Dieci anni fa l’Italia si è dotata
di una Legge quadro sul volontariato, uno strumento normativo di largo
respiro, frutto di molti anni di studio, che finalmente interveniva a dare
un riconoscimento giuridico al fenomeno del volontariato.
Riconoscendo "il valore sociale e
la funzione dell’attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo", la legge 266 ha stabilito
le caratteristiche dell’attività di volontariato, che deve intendersi
quella "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione
di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà".
In 17 articoli, la legge ha affrontato la disciplina relativa ai singoli
volontari (assicurazioni), alle organizzazioni (forma giuridica, registri,
benefici fiscali), alle rappresentanze (Osservatorio sul volontariato e
Centri di Servizio) e al rapporto con le istituzioni locali.
In questi dieci anni
il volontariato ha conosciuto una "certa" e "straordinaria"
evoluzione, che oggi esprime l'esigenza di definire meglio la
propria fisionomia all’interno del nuovo assetto di Welfare : la legge
266 è stata affiancata da nuovi strumenti normativi (dal decreto
legislativo 460 del 1997 sulle Onlus, fino alla recente legge sull’associazionismo
di promozione sociale e alla Legge quadro sull’Assistenza).
E di fronte a questa rapida spinta
normativa, legata a una forte presa di coscienza delle organizzazioni di
volontariato – che stanno assumendo sempre più un ruolo di
progettazione o co-progettazione con i soggetti pubblici nella
realizzazione di scopi di interesse collettivo – la Legge 266 dimostra
di avere il fiato corto e di non essere ancora riuscita a realizzate il
suo obiettivo di valorizzazione delle realtà esistenti e di promozione
della vera esperienza di solidarietà
Vediamo alcune
questioni ancora da affrontare nella scheda che segue elaborata dal
settimanale " Vita"
a) I CENTRI DI SERVIZIO
Si sono sviluppati
con enorme ritardo rispetto al dettato normativo (sono andati
costituendosi in alcune regione solo nel corso del 1997) e ancora non sono
presenti in Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Sicilia, Puglia, Friuli
Venezia Giulia, Campania, Calabria e Abruzzo. Previsti dall’art. 15
della legge 266, "a favore del volontariato e da essi gestiti, con la
funzione di sostenerne e qualificarne l’attività", i Centri di
Servizio sinora istituiti sono in parte da carattere regionale (come in
Toscana, Marche e Sardegna) e in parte a carattere provinciale o
interprovinciale.
Il loro funzionamento è assicurato dai finanziamenti messi a disposizione
dalle Fondazioni bancarie.
Le associazioni hanno spesso dovuto sollecitare l’istituzione di questi
organismi e contribuire in maniera determinante alla definizione dei
criteri e dei bandi a livello regionale: a volte i risultati non sono
stati ottimali, soprattutto laddove il volontariato si è diviso e non è
riuscito a trovare accordi unitari.
In questi casi ci si è poi trovati di fronte a situazioni pasticciate,
che finivano per far prevale l’interesse di singoli pezzi del
volontariato o un’influenza eccessiva di regioni ed enti locali.
Una comunicazione dell’ex ministro
Livia Turco ha inoltre dovuto chiarire che i Centri di Servizio possono
sostenere progetti d’intervento presentati dalle associazioni di
volontariato.
La raccomandazione indirettamente ha
riconosciuto le denunce avanzate da molti volontari: in quattro anni di
vita i centri di servizio sono stati spesso esempio di consorterie e
spreco di denaro pubblico e dei fondi che la 266 impone alle fondazioni
bancarie di destinare alla solidarietà.
b) LA FLESSIBILITA’
NELL’ORARIO DI LAVORO
A norma dell’art.17 della legge 266,
"I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei
registri (…) per poter espletare l’attività di volontariato, hanno
diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro
o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con l’organizzazione aziendale". Questo aspetto,
che valorizza grandemente la funzione sociale del volontario e il suo
riconoscimento anche all’interno di una struttura lavorativa, è ancora
largamente inapplicato.
I volontari denunciano una responsabilità in capo agli stessi sindacati,
che in questi anni non hanno sostenuto con sufficiente energia questa
possibilità nell’ambito della contrattazione collettiva.
c) LA BUROCRAZIA
La legge 266 del
1991 è nata per incentivare e sostenere la collaborazione tra il
volontariato e la Pubblica Amministrazione; questa collaborazione così
tanto auspicata dal volontariato, perché era in funzione del progetto di
cambiamento e di lotta all’esclusione sociale, che impone un lavoro
coordinato, non sempre ha dato in questi anni grandi risultati. Le stesse
regioni hanno spesso prodotto un rapporto Istituzione/volontariato di
livello cartaceo e burocratico, dimenticando le istanze di programmazione
comune.
E’ dunque
necessario purificare la norma di tutti quegli appesantimenti burocratici
che hanno caratterizzato l’attuazione in questi anni.
Lo stesso Osservatorio Nazionale, come
ha recentemente segnalato il Dipartimento degli Affari Sociali, deve
trovare un suo ruolo specifico che sia di giuda e di sostegno ai molti
volontariati e alle istituzioni regionali.
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