Proposta di regolamento regionale ai
sensi dellarticolo 12 della legge regionale 29
giugno 1993, n.29 concernente: "Disciplina
dellattività di volontariato nella Regione
Lazio".
Art.1
(Modalità dellerogazione delle prestazioni
allinterno di strutture pubbliche o convenzionate)
1. Le attività delle organizzazioni di volontariato devono
garantire il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti
ed assicurare la qualità delle prestazioni volontarie.
2. Le prestazioni devono essere erogate in conformità alle
finalità dellorganizzazione di volontariato contenute
nello Statuto e nellatto costitutivo presentati
allatto della domanda di iscrizione al registro regionale
di cui allarticolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993,
n.29 e successive modificazioni e nel rispetto della convenzione
o del protocollo dintesa di cui al comma 8.
3. Le prestazioni rese dalle associazioni di volontariato
devono essere caratterizzate da una continuità operativa e non
possono essere rese attività estemporanee. Laddove la natura
delle prestazioni ponga in essere rapporti centrati sul rapporto
umano, la rotazione degli operatori deve essere subordinata a
privilegiare tale rapporto.
4. Nelle prestazioni deve esistere una stretta correlazione
tra le capacità professionali, attitudinali ed umane
delloperatore e la prestazione da erogare.
5. Il volontario deve operare esclusivamente nellambito
del settore dintervento per il quale lorganizzazione
di volontariato ha ottenuto liscrizione. In particolare il
singolo volontario deve fornire esclusivamente le prestazioni
affidategli. Lorganizzazione di volontariato risponde dei
singoli operatori.
6. Il volontario deve essere immediatamente riconoscibile
rispetto al resto del personale operante nella struttura presso
la quale presta la propria attività.
7. Il volontario è tenuto allosservanza di un codice di
comportamento volto a garantire in via prioritaria il rispetto
della dignità e della riservatezza dellutente.
Lorganizzazione si impegna a promuovere attività di
formazione sulle predette regole comportamentali e a vigilare sul
rispetto delle stesse.
8. Lorganizzazione di volontariato, per essere ammessa a
svolgere la propria attività presso strutture pubbliche o
convenzionate, deve sottoscrivere apposita convenzione o
protocollo dintesa con il responsabile della struttura.
- Art.2
- (Requisiti e criteri di priorità)
1. I requisiti che danno titolo di priorità ai fini della
scelta della organizzazioni di volontariato per la stipulazione
delle convenzioni di cui allarticolo 11 della l.r. 29/1993
sono i seguenti:
a) specifica competenza, esperienza e professionalità nel
settore oggetto di convenzione, valutata anche con riferimento
alla qualità degli addetti;
b) disponibilità da parte dellorganizzazione di
strutture e servizi idonei ad assicurare lo svolgimento
dellattività oggetto della convenzione;
2. Alle organizzazioni di volontariato, in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, sono attribuiti titoli di proprietà
secondo i seguenti criteri:
a) attivazione di sistemi di formazione e aggiornamento dei
volontari negli specifici settori di intervento;
b) collocazione della sede dellorganizzazione nel
territorio di competenza dellente che stipula la
convenzione;
c) quantità delle prestazioni erogate;
d) qualità delle prestazioni erogate, comprovata da
esperienze precedenti.
3. Lattività convenzionata deve essere svolta
direttamente e non può essere oggetto di affidamento a terzi.
- Art. 3
- (Rimborso spese ai membri dellOsservatorio esterni
allamministrazione regionale)
1. Ai componenti dellOsservatorio di cui
allarticolo 8 della l.r. 19/1993 esterni
allamministrazione regionale, non aventi la residenza o il
domicilio nel comune di Roma è corrisposto:
a. il rimborso delle spese di viaggio, se vengono utilizzati
mezzi pubblici di trasporto;
b. il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista
per il personale regionale dallarticolo 11, comma 8 della
legge regionale 22 febbraio 1992, n.20, se viene utilizzato il
proprio mezzo di trasporto.
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