Con la Finanziaria 2007 è entrata
in vigore la nuova versione del 5 per mille, più restrittiva
rispetto a quella sperimentale del 2006.
Colpa delle
risorse limitate o anche di un successo inaspettato tra i
contribuenti ?
La nuova versione del 5 per mille
si trova nei commi dal 1234 al 1237 della legge n. 296/2006 (legge
finanziaria per il 2007). Vediamo quali sono le novità introdotte:
1. non vi sono più i comuni di
residenza dei contribuenti tra i destinatari
2. non vi sono più le fondazioni
che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei
settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs.
460/97, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto
legislativo.
3. si stabilisce che lo 0,5%
del
totale determinato dalle scelte dei contribuenti è destinato a finanziare l’Agenzia per le
O.n.l.u.s. e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle O.n.l.u.s.,
associazioni di promozione sociale e associazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo dicembre 1997, n. 460, riconosciute come “parti
sociali” e che saranno individuate attraverso un decreto non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro dell’economia
e delle finanze.
Dal 2007 perciò i destinatari del
beneficio del 5 per mille sono:
1. le O.n.l.u.s., le associazioni di
promozione sociale (legge 383/2000)iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali e le associazioni riconosciute che operano
nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), d.lgs. 460/97;
2.gli enti della ricerca
scientifica e dell’università;
3.gli enti della ricerca sanitaria.
Possono beneficiare della destinazione del 5 per mille anche le
associazioni sportive dilettantistiche se svolgono attività sportiva
dilettantistica nei confronti di soggetti svantaggiati secondo il
regime fiscale O.n.l.u.s.