A seguito della approvazione
del D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009 a "Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in
tema di atti persecutori", è giunta dal Dipartimento della
Protezione Civile una "precisazione" sugli ambiti di competenza delle
organizzazioni di volontariato che espletano la propria attività.
In maniera particolarmente tempestiva e, a differenza di altre circostanza, il
capo Dipartimento, dottor Guido Bertolaso ha inteso affermare in tale
frangente "che l'azione di volontariato debba trovare il suo
presupposto e la sua ragion d'essere, ma anche il proprio limite, nelle
finalità chiaramente espresse dalle leggi vigenti." e che le attività
di Protezione Civile sono volte, "alla previsione e prevenzione della varie
ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ad ogni altra
attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa
con gli eventi" e in questo senso non sono sovrapponibili le attività di
protezione civile a quelle di ordine pubblico e sicurezza. Per questo il
Dipartimento Nazionale , nell' evidenziare la sostanziale
differenziazione tra il volontariato di protezione civile e le associazioni a
cui fa riferimento il D.L. del 23 febbraio, art. 6, comma 3,in
materia di sicurezza e ordine pubblico afferma, che "I
sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione
di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di
polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza
urbana ovvero situazioni di disagio sociale."
E pur
precisando che, in rispetto dei principi costituzionali
di tutela della libertà di pensiero e di associazione, l'appartenenza alla
associazione di volontariato di Protezione Civile non esclude la possibilità
di far parte anche di associazioni tra cittadini utilizzabili dai Sindaci
nell'attuazione del suddetto art. 6, si evidenzia che l'aderente alla Protezione
Civile allorquando ponga in essere azioni volte a preservare la
sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, non è
autorizzato all'utilizzo di uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature
riconducibili alla Protezione Civile.
La mancata osservanza di
queste disposizioni, di cui Regioni, Province, Comuni e Prefetture devono
prendere atto, " comporterà l'avvio della procedura di
cancellazione delle organizzazioni interessate con conseguenti accertamenti di
responsabilità per l'utilizzo improprio di risorse strumentali finanziate
anche dallo Stato"
A seguito della nota diffusa
dal Dipartimento Nazionale di Protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
l'associazione OIKOS, che da anni si batte per una tutela a 360 gradi del
territorio ha inviato per mano del presidente Enzo Minissi alcune
considerazioni allo stesso Dipartimento di Protezione Civile, nonchè al Gabinetto del Ministero degli
interni, alla Direzione della Protezione civile della Regione Lazio, alla
Prefettura di Roma, e al Comune di Roma (Sindaco, presidente della Commissione
per la sicurezza e Ufficio Extradipartimentale di Protezione civile.
Riportiamo di seguito la nota della associazione .
In
ordine all´applicazione dell´art.6, comma 3 e seguenti del decreto legge 23
febbraio 2009, n°11 ..." lo scrivente :
* Fà
notare l´inconsistenza delle motivazioni giuridiche addotte nell´affermare
" la precisa distinzione tra compiti e funzioni [...] tra protezione civile
e sicurezza" in quanto l´articolo 117 citato separa esclusivamente le
attribuzioni tra Stato e Regioni, laddove, peraltro, si evince che le
disposizioni legislative in materia di protezione civile non competono a
codesto dipartimento in quanto attribuite alle Regioni medesime
*
Sottolinea che nei ruoli istituzionali tale distinzione non è mai stata
affermata nettamente in quanto:
* Presso i VV FF è
presente un nucleo di PG.
* All´interno del CFS
esistono nuclei contro gli incendi
boschivi.
* Tra i compiti dei comandi
stazione dei CC è previsto il soccorso
alle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Nel recente passato, veniva
conferita un´indennità economica ai comandanti di stazione per attività di
lotta e prevenzione degli incendi boschivi.
* I
volontari delle associazioni sono stati più volte impiegati (durante
l´amministrazione Veltroni del Comune di Roma) in attività di ordine
pubblico (ad es.morte del Pontefice , vittoria ai mondiali di calcio,
Concerto sindacale del 1 maggio) senza che codesto dipartimento abbia avuto
nulla da eccepire, almeno a quanto risulti allo scrivente.
*
Rammenta che, nella
fase di
prevenzione dei rischi che necessita, prioritariamente, di un efficace
controllo in ordine, soprattutto, agli incendi boschivi, al rischio
idrogeologico e al rischio sanitario, le attività devono essere ampiamente
mirate all´individuazione di tutti quei comportamenti sia
illeciti che
illegali che costituiscono un fattore prominente di rischio, quali :
*
L´accensione di fuochi per eliminare rifiuti, riciclare cavi di rame
rubati, cucinare o riscaldare con mezzi di fortuna.
* Gli insediamenti abusivi in alvei fluviali a rischio esondazione.
* Gli insediamenti abusivi in prossimità di falde tutelate dal vincolo
idrogeologico.
Risulta, quindi, evidente che l´attività delle
associazioni di volontariato, nell´ambito dell´espletamento delle loro
funzioni di prevenzione, debbano insistere sul piano del rispetto dell´ordinamento
giudiziario, monitorando il territorio
individuando I fenomeni e segnalandoli tempestivamente all´autorità di PG
* Aggiunge che, nella
loro funzione di “incaricati di pubblico
servizio” , gli appartenenti alle associazioni sono obbligati a segnalare
all´autorità giudiziaria ogni reato di cui siano venuti a conoscenza (art.358-
362 CP).
Alla luce di quanto esposto auspico che
codesto Dipartimento usi maggiore prudenza nel suggerire azioni repressive
verso le associazioni, ad evitare l'apertura di un diffuso contenzioso
amministrativo e penale che non gioverebbe al rapporto tra volontariato e
istituzioni.