Premessa
L’ art. 12, comma 1,
lettera d), della legge n. 266 dell’11 agosto 1991 prevede la possibilità
per l’Osservatorio Nazionale per il Volontariato di approvare progetti
sperimentali elaborati e proposti, anche in collaborazione con Enti
pubblici territoriali, da organizzazioni di volontariato e destinati a
fronteggiare emergenze sociali e a favorire l’applicazione di avanzate
metodologie di intervento.
Tenuto conto di quanto
previsto nell’art. 12 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, il presente
provvedimento stabilisce:
§
i requisiti soggettivi delle
associazioni proponenti;
§
i requisiti oggettivi per la
presentazione di progetti sperimentali per l’anno 2006;
§
le priorità e i criteri di
valutazione individuati dall’Osservatorio, a cui fare riferimento nella
selezione dei progetti presentati.
1. Requisiti
soggettivi
Possono richiedere il
finanziamento per la realizzazione dei progetti indicati in premessa le
organizzazioni di volontariato che siano legalmente costituite da almeno
due anni alla data di pubblicazione della presente Direttiva nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, a pena di decadenza, per
tutta la durata di attuazione del progetto finanziato, e risultino
regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui
all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere
regionali e provinciali attuative della predetta legge quadro.
I progetti possono essere
presentati da:
1.
singole associazioni di volontariato;
2.
più organizzazioni di volontariato
congiuntamente.
Ciascuna organizzazione non
può presentare, a pena di esclusione, in forma singola od associata, più
di un progetto.
In caso di collaborazioni
con enti locali la responsabilità del progetto è comunque
dell’associazione proponente.
Nella ipotesi di cui al
punto 2):
§ tutte
le organizzazioni di volontariato devono essere legalmente costituite da
almeno due anni alla data di pubblicazione della presente Direttiva ed
iscritte nei Registri Regionali del Volontariato;
§ qualora
il progetto proposto venga ammesso al finanziamento, dovrà essere indicata
l’associazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici devono
conferire la rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di
procura legale.
I progetti dovranno essere
realizzati direttamente dalle organizzazioni proponenti.
Per la realizzazione dei
progetti finanziati dalla presente Direttiva non sono ammesse deleghe a
soggetti esterni, salvo nei casi di attività ritenute essenziali, non
realizzabili dall’associazione proponente per mancanza di risorse interne,
e previa esplicita autorizzazione formale da parte della Divisione III
Volontariato della Direzione Generale per il Volontariato,
l’Associazionismo e le Formazioni Sociali.
2.
Requisiti oggettivi e priorità
2.1 Ambiti
operativi e durata
Per l’anno
2006
i
progetti devono riguardare l’ambito del disagio sociale, anche con
l’eventuale coinvolgimento degli Enti pubblici territoriali, nonché del
Terzo settore per favorire l'introduzione e la diffusione di metodologie
di intervento particolarmente avanzate.
I progetti dovranno
possedere una o più delle seguenti caratteristiche:
1. Innovatività,
con riferimento al contesto territoriale, alla tipologia di intervento e
alla realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata valenza
sociale;
2. Interventi
pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di
intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti
territoriali;
3. Creazione
di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del
volontariato e del terzo settore, e di collaborazione con enti locali,
enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati.
Gli elementi indicati nei
punti precedenti dovranno essere adeguatamente illustrati nell'ambito
della descrizione del progetto.
Sarà data priorità ai progetti
concernenti:
A. nuove
metodologie tese al contrasto e alla prevenzione del disagio minorile e
giovanile, incluso quello relativo ai giovani immigrati e agli anziani;
B. contrasto
di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori,
soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali e in
difficoltà, persone senza fissa dimora, nomadi ed immigrati, detenuti ed
ex detenuti, malati terminali, alcolisti, persone con disabilità fisica,
sensoriale e mentale ed i loro genitori e familiari, etc.) e/o
creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a
sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette;
C. promozione
di forme di volontariato che prevedano la partecipazione dei
giovani, ivi compresi i giovani immigrati, sviluppando in tal modo
esperienze educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione
giovanile.
In riferimento a quanto
previsto dall'art. 13 della legge n. 266/91, non saranno presi in
considerazione:
a) progetti
attinenti la materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che
ricadono nella disciplina della legge n. 49/87;
b)
progetti attinenti la materia della protezione civile.
Le iniziative progettuali
proposte non possono avere durata superiore a dodici mesi,
con decorrenza dalla data comunicata dall’organizzazione di volontariato
all’Amministrazione successivamente alla conferma dell’avvenuta
registrazione della convenzione.
2.2. Indicazioni
relative ai costi
Le
disponibilità finanziarie relative all’anno in corso dovrebbero risultare,
come per lo scorso anno, pari a circa € 1.000.000,00 complessivi.
Tuttavia, una più precisa determinazione dell’ammontare del finanziamento
sarà possibile soltanto all’esito delle procedure, tuttora in corso, di
imputazione contabile di dette risorse finanziarie sul pertinente capitolo
di spesa.
L’Amministrazione si riserva di rendere noto tale ammontare sul sito del
Ministero, costituendo tale adempimento comunicazione formale a tutti gli
effetti.
Il costo
complessivo di ciascun progetto, a pena di inammissibilità, non potrà
superare l'ammontare complessivo di euro 50.000,00
(cinquantamila/00).
L’organizzazione di
volontariato proponente deve concorrere in misura non inferiore ad almeno
il 10% del costo complessivo del progetto, specificando
dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio:
quote associative, donazioni, introiti legati all'attività svolta
dall'organizzazione proponente, quote di ammortamento delle strutture, dei
servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione
del progetto).
Tale specifico obbligo deve essere indicato nella domanda di finanziamento
e deve essere riprodotto nel piano economico, a conferma della concreta
capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso
alla realizzazione del progetto proposto.
I costi previsti per le
risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ivi compresi i
costi relativi al personale addetto alle pulizie, nonché i rimborsi delle
spese del personale interno ed esterno), coinvolte in qualsiasi fase della
realizzazione del progetto, non devono superare il 30%
dell'ammontare complessivo del costo del progetto, ivi comprese eventuali
spese di progettazione.
Le spese per attrezzature,
materiale didattico e materiale di consumo devono essere contenuti entro
l’importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto.
Rimane comunque esclusa dai
costi finanziari del progetto
ogni spesa
non riconducibile ad attività prevista nel progetto.
Costi generali (affitto,
acqua, luce, telefono, ecc.), che costituiscono spese per il finanziamento
dell’intera struttura potranno essere imputati al progetto in quota parte
(e non per l’intero costo sostenuto), attraverso una modalità di
ripartizione percentuale commisurata all’utilizzazione della struttura per
il progetto.
Il legale rappresentante
dell’associazione proponente o, nel caso in cui il progetto sia presentato
congiuntamente ad altre organizzazioni, dell’associazione capofila
dichiarerà, sotto la propria responsabilità, che il progetto non è stato
già oggetto di finanziamento da parte di altri fondi pubblici; dovrà
inoltre indicare l’eventuale co-finanziamento, che non è cumulabile con il
costo totale del progetto e non può costituire la quota parte dell’ente
proponente e capofila, precisandone la specifica fonte e quota pubblica
e/o privata.
3.1 Presentazione, valutazione e finanziamento
dei progetti
Modalità di presentazione
La domanda di finanziamento
di cui alla presente Direttiva deve essere compilata, su carta semplice,
secondo lo schema esemplificativo annesso alla presente Direttiva
(Allegato 1) e deve essere corredata da uno specifico elaborato
progettuale (Allegato 2) e da un piano economico (Allegato 3).
La domanda di
finanziamento, recante sulla busta la dizione “Progetto Sperimentale
volontariato - Direttiva
2006”, deve essere indirizzata e spedita tramite
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo corriere, al Ministero
della solidarietà sociale –Direzione generale per il Volontariato,
l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Osservatorio Nazionale per il
Volontariato – Divisione III Volontariato - Via Fornovo n. 8 – 00192 –
Roma. Le domande spedite dovranno pervenire al predetto indirizzo entro e
non oltre il termine di 35 giorni dalla pubblicazione della presente
Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il
suindicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo, si
intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
La domanda di
finanziamento può essere, altresì, presentata a mano presso la
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni
Sociali, Divisione III, al medesimo indirizzo, entro e non oltre le
ore 12 del giorno di scadenza del predetto termine. Per la presentazione
diretta delle domande di finanziamento l’ufficio competente sarà aperto
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali, escluso il sabato.
La data di acquisizione
delle domande è stabilita e comprovata, nel caso di spedizione, dal timbro
a data apposto dalla Divisione III della Direzione Generale del
Volontariato e nel caso di presentazione diretta, dalla ricevuta
rilasciata dalla suddetta Divisione con l’indicazione della data e
dell’ora di consegna. Non fa fede il timbro postale di spedizione.
L’Amministrazione è
esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito della
domanda spedita.
La domanda dovrà:
1.
essere presentata da parte di un’organizzazione che abbia i
requisiti soggettivi precedentemente indicati;
2.
essere redatta e compilata secondo lo schema di cui all’Allegato 1
della presente direttiva e sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto o dei soggetti proponenti, nella consapevolezza delle sanzioni
penali previste dall’ art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di falsità in
atti o dichiarazioni mendaci;
3.
essere corredata dal progetto per cui si chiede il finanziamento
(avente i requisiti oggettivi sopraindicati, redatto in formato sia
cartaceo sia elettronico, conformemente al formulario di cui all’Allegato
2 comprensivo del piano economico di cui all’Allegato 3, unitamente ad una
dichiarazione di autenticità e veridicità delle informazioni ivi contenute
sottoscritta dal legale rappresentante;
4.
contenere copia conforme dell’atto costitutivo dell’associazione e
dello statuto, comprensivi di eventuali integrazioni (redatti
conformemente al disposto del comma 3, art. 3, della legge n. 266/1991);
5.
contenere copia conforme dell’atto di iscrizione nel registro
generale delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 6 della
legge 266/1991 e dichiarazione resa dal legale rappresentante da cui
risulti il permanere - alla data di presentazione della domanda di
finanziamento - dell’iscrizione nel Registro Generale del Volontariato
nella Regione o Provincia ove ha sede l’associazione;
6.
contenere copia conforme dell’atto da cui risulti il conferimento
dei poteri al legale rappresentante;
7.
contenere copia del documento di riconoscimento e dichiarazione,
resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante di non avere precedenti
giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del
DPR n. 313/2002 e di non avere in corso procedimenti penali; in caso
contrario, dovranno essere indicate le condanne riportate e la relativa
sentenza, specificando anche se siano stati applicati amnistia, indulto,
perdono giudiziale, non menzione nonché i procedimenti penali pendenti;
8.
contenere una dichiarazione resa dal legale rappresentante
dell’associazione dalla quale risulti che lo stesso progetto non è oggetto
di altri finanziamenti con risorse pubbliche dirette o indirette;
9.
contenere una dichiarazione, resa dal legale rappresentante
dell’associazione di volontariato, in cui viene indicata la parte del
progetto eventualmente co-finanziata da altre associazioni di
volontariato, da cooperative sociali, IPAB, Fondazioni, Enti pubblici
territoriali o altri soggetti, che non è cumulabile con il costo totale
del progetto e non può costituire la quota parte dell’ente proponente e
capofila;
10.
contenere una dichiarazione del legale rappresentante relativa alla
natura e alle origini delle risorse a carico dell’Associazione proponente
(di cui al precedente punto 2.2);
11.
contenere un’attestazione resa dal legale rappresentante, di
eventuali collaborazioni con altre associazioni di volontariato e con enti
pubblici e/o soggetti privati nel quadro del progetto, specificando
ruolo/funzione nella realizzazione del progetto;
12.
contenere il curriculum dell’associazione di
volontariato e i curricula degli eventuali partner non
istituzionali.
In tutti i casi in cui è richiesta la copia conforme all'originale occorre
produrre l'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine
della copia, a cura di un pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve
altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso
ed il timbro dell'ufficio, il numero dei fogli impiegati apponendo la
propria firma a margine di ciascun foglio.
In alternativa il rappresentante legale dell’organismo associativo può
esibire l’originale del documento all’Ufficio competente, producendo
contestualmente copia al funzionario preposto, che ne attesterà la
conformità all’originale ovvero può dichiarare la conformità all’originale
di una copia di un atto o di un documento o di un’attestazione (modelli di
versamento, ecc) mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà anche apponendo tale dichiarazione in calce alla copia stessa.
3.2 Cause di inammissibilità
Sono inammissibili e non
verranno prese in considerazione le richieste di finanziamento:
1) Non redatte e
compilate correttamente secondo gli allegati della presente direttiva
2) prive della firma del legale rappresentante, se esplicitamente
richiesta;
3) prive della copia conforme
dell’atto in cui risulti il conferimento dei poteri al legale
rappresentante;
4)
prive della
dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, attestante di non avere precedenti giudiziari tra quelli
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n. 313/2002 e di
non avere in corso procedimenti penali (di cui al precedente n. 7 del
punto 3.1); 5) pervenute
o consegnate a mano oltre i termini previsti dal precedente punto 3.1;
6)
presentate da associazioni di volontariato costituite da meno di
due anni; 7)
prive dell’attestazione dell’atto di iscrizione nel Registro
Generale del Volontariato nella Regione o Provincia ove ha sede
l’associazione; nonché della dichiarazione resa dal legale rappresentante
da cui risulti il permanere - alla data di presentazione della domanda di
finanziamento - dell’iscrizione al suddetto Registro;
8)
prive della copia conforme dell'atto costitutivo dell'associazione;
9)
prive della copia conforme dello statuto dell'associazione;
10) prive del piano economico; ovvero corredato da piano economico
incompleto (senza l’imputazione dei costi dell’assicurazione per i
volontari, per i destinatari e della fideiussione) o non compilato secondo
quanto previsto dalla Direttiva e dai relativi Allegati;
11) prive della dichiarazione del legale rappresentante relativa
alla natura e alle origini delle risorse a carico dell’Associazione
proponente;
12) con un costo complessivo del progetto superiore a euro
50.000,00;
13) che prevedono costi per le risorse umane (personale dipendente,
consulenti esterni, ivi compresi i costi relativi al personale addetto
alle pulizie, nonché ai rimborsi spese del personale interno ed esterno)
superiori al 30% del costo totale del progetto, ivi comprese
eventuali spese di progettazione;
14) che prevedono costi per i beni strumentali e materiale
didattico superiore al 15% del costo totale del progetto;
15) che prevedano una richiesta di finanziamento finalizzata
all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
16) che prevedano oneri relativi ad attività promozionali, seminari
e convegni dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al
progetto per cui si chiede il finanziamento;
17)
che prevedano spese per l'ordinario funzionamento e la gestione
dell'organizzazione, spese per le attrezzature o ogni altro tipo di spesa
non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto;
18)
prive della dichiarazione firmata dal rappresentante legale, relativa a
eventuali ulteriori finanziamenti, pubblici e/o privati (di cui al
precedente n. 8 del punto 3.1);
19)
prive della attestazione, nel caso in
cui il progetto venga realizzato da più organizzazioni congiuntamente, o
con enti pubblici e/o soggetti privati, del ruolo e/o funzione svolti da
ciascuna di esse nella realizzazione del progetto, nonché della
associazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici
conferiscono la rappresentanza mediante formale atto di procura legale;
20)
prive del curriculum dell'organizzazione di volontariato e degli
eventuali partner non istituzionali;
21)
relative a progetto attinente materia di protezione civile;
22)
relative a progetto attinente materia di cooperazione internazionale allo
sviluppo che ricade nella L.49/87;
23)
proposte da associazioni che non hanno presentato le relazioni finali per
progetti finanziati dall'Osservatorio e già terminati;
24)
comunque non conformi a indicazioni contenute nella presente Direttiva
3.3 Valutazione dei progetti
La valutazione dei
progetti ai fini della ammissibilità al finanziamento verrà compiuta da
una apposita Commissione, nominata dal Presidente
dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato entro il termine di
acquisizione delle domande di cui al punto 3.1.
Le domande pervenute verranno
esaminate sotto il profilo di ammissibilità e successivamente si procederà
alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili. I criteri sono
individuati nella seguente scheda di valutazione:
La Commissione provvederà
alla stesura della graduatoria finale che verrà approvata
dall'Osservatorio Nazionale per il Volontariato.
Il finanziamento per i progetti esaminati
potrà essere totalmente o anche parzialmente corrispondente alla
richiesta formulata dall’Associazione proponente. Nella seconda ipotesi è
consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto, da
concordare con l’Amministrazione erogante, e comunque tale da non
compromettere il perseguimento delle finalità previste.
La graduatoria verrà riportata in un provvedimento del Direttore
Generale che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero.
La predetta graduatoria contiene l’elenco dei progetti nell’ordine del
punteggio decrescente, attribuito dalla Commissione di valutazione,
finanziabili fino ad assorbimento delle risorse previste dalla presente
Direttiva.
Per quanto riguarda i
progetti immediatamente successivi in graduatoria ritenuti idonei, ma non
ammessi a finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili,
l’Amministrazione potrà procedere alla loro inclusione nell’iniziativa
sperimentale denominata “Adotta un Progetto”, come descritta sul
sito internet del Ministero.
Non sono ritenuti
idonei, e quindi finanziabili, i progetti che riportino un punteggio
inferiore al 40% del punteggio massimo ottenibile.
Per i progetti ammessi a
finanziamento le organizzazioni di volontariato potranno usufruire della
consulenza gratuita dei Centri di Servizio per il Volontariato (di cui al
D.M. dell’8 ottobre 1997), per la predisposizione degli atti formali
necessari all’avvio del progetto e per la predisposizione della
rendicontazione del progetto stesso. Al fine di rendere il più efficace
possibile il supporto alle Associazioni di volontariato, sarà mantenuto
uno stretto collegamento tra il Ministero ed il Coordinamento Nazionale
CSV.Net, ed i restanti centri non aderenti.
3.4
Progetti ammessi al finanziamento
Alle organizzazioni di volontariato il cui progetto sia stato
dichiarato ammissibile al finanziamento, verrà data apposita
comunicazione dalla Divisione III Volontariato della Direzione Generale
per il Volontariato.
Le organizzazioni di
volontariato ammesse a finanziamento dovranno, entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, inviare
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la seguente documentazione:
§
certificato penale e certificato
relativo a eventuali carichi pendenti del rappresentante legale
dell'organizzazione che ha ottenuto il finanziamento;
§
composizione dell’attuale organo
rappresentativo dell’Associazione;
§
codice fiscale dell'organizzazione;
§
estremi del conto corrente
bancario/postale (codice CAB e ABI) o di altra forma per l'accreditamento
della somma concessa;
§
ultimo bilancio consuntivo dell’ente
approvato;
§
documentazione inerente
l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso
terzi dei volontari e dei destinatari che prenderanno parte alle attività
progettuali.
Successivamente alla
ricezione e alla verifica della succitata documentazione, alle
Associazioni verrà trasmessa una convenzione, in quadruplice copia,
dalla quale risulti l'impegno a realizzare il progetto nei tempi e nei
modi previsti dalla presente direttiva, con l'indicazione della data di
inizio del progetto e della sua durata.
La documentazione e la
successiva convezione firmata dal rappresentante legale
dell'organizzazione di volontariato dovrà essere inviata a: "Osservatorio
Nazionale per il Volontariato – Direzione Generale per il Volontariato,
l'Associazionismo e le Formazioni Sociali - Ministero della solidarietà
sociale – Divisione III Volontariato - Via Fornovo, n. 8 – 00192 Roma", e
recare sulla busta la dizione "Progetto sperimentale volontariato ammesso
- Direttiva
2006".
Il mancato invio o
l'invio anche parziale della documentazione richiesta entro il termine
sopra indicato, comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento. In
entrambi i casi citati, potrà subentrare nel diritto al finanziamento il
progetto immediatamente successivo nella graduatoria di quelli dichiarati
ammissibili dalla Commissione di valutazione.
3.5
Modalità di erogazione del finanziamento
Il finanziamento verrà
erogato in due fasi:
§
la prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino ad
un massimo del 70% del finanziamento concesso, verrà versata
previa presentazione del progetto esecutivo e di apposita garanzia
fideiussoria di cui al successivo punto 5, e dopo la
registrazione della convenzione di cui al precedente punto 3
presso i competenti organi di controllo, tenuto conto della
disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio;
§ la
seconda quota, pari al saldo, verrà versata al termine della
realizzazione del progetto e a seguito dell’esito positivo
dell’accertamento da parte dell’Amministrazione della relazione finale
sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché
della rendicontazione delle spese sostenute per l'intero progetto
corredata delle relative fatture e/o giustificativi di spesa.
4.
Fideiussione
A garanzia dell’anticipo
richiesto (pari ad un massimo del 70% del finanziamento ministeriale
complessivamente concesso al progetto) le associazioni beneficiarie
dovranno stipulare apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
assicurativa.
Tale fideiussione, che
costituisce costo imputabile al progetto, deve essere presentata
dall’associazione contestualmente alla richiesta di anticipo, e
costituisce condizione necessaria al fine della erogazione del
finanziamento.
Il rilascio della fideiussione è
previsto da parte degli Istituti bancari e da parte di intermediari
finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal D.Lgs. 385/93,
e specificatamente:
1.
elenco generale tenuto dall’Ufficio
Italiano Cambi (art. 106), consultabile sul sito
http://www.uic.it ;
2.
elenco speciale vigilato dalla Banca
d’Italia (art. 107), consultabile su sito
http://www.bancaditalia.it;
3.
elenco delle imprese autorizzate da
ISVAP all’esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito
http://www.isvap.it.
La fideiussione bancaria o
la polizza fideiussoria assicurativa devono necessariamente contenere:
a) la
clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, di cui all’ art. 1944, secondo comma, del codice
civile;
b) la
previsione che, nel caso in cui l’Amministrazione rilevi a carico delle
associazioni beneficiarie delle inadempienze legate alla realizzazione del
progetto, il fideiussore si impegni, rinunciando ad opporre eccezioni, a
pagare irrevocabilmente e senza indugio a fronte di una semplice richiesta
scritta da parte dell’ Amministrazione
c) l’esplicita
dichiarazione della permanenza della loro validità, in deroga all’ art.
1957 del codice civile, fino al ventiquattresimo mese successivo alla data
di rendicontazione finale e, comunque, fino al rilascio di apposita
dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione
5.
Controllo e Monitoraggio
La Divisione III della Direzione
Generale per il Volontariato effettuerà attività di controllo e
monitoraggio, secondo la normativa nazionale di riferimento, alle
associazioni i cui progetti saranno finanziati.
Potranno essere formulati quesiti
direttamente alla Direzione Generale, la quale provvederà a diffonderne la
conoscenza nei casi ritenuti di interesse generale.
L’Osservatorio Nazionale per il
Volontariato viene coinvolto nella attività di monitoraggio dei
progetti ammessi a finanziamento.
Le organizzazioni di volontariato sono
tenute ad inviare, a metà della realizzazione delle attività progettuali,
una relazione sullo stato di avanzamento del progetto accompagnata da un
prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel periodo di riferimento.
In caso di accertamento di motivi che
inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero
di un uso dei fondi erogati non conforme alle finalità della presente
direttiva, l'ufficio competente potrà, in qualsiasi momento e previa
visita della commissione, disporre l'interruzione del progetto e revocare
il finanziamento.
In caso di mancata realizzazione
dell'intero progetto o di parte di esso, l'associazione dovrà provvedere
alla restituzione del finanziamento o degli acconti di finanziamento
percepiti corrispondente alla parte del progetto approvato la cui
utilizzazione non è documentata.
Entro 30 giorni dal termine delle
attività progettuali le organizzazioni di volontariato invieranno alla
Divisione III della Direzione Generale per il Volontariato la relazione
finale, nonché il rendiconto amministrativo contabile sul costo
complessivo delle spese sostenute, per la verifica di competenza da parte
del Ministero della solidarietà sociale. A conclusione della verifica
l’Amministrazione provvederà ad erogare la rimanente quota parte del
finanziamento e rilascerà la dichiarazione di svincolo per la polizza
fideiussoria.