Art 1
Ambito di applicazione
La presente legge, in attuazione delle legge
11.8.91, n 266, disciplina i rapporti tra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato, salvaguardando
lautonomia e riconoscendo laspetto originale delle
attività di volontariato.
Art. 2
Finalità
In applicazione dellarticolo 1, comma 1,
della legge 11 agosto 1991, n. 266, per finalità di carattere
sociale, civile e culturale si intendono quelle relative a:
-
tutela del diritto alla salute;
-
superamento dellemarginazione
attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di
bisogno economico e sociale;
-
miglioramento della qualità della vita;
-
promozione dei diritti della persona;
-
recupero, protezione e valorizzazione
dellambiente, del paesaggio e della natura;
-
recupero, tutela e valorizzazione della
cultura e del patrimonio storico ed artistico nonché
promozione e sviluppo delle attività connesse.
Art. 3
Registro generale delle
organizzazioni di volontariato
E istituito presso lAssessorato alle
Politiche per la qualità della vita, settore Servizi sociali, il
registro generale delle organizzazioni di volontariato. Esso può
essere funzionalmente articolato in sezioni, con deliberazione
della giunta regionale.
Dallentrata in vigore della presente
legge, le organizzazioni di volontariato con sede legale nella
regione o che vie svolgono lattività, possono presentare
allassessore regionale alle Politiche per la qualità della
vita, domanda discrizione nel registro di cui al precedente
comma.
Hanno diritto ad essere iscritte nel registro
generale le organizzazioni di volontariato che hanno i requisiti
di cui allarticolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e
che allegano alla richiesta copia dellatto costitutivo e
dello statuto.
Entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda, lassessore regionale alle Politiche per la
qualità della vita, previa verifica dellesistenza delle
condizioni prescritte, dispone liscrizione nel registro
ovvero il diniego delliscrizione stessa con provvedimento
motivato. Qualora lassessore non si sia pronunciato entro
il termine indicato, la domanda si intende accolta.
Nel caso in cui dalle risultanze delle visite
di controllo, di cui al successivo articolo 4, risultino
inadempienze o irregolarità, lassessore regionale alle
Politiche per la qualità della vita, sentito lOsservatorio
regionale di cui al successivo articolo 8 della presente legge,
dispone la cancellazione dellorganizzazione di volontariato
dal registro generale.
Contro il diniego discrizione e contro la
cancellazione dal registro è ammesso ricorso ai sensi
dellarticolo 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n.
266.
Il presidente della giunta regionale cura,
entro il 31 dicembre di ogni anno la pubblicazione sul Bollettino
ufficiale regionale del registro generale debitamente aggiornato.
Art. 9
Formazione, qualificazione ed
aggiornamento del personale volontario
Allo scopo di rendere più agevole il
conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la
Regione organizza e promuove corsi di formazione, qualificazione
e aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento
delle organizzazione di volontariato.
Le organizzazioni di volontariato che intendono
promuovere e gestire direttamente i corsi di cui al precedente
comma, finanziati dalla regione, devono presentare
allassessorato alle Politiche per la qualità della vita
specifica domanda con allegato progetto per lo svolgimento dei
corsi. I finanziamenti devono avvenire sulla base di criteri
concordati tra la Regione e lOsservatorio regionale di cui
allarticolo 8.
I corsi di cui ai precedenti commi sono aperti
agli aderenti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro di cui allarticolo 3.
Art. 7
Conferenza regionale
In attuazione dellarticolo 10, comma 2,
lettera b), della legge 11 agosto 1991, n. 266, è istituita la
Conferenza regionale delle organizzazioni di volontariato.
Alla Conferenza intervengono, con diritto di
voto, i legali rappresentati, o loro delegati, delle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui al
precedente articolo.
Possono altresì intervenire, senza diritto di
voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle
organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro
generale.
La Conferenze elegge al suo interno un
Consiglio di presidenza, composto da tre membri che durano in
carica due anni. Essi presiedono, a turno le assemblee. Il
presidente di turno provvede a convocare la riunione successiva.
La prima riunione della Conferenza è convocata
dallassessore regionale alle Politiche per la qualità
della vita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Le funzioni di segretario della Conferenza sono
svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non
inferiore allottava, designato dallassessore
regionale alle Politiche per la qualità della vita.
La Conferenza si riunisce presso
lassessorato regionale alle Politiche per la qualità della
vita almeno una volta lanno e comunque tutte le volte che
lo si ritenga necessario. Essa ha il compito di:
-
formulare proposte e valutazioni sugli
indirizzi generali delle politiche regionali relative al
conseguimento delle finalità definite allarticolo
2, e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e
le istituzioni pubbliche;
-
esprimere parere sulla programmazione
degli interventi nei settori in cui operano le
organizzazioni di volontariato;
-
fare osservazioni in merito
allattività svolta dallOsservatorio
regionale di cui allarticolo 8, nellanno
precedente;
-
eleggere i rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato in seno
allOsservatorio regionale, tenuto conto dei settori
dintervento più rappresentativi e della
territorialità provinciale;
-
designare i rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato in seno al Comitato di
gestione del fondo speciale di cui allarticolo 15
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e del decreto
attuativo del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991, art.
2, comma 2, la cui nomina è di spettanza della regione.
I costi per lorganizzazione e lo
svolgimento della Conferenza, per la pubblicazione dei relativi
atti e per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate da parte dei partecipanti, sono a carico
dellassessorato alle Politiche per la qualità della vita.
Art. 8
Osservatorio regionale sul
volontariato
E istituito lOsservatorio regionale
sul volontariato.
Detto Osservatorio è costituito con decreto
del presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ed è composto:
-
dallassessore regionale alle
Politiche per la qualità della vita che lo presiede;
-
da un rappresentante dei comuni della
regione, designato dallAssociazione nazionale
comuni dItalia (ANCI), sede regionale;
-
da un rappresentante delle province della
regione, designato dallUnione delle province
dItalia (UPI), sede regionale;
-
da dieci rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di
cui allarticolo 3, eletti dalla Conferenza
regionale di cui allarticolo 7.
LOsservatorio regionale sul volontariato
è integrato, di volta in volta, con gli assessori regionali
competenti nei vari settori dintervento, i quali
partecipano senza diritto di voto.
Le funzioni di segretariato
dellOsservatorio regionale sono svolte da un dipendente
regionale, di qualifica funzionale non inferiore allottava,
designato dallassessore regionale alle Politiche per la
qualità della vita.
I componenti dellOsservatorio regionale
durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Ai membri dellOsservatorio regionale
esterni allamministrazione regionale spetta il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate per
partecipare alle sedute.
LOsservatorio regionale si riunisce, su
convocazione del suo presidente, almeno quattro volte
lanno. Esso può essere altresì convocato, in via
straordinaria, su richiesta motivata da uno degli assessori
regionali competenti nei settori dintervento, o da almeno
sei organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale
o da almeno sei membri dellOsservatorio regionale stesso.
LOsservatorio regionale ha i seguenti
compiti:
-
avanzare alla giunta ed al consiglio
regionali proposte di intervento nelle materie che
interessano le attività delle organizzazioni di
volontariato;
-
esprimere parere sulle richieste di
cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal
registro generale di cui allart. 3;
-
assumere iniziative finalizzate alla
diffusione delle conoscenze delle attività svolte dalle
organizzazioni di volontariato;
-
promuovere ricerche e studi nei settori di
diretto intervento delle organizzazioni di volontariato;
-
esprimere pareri su progetti anche
sperimentali elaborati, pure in collaborazione con gli
enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro generale per favorire lapplicazione di
metodologie di intervento avanzate;
-
esaminare le caratteristiche e valutare
landamento delle convenzioni di cui
allarticolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
-
concordare con la Regione i criteri per il
finanziamento dei corsi di cui allart. 9;
-
esprimere parere sul riparto dei fondi di
cui ai successivi articoli 10 e 11;
-
seguire lattuazione della presente
legge e redigere in proposito un rapporto annuale da
inviare alla giunta ed al consiglio regionali;
I pareri richiesti allOsservatorio
regionale devono essere espressi entro novanta giorni dalla data
di ricevimento degli atti. Scaduto inutilmente tale termine, si
prescinde dal parere.
LOsservatorio regionale invia annualmente
al presidente della giunta regionale una relazione
sullattività svolta.
I costi necessari per lo svolgimento e per
lorganizzazione dellOsservatorio, per la
pubblicazione dei relativi atti e per il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate da parte dei partecipanti
sono a carico dellassessorato alle Politiche per la
qualità della vita.
Art. 10
Contributi a favore delle
organizzazioni di volontariato
Nei limiti dello stanziamento del relativo
capitolo di bilancio, la Regione concede alle organizzazioni di
volontariato contributi per il sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti di cui allarticolo 5,
comma 1, lettera c) della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Al fine di ottenere i contributi di cui al
comma 1, le organizzazioni di volontariato devono presentare
domanda allassessorato alle Politiche per la qualità della
vita, con allegato il progetto che si vuole realizzare o la
documentazione delle attività che si intende svolgere, entro il
30 giugno di ogni anno.
Lassessore, sulla base delle domande
presentate e della documentazione pervenuta, provvede, entro il
31 dicembre di ogni anno, al riparto dei fondi, sentito
lOsservatorio regionale sul volontariato. Lerogazione
dei contributi per le iniziative ammesse al finanziamento
avviene, a preventivo, entro il 31 marzo per il primo semestre,
ed entro il 30 settembre per il secondo semestre, di ciascun
anno.
I contributi ricevuti entrano a far parte del
bilancio dellorganizzazione di volontariato.
Art. 11
Finanziamento e sostegno delle
attività di volontariato
In attuazione dellarticolo 10, comma 2,
lettera e) della legge 11 agosto 1991, n. 266, la Regione
finanzia e sostiene con propri interventi - beni mobili ed
immobili concessi in uso o in comodato - le attività di
volontariato.
Al fine di ottenere i benefici di cui al
precedente comma, le organizzazioni di volontariato devono
avanzare la domanda al presidente della giunta regionale, il
quale, sentito lOsservatorio regionale sul volontariato,
provvede alla ripartizione dei fondi.
Le richieste dei benefici devono essere
avanzate entro il 31 dicembre dello stesso anno.
I benefici devono essere elargiti nel rispetto
dei principi e delle modalità stabiliti con larticolo 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 4
Controlli
In attuazione dellarticolo 6, comma 4 e
dellarticolo 10, comma 2, lettera d) della legge 11 agosto
1991, n. 266, è istituito presso lassessorato regionale
alle Politiche per la qualità della vita, un apposito ufficio
ispettivo per il controllo del funzionamento e delle attività
svolte dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
generale, anche se non convenzionate. Lattività di
controllo si esercita attraverso visite ordinarie di frequenza
annuale e visite straordinarie possibili in qualsiasi momento,
obbligatorie in caso di segnalazioni di cittadini o di forze
sociali interessate.
Le visite di controllo hanno lo scopo di
verificare la conformità dellattività svolta
dallorganizzazione di volontariato alle prescrizioni
legislative e, in particolare, leffettivo e corretto
svolgimento delle attività statutarie, la regolarità delle
scritture contabili e la marginalità delle attività commerciali
e produttive eventualmente svolte.
Delle visite ispettive deve essere redatto
regolare processo verbale datato e sottoscritto, oltre che dal
controllore, dal legale rappresentante dellorganizzazione
di volontariato ispezionata, il quale può farvi iscrivere le
proprie osservazioni.
Eventuali irregolarità riscontrate vengono
immediatamente comunicate dal responsabile dellufficio
ispettivo allassessore regionale alle Politiche per la
qualità della vita.
Qualora venga riscontrata la perdita di uno o
più requisiti essenziali per liscrizione al registro di
cui al precedente articolo 3, ovvero gravi disfunzioni nello
svolgimento delle attività statutarie, lassessore
regionale alle Politiche per la Qualità della vita, sentito
losservatorio regionale sul volontariato può disporre, con
provvedimento motivato, la cancellazione dal registro e la revoca
delle erogazioni economiche concesse a qualsiasi titolo ai sensi
della presente legge.
Le visite di controllo predette non
pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente siano
disposte da altre amministrazioni dello Stato competenti per
materia.
Art 5
Modalità per lo svolgimento delle prestazioni
allinterno di strutture pubbliche e di strutture
convenzionate con la regione
In attuazione dellarticolo 3, comma 5 e
dellart 10, comma 2 lettera a) della legge 11.08.1991, N
266, le organizzazioni di volontariato possono svolgere la
propria attività nellambito di strutture pubbliche o con
queste convenzionate.
Le modalità di accesso sono disciplinate
attraverso accordi diretti tra lente gestore della
struttura e lorganizzazione di volontariato. Tali accordi
devono garantire:
-
il rispetto , da parte del volontario,
delle leggi e dei regolamenti interni relativi alle
attività della struttura;
-
la riconoscibilità del volontario e
dellorganizzazione di appartenenza;
-
il rispetto della libertà, della dignità
personale, dei diritti e della riservatezza degli utenti,
compreso il diritto al rifiuto della prestazione di
volontariato.
Art 6
Requisiti e criteri che danno titolo di
priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per
la stipulazione delle convenzioni
1 - In attuazione dellarticolo 7, comma 5
e dellart 10 Comma 2, lettera c) della legge 11.08.1991 n
266, il presidente della Giunta Regionale, al fine di stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato, oltre a
verificare il requisito della iscrizione nel registro regionale
di cui allart 3, deve dare priorità alle organizzazioni
che sono in possesso dei seguenti requisiti :
- qualificazione del personale volontario in
relazione alle prestazioni da erogare, con particolare riguardo
alle frequenze di corsi di cui allart 9;
- continuità di presenza dello stesso
personale volontario tale da garantire un adeguato svolgimento
dellattività in relazione alle prestazioni da erogare, con
particolare riguardo alla frequenza di corsi di cui allart
9;
- continuità di presenza dello stesso
personale volontario tale da garantire un adeguato svolgimento
dellattività in relazione alle finalità da perseguire;
- sede legale dellorganizzazione di
volontariato nellambito del territorio regionale.
Art 12
Disposizioni finanziarie
Per la copertura degli oneri di cui agli
articoli 7 e 8 si provvede mediante ....
Per la copertura degli oneri di cui
allart 9 si provvede mediante :
Per la copertura degli oneri di cui
allarticolo10 si provvede mediante ...
Per la copertura degli oneri di cui
allart 11 si provvede mediante ...
Art 13
Norme transitorie
Entro un anno dellentrata in vigore delle
presente legge, le organizzazioni di volontariato convenzionate
con lo Stato, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici devono provvedere ad iscriversi nel registro generale.
Qualora entro tale termine non si sia
provveduto alliscrizione, tutte le convenzioni si intendono
risolte di diritto.
Art 14
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalle
presente legge, si applicano le norme di cui alla legge
11.08.1991 n 266
Art 15
Norme finali
A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono abrogate le norme regionali
concernenti le attività di volontariato con essa incompatibili.
La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi dellarticolo 127 della Costituzione ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
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