GAZZETTA UFFICIALE N. 300 DEL 23 DICEMBRE
2004
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 22.10 04
Istituzione di un attestato di pubblica
benemerenza del Dipartimento della protezione civile.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,
recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, nella legge 7 settembre 2001, n. 401, recante
modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attività di protezione civile"; Considerata l'opportunità di segnalare alla
pubblica riconoscenza quanti, appartenenti ad amministrazioni, enti, corpi
civili e militari e ad organizzazioni di volontariato, abbiano attivamente
partecipato all'opera di soccorso alle popolazioni colpite da gravi eventi
calamitosi sia in territorio italiano che all'estero, prodigandosi con spirito
di sacrificio ad abnegazione e contribuendo a limitare con la propria attività i
danni ed i disagi al cittadini dei territori interessati dalle situazioni
emergenziali;
Ritenuto di doversi rendere interprete dei sentimenti e dei desideri delle
popolazioni colpite da calamità, le quali, giovandosi delle attività di soccorso
e di assistenza poste in essere dagli operatori di protezione civile, ne hanno
apprezzato il valore e l'impegno, profuso con disinteressata dedizione;
Ritenuto pertanto di istituire
un'attestazione di benemerenza del Dipartimento della protezione civile, che
esponga alla pubblica estimazione l'attività delle componenti del Servizio
nazionale di protezione civile chiamate a far fronte alle emergenze;
Ritenuto di dover definire le caratteristiche degli speciali segni di
benemerenza e di disciplinarne le modalità di conferimento;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Decreta
Art. 1.
Istituzione
1. Per tributare un giusto riconoscimento a
quanti hanno prestato attività di soccorso, di assistenza e di solidarietà nelle
operazioni di protezione civile in zone interessate da eventi calamitosi di
rilevante gravità, in Italia e all'estero, è istituita una pubblica attestazione
di benemerenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. L'attestazione di benemerenza, conferibile anche agli stranieri, è concessa:
alla memoria ;
a titolo individuale, ai civili, ai militari e ai volontari che abbiano operato
in zone interessate dagli eventi calamitosi individuati ai sensi dell'art. 2 del
presente decreto o che abbiano comunque partecipato alla gestione delle
emergenze, nonché ai singoli cittadini che, in collaborazione con le
istituzioni, abbiano contribuito ad alleviare i disagi e le sofferenze delle
popolazioni colpite dalle calamità;
a titolo collettivo, alle organizzazioni pubbliche e private che abbiano svolto
particolari attività di assistenza o solidarietà a seguito degli eventi
calamitosi individuati ai sensi dell' art. 2 del presente decreto.
Art. 2.
Modalità di concessione
1. Gli eventi per i quali può essere concessa l'attestazione di benemerenza
di cui all'art. 1 sono individuati con provvedimenti del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del capo del
Dipartimento della protezione civile.
2. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì indicate le
amministrazioni, centrali e periferiche, gli enti pubblici e privati, i corpi e
le organizzazioni direttamente coinvolte negli eventi ed incaricate di segnalare
i nominativi dei soggetti meritevoli della benemerenza.
3. Le benemerenze sono concesse dall'Autorità di Governo di cui al comma 1, su
proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede anche
al rilascio degli attestati ed alle modalità per la consegna.
4. I nominativi dei beneficiari dell'attestazione di benemerenza sono inseriti
in un apposito albo tenuto presso il Dipartimento della protezione civile.
Art. 3.
Caratteristiche dell'attestazione
1. L'attestazione di benemerenza della
protezione civile è suddivisa in tre classi: I classe, II classe e III classe.
2. Ciascuna classe è rappresentata da un diploma, raffigurato nell'allegato 1
che forma parte integrante del presente decreto, e dalle relative insegne.
Art. 4.
Foggia delle insegne della I classe e
criteri di conferimento
1. Le insegne della prima classe sono costituite da:
una medaglia di metallo dorato, del diametro di mm 35, raffigurata nell'allegato
2 che costituisce parte integrante del presente decreto. La medaglia è appesa ad
un nastro di seta arancione largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore
di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;
una miniatura della medaglia, del diametro di mm 16, appesa al nastro già
descritto, della larghezza di mm 13, da indossare con le tenute civili e
militari prescritte;
un nastrino per uniforme, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di
mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro da una corona turrita d'oro
(stella di cinque raggi d'oro per i militari);
uno speciale distintivo in plastica morbida, con gli stessi colori del nastro,
della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, poggiante su di una basa blu
di mm 40 di larghezza e di mm 13 di altezza, caricato al centro da una corona
turrita d'oro (stella di cinque raggi d'oro per i militari): tale distintivo si
applica a sinistra sul petto della divisa della Protezione civile;
una rosetta in seta con i colori del nastro, del diametro di mm 10,
caricata al centro da una corona turrita d'oro (stella di raggi d'oro per i
militari).
2. Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto,
l'attestazione di benemerenza di I classe si conferisce:
alla memoria;
per atti di eccezionale rilevanza compiuti nel corso di operazioni coordinate
dal Dipartimento della protezione civile;
per altissime, plurime benemerenze acquisite nella direzione o nel coordinamento
di operazioni di protezione civile;
per altissime benemerenze acquisite da enti, corpi, organizzazioni.
Art. 5.
Foggia delle insegne della II classe e
criteri di conferimento
1. Le insegne della II classe sono
costituite da:
una medaglia del tutto simile a quella della I classe, ma di metallo argentato,
appeso al nastro già descritto all'art. 4;
una miniatura della medaglia, del diametro di mm 16, appesa al nastro già
descritto all'art 4, della larghezza di mm 13, da indossare con le tenute civili
e militari prescritte;
un nastrino per uniforme, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di
mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro da una corona turrita
d'argento (stella di cinque raggi d'argento per i militari);
uno speciale distintivo in plastica morbida, con gli stessi colori del nastro,
della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, poggiante su di una base
blu di mm 40 di larghezza e di mm 13 di altezza, caricato al centro da una
corona turrita d'argento(stella di cinque raggi d'argento per i militari): tale
distintivo si applica a sinistra sul petto della divisa della Protezione civile;
una rosetta in seta con i colori del nastro, del diametro di mm 10,
caricata al centro da una corona turrita d'argento (stella di raggi d'argento
per i militari).
2. Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto,
l'attestazione di benemerenza di II classe si conferisce: per atti di
altissima rilevanza compiuti nel corso di operazioni coordinate dal Dipartimento
della protezione civile; per elevate, plurime benemerenze acquisite nella
direzione o nel coordinamento di operazioni di Protezione civile;
per encomiabili iniziative di solidarietà e di assistenza; per significative
benemerenze acquisite da corpi, enti od organizzazioni.
Art. 6.
Foggia delle insegne della III classe e criteri di conferimento
1. Le insegne della III classe sono costituite da:
una medaglia del tutto simile a quella della I classe, ma in bronzo, appesa al
nastro già descritto all'art. 4; da una miniatura della medaglia, del diametro
di mm 16, appesa al nastro già descritto all'art. 4, della larghezza di mm 13,
da indossare con le tenute civili e militari prescritte; da un nastrino per
uniforme, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e
dall'altezza di mm 10, caricato al centro da una corona turrita di bronzo
(stella di cinque raggi di bronzo per i militari);
da uno speciale distintivo in plastica morbida, con gli stessi colori del
nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, poggiante su di una
base blu di mm 40 di larghezza e di 13 mm di altezza, caricato al centro di una
corona tutta di bronzo (stella di raggi di bronzo per i militari): tale
distintivo si applica a sinistra sul petto della divisa della Protezione civile;
da una rosetta in seta con i colori del nastro, del diametro di mm 10, caricata
al centro di una corona turrita di bronzo(stella di raggi di bronzo per i
militari).
2. L'attestazione di benemerenza di III classe si conferisce: per la
partecipazione ad operazioni coordinate dal Dipartimento della protezione
civile; per particolari iniziative di solidarietà e di assistenza; per peculiari
benemerenze acquisite da corpi, enti od organizzazioni.
Art. 7.
Disciplina e uso delle attestazioni di benemerenza
1. Il conferimento delle attestazioni di benemerenza della Protezione civile
viene segnalato:
da un apposito brevetto da applicare sul diploma;
da una fascetta di bronzo da apporre sul nastro della medaglia, su cui è inciso
l'indicazione geografica dell'evento calamitoso;
2. All'ottenimento della quinta attestazione di benemerenza, le fascette di
bronzo sul nastro della medaglia sono sostituite da una fascetta di metallo
argentato, recante al centro il numero cinque di cifre romane.
3. Il conferimento della decima attestazione di benemerenza si rappresenta con
una fascetta di metallo dorato, recante al centro il numero dieci in cifre
romane.
4. Al conferimento della quindicesima attestazione di benemerenza consegue
l'attribuzione di II classe. Al conferimento della venticinquesima attestazione
di benemerenza consegue l'attribuzione dell'attestazione di I classe.
5. Ai beneficiari a titolo individuale dell'attestazione di benemerenza è
consentito l'uso delle sole insegne relative alla classe superiore conferita.
Art. 8.
Oneri
1. Gli oneri annuali connessi ai provvedimenti di concessione della benemerenza
di cui al presente decreto gravano sulla pertinente unità previsionale di base
del centro di responsabilità n. 13 "Protezione civile" del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma 20 ottobre 2004
Il Presidente: Berlusconi