Il Volontariato online

 














 

  
 

Verso la modifica della legge quadro sul volontariato
 

"Stati generali del volontariato" : è stato questo il tema di un convegno a cui l'Osservatorio nazionale del volontariato e la Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali hanno affidato l'oneroso compito di presentare la nuova proposta di legge per il volontariato che andrà a modificare per ampi tratti la "legge quadro" approvata nel 1991.
La scheda che segue offre la possibilità di un confronto sinottico tra la normativa attualmente in vigore e la nuova proposta.  

 

Legge 11 agosto 1991, n. 266

Legge quadro sul volontariato

Norme in materia di
organizzazioni di volontariato

ART. 1.
FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE

ART. 1.
FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE

1. La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle prov. autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

1. La Repubblica italiana, in attuazione dei principi fondamentali di solidarietà, di uguaglianza e di sussidiarietà di cui agli articoli 2, 3 e 18, comma 4, della Costituzione, riconosce il valore sociale e favorisce la funzione dell’attività di volontario come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità i carattere sociale, civile, culturale.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le prov. autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti.

 

 

abrogato

ART. 2.
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ART. 2.
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità di solidarietà di cui all’articolo 1 delle presente legge.

2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

 

 

Identico

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

 

 

identico

ART. 3.
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 3.
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

1. È organizzazione volontariato ogni organismo liberamente costituto al fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

 

1bis. Sono considerati organizzazioni di volontariato gli enti di coordinamento e la associazione di organizzazioni di volontariato. Per enti di coordinamento e associazione di organizzazione volontariato si intendono quei soggetti i cui enti coordinati o soci, o le cui articolazioni territoriali siano organizzazioni di volontario. 

 

1ter. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale, le associazioni che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi degli associati e tutte le associazioni che abbiano finalità diverse da quelle previste dell’articolo 1 della presente legge.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle finalità di solidarietà di cui all’art 1 della presente legge.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

3. Negli Accordi istitutivi, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quando disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previste:

a) l’assenza di fini di lucro;

b) la democraticità della struttura, con particolare riguardo alla elettività delle cariche associative e alle modalità di approvazione del rendiconto;

c) la gratuità delle cariche associative;

d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti;

f) l’obbligo di formazione del rendiconto.

 

3bis. In relazione alla struttura complessa e alle finalità perseguite da talune organizzazioni di volontariato, il ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con proprio decreto, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 12 della presente legge, consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo; per le sole organizzazioni iscritte al registro di cui all’articolo 6 bis, al solo fine di permettere il coordinamento ed il funzionamento di strutture complesse, il ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con medesima procedura, consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo;

 

3ter. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’ organizzazioni di volontariato, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’organizzazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

 

identico

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

identico

ART. 4.
ASSICURAZIONI DEGLI ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 4.
ASSICURAZIONI DEGLI ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

 

identico

2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

2. Con decreto  del Ministro delle attività produttive, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

 

ART. 5.
RISORSE ECONOMICHE

ART. 5.
RISORSE ECONOMICHE

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per le svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti

b) contributi di privati

c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

d) contributi di organismi internazionali

e) donazioni e lasciti testamentari

f) rimborsi derivanti da convenzioni

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

 

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;

 b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, dell’Unione europea, delle regioni, degli enti locali, dei fondi speciali di cui al successivo articolo 15, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e alla copertura delle spese di gestione;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) entrate derivante da convenzioni;

g) entrate derivante da attività commerciali e produttive marginali;

h) rendite da patrimoni;

i) ogni altra entrata, finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 1 della presente legge.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all' art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

identico

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

 

 identico

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, secondo, le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

ART. 6.
REGISTRI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISTITUITI DALLE REGIONI
E DALLE PROVINCE AUTONOME

ART. 6.
REGISTRI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISTITUITI DALLE REGIONI
E DALLE PROVINCE AUTONOME

1. Le Regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato

identico

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

identico

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

 identico

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

identico

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amm.vo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito di ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

 identico

6. Le Regioni e le prov. autonome inviano ogni anno copia aggiornata dai registri all'Osservatorio Nazionale per il volontariato, previsto dall' art. 12

identico

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all' art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

 identico

 

6bis. Registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale.

 

1. È istituito, presso il Ministero dal lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale del volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche giovanili, il registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale.

 

2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 del presente articolo le organizzazioni di volontariato che, direttamente o attraverso i propri enti coordinati o soci, o le proprie articolazioni territoriali, siano presenti in almeno sette regioni e venti province.

 

3. Con proprio decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 12 della presente legge, stabilisce la modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 7.
CONVENZIONI

ART. 7.
CONVENZIONI

1. Lo Stato, le Regioni, le prv. autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all' art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui agli articoli 6 e 6bis e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità e le modalità di rimborso spese.

 

 identico

3. La copertura assicurativa di cui all' art.4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

identico

ART. 8.
AGEVOLAZIONI FISCALI

ART. 8.
AGEVOLAZIONI FISCALI

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all' art.3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni i volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per i fini di solidarietà di cui all’articolo 1 della presente legge, quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposto di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all' art.3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini su indicati.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni i volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per i fini di solidarietà di cui all’articolo 1 della presente legge, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, nr. 408, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, nr. 317, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.

 identico

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG e ILOR qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte dirette, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazioni di volontariato. Fatto salvo il decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, i criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

5. All’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente

 «l-quater). I contributi, le   donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni, inscritte nei registri istituiti dallo stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, per un importo non superiore al 4 per cento del reddito complessivo dichiarato.» 

 

6. Fermi restando i diritti e le agevolazioni previsti dagli articoli 24, comma 1, 28,31, comma 1, e 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore delle organizzazioni di volontariato si applicano anche le agevolazioni di cui all’articolo 21, 24, commi 2 e 3, 31, comma 2, della suddetta legge.

 

7. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150. la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio nazionale per il volontariato.

 

8. All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,» sono inserite le seguenti: «alle organizzazione di volontariato iscritte nei registri statale, regionali e delle province autonome, ».

ART. 9.
VALUTAZIONE DELL'IMPONIBILE

ART. 9.
VALUTAZIONE DELL'IMPONIBILE

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, nr. 538.

1. Alle organizzazioni di volontariato nei registri di cui agli articoli 6 e 6bis si applicano le disposizioni di cui all’articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

ART. 10.
NORME REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ART. 10.
NORME REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

1. Le leggi regionali e provinciali, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, comma 4, della Constituzione, salvaguardano l’autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e ne favoriscono lo sviluppo.

2. In particolare disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le Regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle Regioni, dalla province autonome e dagli Enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

abrogato

ART. 11.
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE ED ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 11.
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE ED ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, nr. 241.

 identico

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari delle organizzazioni.

 

 identico

ART. 12.
OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

ART. 12.
OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte.

b) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli Enti locali; da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

e) offre sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostiene, anche con la collaborazione delle Regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi

h) pubblica un Bollettino periodico di informazione e promuove altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati

 

1bis. L’Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Direzione Generale del volontariato, l’associazionismo sociale, resta in carica tre anni. Per lo svolgimento dei suo compiti, l’Osservatorio adotto apposito regolamento.

 1ter. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:

 

a) esprime pareri consultivi non vincolanti e formula osservazioni e proposte agli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali nelle materie di sua competenza;

b) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguano analoghe finalità, in particolare con l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e con l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

c) promuove ricerche e studi in Italia e all’estero;

d) approva progetti di particolare rilevanza nazionale elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritti nei registri di cui agli articoli 6 e 6bis, sulla base dei criteri fissati con direttiva dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e) offre sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche- dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblica, in concomitanza con la Conferenza di cui alla lettera i), un rapporto sull’andamento del fenomeno e sulla stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostiene, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziativi di formazione ed aggiornamento;

h) promuove iniziative di informazione e comunicazione e altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l’attività di volontariato;

i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1

2. Al finanziamento dei compiti di cui al comma 1 si provvede mediante il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 13.       
LIMITI DI APPLICABILITÀ

ART. 13.   
LIMITI DI APPLICABILITÀ

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a questo connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, nr. 772.

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge.

ART. 14.
AUTORIZZAZIONE DI SPESA E COPERTURA FINANZIARIA

ART. 14.
AUTORIZZAZIONE DI SPESA E COPERTURA FINANZIARIA

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i) dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

1. Per il finanziamento dei compiti di cui all’articolo 12, comma 1bis, è autorizzata una spesa annuale non inferiore a tre milioni e cinquecentomila euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Legge -quadro sulle organizzazioni di volontariato".

 

 

abrogato

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".

 

 

 

abrogato

ART. 15.
FONDI SPECIALI PRESSO LE REGIONI

ART. 15.
FONDI SPECIALI PRESSO LE REGIONI

1. Gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, nr. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli Enti locali, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività

1. Gli enti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri avanzi d’esercizio, al netto degli accantonamenti obbligatori, e di quelli per la salvaguardia del patrimonio, effettuati in conformità alla normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni per gli scopi di cui all’articolo 15bis. Tale quota maturerà interessi nella misura del tasso ufficiale di riferimento dalla data dell’assemblea di approvazione del bilancio fino alla data di accreditamento della stessa.

2. Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiamo proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo nr. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del regio decreto 25 aprile 1923, nr. 967, e successive modificazioni.

2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme:

 

a) nella misura del 50% in favore del fondo speciale, di cui all’articolo 15bis, costituito presso la regione in cui gli enti abbiano sede legale;

 

b) nella misura del 30% in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti;

 

c) nella misura 20% in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale presso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso le ragioni destinatari ai accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettera a) e b) di cui al presente comma. Con proprio decreto, sentito l’Osservatorio nazionale per il volontariato e l’Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo fra il fondi speciali costituiti presso le regioni, tenuto conto, fra l’altro, della dotazione dei fondi regionali, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ciascuna regione.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

 

15bis. Comitati di gestione

 

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti di cui all’articolo 15. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore al 60% per i centri di servizio di cui all’articolo 15ter, e nella misura restante per le spese di attività, di cui al comma 4, lettera e), del presente articolo, e di funzionamento del comitato di gestione.

 2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, ente di natura privatistica, composta da:

 a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

 

b) quadro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato – iscritte nei registri regionali – eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

 

c) un membro nominato dal Ministro lavoro e delle politiche sociali;

 

d) sette membri nominato dagli enti di cui all’articolo 15;

 

e) un membro nominato dall’Associazione delle casse di risparmio italiane;

 

f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

 

3. Il comitato di gestione resta in carica per tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. Il comitato può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

 

4. Il comitato di gestione;

 

a) istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;

 

b) istituisce l’elenco regionale dei centri di servizio, denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all’articolo 15 dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l’esistenza; iscrive a cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a); esercita il controllo ed adotto sanzioni nei loro confronti;

 

c) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 15ter;

 

d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizi istituiti presso la regione, una quota non inferiore al 60% delle somme scritturate nel fondo speciale si cui al presente articolo; la misura di tale quota deve in ogni caso permettere ai centri di servizio per il volontariato di cui al successivo articolo 15ter lo svolgimento dei propri compiti;

 

e) ripartisce annualmente, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali anche in forma associata tramite i centri di servizio, la quota restante, dedotti l’importo di cui alla lettera d) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali.

 

15ter. Centri di servizio per il volontariato

 

1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.

 

2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare la attività di volontariato. A tal fine erogano l e proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionale.

 

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui agli articoli 15, 15bis e 15ter saranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 16.
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 16.
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

abrogato

ART. 17.
FLESSIBILITÀ NELL'ORARIO DI LAVORO

ART. 17.
FLESSIBILITÀ NELL'ORARIO DI LAVORO

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare l'attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, nr. 93 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

La presente legge munita di sigillo di Stato sarà inserita nella raccolta Uff.le degli Atti Normativi della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

2. I membri degli organi di direzione delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all’articolo 6bis hanno diritto a permessi non retribuiti, nella misura ed alle condizioni disposte dai contratti collettivi.

 

|BACKHOME VOLONTARIATO | HOME OIKOS | HOME INFORMAGIOVANI

   
 

   Copyright © 2000 Associazione Oikos