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LE NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE
DEL SISTEMA COORDINATO  DI PROTEZIONE CIVILE  NEL LAZIO

 

Riportiamo la bozza della  legge Regionale di  Protezione Civile del Lazio approvata
dall'esecutivo regionale  nel corso del 2004 .
Il disegno legislativo non ha ancora ultimato l'iter previsto per l'approvazione. 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: “NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DEL SISTEMA COORDINATO DI PROTEZIONE CIVILE NELLA REGIONE LAZIO ”

 
SOMMARIO

  

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, finalità e principi

Art. 2 - Tipologia degli eventi ed ambiti d’intervento istituzionale

Art. 3 - Attività di protezione civile

  

TITOLO II - SISTEMA REGIONALE COORDINATO DI PROTEZIONE CIVILE                   

CAPO I - Soggetti del sistema regionale coordinato di protezione civile 

Art. 4 - Soggetti che operano in materia di protezione civile di interesse regionale

Art. 5 - Funzioni e compiti della Regione

Art. 6 - Funzioni e compiti delle province

Art. 7 - Funzioni e compiti dei comuni

Art. 8 - Funzioni e compiti delle comunità montane

Art. 9 - Comitato regionale per la sicurezza territoriale

Art. 10 - Comitato provinciale di protezione civile

 

CAPO II - Attività regionale programmatoria, pianificatoria e di indirizzo

Art. 11 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

Art. 12 - Piani di emergenza regionale, provinciali e comunali

 

CAPO III - Interventi di primo soccorso, stato di crisi e di Emergenza, interventi indifferibili e urgenti      

Art 13 - Protocolli operativi per interventi di primo soccorso

Art. 14 - Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

Art. 15 - Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza

Art. 16 - Interventi indifferibili ed urgenti

 

CAPO IV - Rete operativa di protezione civile

Sezione I - Struttura organizzativa e organismi regionali e locali

Art. 17 - Struttura organizzativa regionale

Art. 18 - Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

Art. 19 - Centri provinciali tecnico - operativi unificati di protezione civile

Art. 20 - Zone d’intervento di protezione civile

Sezione II - Volontariato di protezione civile

Art. 21 - Organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile

Art. 22 - Misure contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione
               civile 

 

CAPO V - Convenzioni e contributi, informazione e formazione

Art. 23 - Convenzioni e contributi

Art. 24 - Sistema informativo

Art. 25 - Formazione in materia di protezione civile

  

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

 Art. 26 - Poteri sostitutivi

Art. 27 - Disposizioni finanziarie

Art. 28 - Disposizioni transitorie

Art. 29 - Modifiche alla legge regionale 14/1999

Art. 30 - Abrogazioni

  

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 Art. 1
(Oggetto, finalità e principi)

             1. La presente legge, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale vigente, provvede alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile anche ai sensi dell’articolo 194, comma 4, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14  (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

            2. La disciplina e il riordino delle funzioni di cui al comma 1 perseguono la finalità di garantire una generale sicurezza territoriale, salvaguardando, prioritariamente, l’incolumità sia delle popolazioni e dei loro beni che degli insediamenti civili e produttivi, nonché l’integrità dell’ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi anche calamitosi, attraverso un sistema regionale coordinato di protezione civile e nel rispetto dei principi di:

a) leale collaborazione e integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo
ogni opportuna forma di raccordo con le competenti amministrazioni dello Stato e di coordinamento con gli enti locali;

b) sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
 

Art. 2

(Tipologia degli eventi ed ambiti d’intervento istituzionale)

1. Ai fini della razionale ripartizione delle funzioni e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, anche in applicazione dei principi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera b), ed ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modifiche, gli eventi si distinguono in eventi naturali o connessi con attività umane i cui effetti, attesi o in atto, per la loro natura, intensità ed estensione:

a) possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per l’esercizio ordinario delle funzioni  ad  esso spettanti;

b) richiedono l’intervento, coordinato dalla Regione anche in raccordo con gli organi periferici statali, di più enti ed amministrazioni a carattere regionale e locale;

c) necessitano dell’intervento e del coordinamento dello Stato, nonché di essere fronteggiati con mezzi straordinari.

  

Art. 3

(Attività di protezione civile)

    1.Costituiscono attività di protezione civile quelle finalizzate alla previsione, alla valutazione e alla prevenzione del manifestarsi dei rischi, per il soccorso e l’assistenza, per il superamento dell’emergenza ed il ritorno alle ordinarie condizioni di vita delle popolazioni coinvolte.

2. In particolare rientrano nelle attività di cui al comma 1 quelle dirette:

a) alla realizzazione, potenziamento, adeguamento e gestione dei sistemi destinati al monitoraggio ed alla sorveglianza, anche nel tempo reale agendo da postazione remota, degli eventi e del territorio ed allo scambio dei dati rilevati e delle informazioni acquisite;

b) all’elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione dei rischi medesimi;

c) alla predisposizione ed al continuo adeguamento dell’organizzazione funzionale e delle procedure preposte al raccordo tra le fasi di previsione e sorveglianza degli eventi e dei conseguenti effetti e le fasi di generale contrasto al loro manifestarsi e di gestione dell’emergenza;

d) alla pianificazione e predisposizione delle misure atte a fronteggiare l’emergenza, con l’indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;

e) alla messa in opera delle attività e degli interventi connessi alla prevenzione e riduzione dei rischi presenti sul territorio;

f) alla formazione e all’addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;

g) all’informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;

h) all’allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile, nonché della popolazione, in conformità alle direttive statali in materia;

i)  al soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all’articolo 2 mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;

l)  a fronteggiare e superare l’emergenza mediante:

1) interventi di somma urgenza ed interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;

2)  iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

m) alla realizzazione di interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi prioritariamente per i fini di protezione civile.

 

TITOLO II

SISTEMA REGIONALE COORDINATO DI PROTEZIONE CIVILE

 

Soggetti del sistema regionale coordinato di protezione civile

  

Art. 4

(Soggetti che operano in materia di protezione civile di interesse regionale)

             1. Il sistema regionale coordinato di protezione civile è costituito dalle strutture, dagli organismi e dalle attività dei soggetti che operano in materia di protezione civile di interesse regionale.

2. Al funzionamento del sistema regionale coordinato di protezione civile concorrono, con la Regione, le province, i comuni, le comunità montane ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato.

            3. Al funzionamento del sistema regionale coordinato di protezione civile concorrono anche gli organi dell’amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all’articolo 11 della l. 225/1992, in conformità a quanto disposto dalle leggi nazionali e secondo le modalità previste dall’articolo 17, nel rispetto del principio di leale collaborazione di cui all’articolo 1.

 

Art. 5

(Funzioni e compiti della Regione)

             1. Nell’ambito del sistema regionale coordinato di protezione civile la Regione svolge le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a)  la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;

b)  l’adozione, sulla base degli indirizzi nazionali, del programma regionale di previsione e di prevenzione di cui all’articolo 11, volto ad eliminare o ridurre i pericoli conseguenti ai rischi classificati ai sensi della lettera l);

c)   l’adozione del piano regionale di emergenza di cui all’articolo 12, contenente anche gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali e montani;

d)   il coordinamento degli interventi e la vigilanza sull’organizzazione dei presidi territoriali previsti nei piani di emergenza di cui alla lettera c);

e)   le intese con lo Stato di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche;

f)    la dichiarazione e il superamento dello stato di crisi e di emergenza ai sensi degli articoli 14 e 15 , nonché gli interventi indifferibili e urgenti di cui all’articolo 16;

g)   l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, in concorso con le province, i comuni e le comunità montane;

h)    l'organizzazione e l’impiego diretto del volontariato per le emergenze di carattere regionale ed ultraprovinciale, l’incentivazione e la vigilanza sulle relative attività, nonché la formazione del volontariato stesso e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, ai sensi degli articoli 21, 22 e 25;

i)     la tenuta e l’aggiornamento del registro delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 21;

l)      la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l’aggiornamento dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione e sorveglianza della pericolosità degli eventi calamitosi e della criticità dei conseguenti effetti, nonché della classificazione dei rischi presenti sul territorio, anche in collaborazione con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati;

m)   la realizzazione di sistemi di rilevazione e controllo di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

n)      l’individuazione e la perimetrazione delle zone d’allertamento, nonché la predisposizione e manutenzione dei sistemi di soglie relativi alle diverse tipologie di rischi classificati ai sensi della lettera l);

o)      l’organizzazione e la gestione del sistema di allertamento regionale, comprese le fasi di previsione e sorveglianza di cui alla lettera l), nonché le fasi di prevenzione e
contrasto di cui alla lettera p), in raccordo con lo Stato e con la partecipazione delle province;

p)     l'individuazione e l'organizzazione permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione e contrasto degli eventi calamitosi e della riduzione dei relativi effetti;

q)     la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

r)      l’incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi ai sensi dell’articolo 23 e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali;

s)      l’incentivazione della costituzione dei centri provinciali tecnico - operativi unificati di protezione civile di cui all’articolo 19;

t)       la promozione di un sistema informativo regionale , ai sensi dell’articolo 24.

            2. La Regione può altresì promuovere e organizzare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l’espletamento di attività di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.

3. La Regione partecipa al servizio meteorologico nazionale distribuito previsto dall’articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), attraverso il servizio meteorologico regionale da costituirsi nell’ambito della direzione regionale di cui all’articolo 17.

4. Restano fermi le funzioni e i compiti riservati alla Regione relativi agli incendi boschivi, previsti e disciplinati dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

 

Art. 6

(Funzioni e compiti delle province)

 1. Nell’ambito del sistema regionale coordinato di protezione civile le province svolgono le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a)  l’adozione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza di cui all’articolo 12, in raccordo con i prefetti titolari delle prefetture – uffici territoriali di Governo e sentiti i comuni e le comunità montane interessati;

b)   l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal programma regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

c)  l’attuazione, in concorso con la Regione, i comuni e le comunità montane, degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

d)  l’organizzazione di presidi territoriali da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite dai piani di emergenza di cui alla lettera a);

e)  la partecipazione al sistema di allertamento regionale attraverso la comunicazione di informazioni anche non strumentali ed in tempo reale ed il concorso nelle valutazioni di criticità degli effetti attesi o in atto;

f)    l’impiego del volontariato di protezione civile nell’ambito delle previsioni dei piani di cui alla lettera a), nonché la vigilanza sulle relative attività;

g)   la rilevazione, la raccolta, l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati relativi all’ambito provinciale, anche in collaborazione con i comuni, le comunità montane e altri soggetti pubblici e privati, e la loro trasmissione alla Regione;

h)   l’informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio, in concorso con la Regione, i comuni e le comunità montane, ai sensi dell’articolo 24;

i)    la costituzione dei centri provinciali tecnico - operativi unificati di protezione civile di cui all’articolo 19.

  

Art. 7

(Funzioni e compiti dei comuni)
 

 1. Nell’ambito del sistema regionale coordinato di protezione civile i comuni svolgono tutti i compiti e le funzioni non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti concernenti:

a)  l’adozione, sulla base degli indirizzi regionali ed in coerenza con i piani provinciali di emergenza, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza di cui all’articolo 12, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8, i quali prevedono, tra l’altro, l’approntamento di aree attrezzate per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza;

b)   l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal programma regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

c)     l'attivazione, nel proprio ambito territoriale, dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

d)     l’attuazione, in concorso con la Regione, la provincia e le comunità montane, degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

e)     l’organizzazione dei presidi territoriali da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite dai piani di emergenza di cui alla lettera a);

f)      l’impiego del volontariato di protezione civile nell’ambito delle previsioni dei piani comunali di cui alla lettera a), nonché la vigilanza sulle relative attività;

g)    la rilevazione, la raccolta, l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati relativi all’ambito comunale, raccordandosi anche con le comunità montane, e il loro invio alla provincia;

h)    l’ informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio, in concorso con la Regione, la provincia e le comunità montane, ai sensi dell’articolo 24.

2. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), l’attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal comune interessato. Il sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al prefetto titolare della prefettura - ufficio territoriale del governo, al presidente della provincia e al Presidente della Regione.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti dei comuni relativi agli incendi boschivi, previsti e disciplinati dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39.

4.   Resta altresì attribuita al sindaco, quale organo locale di protezione civile, la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’articolo 12 della legge 265/1999.

  

Art. 8

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

            1. Nell’ambito del sistema regionale coordinato di protezione civile le comunità montane svolgono le funzioni e i compiti concernenti l’adozione e l’attuazione, in raccordo con i comuni interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all’ambito montano.

            2. Le comunità montane, inoltre:

a)      assicurano la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all’attuazione degli interventi sul proprio territorio previsti nel programma regionale di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;

b)      svolgono, in concorso con la Regione, la provincia ed i comuni, attività di informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio, ai sensi dell’articolo 24.

  

Art.  9

(Comitato regionale per la sicurezza territoriale)

            1. Al fine di assicurare l’armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema regionale coordinato di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 22 bis della l.r. 14/1999, è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il comitato regionale per la sicurezza territoriale.

            2. Il comitato è composto:

a)         dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall’assessore competente in materia di protezione civile, che lo presiede;

b)         dai presidenti delle province, o dagli assessori delegati competenti per materia;

c)         da un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della Regione, nominato ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382);

d)         dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, o dagli assessori delegati competenti per materia;

e)         da tre sindaci dei comuni non capoluogo, nominati dall’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) regionale, o dagli assessori delegati competenti per materia;

f)           da un presidente di comunità montana nominato dall’Unione nazionale comuni ed enti montani del Lazio (UNCEM Lazio).

3. Le nomine di cui al comma 2, lettere c), e) ed f) sono rinnovate ogni cinque anni, salvo conferma, e comunque in caso di cessazione dalla carica rivestita all’atto della nomina.

            4. Il comitato, in particolare, esprime pareri alla Giunta regionale in ordine al programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, al piano regionale per l’emergenza e alle convenzioni di cui all’articolo 23.

            5. Il comitato disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento, da adottare entro sei mesi dal suo insediamento.

            6. La direzione regionale competente in materia di protezione civile assicura la segreteria tecnica del comitato.

  

Art. 10

(Comitato provinciale di protezione civile)

 

1. In ogni capoluogo di provincia è istituito il comitato provinciale di protezione civile, con funzioni consultive e di indirizzo per l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 6, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.

2. Il comitato provinciale di protezione civile è presieduto dal presidente della provincia
            e ne fanno comunque parte:

a)      un rappresentante del prefetto titolare della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della l. 225/1992;

b)      un rappresentante della direzione regionale competente in materia di protezione civile;

c)      un rappresentante dei comuni e un rappresentante delle comunità montane presenti nel territorio provinciale, designati, rispettivamente, dall’ANCI regionale e dall’UNCEM Lazio.

 

 

CAPO II

attività regionale programmatoria, pianificatoria e di indirizzo

 

Art. 11

(Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi)

            1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di protezione civile, adotta, sentita la commissione consiliare competente e il comitato regionale per la sicurezza territoriale, il programma di previsione e prevenzione dei rischi.

            2. Il programma ha validità quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento e di integrazione emerse prima della scadenza, ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

            3. Il programma, tenuto conto degli strumenti di pianificazione urbanistico - territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, di competenza della Regione, degli enti locali e di altri enti pubblici ai sensi della normativa vigente, contiene:

a)      il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio, potenziali o presenti sul territorio regionale;

b)      la definizione del sistema regionale di previsione e prevenzione relativamente alle diverse tipologie di rischi presenti sul territorio regionale, nonché le modalità di miglioramento continuo dell’efficacia ed efficienza del sistema stesso;

c)      gli obiettivi strategici relativi alle attività di protezione civile, gli interventi per prevenire, fronteggiare e mitigare le conseguenze connesse con i diversi rischi ipotizzati o identificati, nonché i relativi criteri di priorità;

d)      l’individuazione e la promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di interesse della protezione civile;

e)      le attività conoscitive, mediante studi e ricerche, finalizzate all’applicazione di procedure e metodologie preventive, correlate alle singole tipologie di rischio;

f)        l’individuazione delle esigenze operative del sistema di allertamento regionale, anche in termini di personale, mezzi, strumenti e tecnologie;

g)      le esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di rilevazione e controllo delle principali fonti di rischio, nonché del sistema informativo regionale, comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di dati compatibile con il sistema di allertamento regionale e nazionale;

h)      il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile.

 

Art. 12

(Piani di emergenza regionale, provinciali e comunali)

            1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di protezione civile, adotta, sentito il comitato regionale per la sicurezza territoriale, il piano regionale di emergenza, il quale stabilisce le modalità di gestione dell’emergenza sul territorio regionale.

            2. Il piano regionale ha validità quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento e di integrazione emerse prima della scadenza, ed entra in vigore a decorre dalla data di pubblicazione nel BUR.

3. Il piano regionale definisce le procedure operative tese, tra l’altro, a:

a)      organizzare l’attività delle strutture regionali e l’impiego del volontariato per le emergenze di carattere regionale e ultraprovinciale, ivi compresi eventuali presidi territoriali regionali dotati di gruppi specializzati e di idonee attrezzature;

b)        assicurare tempestivi interventi di soccorso e di assistenza a salvaguardia della pubblica incolumità e dei beni;

c)        supportare le attività dei comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

d)        coordinare le attività degli enti locali e degli altri organismi del sistema regionale coordinato di protezione civile necessarie a far fronte agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);

e)        garantire il concorso regionale per fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
 

4. Il piano regionale contiene, inoltre, anche sulla base dei dati forniti dagli enti locali:

a)         l’individuazione delle reti di collegamento e di accesso ai centri abitati ai fini degli interventi di soccorso ed assistenza e delle operazioni di evacuazione;

b)         la rilevazione dei mezzi disponibili in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, con particolare riguardo ai servizi di rianimazione, nonché delle possibilità di aumento di capienza ed attività;

c)         l’individuazione dei principali edifici pubblici o altre strutture, pubbliche o private, esistenti in ciascun comune che, per le loro caratteristiche, possano essere adibiti a temporaneo ricovero di persone e beni colpiti da eventi calamitosi;

d)         l’individuazione e l’organizzazione permanente dei mezzi di cui possono disporre la Regione, gli enti locali, gli enti e gli organismi del sistema regionale coordinato di protezione civile per interventi di soccorso ed assistenza.
 

            5. Il piano regionale detta, infine, gli indirizzi cui devono attenersi le province, i comuni e le comunità montane nella predisposizione dei rispettivi piani di emergenza. Tali indirizzi riguardano, in particolare:

e)         la definizione degli scenari di evento attesi;

f)           le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti alle attività di protezione civile, ivi compreso il volontariato;

g)         l’insieme delle procedure operative di intervento da attuare nel caso si verifichi l’evento atteso contemplato in un apposito scenario;

h)         le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra i piani di emergenza regionale, provinciali, comunali o intercomunali, delle comunità montane, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), ed ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente;

i)           le modalità di impiego del volontariato di protezione civile;

l)           l’organizzazione e l’attivazione dei presidi territoriali provinciali e comunali.

6. Le province, i comuni e le comunità montane adottano, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 5, i propri piani di emergenza. Tali piani hanno validità quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento e di integrazione emerse prima della scadenza.

7. Gli eventuali protocolli operativi stipulati dalla Regione e dalle province ai sensi dell’articolo 13 costituiscono parte integrante, rispettivamente, del piano regionale e dei piani provinciali di emergenza.

  

CAPO III

interventi di primo soccorso, stato di crisi e di emergenza,

interventi indifferibili e urgenti

  

Art 13

(Protocolli operativi per interventi di primo soccorso)

            1. Al fine di assicurare l’immediata  attivazione degli interventi di primo soccorso previsti dai piani di emergenza, la Regione e le province possono stipulare con le Prefetture – Uffici territoriali del Governo convenzioni per definire protocolli operativi che regolano l’assunzione da parte dei prefetti della direzione unitaria dei servizi di emergenza e l’adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare il primo soccorso al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).

            2. Sono esclusi dalla procedura di cui al comma 1 gli eventi indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e c).

 

Art. 14

(Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale)
 

            1. Al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),  che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che richiedano una immediata risposta della Regione, il Presidente della Regione decreta lo stato di crisi e di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale e dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

            2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi e di emergenza, il Presidente della Regione o, per sua delega, l’assessore competente in materia di protezione civile:

a)         provvede, per l’ attuazione degli interventi necessari, nell’ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e della legislazione statale;

b)         assume il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie.

3. Con le medesime modalità previste dal comma 1 si procede, al venir meno dei relativi presupposti, alla revoca dello stato di crisi e di emergenza.

 

            4. Il Presidente della Regione, qualora la gravità dell’evento per il quale è intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza di cui al comma 1 sia tale per intensità ed estensione da richiedere mezzi e poteri straordinari, nonchè l’intervento dello Stato, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 225/1992 e successive modifiche, partecipando altresì alle intese di cui all’articolo 107 del d.lgs. 112/1998 e dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

            5. Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 4 da parte dello Stato, la Regione assicura l’immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l’emergenza. Il Presidente della Regione o, per sua delega, l’Assessore competente in materia di protezione civile, provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di crisi e di emergenza.

 

Art. 15
 

(Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza)
 

            1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui all’articolo 14, comma 2, può disporre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziate sono finalizzate al ripristino ed alla messa in  sicurezza delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio anche per il tramite degli enti locali territorialmente competenti, nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.

            2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato d’attuazione dei programmi adottati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera b), in corso di realizzazione.

3. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati entro trenta giorni dal verificarsi di una situazione di emergenza.

 

Art. 16

(Interventi indifferibili ed urgenti)

            1. Al verificarsi o nell’imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all’articolo 14, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il direttore della direzione regionale competente in materia di protezione civile adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio a ciò specificatamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.

 

CAPO IV

rete operativa di protezione civile

 

Sezione I

Struttura organizzativa e organismi regionali e locali

 

Art. 17

(Struttura organizzativa regionale)

            1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all’esercizio delle funzioni e dei compiti regionali previsti dalla presente legge provvede la direzione regionale competente in materia di protezione civile, istituita ai sensi della normativa regionale vigente relativa all’ordinamento delle strutture organizzative e del personale. Tale direzione è articolata in modo da assicurare la concentrazione in un unico centro di responsabilità di funzioni omogenee riconducibili, in particolare, alle attività di:

a)         previsione , prevenzione, rilevazione e controllo;

b)         mitigazione e contrasto dei rischi;

c)         gestione dell’emergenza;

d)         organizzazione, impiego, formazione e incentivazione del volontariato;

e)         informazione e comunicazione alla cittadinanza e agli enti istituzionali;

2. La direzione regionale svolge altresì le attività connesse alle competenze regionali in materia di incendi boschivi nonché alla gestione del servizio meteorologico regionale.

            3. La direzione regionale è dotata di una sala operativa unificata permanente (SOUP) e di un centro funzionale regionale (CFR).

4. La SOUP è presidiato in forma continuativa da apposito personale ed è il luogo in cui, in situazioni di emergenza, confluiscono tutte le funzioni di controllo del territorio regionale e le informazioni generali concernenti la sicurezza delle persone e la tutela dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di rilevante interesse per la popolazione.  
La SOUP ha il compito di:

a)         acquisire notizie e dati circa le situazioni di potenziale pericolo e gli eventi calamitosi e di seguire l'andamento degli stessi;

b)         diramare disposizioni operative ai soggetti competenti ed informazioni alla popolazione;

c)         stabilire tempestivi contatti con i competenti organi statali e i soggetti del sistema regionale coordinato di protezione civile;

d)         assicurare il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ed il raccordo funzionale ed operativo con gli organi preposti alla gestione delle emergenze conseguenti ad eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

5. Presso il CFR sono accentrati tutti i dati rilevati dalle reti di monitoraggio ricadenti nel territorio regionale, comprese quelle trasferite alla Regione ai sensi del DPCM  24 luglio 2002 o gestite da altri soggetti, statali e regionali. Al CFR compete la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza nel tempo reale, nonché la valutazione della rilevanza degli eventi, della criticità degli effetti e degli scenari di rischio, attesi o in atto. Ad esso compete altresì la predisposizione, l’emissione e l’ufficializzazione di bollettini e avvisi regionali, sia meteo che di criticità.

6. La direzione regionale garantisce il raccordo tra il CFR, la SOUP, le strutture operative provinciali e ogni altra struttura preposta alla acquisizione delle informazioni necessarie all’attività decisionale ed operativa ai fini di protezione civile.

7. In caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi calamitosi di particolare rilevanza, il Presidente della Regione, con apposito decreto, costituisce, all’interno della direzione regionale, il centro operativo integrato regionale (COIR), quale struttura temporanea di emergenza con compiti di raccordo, coordinamento e consulenza. Il decreto determina, altresì, la durata, le risorse umane e le attribuzioni del COIR, in coerenza con le specifiche indicazioni del piano regionale di emergenza in relazione alle differenti tipologie di eventi calamitosi.

            8. La Giunta regionale provvede, ai sensi della normativa vigente, ad adottare gli atti necessari per assicurare alla direzione regionale un adeguato contingente di personale, anche al fine di garantire la turnazione, la reperibilità e la pronta disponibilità.

            9. Per lo svolgimento delle proprie attività la direzione regionale:

a)         opera in stretto collegamento con le strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, lavori pubblici e sanità, nonché con tutte le altre strutture regionali comunque competenti in materie di interesse per la protezione civile;

b)         si raccorda con le  Prefetture - uffici territoriali del Governo, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 della legge 225/1992;

c)         si avvale della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, dell’Agenzia regionale per la difesa del suolo, dei consorzi di bonifica regionali nonché, anche previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture operative di cui all’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge 225/1992 e :

            1)  del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

            2)  del Corpo forestale dello Stato;

            3)  del Corpo delle Capitanerie di porto;

         4) delle organizzazioni di volontariato inscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 21, comma 6;

            5) dell’Associazione italiana della Croce Rossa;

            6) di ogni altro soggetto pubblico o privato che possa concorrere nei compiti di interesse della protezione civile;

  

Art. 18

(Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi)

            1. E’ istituita, presso l’assessorato competente in materia di protezione civile,  la commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale.

            2. La commissione è costituita dal Presidente della Regione ed è composta da un numero minimo di 3 e massimo di 7 esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le tipologie di rischio più significative e frequenti, nominati da Presidente stesso che provvede, altresì, al suo insediamento.

            3. La durata in carica della commissione scade sei mesi dopo la proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

            4. Ai componenti della commissione spetta il trattamento economico previsto dalla normativa regionale vigente.

            5. La direzione regionale competente in materia di protezione civile assicura la segreteria tecnica della commissione.

  

Art. 19

(Centri provinciali tecnico - operativi unificati di protezione civile)

            1. La Regione favorisce ed incentiva la costituzione di centri provinciali tecnico - operativi unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale tra le strutture di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato.

            2.a I centri provinciali di cui al comma 1 sono dotati di strutture assistenziali di pronto intervento nelle quali sono custoditi e mantenuti in efficienza materiali e mezzi per gli interventi di emergenza.

            2.b  Ai fini di cui al commi 1 e 2 la Regione:

a)         con apposita deliberazione di Giunta, definisce gli standard minimi omogenei dei centri provinciali tecnico – operativi unificati ed approva un disciplinare tipo di convenzione per la costituzione dei centri stessi in conformità a quanto previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

b)         concorre alla dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie;

3. Ciascuna provincia, sentiti gli enti locali del proprio territorio, individua nell’ambito del comune capoluogo, d’intesa con il comune stesso, la struttura in cui ha sede il centro provinciale tecnico - operativo unificato.

 

Art. 20

(Zone d’intervento di protezione civile)

1. Ai soli fini della razionale ed efficace articolazione operativa delle attività di protezione civile dei centri provinciali tecnico-operativi unificati e dei comuni, il territorio di ciascuna provincia è suddiviso in zone d’intervento di protezione civile la cui ampiezza comprende uno o più ambiti territoriali comunali.

2. Nelle tabelle A, B, C, D ed E, allegate alla presente legge di cui fanno parte integrante, sono individuate le zone d’intervento di protezione civile relative, rispettivamente, alle province di:

a)         Frosinone, suddivisa in sedici zone;

b)         Latina, suddivisa in tredici zone;

c)         Rieti, suddivisa in quattordici zone;

d)         Roma, suddivisa in ventuno zone;

e)         Viterbo, suddivisa in quindici zone.

3. Eventuali modifiche degli allegati di cui al comma 2 sono adottate con deliberazione della Giunta regionale.

 

Sezione II

Volontariato di protezione civile

 

Art. 21

(Organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile)

            1. Ai fini della presente legge sono considerate organizzazioni di volontariato di protezione civile le organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio), le quali, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorrono alle attività di protezione civile.

            2. La Regione provvede alla costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, funzionalmente dislocata sul territorio delle province.

4. Per gli interventi da effettuare nel territorio regionale la direzione, l’impiego ed il coordinamento del volontariato di protezione civile, in tutte le sue componenti, è disposto secondo le previsioni dei piani di emergenza di cui all’articolo 12.

5. Per gli interventi da effettuare fuori dal territorio regionale, l’impiego del volontariato è disposto previa intesa tra il Presidente della Regione ed i competenti organi dello Stato e delle regioni interessate.

            6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, con apposito regolamento, disciplina:

a)         i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, di rimborso delle spese, le condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all’articolo 22 nonché di rendicontazione obbligatoria dei contributi medesimi;

b)         i criteri e le modalità di affidamento, uso, manutenzione e custodia dei mezzi e delle attrezzature assegnate.

7. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dal regolamento di cui al comma 6 si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 29/1993 e dal relativo regolamento di attuazione.

 

Art. 22

(Misure contributive e assicurative a favore
del volontariato di protezione civile)

 

            1. La Regione può disporre, nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure a favore delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 21, comma 1:

a)         concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della  preparazione tecnica dei loro aderenti;

b)         concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile;

            2. La Regione, con il regolamento di cui all’articolo 21, comma 6, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati per la durata prevista nel regolamento medesimo:

a)         in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b)      in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.

            3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato le disposizioni previste dal comma 2 si applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 21, comma 7.

            4. La Regione può altresì concorrere all’adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni di volontariato, iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 21, comma 6, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile nonché per la responsabilità civile verso terzi.

 

CAPO V

convenzioni e contributi, informazione e formazione

 

Art. 23

(Convenzioni e contributi)

            1. Al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza, la Regione, sentito il comitato di cui all’articolo 9, può stipulare apposite convenzioni con i le strutture operative, gli organi, gli enti ed i soggetti di cui all’articolo 17, comma 9, lettera c), nonché con enti pubblici e privati.

            2. Al fine di potenziare il sistema regionale coordinato di protezione civile la Giunta regionale  dispone, in favore degli enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile:

a)         la concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature e mezzi, nonché per la realizzazione, la ristrutturazione e l’allestimento di strutture;

b)         il conferimento a titolo gratuito, in comodato d’uso, di beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

 

Art. 24

(Sistema informativo)
 

1. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di dati e informazioni tesa all’attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile, la Regione promuove la costituzione di un sistema regionale di trasmissione dati e in fonia nonché la realizzazione di un programma regionale informativo di pubblica utilità, anche attraverso l’uso di una banda di frequenza dedicata.

2. Al fine di sviluppare e diffondere un’adeguata cultura di protezione civile, le province, i comuni e le comunità montane, in concorso con la Regione e seguendone gli indirizzi, svolgono attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio di propria competenza, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazione di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole.

  

Art. 25

(Formazione in materia di protezione civile)

            1. La Regione, in coerenza con le previsioni del programma regionale di cui all’articolo 11, promuove, programma e organizza, direttamente o mediante convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 17, comma 8, con la Scuola superiore dell’amministrazione dell’Interno o con altri enti pubblici o privati, interventi e corsi per la preparazione, l’aggiornamento e l’addestramento degli operatori impiegati istituzionalmente nel settore della protezione civile nonché dei soggetti aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore.

  

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 26

(Poteri sostitutivi)

            1. In caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti locali nel compimento di atti o attività obbligatori previsti dalla presente legge per la tutela di interessi superiori di sicurezza territoriale, incolumità della popolazione e dei loro beni e integrità dell’ambiente, la Giunta regionale, previa diffida dell’ente locale a provvedere entro un congruo termine, esercita, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 49 dello Statuto, il potere sostitutivo, avvalendosi delle proprie strutture o attraverso la nomina di un commissario ad acta.

            2. L’ente locale può comunque adempiere autonomamente fino alla effettiva adozione dell’atto sostitutivo.

            3. Le spese per l’attività del commissario ad acta sono a carico dell’ente locale inadempiente, ai sensi della normativa regionale vigente.

 

Art. 27

(Disposizioni finanziarie)

            1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti dei capitoli E 47401, E 47503, E47504, E 47505.

            2. Al fine di corrispondere a quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera b), e comma 2, la denominazione del capitolo E47503 è così modificata: “Spese per convenzionamento con associazioni di volontariato ed enti pubblici e privati per fornitura di servizi e beni concernenti interventi di protezione civile nonché per il concorso al rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato in occasione di interventi ed attività di protezione civile”.

            3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 18 si provvede mediante l’utilizzo dello stanziamento dell’UPB R21 del bilancio di previsione della Regione.

 

Art. 28

(Disposizioni transitorie)

            1. Ai procedimenti ed alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali.

            2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, sono apportati i necessari adeguamenti, in coerenza con le disposizioni contenute nell’articolo 17.

  

Art. 29

(Modifiche alla legge regionale 14/1999)

            1. All’articolo 134 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a)         alla lettera c) del comma 1 le parole: “l’emanazione degli indirizzi” sono sostituite dalle seguenti: “l’adozione del piano di emergenza regionale contenente anche gli indirizzi”;

b)         alla lettera d) del comma 1 le parole da: “previsti” a : “emergenza;” sono sostituite dalle seguenti: “e la vigilanza sull’organizzazione dei presidi territoriali previsti nei piani di emergenza di cui alla lettera c);”;

c)         alla lettera i) del comma 1 le parole da: “dell’albo” a: “presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: “del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile,”;

d)         alla lettera l) del comma 1 le parole da: “ai fini” a “calamitosi;” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini della previsione e sorveglianza della pericolosità degli eventi calamitosi e della criticità dei conseguenti effetti, nonché della classificazione dei rischi presenti sul territorio;”;

e)         dopo la lettera l) del comma 1 è inserita la seguente:

“l bis) la realizzazione di sistemi di rilevazione e controllo di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche;”;

f)           la lettera m) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“m) l’individuazione e la perimetrazione delle zone d’allertamento, nonché la predisposizione e manutenzione dei sistemi di soglie relativi alle diverse tipologie di rischi classificati ai sensi della lettera l);”;

g)         dopo la lettera o) del comma 1 sono inserite le seguenti:

“o bis) l’incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali;

o ter) l’incentivazione della costituzione dei centri provinciali tecnico - operativi unificati di protezione civile;

o quater) la promozione di un sistema informativo regionale;

o quinquies) la promozione e l’organizzazione, sulla base di apposite convenzioni, della partecipazione degli enti locali alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e la promozione di forme di collaborazione con le altre Regioni per l’espletamento di attività di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali;

o sexies) la partecipazione al servizio meteorologico nazionale distribuito previsto dall’articolo 111 del d.lgs. 112/1998 attraverso il servizio meteorologico regionale.”.

            2. All’articolo 135 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a)         dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

“b bis) l’attuazione, in concorso con la Regione, i comuni e le comunità montane, degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;”;

b)         la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“d) l’organizzazione dei presidi territoriali da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite dai piani di emergenza di cui alla lettera a);”;

c)         la lettera e) del comma 1 è abrogata;

d)         la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“f) la rilevazione, la raccolta, l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati relativi all’ambito provinciale, anche in collaborazione con i comuni, le comunità montane e altri soggetti pubblici e privati, e la loro trasmissione alla Regione;”;

e)         dopo la lettera f) del comma 1 sono inserite le seguenti: