1.E' istituita l'agenzia di protezione civile di seguito
denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia
regolamentare amministrativa finanziaria patrimoniale e contabile.
2.all'agenzia sono trasferite le funzioni e i compiti
tecnico- operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla
direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del
ministero dell'interno del dipartimento della protezione civile istituito presso
la presidenza del consiglio dei ministri e dal servizio sismico nazionale.
3.Il corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di
protezione civile dipende funzionalmente dall'agenzia.
4.L'ativita dell'agenzia è disciplinata per quanto non
previsto dal presente decreto legislativo dalle norme del codice civile.
5.L'agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte
dei conti che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994,n 20.
6.L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell' avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30ottobre 1933 n, 1611,
e successive modificazioni e integrazioni .
Articolo 80
(vigilanza)
1.L'agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell'interno che esercita poteri di indirizzo sull'attività del' agenzia .Le
deliberazioni del comitato direttivo dell'agenzia relative ai regolamenti al
bilancio e al rendiconto sono trasmesse al ministero dell'interno che nei dieci
giorni successivi alla ricezione può chiedere di sospendere l'esecutività .Nei
trenta giorni successivi il ministero dell'interno può chiedere una nuova
delibera del comitato direttivo prospettando le ragioni di legittimità o del
merito di rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi
trascorsi 45 giorni dalla ricezione .Il ministro del tesoro ,del bilancio e
della programmazione economica esprime ,nel termine di venti giorni il proprio
avviso sull'ordinamento finanziario e contabile.
2.Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione
dell'agenzia comprese le variazioni di bilancio non sono sottoposti a controllo
preventivo.
Articolo 81
(Compiti)
L'agenzia svolge compiti relativi a:
a)la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali ,di
cui l'articolo 107,comma1 ,lettere a) e f)n.1 e dell'articolo 93 comma1,lettera
g),del decreto legislativo 31 marzo 1998,n 112,da sottoporre al ministero
dell'interno per l'approvazione del consiglio dei ministri;
b) L'acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed
estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato
di emergenza da parte del consiglio dei ministri , ai sensi dell'articolo 5 ,
comma 1 ,della legge 24 febbraio 1992, n. 255;
c) le attività ,connesse agli eventi calamitosi di cui
l'articolo 2,comma 1,lettera c) ,della legge 24 febbraio 1992, n.225 relative a:
1)L'approvazione ,d'intesa con le regioni e gli enti locali,
dei piani di emergenza e la loro attuazione ,compreso il coordinamento per
l'utilizzazione di associazioni di volontariato;
2)la predisposizione di ordinanze ,di cui l'articolo 5,commi
2 e 3 ,della legge 24 febbraio 1992 n 225, da emanarsi dal ministro
dell'interno;
3)la rivelazione di danni e l'approvazione di piani di
interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali
condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati;
d)L'attività tecnico- operativa volta ad assicurare i primi
interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della
legge 24 febbraio 1992,n.225:
e)lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi
,coordinando anche con dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle
regioni;
f)lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai
piani di emergenza ;
g)l'attività di formazione in materia di protezione civile;
h)la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione
dei rischi naturali ed antropici ,finalizzate alla definizione dei fenomeni
attesi, alla valutazione e alla riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e
gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o
dell'allarme tempestivo:
i)la raccolta sistematica ,la valutazione e la diffusione dei
dati che sulle situazioni di rischio , anche attraverso la realizzazione di
sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio , d'intesa con le regioni ed
altre amministrazioni pubbliche;
1)l'attività di informazione alle popolazioni interessate:
m)il coordinamento delle organizzazioni del volontariato per
favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile:
n)la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi
nazionali e internazionali bilaterali e multilaterali in materia di prevenzione
e previsione dei rischi di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica
incolumità.
2.Entro il mese di febbraio l'agenzia predispone una
relazione annuale sullo stato della protezione civile che il ministro
dell'interno presenta al Parlamento.
3.il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:
a)per le attività di cui l'articolo 107,comma 1 lettera d)
del decreto legislativo 31 marzo 1998,n.112;
b)per la predisposizione di provvedimenti normativi in
materia di protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente
articolo.
4.L'agenzia assicura, mediante convenzioni ed intese , il
supporto tecnico-operativo e tecnico - scientifico favore di tutte le
amministrazioni pubbliche interessate.
5.I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3,
lettera a) sono esercitati attraverso intese nella confezione unificata ai sensi
dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112.I compiti di cui
al comma 1, lettere e), f), g), h) ed l),sono esercitati sentite sanzioni.
Articolo 82
(Organi)
1.Sono organi dell'agenzia:
a)il direttore
b)il comitato direttivo
c)il collegio dei revisori dei conti
2.Il direttore è scelto tra personalità con comprovata
esperienza tecnico- scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le
iniziative necessarie a prevenire le situazioni di pericolo e a fronteggiare le
emergenze.
3.Ilcomitato direttivo è composto dal direttore dell'agenzia
, che lo presiede e da 4 dirigenti dei principali settori del' attività
dell'agenzia di cui uno nominato su designazione della conferenza unificata.
4.Il direttore e il comitato direttivo durano in carica 5
anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto
del presidente del consiglio dei ministri ,previa deliberazione del consiglio
dei ministri su proposta del ministro dell'interno.
5.Il collegio dei revisori dei conti è composto da un
presidente ,da due componenti effettivi e da due supplenti che durano in carica
tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono
nominati dal ministro dell interno su designazione, quanto al presidente, del
ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
Articolo 83
(commissione grandi rischi e comitato operativo della
protezione civile)
1.operano presso l'agenzia la commissione nazionale per la
previsione e il comitato operativo della prevenzione civile di cui agli articoli
9 e 10 della legge 24 febbraio 1992,n 225.
2.La commissione di cui comma 1, articolata in sezioni svolge
attività consultiva tecnico- scientifica e propositiva in materia di previsione
e prevenzione delle varie situazioni di rischio; e' presieduta dal direttore
dell'agenzia ed e' composta da un docente universitario esperto in problemi di
protezione civile con funzioni di vicepresidente ,che sostituisce il presidente
in caso assenza o impedimento ,da esperti nei vari settori di rischio da due
esperti designati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato ,le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.
3.Il comitato di operativo della protezione civile assicura
la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività in emergenza ,
stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al
soccorso. E' presieduto dal direttore dell'agenzia e composto da tre
rappresentanti dell'agenzia stessa ,da rappresentante per ciascuna delle
strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio
1992,n.225, non confluite nell'agenzia e che sono tenute a concorrere all'opera
di soccorso e da due rappresentanti designati alle regioni. Alle riunioni del
comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione
civile interessate a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati
rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
4.I componenti del comitato rappresentanti di ministeri , su
delega dei rispettivi ministeri riassumono ed esplicano con poteri decisionali
,ciascuno nel ambito delle amministrazioni di appartenenza quindi nei confronti
di enti ,aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati ,tutte le
frazioni e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione
civile e rappresentano in seno al comitato l'amministrazione di appartenenza nel
suo complesso.
5.L' agenzia sentite le ragioni definisce in sede locale e
sulla base dei piani di emergenza gli interventi e la struttura organizzativa
necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto
anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Articolo 84
(Fonti di finanziamento)
1.Le entrate dell'agenzia sono costituite da:
a) un fondo iscritto allo stato di previdenza del ministero
del Tesoro , del bilancio e della programmazione economica ai sensi
dell'articolo 11,comma 3,lettera d), della legge 5 agosto 1978 , n.468 e
successive integrazioni e modifiche;
c)trasferimenti specifici da parte dello Stato per
fronteggiare oneri derivanti da preesistenti leggi a fronte di competenze
trasferite dall'agenzia;
e)proventi derivanti da entrate diverse.
2.I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono
iscritti su appositi capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro
, del bilancio e della programmazione economica.
1.Lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale dell'agenzia sono disciplinati con appositi strumenti di
contrattazione integrativa , ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n29, e successive modificazioni ed integrazioni , con previsione
di una separata area di contrattazione , al fine di tenere conto adeguatamente
delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle
corrispettive prestazioni di lavoro connesse , in particolare ,alla gestione
delle emergenze.
2.L'agenzia può utilizzare personale dipendente da
amministrazioni o enti pubblici , secondo le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti.
3.Esperti altamente qualificati possono essere assunti con
contratti a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a 5
anni , rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione comparativa.
1.Entro il termine di cui all'articolo 87, comma 1, l'agenzia
provvede all'inquadramento del personale di ruolo del servizio sismico nazionale
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto , con
contestuale soppressione di tali ruoli; vengono quindi inquadrati i vincitori di
concorsi già banditi alla stessa data.
2.Entro lo stesso termine viene , inquadrato a domanda , il
personale di ruolo in servizio presso la direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendio del ministero dell'interno , che svolge le
funzioni e i compiti di cui all'articolo 79 , comma 2, il personale di ruolo
della presidenza del consiglio dei ministri in servizio presso il dipartimento
della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e il
personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici
in posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui
all'articolo 79, comma 2 .Il contratto integrativo definisce l'equiparazione di
qualifiche e profili professionali dai diversi comparti di contrattazione.
3.L'agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale
di ruolo delle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, alle condizioni
economiche e normative esistenti al momento dell'inquadramento ed i dipendenti
antecedentemente maturati.