Il 14 giugno scorso la Commissione Finanze del
Senato ha approvato un emendamento al collegato fiscale che
introduce il principio di sostenere concretamente le attività delle
associazioni che operano nel settore non - profit .
Riportiamo di seguito il testo integrale
dell'emendamento, aggiungendo solo quello che, ai nostri occhi,
appare uno scontato commento : dopo tante parole, qualche fatto .
Forse…
" Art 30 bis
1 - Al fine di sostenere l'attività
istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'art 8 della legge 11.8.91 n 266 a decorrere
dall'anno 2001 una quota del fondo nazionale per le politiche
sociali disciplinato dal comma 44, dell'art 59, della legge 27
dicembre 1997, n 449 e successive modificazioni e integrazioni,
determinata annualmente con decreto del Ministero per la
solidarietà sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a
15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto da
parte delle medesime associazioni di autoambulanza e di beni
strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le
attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali
trasformazioni .
A tal fine il citato fondo è integrato
dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di 15
miliardi per l'anno 2001.
Con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale sono stabilite le modalità per l'attuazione delle
disposizioni del presente comma .
Al relativo onere si provvede per l'anno 2000
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ai fini del
bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte del corrente "Fondo speciale" dello Stato di
previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e a partire dal
2001 mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente provvedimento .
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2 - A decorrere dal 1 gennaio 2001 la Regione Valle
d'Aosta, le province autonome di Trento e Bolzano,
le associazioni e le organizzazioni da queste demandate
all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei
rispettivi territori, sono esonerati dal pagamento del canone radio
complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e di
protezione civile . Per gli stessi soggetti sono autorizzati
collegamenti alla data del 31 dicembre 1999, che non risultino
incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti
appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati .
Per le associazioni sportive dilettantistiche,
innanzitutto viene innalzato da uno a due milioni il limite di
detraibilità delle erogazioni liberali in denaro fatte da persone
fisiche e viene prevista una deducibilità anche per le erogazioni
fatte dalle imprese entro il limite massimo di due milioni o il 2%
del reddito dichiarato".
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