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ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
serie Tributaria n. 55

 

IMPOSTA DI BOLLO (pos. 444/25)
Ambito applicatìvo dell’art 17 deI D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

Per opportuna notizia e documentazione si riporta in appresso il testo della risoluzione ministeriale n. 1998/90666 del 4 novembre 1998, con la quale il Ministero delle finanze - Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, a riscontro di una richiesta avanzata dall’Associazione, sì è pronunciato in ordine al trattamento fìscale da riservare, agli effetti dell’imposta di bollo, ai documenti, indicati dall’art. 13, comma 2 bis, della Tariffa, parte prima annessa al D.P.R. n. 642/72, inviati dalle banche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dì cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In ordine al disposto dell’art 17 del citato DLgs n. 460 - che, come noto, considera esenti in modo assoluto dal tributo di bollo gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" - è stata sollevata la questione se i documenti, quali, ad esempio, gli estratti conto, di cui all’art 13, comma 2 bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D P R n 642/72, fossero da ricondurre nell’ambito applicativo dell’art. 11 del ripetuto D Lgs. n. 460.

In proposito, è sembrato legittimo ritenere che i documenti della specie potessero fruire del cennato regime di esenzione, sia perché l’amministrazione finanziaria ha avuto modo di esprimersi in senso favorevole in ordine agli estratti conto inviati alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali al sensi della legge-quadro sul volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (cfr. risoluzione ministeriale del 21 ottobre 1995, n V11011401195) sia perché il legislatore sembrerebbe aver inteso considerare esenti non solo gli atti, documenti, ecc. soggetti all’imposta di bollo alla cui formazione le organizzazioni in parola (ONLUS) abbiano partecipato (posti in essere da queste ultime) bensì anche quelli rilasciati da terzi nei loro confronti (richiesti), per i quali l’onere economico avrebbe fatto carico alle richiamate organizzazioni.

Peraltro, allo scopo di assicurare una uniformità di interpretazione alla norma in discorso, con particolare riferimento al trattamento fiscale da riservare ai predetti atti, è stata ravvisata opportunità - su conformi parere del gruppo di lavoro in materia di imposta di bollo della Commissione tecnica tributaria dell’Associazione - di interessare in proposito i competenti organi dell’Amministrazione finanziaria.

Il Ministero delle finanze, con risoluzione n. 1998/90666 del 4 novembre u.s., nel confermare l’avviso espresso dalla scrivente, ha sottolineato che "l’agevolazione introdotta riguarda le organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche come colti destinatari degli estratti conto, in quanto l’elencazione degli atti di cui all’art. 17 dei D.Lgs. n. 460/1997 non consente l’esclusione degli estratti conto, ed ha pertanto ritenuto che "gli estratti conto inviati alle ONLUS non vadano soggetti ad imposta di bollo"


 

 

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