Luciano
Rossi, deputato di Forza Italia, interroga il governo sul 5x1000
Riportiamo il testo completo della interrogazione presentato dal
Deputato di Forza Italia sulla complessa questione del 5 per mille .
(La scelta di evidenziare le parti del testo in grassetto è della
redazione
di "volontariato online")
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01441
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 205 del 17/09/2007
Firmatari
Primo firmatario: ROSSI LUCIANO
Gruppo: FORZA ITALIA
Data firma: 14/09/2007
Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
delegato in data 14/09/2007
Stato iter: IN CORSO
Fasi iter:
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/09/2007
Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-01441
presentata da
LUCIANO ROSSI
lunedì 17 settembre 2007 nella seduta n.205
LUCIANO ROSSI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere -
premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) comma 1234,
articolo 1, ha riproposto la possibilità per i contribuenti di
destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche a finalità di interesse sociale, beneficio già
previsto in via sperimentale dalla precedente finanziaria n. 266 del
2005;
infatti la predetta Finanziaria 2006 legge 23 dicembre 2005, n. 266,
all'articolo 1, comma 337, «domanda per il 5 per mille» prevedeva «Per
l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo
quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta
stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti
finalità: a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1,
2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e
fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo
10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; c)
finanziamento della ricerca sanitaria; d) attività sociali svolte dal
comune di residenza del contribuente»;
in particolare, per l'anno finanziario 2007, a differenza del modello
precedente, sono state previste le seguenti possibilità di
destinazione: sostegno delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n.460 del 1997; finanziamento agli enti della
ricerca scientifica e dell'università; finanziamento agli enti della
ricerca sanitaria;
sulla falsariga di quanto già avvenuto per l'anno 2006, un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2007
sempre nel sito internet dell'Agenzia, che peraltro ne riporta la data
di entrata in vigore e di pubblicazione il 6 giugno 2007 (!), recante
«Determinazione delle modalità di destinazione della quota del 5 per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi
dell'articolo 1, commi 1234-1237, della legge 27 dicembre 2006, n.
296», individuando i soggetti facoltizzati all'invio delle domande ed
altre modalità attuative, ha definito la procedura per la
predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la
formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle
somme, fissando al 30 marzo 2007 (sic!) il termine per l'invio delle
domande ed al 30 giugno 2007 a pena di decadenza, il termine per la
presentazione da parte dei soggetti già iscritti negli elenchi, della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
per quanto riguarda gli elenchi dei soggetti ammessi alla destinazione
della quota, il primo elenco relativo, ai soggetti di cui alla lettera
a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge n.296 del 2006 (ONLUS,
Associazioni di Promozione Sociale e associazioni riconosciute) è
stato curato dall'Agenzia delle Entrate, gli altri due elenchi
pubblicati, relativi agli enti di cui alle lettere b) e c) del citato
comma 1234 (enti della ricerca scientifica e dell'università ed enti
della ricerca sanitaria), sono stati, invece, predisposti a cura del
ministero dell'università e della ricerca e il ministero della salute;
precedentemente, il Governo Berlusconi aveva già individuato detta
destinazione del danaro dei contribuenti a finalità benefiche e
socialmente utili come da predetto articolo 1, comma 337, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, demandando, parimenti, a un decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, la definizione delle modalità di richiesta di
ammissione al beneficio, la definizione delle liste dei soggetti
ammessi al riparto, nonché le modalità di riparto delle somme
destinate dai contribuenti (atto di natura non regolamentare decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, che
definiva, per l'esercizio finanziario 2006, le modalità di
destinazione del beneficio concesso, normativa, recentemente,
integrata con circolare n. 30 dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio
2007, esplicativa del predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri attuativo);
infatti, nel sito internet della Agenzia delle Entrate sono
visionabili gli elenchi definitivi dei soggetti ammessi alla
destinazione della quota, di cui al comma 337, articolo 1, legge n.
266 del 2005 lettere a), b) e c) con lista degli adempimenti a carico
dei soggetti iscritti nei predetti elenchi per l'ammissione al riparto
della quota e la predetta circolare del 22 maggio 2007 dell'Agenzia,
ha appunto esplicitato detti adempimenti a carico dei soggetti
richiedenti, tra cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge, condizione necessaria per usufruire dei benefici;
quindi già nell'esercizio finanziario 2006 è stata emanata, a titolo
sperimentale, detta normativa che dà la possibilità al contribuente di
destinare una quota pari a 5 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche a enti no profit che rientrino nelle categorie
indicate, attuando un intervento di grande rilievo scientifico,
sociale e culturale d'interesse della collettività e dei contribuenti
a cui avrebbe dovuto coniugarsi un più celere riparto ed assegnazione
delle risorse finanziarie destinate dai contribuenti per alimentare
detta finalità benefica, il che non è ancora avvenuto a causa del
perdurare dei controlli sulla regolarità delle domande presentate;
peraltro, la recente Finanziaria 2007, ha replicato la precedente
iniziativa del Governo Berlusconi, tuttavia con alcune novità e
differenze sul 5 per mille, di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della
Finanziaria n. 296 del 2006, riportate nei commi da 1234 a 1237 della
predetta legge finanziaria per il 2007: sono stati esclusi i comuni di
residenza dei contribuenti dai beneficiari, sono state escluse le
fondazioni che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o
prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n. 460 del 1997, secondo le modalità indicate
nel medesimo decreto legislativo. Il comma 1235 dell'articolo 1 della
legge n. 296 del 2006, stabilisce quindi che lo 0,5 per cento del
totale determinato dalle scelte dei contribuenti è destinato a
finanziare l'Agenzia per le Onlus e alle organizzazioni nazionali
rappresentative delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale
e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, riconosciute come «parti sociali» individuate
attraverso un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, emanati in base
alla predetta circolare esplicativa del 22 maggio 2007, sui requisiti
e sugli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti per poter
usufruire del beneficio elargito con la Finanziaria 2006, in vista
della chiusura dei controlli sulle associazioni e gli enti iscritti
nell'elenco previsto dal comma 337, lettera a), dell'articolo 1 della
legge n.266 del 2005, che nel 2006 hanno fatto domanda per partecipare
alla ripartizione del 5 per mille - e che nel sito sono stati
pubblicati con denominazione, scelte e valutazione - hanno affrontato
i temi riguardanti specifiche tipologie di enti, quali: associazioni
di promozione sociale, cooperative sociali, associazioni sportive
dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, fondazioni ed enti
ecclesiastici, riportando i termini entro i quali le direzioni
regionali dovevano completare la fase dei controlli;
detti chiarimenti da parte dell'Agenzia annunciavano la
calendarizzazione della conclusione degli adempimenti e dei controlli
sui soggetti che hanno fatto domanda, prevista entro il 16 luglio
2007, «sia per consentire agli interessati di disporre delle somme
loro destinate, sia per mettere a confronto i dati definitivi presenti
negli elenchi 2006 con quelli riportati nei nuovi elenchi per
l'esercizio finanziario 2007, sia per evitare accavallamenti o
duplicazioni di attività per le due annualità»;
infine, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 7 giugno 2007, sempre
nel sito internet, un comunicato stampa sul 5 per mille, in cui
annunciava che sono pronti gli elenchi con le scelte, dopo il
censimento delle autocertificazioni e che entro il mese di luglio
sarebbero stati effettuati i controlli sui requisiti degli enti
ammessi al beneficio, comunicando il numero di quelli validati, in
diminuzione, per il 2006. Il comunicato preannunciava un «nuovo passo
avanti per l'individuazione dei soggetti beneficiari del 5 per mille
dell'Irpef» -:
- quando saranno ultimate le verifiche ed in quali tempi si potrà
procedere all'erogazione degli importi devoluti agli aventi diritti
posto che sul sito dell'Agenzia delle Entrate, oltre all'elenco
relativo al volontariato sono disponibili anche i dati delle
preferenze espresse a favore degli altri soggetti che possono
usufruire del 5 per mille (Ricerca scientifica, ricerca sanitaria e
attività sociali svolte dai comuni) quali beneficiari delle quote
destinate dai contribuenti nell'esercizio finanziario 2006 e, come
comunicato dall'Agenzia, potrebbero essere ultimate le procedure di
controllo dei requisiti e di censimento delle autocertificazioni, alla
fine del mese di luglio 2007, con ridefinizione dell'elenco dei
soggetti validamente iscritti per beneficiare del contributo;
- quale sia l'ammontare complessivo degli importi per le varie categorie
di beneficiari individuate;
vista la notevole portata umanitaria, scientifica, culturale,
assistenziale che i benefici a detti enti e organizzazioni non
lucrative di utilità sociale ammesse al riparto della quota del cinque
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le
previsioni di cui alla legge Finanziaria 2006 n. 266 del 2005,
arrecano alla collettività ed ai contribuenti - il che ha comportato
il reiterarsi anche da parte dell'attuale Governo della previsione di
detti benefici anche per l'anno finanziario 2007 (articolo 1, comma
1234, legge n. 296 del 2006), per quale motivo ad oggi non si sia
ancora proceduto all'erogazione dei benefici agli enti titolati per
legge, visto che, pur in presenza dei controlli dovuti, parrebbe
eccessivo detto lasso di tempo intercorso;
visto che la stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, di voler
accelerare le operazioni di controllo, previste solo per il mese di
luglio 2007, per consentire agli interessati di disporre delle somme
loro destinate, e per evitare accavallamenti o duplicazioni di
attività per le due annualità, quali misure il Governo intenda
adottare per scongiurare un dannoso ritardo nell'erogazione dei
benefici agli enti destinatari del cinque per mille sulla base della
Finanziaria 2007 n. 296 del 2006, affinché non venga reiterato il
notevole lasso di tempo, che ancora non consente l'erogazione agli
aventi diritto relativa al precedente esercizio finanziario, il che
inficierebbe i lodevoli intenti dell'iniziativa governativa, con danno
sia dei soggetti destinatari che dei contribuenti e della collettività
in genere;
-
se il Governo intenda riproporre anche nella prossima Finanziaria,
in corso di preparazione, detto provvedimento in materia del cinque per
mille, sulla falsariga di quanto precedentemente effettuato dal
Governo Berlusconi, che ha dimostrato di avere grande importanza
sociale ed umanitaria. (5-01441)