IMPOSTA DI BOLLO (pos.
444/25)
Ambito applicatìvo dell’art 17 deI D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
Per opportuna notizia e
documentazione si riporta in appresso il testo della risoluzione
ministeriale n. 1998/90666 del 4 novembre 1998, con la quale il Ministero
delle finanze - Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli
Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, a riscontro di una
richiesta avanzata dall’Associazione, sì è pronunciato in ordine al
trattamento fìscale da riservare, agli effetti dell’imposta di bollo, ai
documenti, indicati dall’art. 13, comma 2 bis, della Tariffa, parte prima
annessa al D.P.R. n. 642/72, inviati dalle banche alle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, dì cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
In ordine al disposto dell’art
17 del citato DLgs n. 460 - che, come noto, considera esenti in modo
assoluto dal tributo di bollo gli "atti, documenti, istanze, contratti,
nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" - è stata sollevata la
questione se i documenti, quali, ad esempio, gli estratti conto, di cui all’art
13, comma 2 bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D P R n 642/72,
fossero da ricondurre nell’ambito applicativo dell’art. 11 del ripetuto
D Lgs. n. 460.
In proposito, è sembrato
legittimo ritenere che i documenti della specie potessero fruire del cennato
regime di esenzione, sia perché l’amministrazione finanziaria ha avuto
modo di esprimersi in senso favorevole in ordine agli estratti conto inviati
alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali al sensi
della legge-quadro sul volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266
(cfr. risoluzione ministeriale del 21 ottobre 1995, n V11011401195) sia
perché il legislatore sembrerebbe aver inteso considerare esenti non solo
gli atti, documenti, ecc. soggetti all’imposta di bollo alla cui
formazione le organizzazioni in parola (ONLUS) abbiano partecipato (posti in
essere da queste ultime) bensì anche quelli rilasciati da terzi nei loro
confronti (richiesti), per i quali l’onere economico avrebbe fatto carico
alle richiamate organizzazioni.
Peraltro, allo scopo di
assicurare una uniformità di interpretazione alla norma in discorso, con
particolare riferimento al trattamento fiscale da riservare ai predetti
atti, è stata ravvisata opportunità - su conformi parere del gruppo di
lavoro in materia di imposta di bollo della Commissione tecnica tributaria
dell’Associazione - di interessare in proposito i competenti organi dell’Amministrazione
finanziaria.
Il Ministero delle finanze,
con risoluzione n. 1998/90666 del 4 novembre u.s., nel confermare l’avviso
espresso dalla scrivente, ha sottolineato che "l’agevolazione
introdotta riguarda le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
anche come colti destinatari degli estratti conto, in quanto l’elencazione
degli atti di cui all’art. 17 dei D.Lgs. n. 460/1997 non consente l’esclusione
degli estratti conto, ed ha pertanto ritenuto che "gli estratti conto
inviati alle ONLUS non vadano soggetti ad imposta di bollo"