessorato alle Politiche per la qualità della vita.

Art. 10

Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato

Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, la Regione concede alle organizzazioni di volontariato contributi per il sostegno di specifiche e documentate attività o progetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato devono presentare domanda all’assessorato alle Politiche per la qualità della vita, con allegato il progetto che si vuole realizzare o la documentazione delle attività che si intende svolgere, entro il 30 giugno di ogni anno.

L’assessore, sulla base delle domande presentate e della documentazione pervenuta, provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, al riparto dei fondi, sentito l’Osservatorio regionale sul volontariato. L’erogazione dei contributi per le iniziative ammesse al finanziamento avviene, a preventivo, entro il 31 marzo per il primo semestre, ed entro il 30 settembre per il secondo semestre, di ciascun anno.

I contributi ricevuti entrano a far parte del bilancio dell’organizzazione di volontariato.

Art. 11

Finanziamento e sostegno delle attività di volontariato

In attuazione dell’articolo 10, comma 2, lettera e) della legge 11 agosto 1991, n. 266, la Regione finanzia e sostiene con propri interventi - beni mobili ed immobili concessi in uso o in comodato - le attività di volontariato.

Al fine di ottenere i benefici di cui al precedente comma, le organizzazioni di volontariato devono avanzare la domanda al presidente della giunta regionale, il quale, sentito l’Osservatorio regionale sul volontariato, provvede alla ripartizione dei fondi.

Le richieste dei benefici devono essere avanzate entro il 31 dicembre dello stesso anno.

I benefici devono essere elargiti nel rispetto dei principi e delle modalità stabiliti con l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

Controlli

In attuazione dell’articolo 6, comma 4 e dell’articolo 10, comma 2, lettera d) della legge 11 agosto 1991, n. 266, è istituito presso l’assessorato regionale alle Politiche per la qualità della vita, un apposito ufficio ispettivo per il controllo del funzionamento e delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale, anche se non convenzionate. L’attività di controllo si esercita attraverso visite ordinarie di frequenza annuale e visite straordinarie possibili in qualsiasi momento, obbligatorie in caso di segnalazioni di cittadini o di forze sociali interessate.

Le visite di controllo hanno lo scopo di verificare la conformità dell’attività svolta dall’organizzazione di volontariato alle prescrizioni legislative e, in particolare, l’effettivo e corretto svolgimento delle attività statutarie, la regolarità delle scritture contabili e la marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte.

Delle visite ispettive deve essere redatto regolare processo verbale datato e sottoscritto, oltre che dal controllore, dal legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato ispezionata, il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni.

Eventuali irregolarità riscontrate vengono immediatamente comunicate dal responsabile dell’ufficio ispettivo all’assessore regionale alle Politiche per la qualità della vita.

Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l’iscrizione al registro di cui al precedente articolo 3, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività statutarie, l’assessore regionale alle Politiche per la Qualità della vita, sentito l’osservatorio regionale sul volontariato può disporre, con provvedimento motivato, la cancellazione dal registro e la revoca delle erogazioni economiche concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.

Le visite di controllo predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente siano disposte da altre amministrazioni dello Stato competenti per materia.

Art 5

Modalità per lo svolgimento delle prestazioni all’interno di strutture pubbliche e di strutture convenzionate con la regione

In attuazione dell’articolo 3, comma 5 e dell’art 10, comma 2 lettera a) della legge 11.08.1991, N 266, le organizzazioni di volontariato possono svolgere la propria attività nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Le modalità di accesso sono disciplinate attraverso accordi diretti tra l’ente gestore della struttura e l’organizzazione di volontariato. Tali accordi devono garantire:

  • il rispetto , da parte del volontario, delle leggi e dei regolamenti interni relativi alle attività della struttura;

  • la riconoscibilità del volontario e dell’organizzazione di appartenenza;

  • il rispetto della libertà, della dignità personale, dei diritti e della riservatezza degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato.

Art 6

Requisiti e criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni

1 - In attuazione dell’articolo 7, comma 5 e dell’art 10 Comma 2, lettera c) della legge 11.08.1991 n 266, il presidente della Giunta Regionale, al fine di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, oltre a verificare il requisito della iscrizione nel registro regionale di cui all’art 3, deve dare priorità alle organizzazioni che sono in possesso dei seguenti requisiti :

- qualificazione del personale volontario in relazione alle prestazioni da erogare, con particolare riguardo alle frequenze di corsi di cui all’art 9;

- continuità di presenza dello stesso personale volontario tale da garantire un adeguato svolgimento dell’attività in relazione alle prestazioni da erogare, con particolare riguardo alla frequenza di corsi di cui all’art 9;

- continuità di presenza dello stesso personale volontario tale da garantire un adeguato svolgimento dell’attività in relazione alle finalità da perseguire;

- sede legale dell’organizzazione di volontariato nell’ambito del territorio regionale.

Art 12

Disposizioni finanziarie

Per la copertura degli oneri di cui agli articoli 7 e 8 si provvede mediante ....

Per la copertura degli oneri di cui all’art 9 si provvede mediante :

Per la copertura degli oneri di cui all’articolo10 si provvede mediante ...

Per la copertura degli oneri di cui all’art 11 si provvede mediante ...

Art 13

Norme transitorie

Entro un anno dell’entrata in vigore delle presente legge, le organizzazioni di volontariato convenzionate con lo Stato, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici devono provvedere ad iscriversi nel registro generale.

Qualora entro tale termine non si sia provveduto all’iscrizione, tutte le convenzioni si intendono risolte di diritto.

Art 14

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 11.08.1991 n 266

Art 15

Norme finali

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme regionali concernenti le attività di volontariato con essa incompatibili.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

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