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Protezione Civile e  sicurezza pubblica  

Una nota del Dipartimento Nazionale
di Protezione Civile  che fa discutere

A seguito della approvazione del D.L. n. 11 del  23 febbraio 2009  a  "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori", è  giunta  dal Dipartimento della Protezione Civile una "precisazione" sugli ambiti di competenza delle organizzazioni di volontariato che espletano la propria attività.

In maniera particolarmente tempestiva e, a differenza di altre circostanza, il capo Dipartimento, dottor Guido Bertolaso ha inteso affermare in tale frangente   "che l'azione di volontariato debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d'essere, ma anche il proprio limite, nelle finalità chiaramente espresse dalle leggi vigenti."  e che le attività  di Protezione Civile sono volte,  "alla previsione e prevenzione della varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa con gli eventi"  e in questo senso non sono sovrapponibili le attività di protezione civile a quelle di ordine pubblico e sicurezza.  Per questo il Dipartimento Nazionale ,  nell' evidenziare la sostanziale differenziazione tra il volontariato di protezione civile e le associazioni a cui fa riferimento il   D.L. del 23 febbraio, art. 6, comma 3,in materia di sicurezza e ordine pubblico  afferma, che   "I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale."

E pur precisando  che, in rispetto dei principi costituzionali di tutela della libertà di pensiero e di associazione, l'appartenenza alla associazione di volontariato di Protezione Civile non esclude la possibilità di far parte anche di associazioni tra cittadini utilizzabili dai Sindaci nell'attuazione del suddetto art. 6, si evidenzia che l'aderente alla Protezione Civile  allorquando ponga in essere azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, non è autorizzato all'utilizzo di uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla Protezione Civile.

La mancata osservanza di queste disposizioni, di cui Regioni, Province, Comuni e Prefetture devono prendere atto,   " comporterà l'avvio della procedura di cancellazione delle organizzazioni interessate con conseguenti accertamenti di responsabilità per l'utilizzo improprio di risorse strumentali finanziate anche dallo Stato"

A seguito della nota diffusa dal Dipartimento Nazionale di Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'associazione OIKOS, che da anni si batte per una tutela a 360 gradi del territorio ha inviato per mano del presidente Enzo Minissi alcune  considerazioni allo stesso Dipartimento di Protezione Civile, nonchè  al Gabinetto del Ministero degli interni, alla Direzione della Protezione civile della Regione Lazio, alla Prefettura di Roma, e al Comune di Roma (Sindaco, presidente della Commissione per la sicurezza e Ufficio Extradipartimentale di Protezione civile.   
Riportiamo di seguito la nota della associazione .
 

In ordine all´applicazione dell´art.6, comma 3 e seguenti del decreto legge 23 febbraio 2009, n°11 ..."  lo scrivente :

*   Fà notare l´inconsistenza  delle motivazioni giuridiche  addotte nell´affermare " la precisa distinzione tra compiti  e funzioni [...] tra protezione civile e sicurezza" in quanto l´articolo 117 citato separa esclusivamente le attribuzioni tra Stato e Regioni, laddove, peraltro, si evince  che le disposizioni legislative in materia di protezione civile non competono a codesto dipartimento in quanto attribuite alle Regioni medesime

*   Sottolinea  che nei ruoli istituzionali tale distinzione non è mai stata affermata nettamente in quanto: 
          *   Presso i VV FF è presente un nucleo di PG.
          *   All´interno del CFS esistono nuclei contro gli incendi boschivi.
         *   Tra i compiti dei comandi stazione dei CC è previsto il soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.  Nel recente passato, veniva              conferita un´indennità economica ai comandanti di stazione per attività di lotta e prevenzione degli incendi boschivi.

*   I volontari delle associazioni sono stati più volte impiegati (durante l´amministrazione Veltroni del Comune di Roma) in attività di ordine pubblico (ad es.morte del Pontefice , vittoria ai mondiali di calcio, Concerto sindacale del 1 maggio) senza che codesto dipartimento abbia avuto nulla da eccepire, almeno a quanto risulti allo scrivente.

*   Rammenta che, nella fase di prevenzione dei rischi che necessita,  prioritariamente, di un efficace  controllo  in ordine, soprattutto, agli incendi boschivi, al rischio idrogeologico e al rischio sanitario, le attività devono essere ampiamente  mirate all´individuazione di tutti quei comportamenti sia illeciti che  illegali che costituiscono un fattore prominente di rischio, quali :

*   L´accensione di fuochi per eliminare rifiuti, riciclare cavi di rame  rubati, cucinare o riscaldare con mezzi di fortuna.
*   Gli insediamenti abusivi in alvei fluviali a rischio esondazione.
 *   Gli insediamenti abusivi in prossimità di falde tutelate dal vincolo  idrogeologico.

Risulta, quindi, evidente che l´attività delle associazioni di  volontariato, nell´ambito dell´espletamento delle loro funzioni di prevenzione, debbano insistere sul piano del rispetto dell´ordinamento  giudiziario,  monitorando il territorio individuando I fenomeni e segnalandoli tempestivamente all´autorità di PG

*   Aggiunge che,  nella loro funzione di “incaricati di  pubblico servizio” , gli  appartenenti alle associazioni sono obbligati a segnalare all´autorità giudiziaria ogni reato di cui siano venuti   a conoscenza (art.358- 362 CP).     

Alla luce di quanto esposto auspico che codesto Dipartimento usi maggiore prudenza nel suggerire azioni repressive verso le associazioni, ad evitare l'apertura di un diffuso contenzioso amministrativo e penale che non gioverebbe al rapporto tra volontariato e istituzioni.

 

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