Come rivolgersi al giudice di pace
NOTA BENE:
Per le cause che non superano il valore di L. 2.000.000 il
Giudice di Pace giudica "secondo equità" e la parte privata può
stare in giudizio personalmente. Non occorre, cioè, il patrocinio necessario di
un avvocato.
Vanno preparate tre copie, integrate con i dati necessari,
sulla falsariga dell’atto di citazione riportato. Servono per la Notifica
tramite Ufficiale Giudiziario. (Gli uffici di tale coadiutore del Giudice si
trovano solitamente presso il Tribunale).
Per stabilire quale Giudice di Pace sia competente, in questo
caso, v’è la possibilità di scegliere fra quello che si trova nella Città
in cui è aperta l’Agenzia di Banca o Posta che utilizzate oppure quello che
si trova nella città dov’è la sede legale. – scegliete quello più comodo
–
Delle tre copie una funge da originale e vi tornerà con la
"relata" ( la relazione che l’ufficiale giudiziario fa dell’esito
della notifica). Le altre due verranno consegnate alle "controparti" (
sede di zona e sede centrale).
La copia unificata, unitamente ai documenti che sono
segnalati nella citazione vanno depositati nella cancelleria del giudice di
pace, al massimo entro la mattina del giorno che avete indicato nella citazione
per la comparizione. Verificate al "ruolo" quale sia l’udienza che l’ufficio
stabilirà per la comparizione.
Il giorno dell’udienza presentatevi e "discutete"
la causa.
Tenete presente che il Giudice di Pace ha ampi poteri d’indirizzo
della causa ed in teoria senza troppe formalità – dovrebbe cioè essere una
giustizia sostanziale e pertanto, se ad esempio, dovesse mancare un documento
che egli può ritenere essenziale ai fini del giudicare, dovrebbe indicarvelo ed
invitarvi a produrlo.
In verità una scrivania è sempre una scrivania e, finora,
non abbiamo trovato che rari esempi di questo sano pragmatismo.
Se avete qualche dubbio scrivete o telefonate a uno dei
consulenti di ONLUSMAN
Avv. Enrico Sgarella
Tel-Fax. 06-39743021
e-mail: sgarella.avvenrico@tiscalinet.it
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