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Legge 11 agosto 1991,
n. 266 |
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Legge
quadro sul volontariato |
Norme in materia di
organizzazioni di volontariato |
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ART. 1.
FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE |
ART. 1.
FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE
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1.
La Repubblica Italiana riconosce il
valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle prov. autonome di Trento e di
Bolzano e dagli Enti locali. |
1.
La Repubblica italiana, in attuazione dei principi fondamentali di
solidarietà, di uguaglianza e di sussidiarietà di cui agli articoli 2, 3 e
18, comma 4, della Costituzione, riconosce il valore sociale e
favorisce la funzione dell’attività di volontario come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il
conseguimento delle più ampie finalità i carattere sociale, civile,
culturale. |
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2.
La presente legge stabilisce i principi
cui le Regioni e le prov. autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli
Enti locali nei medesimi rapporti. |
abrogato |
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ART. 2.
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO |
ART. 2.
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO |
|
1.
Ai fini della presente legge per attività
di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo
e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza
fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. |
1.
Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite
l’organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità di
solidarietà di cui all’articolo 1 delle presente legge. |
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2.
L'attività del volontariato non può
essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le
spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. |
Identico |
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3.
La qualità di volontario è incompatibile
con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa
parte. |
identico |
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ART. 3.
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
ART. 3.
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
|
1.
È considerato organizzazione di
volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere
l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti. |
1. È organizzazione
volontariato ogni organismo liberamente costituto al fine di svolgere
l’attività di cui all’articolo 2, che si avvalga in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti. |
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1bis. Sono
considerati organizzazioni di volontariato gli enti di coordinamento e la
associazione di organizzazioni di volontariato. Per enti di coordinamento e
associazione di organizzazione volontariato si intendono quei soggetti i cui
enti coordinati o soci, o le cui articolazioni territoriali siano
organizzazioni di volontario.
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1ter. Non sono
considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della
presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni di datori di lavoro, le associazioni professionali e di
categoria, le associazioni di promozione sociale, le associazioni che
abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi degli associati e
tutte le associazioni che abbiano finalità diverse da quelle previste
dell’articolo 1 della presente legge. |
|
2.
Le organizzazioni di volontariato possono
assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei
loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. |
2.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che
ritengono più adeguata al perseguimento delle finalità di solidarietà di
cui all’art 1 della presente legge. |
|
3.
Negli accordi degli aderenti, nell'atto
costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per
le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere
espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della
struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e
di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere
altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. |
3.
Negli Accordi istitutivi,
nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quando disposto dal codice
civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono
essere espressamente previste:
a) l’assenza di fini
di lucro;
b) la democraticità
della struttura, con particolare riguardo alla elettività delle
cariche associative e alle modalità di approvazione del rendiconto;
c) la gratuità delle
cariche associative;
d) la gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione
di questi ultimi, i loro obblighi e diritti;
f) l’obbligo di
formazione del rendiconto.
|
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|
3bis. In
relazione alla struttura complessa e alle finalità perseguite da talune
organizzazioni di volontariato, il ministro del lavoro e delle politiche
sociali può, con proprio decreto, sentito l’Osservatorio nazionale di cui
all’articolo 12 della presente legge, consentire deroghe alle disposizioni
di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo; per le sole
organizzazioni iscritte al registro di cui all’articolo 6 bis, al solo fine
di permettere il coordinamento ed il funzionamento di strutture complesse,
il ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con medesima
procedura, consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 3, lettera
c), del presente articolo;
|
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3ter. Per le
obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’ organizzazioni di
volontariato, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul
patrimonio dell’organizzazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono
rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione. |
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4.
Le organizzazioni di volontariato possono
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure
occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta. |
identico |
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5.
Le organizzazioni svolgono le attività di
volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti
dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. |
identico |
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ART. 4.
ASSICURAZIONI DEGLI ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
ART. 4.
ASSICURAZIONI DEGLI ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
|
1.
Le organizzazioni di volontariato debbono
assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso terzi. |
identico |
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2.
Con decreto del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi
assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono
disciplinati i relativi controlli. |
2.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o
collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
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ART. 5.
RISORSE ECONOMICHE |
ART. 5.
RISORSE ECONOMICHE |
|
1.
Le organizzazioni di volontariato
traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per le
svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti
b) contributi di privati
c) contributi dello Stato, di Enti o
di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti
d) contributi di organismi
internazionali
e) donazioni e lasciti testamentari
f) rimborsi derivanti da convenzioni
g) entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali
|
1.
Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli
aderenti;
b) contributi di
privati;
c) contributi dello
Stato, dell’Unione europea, delle regioni, degli enti locali, dei fondi
speciali di cui al successivo articolo 15, di enti o di istituzioni
pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti e alla copertura delle spese di gestione;
d) contributi di
organismi internazionali;
e) donazioni e
lasciti testamentari;
f) entrate
derivante da convenzioni;
g) entrate derivante
da attività commerciali e produttive marginali;
h) rendite da
patrimoni;
i) ogni altra
entrata, finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 1
della presente legge.
|
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2.
Le organizzazioni di volontariato, prive
di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all' art. 6, possono
acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo
svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli
600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio
d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro
rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli
accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto. |
identico
|
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3.
I beni di cui al comma 2 sono intestati
alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si
applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. |
identico |
|
4.
In caso di scioglimento, cessazione
ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente
dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della
liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti
in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le
disposizioni del codice civile. |
4.
In caso di scioglimento, cessazione
ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente
dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della
liquidazione sono devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti
in analogo settore, secondo, le indicazioni contenute nello statuto o negli
accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice
civile. |
|
ART. 6.
REGISTRI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISTITUITI DALLE REGIONI
E DALLE PROVINCE
AUTONOME |
ART. 6.
REGISTRI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISTITUITI DALLE REGIONI
E DALLE PROVINCE
AUTONOME |
|
1.
Le Regioni e le province autonome
disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni di volontariato |
identico
|
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2.
L'iscrizione ai registri è condizione
necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le
convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo le
disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. |
identico
|
|
3.
Hanno diritto ad essere iscritte nei
registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui
all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e
dello statuto o degli accordi degli aderenti. |
identico
|
|
4.
Le regioni e le province autonome
determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento
dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le
Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con
provvedimento motivato. |
identico
|
|
5.
Contro il provvedimento di diniego
dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso
ricorso, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amm.vo
regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito di ricorso, uditi i difensori delle
parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è
appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio
di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. |
identico
|
|
6.
Le Regioni e le prov. autonome inviano
ogni anno copia aggiornata dai registri all'Osservatorio Nazionale per il
volontariato, previsto dall' art. 12 |
identico
|
|
7.
Le organizzazioni iscritte nei registri
sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di
cui all' art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti
eroganti. |
identico
|
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6bis. Registro
delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale. |
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|
1. È istituito,
presso il Ministero dal lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale
del volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche giovanili, il
registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale. |
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2. Possono
iscriversi al registro di cui al comma 1 del presente articolo le
organizzazioni di volontariato che, direttamente o attraverso i propri enti
coordinati o soci, o le proprie articolazioni territoriali, siano presenti
in almeno sette regioni e venti province. |
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3. Con proprio
decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 12 della presente legge,
stabilisce la modalità di attuazione del presente articolo. |
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ART. 7.
CONVENZIONI |
ART. 7.
CONVENZIONI |
|
1.
Lo Stato, le Regioni, le prv. autonome,
gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con
le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri
di cui all' art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. |
1.
Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti
pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui agli articoli
6 e 6bis e che dimostrino attitudine e capacità operativa. |
|
2.
Le convenzioni devono contenere
disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il
rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere
forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità e le
modalità di rimborso spese. |
identico
|
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3.
La copertura assicurativa di cui all' art.4
è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. |
identico |
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ART. 8.
AGEVOLAZIONI FISCALI |
ART. 8.
AGEVOLAZIONI FISCALI |
|
1.
Gli atti costitutivi delle organizzazioni
di volontariato di cui all' art.3 della presente legge, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento
delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di
registro. |
1.
Gli atti costitutivi delle organizzazioni i volontariato di cui all’articolo
3, costituite esclusivamente per i fini di solidarietà di cui all’articolo 1
della presente legge, quelli connessi allo svolgimento delle loro attività
sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposto di registro. |
|
2.
Le operazioni effettuate dalle
organizzazioni di volontariato di cui all' art.3 della presente legge,
costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano
cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti
da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente
i fini su indicati. |
2.
Le operazioni effettuate dalle organizzazioni i volontariato di cui
all’articolo 3, costituite esclusivamente per i fini di solidarietà di cui
all’articolo 1 della presente legge, non si considerano cessioni di beni, né
prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; le
donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni
imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini
suindicati. |
|
3.
All'articolo 17 della legge 29 dicembre
1990, nr. 408, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti
legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri
direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali
in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite
esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a
finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente
in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni
negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla
lettera a del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette
erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, nr. 317, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni
ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della
somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino
ad un massimo di lire 100 milioni. |
identico
|
|
4.
I proventi derivanti da attività
commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai
fini IRPEG e ILOR qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di
esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività,
decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali. |
4.
I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte dirette,
qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell’organizzazioni di volontariato. Fatto salvo il decreto del Ministro
delle finanze 25 maggio 1995, i criteri relativi al concetto di
marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro
dell’economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
|
|
5. All’articolo
10, comma 1, del decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986 n.
917, e successive modificazioni, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la
seguente
«l-quater). I
contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e
successive modificazioni, inscritte nei registri istituiti dallo stato,
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, per un importo
non superiore al 4 per cento del reddito complessivo dichiarato.»
|
|
|
6. Fermi restando
i diritti e le agevolazioni previsti dagli articoli 24, comma 1, 28,31,
comma 1, e 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore delle
organizzazioni di volontariato si applicano anche le agevolazioni di cui
all’articolo 21, 24, commi 2 e 3, 31, comma 2, della suddetta legge. |
|
|
7. Ai sensi
dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150. la Presidenza del
Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti
dall’Osservatorio nazionale per il volontariato. |
|
|
8. All’articolo
6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali,» sono inserite le seguenti: «alle organizzazione di volontariato
iscritte nei registri statale, regionali e delle province autonome, ». |
|
ART. 9.
VALUTAZIONE DELL'IMPONIBILE |
ART. 9.
VALUTAZIONE DELL'IMPONIBILE |
|
1.
Alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1973, nr. 538. |
1.
Alle organizzazioni di volontariato nei registri di cui agli articoli
6 e 6bis si applicano le disposizioni di cui all’articolo 111,
comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. |
|
ART. 10.
NORME REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME |
ART. 10.
NORME REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME |
|
1.
Le leggi regionali e provinciali devono
salvaguardare l'autonomia di organizzazione e iniziativa del volontariato e
favorirne lo sviluppo. |
1.
Le leggi regionali e provinciali, in attuazione del principio di
sussidiarietà di cui all’articolo 118, comma 4, della Constituzione,
salvaguardano l’autonomia di organizzazione e di iniziativa del
volontariato e ne favoriscono lo sviluppo. |
|
2.
In particolare disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le
organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto
dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di
strutture convenzionate con le Regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione
consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6
alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno
titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione
delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo,
secondo quanto previsto dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di
finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari
aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai
corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o
promossi dalle Regioni, dalla province autonome e dagli Enti locali nei
settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse. |
abrogato
|
|
ART. 11.
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE ED ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI |
ART. 11.
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE ED ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI |
|
1.
Alle organizzazioni di volontariato,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di
cui al capo V della legge 7 agosto 1990, nr. 241. |
identico
|
|
2.
Ai fini di cui al comma 1, sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statuari delle organizzazioni. |
identico |
|
ART. 12.
OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO |
ART. 12.
OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO |
|
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri e su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito
l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per
gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti
delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno
sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del
personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvede al censimento delle
organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle
attività da esse svolte.
b) promuove ricerche e studi in Italia
e all'estero;
c) fornisce ogni utile elemento per la
promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approva progetti sperimentali
elaborati anche in collaborazione con gli Enti locali; da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri per far fronte ad emergenze sociali e per
favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate.
e) offre sostegno e consulenza per
progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza
della presente legge;
f) pubblica un rapporto biennale
sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;
g) sostiene, anche con la
collaborazione delle Regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per
la prestazione dei servizi
h) pubblica un Bollettino periodico di
informazione e promuove altre iniziative finalizzate alla circolazione delle
notizie attinenti l'attività di volontariato;
i) promuove, con cadenza triennale,
una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i
soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati
|
1bis.
L’Osservatorio, che si avvale del
personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Direzione
Generale del volontariato, l’associazionismo sociale, resta in carica tre
anni. Per lo svolgimento dei suo compiti, l’Osservatorio adotto apposito
regolamento.
1ter.
L’Osservatorio ha i seguenti
compiti:
a) esprime pareri
consultivi non vincolanti e formula osservazioni e proposte agli organi
dello Stato, delle regioni e degli enti locali nelle materie di sua
competenza;
b) stabilisce
raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali
che perseguano analoghe finalità, in particolare con l’Osservatorio
nazionale dell’associazionismo e con l’Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale;
c) promuove
ricerche e studi in Italia e all’estero;
d) approva
progetti di particolare rilevanza nazionale elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato
iscritti nei registri di cui agli articoli 6 e 6bis, sulla base dei
criteri fissati con direttiva dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
e) offre
sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche- dati
nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblica, in
concomitanza con la Conferenza di cui alla lettera i), un rapporto
sull’andamento del fenomeno e sulla stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;
g) sostiene,
anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti
istituzionali, iniziativi di formazione ed aggiornamento;
h) promuove
iniziative di informazione e comunicazione e altre iniziative finalizzate
alla circolazione delle notizie attinenti l’attività di volontariato;
i) promuove,
con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale
partecipano tutti soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati.
|
|
2.
È istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il
volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui
alla lettera d) del comma 1 |
2. Al
finanziamento dei compiti di cui al comma 1 si provvede mediante il Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 80, comma 17, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni. |
|
ART. 13.
LIMITI DI APPLICABILITÀ |
ART. 13.
LIMITI DI APPLICABILITÀ |
|
1.
È fatta salva la normativa vigente per le
attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con
particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione civile e a questo connesse con il servizio civile
sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, nr. 772. |
1.
È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non
contemplate nella presente legge. |
|
ART. 14.
AUTORIZZAZIONE DI SPESA E COPERTURA FINANZIARIA |
ART. 14.
AUTORIZZAZIONE DI SPESA E COPERTURA FINANZIARIA |
|
1.
Per il funzionamento dell'Osservatorio
nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2
dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del
volontariato di cui al comma 1, lettera i) dello stesso articolo 12, è
autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991,
1992 e 1993. |
1. Per il
finanziamento dei compiti di cui all’articolo 12, comma 1bis, è autorizzata
una spesa annuale non inferiore a tre milioni e cinquecentomila euro. |
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2.
All'onere di cui al comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento "Legge -quadro sulle organizzazioni di
volontariato". |
abrogato |
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3.
Le minori entrate derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate
complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:
"Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato". |
abrogato |
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ART. 15.
FONDI SPECIALI PRESSO LE REGIONI |
ART. 15.
FONDI SPECIALI PRESSO LE REGIONI |
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1.
Gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 20 novembre 1990, nr. 356, devono prevedere nei
propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui
alla lettera d) del comma 1, venga destinata alla costituzione di fondi
speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli Enti
locali, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di
volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e
qualificarne l'attività |
1.
Gli enti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, devono prevedere nei propri statuti
che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri avanzi
d’esercizio, al netto degli accantonamenti obbligatori, e di quelli
per la salvaguardia del patrimonio, effettuati in conformità alla normativa
vigente in materia di fondazioni bancarie, venga destinata alla
costituzione di fondi speciali presso le regioni per gli scopi di cui
all’articolo 15bis. Tale quota maturerà interessi nella misura del tasso
ufficiale di riferimento dalla data dell’assemblea di approvazione del
bilancio fino alla data di accreditamento della stessa. |
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2.
Le Casse di risparmio, fino a quando non
abbiamo proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1
del citato decreto legislativo nr. 356 del 1990, devono destinare alle
medesime finalità di cui al comma 1 una quota pari ad un decimo delle somme
destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi
dell'articolo 35, comma 3, del regio decreto 25 aprile 1923, nr. 967, e
successive modificazioni. |
2. Gli enti di
cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono
le somme:
a) nella misura
del 50% in favore del fondo speciale, di cui all’articolo 15bis, costituito
presso la regione in cui gli enti abbiano sede legale;
b) nella misura
del 30% in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai
suddetti enti;
c) nella misura
20% in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale presso il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato ad integrare i
fondi speciali costituiti presso le ragioni destinatari ai accantonamenti di
minore entità effettuati ai sensi delle lettera a) e b) di cui al presente
comma. Con proprio decreto, sentito l’Osservatorio nazionale per il
volontariato e l’Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro
stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo fra il fondi
speciali costituiti presso le regioni, tenuto conto, fra l’altro, della
dotazione dei fondi regionali, della popolazione residente e del numero di
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ciascuna regione. |
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3.
Le modalità di attuazione delle norme di
cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge. |
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15bis. Comitati di
gestione |
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1. Presso ogni
regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n.
266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti
di cui all’articolo 15. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente
speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili
in misura non inferiore al 60% per i centri di servizio di cui all’articolo
15ter, e nella misura restante per le spese di attività, di cui al comma 4,
lettera e), del presente articolo, e di funzionamento del comitato di
gestione.
2. Ogni fondo
speciale è amministrato da un comitato di gestione, ente di natura
privatistica, composta da:
a) un membro in
rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni
delle disposizioni regionali in materia;
b) quadro
rappresentanti delle organizzazioni di volontariato – iscritte nei registri
regionali – eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove
queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni
regionali in materia;
c) un membro
nominato dal Ministro lavoro e delle politiche sociali;
d) sette membri
nominato dagli enti di cui all’articolo 15;
e) un membro
nominato dall’Associazione delle casse di risparmio italiane;
f) un membro in
rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le
previsioni delle disposizioni regionali in materia.
3. Il comitato di
gestione resta in carica per tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno
successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I
membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del
mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il
membro così sostituito. Il comitato può deliberare quando sia stata nominata
la metà più uno dei componenti.
4. Il comitato di
gestione;
a) istituisce con
provvedimento motivato i centri di servizio nella regione, sulla base di
criteri adeguatamente pubblicizzati;
b) istituisce
l’elenco regionale dei centri di servizio, denominato elenco regionale dei
centri di servizio di cui all’articolo 15 dalla legge 11 agosto 1991, n.
266, e ne pubblicizza l’esistenza; iscrive a cancella i centri di servizio
sulla base dei criteri di cui alla lettera a); esercita il controllo ed
adotto sanzioni nei loro confronti;
c) nomina un
membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei
centri di servizio di cui al successivo art. 15ter;
d) ripartisce
annualmente, fra i centri di servizi istituiti presso la regione, una quota
non inferiore al 60% delle somme scritturate nel fondo speciale si cui al
presente articolo; la misura di tale quota deve in ogni caso permettere ai
centri di servizio per il volontariato di cui al successivo articolo 15ter
lo svolgimento dei propri compiti;
e) ripartisce
annualmente, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di
attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri regionali anche in forma associata tramite i centri di servizio, la
quota restante, dedotti l’importo di cui alla lettera d) e la quota
destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, delle
somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo. Il
comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di
intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali. |
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15ter. Centri di
servizio per il volontariato |
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1. Le
organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti
locali e gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 15, possono richiedere al
comitato di gestione la costituzione di centri di servizio,
a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti,
con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.
2. I centri di
servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare la attività di
volontariato. A tal fine erogano l e proprie prestazioni sotto forma di
servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non
iscritte nei registri regionale.
3. Le modalità di
attuazione delle norme di cui agli articoli 15, 15bis e 15ter saranno
stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre
mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. |
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ART. 16.
NORME TRANSITORIE E FINALI |
ART. 16.
NORME TRANSITORIE E FINALI |
|
1.
Fatte salve le competenze delle Regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le
Regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei
principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua
entrata in vigore. |
abrogato
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ART. 17.
FLESSIBILITÀ NELL'ORARIO DI LAVORO |
ART. 17.
FLESSIBILITÀ NELL'ORARIO DI LAVORO |
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1.
I lavoratori che facciano parte di
organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter
espletare l'attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme
di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai
contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione
aziendale. |
1.
I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di
cui all’articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno
diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle
turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi. |
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2.
All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983,
nr. 93 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali
disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino
nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e
gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee
dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di
flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con
l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".
La presente legge
munita di sigillo di Stato sarà inserita nella raccolta Uff.le degli Atti
Normativi della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |
2. I membri degli
organi di direzione delle organizzazioni di volontariato iscritte ai
registri di cui all’articolo 6bis hanno diritto a permessi non retribuiti,
nella misura ed alle condizioni disposte dai contratti collettivi. |