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DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300
Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n 59

Capo IV

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

 

Articolo 79

(agenzia di protezione civile)

1.E' istituita l'agenzia di protezione civile di seguito denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare amministrativa finanziaria patrimoniale e contabile.

2.all'agenzia sono trasferite le funzioni e i compiti tecnico- operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del ministero dell'interno del dipartimento della protezione civile istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri e dal servizio sismico nazionale.

3.Il corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di protezione civile dipende funzionalmente dall'agenzia.

4.L'ativita dell'agenzia è disciplinata per quanto non previsto dal presente decreto legislativo dalle norme del codice civile.

5.L'agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994,n 20.

6.L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell' avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30ottobre 1933 n, 1611, e successive modificazioni e integrazioni .

 

Articolo 80

(vigilanza)

1.L'agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno che esercita poteri di indirizzo sull'attività del' agenzia .Le deliberazioni del comitato direttivo dell'agenzia relative ai regolamenti al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al ministero dell'interno che nei dieci giorni successivi alla ricezione può chiedere di sospendere l'esecutività .Nei trenta giorni successivi il ministero dell'interno può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo prospettando le ragioni di legittimità o del merito di rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione .Il ministro del tesoro ,del bilancio e della programmazione economica esprime ,nel termine di venti giorni il proprio avviso sull'ordinamento finanziario e contabile.

2.Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia comprese le variazioni di bilancio non sono sottoposti a controllo preventivo.

 

Articolo 81

(Compiti)

L'agenzia svolge compiti relativi a:

a)la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali ,di cui l'articolo 107,comma1 ,lettere a) e f)n.1 e dell'articolo 93 comma1,lettera g),del decreto legislativo 31 marzo 1998,n 112,da sottoporre al ministero dell'interno per l'approvazione del consiglio dei ministri;

b) L'acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del consiglio dei ministri , ai sensi dell'articolo 5 , comma 1 ,della legge 24 febbraio 1992, n. 255;

c) le attività ,connesse agli eventi calamitosi di cui l'articolo 2,comma 1,lettera c) ,della legge 24 febbraio 1992, n.225 relative a:

 

1)L'approvazione ,d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione ,compreso il coordinamento per l'utilizzazione di associazioni di volontariato;

2)la predisposizione di ordinanze ,di cui l'articolo 5,commi 2 e 3 ,della legge 24 febbraio 1992 n 225, da emanarsi dal ministro dell'interno;

3)la rivelazione di danni e l'approvazione di piani di interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;

d)L'attività tecnico- operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992,n.225:

e)lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi ,coordinando anche con dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;

f)lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza ;

g)l'attività di formazione in materia di protezione civile;

h)la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici ,finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione e alla riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo:

i)la raccolta sistematica ,la valutazione e la diffusione dei dati che sulle situazioni di rischio , anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio , d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche;

1)l'attività di informazione alle popolazioni interessate:

m)il coordinamento delle organizzazioni del volontariato per favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile:

n)la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali e internazionali bilaterali e multilaterali in materia di prevenzione e previsione dei rischi di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità.

2.Entro il mese di febbraio l'agenzia predispone una relazione annuale sullo stato della protezione civile che il ministro dell'interno presenta al Parlamento.

3.il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:

a)per le attività di cui l'articolo 107,comma 1 lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998,n.112;

b)per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

4.L'agenzia assicura, mediante convenzioni ed intese , il supporto tecnico-operativo e tecnico - scientifico favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.

5.I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a) sono esercitati attraverso intese nella confezione unificata ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112.I compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed l),sono esercitati sentite sanzioni.

 

Articolo 82

(Organi)

1.Sono organi dell'agenzia:

a)il direttore

b)il comitato direttivo

c)il collegio dei revisori dei conti

2.Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico- scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire le situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze.

3.Ilcomitato direttivo è composto dal direttore dell'agenzia , che lo presiede e da 4 dirigenti dei principali settori del' attività dell'agenzia di cui uno nominato su designazione della conferenza unificata.

4.Il direttore e il comitato direttivo durano in carica 5 anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri ,previa deliberazione del consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'interno.

5.Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente ,da due componenti effettivi e da due supplenti che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati dal ministro dell interno su designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

 

Articolo 83

(commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile)

1.operano presso l'agenzia la commissione nazionale per la previsione e il comitato operativo della prevenzione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio 1992,n 225.

2.La commissione di cui comma 1, articolata in sezioni svolge attività consultiva tecnico- scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; e' presieduta dal direttore dell'agenzia ed e' composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente ,che sostituisce il presidente in caso assenza o impedimento ,da esperti nei vari settori di rischio da due esperti designati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato ,le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

3.Il comitato di operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività in emergenza , stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. E' presieduto dal direttore dell'agenzia e composto da tre rappresentanti dell'agenzia stessa ,da rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992,n.225, non confluite nell'agenzia e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso e da due rappresentanti designati alle regioni. Alle riunioni del comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

4.I componenti del comitato rappresentanti di ministeri , su delega dei rispettivi ministeri riassumono ed esplicano con poteri decisionali ,ciascuno nel ambito delle amministrazioni di appartenenza quindi nei confronti di enti ,aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati ,tutte le frazioni e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano in seno al comitato l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5.L' agenzia sentite le ragioni definisce in sede locale e sulla base dei piani di emergenza gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.

 

Articolo 84

(Fonti di finanziamento)

1.Le entrate dell'agenzia sono costituite da:

a) un fondo iscritto allo stato di previdenza del ministero del Tesoro , del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11,comma 3,lettera d), della legge 5 agosto 1978 , n.468 e successive integrazioni e modifiche;

b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamità, per fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;

c)trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri derivanti da preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite dall'agenzia;

d)proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e privati;

e)proventi derivanti da entrate diverse.

2.I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti su appositi capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro , del bilancio e della programmazione economica.

 

Articolo 85

(Personale)

1.Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'agenzia sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa , ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n29, e successive modificazioni ed integrazioni , con previsione di una separata area di contrattazione , al fine di tenere conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse , in particolare ,alla gestione delle emergenze.

2.L'agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici , secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3.Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a 5 anni , rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione comparativa.

 

Articolo 86

(primo inquadramento del personale)

1.Entro il termine di cui all'articolo 87, comma 1, l'agenzia provvede all'inquadramento del personale di ruolo del servizio sismico nazionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto , con contestuale soppressione di tali ruoli; vengono quindi inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data.

2.Entro lo stesso termine viene , inquadrato a domanda , il personale di ruolo in servizio presso la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del ministero dell'interno , che svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 79 , comma 2, il personale di ruolo della presidenza del consiglio dei ministri in servizio presso il dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e il personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici in posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui all'articolo 79, comma 2 .Il contratto integrativo definisce l'equiparazione di qualifiche e profili professionali dai diversi comparti di contrattazione.

3.L'agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al momento dell'inquadramento ed i dipendenti antecedentemente maturati.

 

Articolo 87

(norme finali e abrogazioni)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse.

  2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992 , n 225, ed è soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa legge.

 

 

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