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NOVITA' PER LE ORGANIZZAZIONI NON-PROFIT

 

Il 14 giugno scorso la Commissione Finanze del Senato ha approvato un emendamento al collegato fiscale che introduce il principio di sostenere concretamente le attività delle associazioni che operano nel settore non - profit .

Riportiamo di seguito il testo integrale dell'emendamento, aggiungendo solo quello che, ai nostri occhi, appare uno scontato commento : dopo tante parole, qualche fatto . Forse…

" Art 30 bis

1 - Al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art 8 della legge 11.8.91 n 266 a decorrere dall'anno 2001 una quota del fondo nazionale per le politiche sociali disciplinato dal comma 44, dell'art 59, della legge 27 dicembre 1997, n 449 e successive modificazioni e integrazioni, determinata annualmente con decreto del Ministero per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto da parte delle medesime associazioni di autoambulanza e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni .

A tal fine il citato fondo è integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di 15 miliardi per l'anno 2001.

Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente comma .

Al relativo onere si provvede per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte del corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e a partire dal 2001 mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento .

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

2 - A decorrere dal 1 gennaio 2001 la Regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e di protezione civile . Per gli stessi soggetti sono autorizzati collegamenti alla data del 31 dicembre 1999, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati .

 

Per le associazioni sportive dilettantistiche, innanzitutto viene innalzato da uno a due milioni il limite di detraibilità delle erogazioni liberali in denaro fatte da persone fisiche e viene prevista una deducibilità anche per le erogazioni fatte dalle imprese entro il limite massimo di due milioni o il 2% del reddito dichiarato".

 

 

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