LE NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE
DEL
SISTEMA COORDINATO DI PROTEZIONE CIVILE
NEL LAZIO
Riportiamo la bozza della
legge Regionale di Protezione Civile del Lazio approvata
dall'esecutivo regionale nel corso del 2004 .
Il disegno legislativo non ha ancora ultimato l'iter previsto per
l'approvazione.
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: “NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DEL
SISTEMA COORDINATO DI PROTEZIONE CIVILE
NELLA REGIONE LAZIO ”
SOMMARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto, finalità e principi
Art. 2
- Tipologia degli eventi ed ambiti d’intervento istituzionale
Art. 3
- Attività di protezione civile
TITOLO II - SISTEMA REGIONALE COORDINATO DI PROTEZIONE
CIVILE
CAPO
I - Soggetti del sistema regionale coordinato di protezione civile
Art. 4
- Soggetti che operano in materia di protezione civile di interesse regionale
Art. 5
- Funzioni e compiti della Regione
Art. 6
- Funzioni e compiti delle province
Art. 7
- Funzioni e compiti dei comuni
Art. 8
- Funzioni e compiti delle comunità montane
Art. 9
- Comitato regionale per la sicurezza territoriale
Art. 10
- Comitato provinciale di protezione civile
CAPO II
- Attività regionale programmatoria, pianificatoria e di indirizzo
Art. 11
- Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi
Art. 12
- Piani di emergenza regionale, provinciali e comunali
CAPO
III - Interventi di primo soccorso, stato di crisi e di
Emergenza, interventi indifferibili e urgenti
Art 13
- Protocolli operativi per interventi di primo soccorso
Art. 14
- Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale
Art. 15
- Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza
Art. 16
- Interventi indifferibili ed urgenti
CAPO IV
- Rete operativa di protezione civile
Sezione
I - Struttura organizzativa e organismi regionali e locali
Art. 17
- Struttura organizzativa regionale
Art. 18
- Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi
Art. 19
- Centri provinciali tecnico - operativi unificati di protezione civile
Art. 20
- Zone d’intervento di protezione civile
Sezione
II - Volontariato di protezione civile
Art. 21
- Organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile
Art. 22
- Misure contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione
civile
CAPO V
- Convenzioni e contributi, informazione e formazione
Art. 23
- Convenzioni e contributi
Art. 24
- Sistema informativo
Art. 25
- Formazione in materia di protezione civile
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26
- Poteri sostitutivi
Art. 27
- Disposizioni finanziarie
Art. 28
- Disposizioni transitorie
Art. 29
- Modifiche alla legge regionale 14/1999
Art. 30
- Abrogazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto, finalità e principi)
1. La presente legge, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione ed in conformità ai principi fondamentali della
legislazione statale vigente, provvede alla disciplina e al riordino delle
funzioni in materia di protezione civile anche ai sensi dell’articolo 194, comma
4, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo).
2. La disciplina e il riordino delle funzioni di cui al comma 1 perseguono la
finalità di garantire una generale sicurezza territoriale, salvaguardando,
prioritariamente, l’incolumità sia delle popolazioni e dei loro beni che degli
insediamenti civili e produttivi, nonché l’integrità dell’ambiente, dai danni
o dal pericolo di danni derivanti da eventi anche calamitosi, attraverso un
sistema regionale coordinato di protezione civile e nel rispetto dei principi
di:
a) leale
collaborazione e integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale,
garantendo
ogni opportuna forma di raccordo con le competenti amministrazioni dello Stato e
di coordinamento con gli enti locali;
b)
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Art. 2
(Tipologia degli eventi ed ambiti d’intervento istituzionale)
1. Ai fini
della razionale ripartizione delle funzioni e dei compiti di protezione civile
tra i diversi livelli di governo istituzionale, anche in applicazione dei
principi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera b), ed ai sensi della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile) e successive modifiche, gli eventi si distinguono in eventi
naturali o connessi con attività umane i cui effetti, attesi o in atto, per la
loro natura, intensità ed estensione:
a) possono
essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri
di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per l’esercizio ordinario
delle funzioni ad esso spettanti;
b) richiedono l’intervento, coordinato dalla Regione anche
in raccordo con gli organi periferici statali, di più enti ed amministrazioni
a carattere regionale e locale;
c) necessitano dell’intervento e del coordinamento dello
Stato, nonché di essere fronteggiati con mezzi straordinari.
Art. 3
(Attività di protezione civile)
1.Costituiscono attività
di protezione civile quelle finalizzate alla previsione, alla valutazione e
alla prevenzione del manifestarsi dei rischi, per il soccorso e l’assistenza,
per il superamento dell’emergenza ed il ritorno alle ordinarie condizioni di
vita delle popolazioni coinvolte.
2. In particolare rientrano
nelle attività di cui al comma 1 quelle dirette:
a)
alla realizzazione, potenziamento, adeguamento e
gestione dei sistemi destinati al monitoraggio ed alla sorveglianza, anche nel
tempo reale agendo da postazione remota, degli eventi e del territorio ed allo
scambio dei dati rilevati e delle informazioni acquisite;
b) all’elaborazione del
quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale
necessario per le attività di previsione e prevenzione dei rischi medesimi;
c) alla
predisposizione ed al continuo adeguamento dell’organizzazione funzionale e
delle procedure preposte al raccordo tra le fasi di previsione e sorveglianza
degli eventi e dei conseguenti effetti e le fasi di generale contrasto al loro
manifestarsi e di gestione dell’emergenza;
d) alla
pianificazione e predisposizione delle misure atte a fronteggiare l’emergenza,
con l’indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi
degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e
strumentali necessarie;
e) alla
messa in opera delle attività e degli interventi connessi alla prevenzione e
riduzione dei rischi presenti sul territorio;
f) alla
formazione e all’addestramento del volontariato e degli operatori
istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
g)
all’informazione della popolazione sui rischi
presenti sul territorio;
h) all’allertamento
degli enti e delle strutture operative di protezione civile, nonché della
popolazione, in conformità alle direttive statali in materia;
i) al
soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all’articolo 2 mediante
interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
l) a
fronteggiare e superare l’emergenza mediante:
1) interventi
di somma urgenza ed interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle
infrastrutture danneggiati;
2) iniziative
ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita;
m) alla realizzazione di interventi per la riduzione e la
mitigazione dei rischi prioritariamente per i fini di protezione civile.
TITOLO II
SISTEMA REGIONALE COORDINATO DI PROTEZIONE CIVILE
Soggetti del sistema regionale coordinato di protezione civile
Art. 4
(Soggetti
che operano in materia di protezione civile di interesse regionale)
1. Il sistema regionale coordinato di protezione civile è costituito dalle
strutture, dagli organismi e dalle attività dei soggetti che operano in materia
di protezione civile di interesse regionale.
2. Al
funzionamento del sistema regionale coordinato di protezione civile concorrono,
con la Regione, le province, i comuni, le comunità montane ed ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le
organizzazioni di volontariato.
3. Al funzionamento del sistema regionale coordinato di protezione civile
concorrono anche gli organi dell’amministrazione decentrata dello Stato e le
altre strutture operative nazionali di cui all’articolo 11 della l. 225/1992, in
conformità a quanto disposto dalle leggi nazionali e secondo le modalità
previste dall’articolo 17, nel rispetto del principio di leale collaborazione di
cui all’articolo 1.
Art. 5
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Nell’ambito del sistema regionale coordinato di protezione civile la
Regione svolge le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a)
la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in
armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;
b)
l’adozione, sulla base degli indirizzi nazionali, del programma
regionale di previsione e di prevenzione di cui all’articolo 11, volto ad
eliminare o ridurre i pericoli conseguenti ai rischi classificati ai sensi
della lettera l);
c) l’adozione
del piano regionale di emergenza di cui all’articolo 12, contenente anche
gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali,
comunali o intercomunali e montani;
d) il
coordinamento degli interventi e la vigilanza sull’organizzazione dei presidi
territoriali previsti nei piani di emergenza di cui alla lettera c);
e) le
intese con lo Stato di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche;
f) la
dichiarazione e il superamento dello stato di crisi e di emergenza ai sensi
degli articoli 14 e 15 , nonché gli interventi indifferibili e urgenti di cui
all’articolo 16;
g) l'attuazione
degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, in concorso con le province, i
comuni e le comunità montane;
h) l'organizzazione
e l’impiego diretto del volontariato per le emergenze di carattere regionale
ed ultraprovinciale, l’incentivazione e la vigilanza sulle relative attività,
nonché la formazione del volontariato stesso e degli operatori
istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, ai sensi degli
articoli 21, 22 e 25;
i) la
tenuta e l’aggiornamento del registro delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile di cui all’articolo 21;
l) la
rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l’aggiornamento dei dati
interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione e sorveglianza
della pericolosità degli eventi calamitosi e della criticità dei conseguenti
effetti, nonché della classificazione dei rischi presenti sul territorio,
anche in collaborazione con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e
privati;
m)
la realizzazione di sistemi di rilevazione e controllo di fenomeni naturali o
derivanti da attività antropiche, anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati;
n) l’individuazione
e la perimetrazione delle zone d’allertamento, nonché la predisposizione e
manutenzione dei sistemi di soglie relativi alle diverse tipologie di rischi
classificati ai sensi della lettera l);
o) l’organizzazione
e la gestione del sistema di allertamento regionale, comprese le fasi di
previsione e sorveglianza di cui alla lettera l), nonché le fasi di
prevenzione e
contrasto di cui alla lettera p), in raccordo con lo Stato e con la
partecipazione delle province;
p) l'individuazione
e l'organizzazione permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle
strutture operative, ai fini della prevenzione e contrasto degli eventi
calamitosi e della riduzione dei relativi effetti;
q) la
messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
r) l’incentivazione,
anche attraverso la concessione di appositi contributi ai sensi dell’articolo
23 e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle strutture di
protezione civile degli enti locali;
s) l’incentivazione
della costituzione dei centri provinciali tecnico - operativi unificati di
protezione civile di cui all’articolo 19;
t) la
promozione di un sistema informativo regionale , ai sensi dell’articolo 24.
2. La Regione può altresì promuovere e organizzare, sulla base di apposite
convenzioni, la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, alle
iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale
e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l’espletamento di
attività di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.
3. La Regione
partecipa al servizio meteorologico nazionale distribuito previsto dall’articolo
111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), attraverso il servizio
meteorologico regionale da costituirsi nell’ambito della direzione regionale di
cui all’articolo 17.
4. Restano fermi
le funzioni e i compiti riservati alla Regione relativi agli incendi boschivi,
previsti e disciplinati dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28
ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).
Art. 6
(Funzioni e compiti delle province)
1. Nell’ambito del sistema regionale
coordinato di protezione civile le province svolgono le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a)
l’adozione, sulla base degli indirizzi regionali,
dei piani provinciali di emergenza di cui all’articolo 12, in raccordo con i
prefetti titolari delle prefetture – uffici territoriali di Governo e sentiti
i comuni e le comunità montane interessati;
b)
l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle
attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dal programma regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con
l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
c) l’attuazione,
in concorso con la Regione, i comuni e le comunità montane, degli interventi
necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree
colpite da eventi calamitosi;
d) l’organizzazione
di presidi territoriali da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le
procedure definite dai piani di emergenza di cui alla lettera a);
e) la
partecipazione al sistema di allertamento regionale attraverso la
comunicazione di informazioni anche non strumentali ed in tempo reale ed il
concorso nelle valutazioni di criticità degli effetti attesi o in atto;
f) l’impiego
del volontariato di protezione civile nell’ambito delle previsioni dei piani
di cui alla lettera a), nonché la vigilanza sulle relative attività;
g) la
rilevazione, la raccolta, l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati relativi
all’ambito provinciale, anche in collaborazione con i comuni, le comunità
montane e altri soggetti pubblici e privati, e la loro trasmissione alla
Regione;
h) l’informazione
della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul
proprio territorio, in concorso con la Regione, i comuni e le comunità
montane, ai sensi dell’articolo 24;
i) la
costituzione dei centri provinciali tecnico - operativi unificati di
protezione civile di cui all’articolo 19.
Art. 7
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Nell’ambito del sistema regionale
coordinato di protezione civile i comuni svolgono tutti i compiti e le
funzioni non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri
enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti
concernenti:
a) l’adozione,
sulla base degli indirizzi regionali ed in coerenza con i piani provinciali di
emergenza, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza di cui
all’articolo 12, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), fatto salvo quanto disposto dall’articolo
8, i quali prevedono, tra l’altro, l’approntamento di aree attrezzate per far
fronte a situazioni di crisi e di emergenza;
b)
l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e
degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal programma regionale
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con l'adozione dei connessi
provvedimenti amministrativi;
c) l'attivazione,
nel proprio ambito territoriale, dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
d) l’attuazione,
in concorso con la Regione, la provincia e le comunità montane, degli
interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita
nelle aree colpite da eventi calamitosi;
e) l’organizzazione
dei presidi territoriali da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le
procedure definite dai piani di emergenza di cui alla lettera a);
f) l’impiego
del volontariato di protezione civile nell’ambito delle previsioni dei piani
comunali di cui alla lettera a), nonché la vigilanza sulle relative attività;
g) la
rilevazione, la raccolta, l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati relativi
all’ambito comunale, raccordandosi anche con le comunità montane, e il loro
invio alla provincia;
h) l’
informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi
presenti sul proprio territorio, in concorso con la Regione, la provincia e le
comunità montane, ai sensi dell’articolo 24.
2. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a), l’attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è
curata direttamente dal comune interessato. Il sindaco provvede alla direzione
e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione
colpita, dandone immediata comunicazione al prefetto titolare della prefettura
- ufficio territoriale del governo, al presidente della provincia e al
Presidente della Regione.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti dei comuni
relativi agli incendi boschivi, previsti e disciplinati dagli articoli 64 e
seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39.
4. Resta altresì attribuita al
sindaco, quale organo locale di protezione civile, la competenza ad emanare
ordinanze di carattere contingibile e urgente per emergenze di protezione
civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su
situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’articolo 12 della
legge 265/1999.
Art. 8
(Funzioni
e compiti delle comunità montane)
1. Nell’ambito del sistema regionale coordinato di protezione civile le
comunità montane svolgono le funzioni e i compiti concernenti l’adozione e
l’attuazione, in raccordo con i comuni interessati e sulla base degli
indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all’ambito montano.
2. Le comunità montane, inoltre:
a)
assicurano la collaborazione delle proprie strutture
tecniche ed organizzative all’attuazione degli interventi sul proprio
territorio previsti nel programma regionale di previsione e prevenzione e nei
piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;
b)
svolgono, in concorso con la Regione, la provincia
ed i comuni, attività di informazione della popolazione sulle situazioni di
pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio, ai sensi dell’articolo
24.
Art. 9
(Comitato regionale per la sicurezza territoriale)
1. Al fine di assicurare l’armonizzazione delle iniziative regionali con
quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema regionale
coordinato di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto
dall’articolo 22 bis della l.r. 14/1999, è istituito, presso la Presidenza
della Giunta regionale, il comitato regionale per la sicurezza
territoriale.
2. Il comitato è composto:
a)
dal Presidente della Regione o, per sua delega,
dall’assessore competente in materia di protezione civile, che lo presiede;
b)
dai presidenti delle province, o dagli assessori
delegati competenti per materia;
c)
da un rappresentante della Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo nel capoluogo della Regione, nominato ai sensi
dell’articolo 107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della l. 22
luglio 1975, n. 382);
d)
dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, o
dagli assessori delegati competenti per materia;
e)
da tre sindaci dei comuni non capoluogo, nominati
dall’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) regionale, o dagli
assessori delegati competenti per materia;
f)
da un presidente di comunità montana nominato
dall’Unione nazionale comuni ed enti montani del Lazio (UNCEM Lazio).
3. Le nomine di
cui al comma 2, lettere c), e) ed f) sono rinnovate ogni cinque anni, salvo
conferma, e comunque in caso di cessazione dalla carica rivestita all’atto
della nomina.
4. Il comitato, in particolare, esprime pareri alla Giunta regionale in ordine
al programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, al piano
regionale per l’emergenza e alle convenzioni di cui all’articolo 23.
5. Il comitato disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito
regolamento, da adottare entro sei mesi dal suo insediamento.
6. La direzione regionale competente in materia di protezione civile assicura
la segreteria tecnica del comitato.
Art. 10
(Comitato provinciale di protezione civile)
1. In ogni
capoluogo di provincia è istituito il comitato provinciale di protezione civile,
con funzioni consultive e di indirizzo per l’esercizio delle competenze di cui
all’articolo 6, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati
da ciascuna provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel
rispetto di quanto previsto dal comma 2.
a)
un rappresentante del prefetto titolare della
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, ai sensi dell’articolo 13,
comma 2, della l. 225/1992;
b)
un rappresentante della direzione regionale
competente in materia di protezione civile;
c)
un rappresentante dei comuni e un rappresentante
delle comunità montane presenti nel territorio provinciale, designati,
rispettivamente, dall’ANCI regionale e dall’UNCEM Lazio.
CAPO II
attività regionale programmatoria, pianificatoria e di indirizzo
Art. 11
(Programma regionale di
previsione e prevenzione dei rischi)
1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di
protezione civile, adotta, sentita la commissione consiliare competente e il
comitato regionale per la sicurezza territoriale, il programma di previsione e
prevenzione dei rischi.
2. Il programma ha validità quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di
aggiornamento e di integrazione emerse prima della scadenza, ed entra in
vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione (BUR).
3. Il programma, tenuto conto degli strumenti di pianificazione urbanistico -
territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, di competenza
della Regione, degli enti locali e di altri enti pubblici ai sensi della
normativa vigente, contiene:
a)
il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni
di rischio, potenziali o presenti sul territorio regionale;
b)
la definizione del sistema regionale di previsione e
prevenzione relativamente alle diverse tipologie di rischi presenti sul
territorio regionale, nonché le modalità di miglioramento continuo
dell’efficacia ed efficienza del sistema stesso;
c)
gli obiettivi strategici relativi alle attività di
protezione civile, gli interventi per prevenire, fronteggiare e mitigare le
conseguenze connesse con i diversi rischi ipotizzati o identificati, nonché i
relativi criteri di priorità;
d)
l’individuazione e la promozione di studi e ricerche
sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire
scenari di evento, modelli o procedure previsionali di interesse della
protezione civile;
e)
le attività conoscitive, mediante studi e ricerche,
finalizzate all’applicazione di procedure e metodologie preventive, correlate
alle singole tipologie di rischio;
f)
l’individuazione delle esigenze operative del
sistema di allertamento regionale, anche in termini di personale, mezzi,
strumenti e tecnologie;
g)
le esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi
di rilevazione e controllo delle principali fonti di rischio, nonché del
sistema informativo regionale, comprendente anche una rete di collegamenti tra
le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di
dati compatibile con il sistema di allertamento regionale e nazionale;
h)
il fabbisogno delle attività formative e di
addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati
in compiti di protezione civile.
Art. 12
(Piani di emergenza regionale,
provinciali e comunali)
1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di
protezione civile, adotta, sentito il comitato regionale per la sicurezza
territoriale, il piano regionale di emergenza, il quale stabilisce le modalità
di gestione dell’emergenza sul territorio regionale.
2. Il piano regionale ha validità quinquennale, fatte salve le eventuali
esigenze di aggiornamento e di integrazione emerse prima della scadenza, ed
entra in vigore a decorre dalla data di pubblicazione nel BUR.
3. Il piano
regionale definisce le procedure operative tese, tra l’altro, a:
a)
organizzare l’attività delle strutture regionali e
l’impiego del volontariato per le emergenze di carattere regionale e
ultraprovinciale, ivi compresi eventuali presidi territoriali regionali dotati
di gruppi specializzati e di idonee attrezzature;
b)
assicurare tempestivi interventi di soccorso e di
assistenza a salvaguardia della pubblica incolumità e dei beni;
c)
supportare le attività dei comuni e di ogni altro
soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a);
d)
coordinare le attività degli enti locali e degli
altri organismi del sistema regionale coordinato di protezione civile
necessarie a far fronte agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
b);
e)
garantire il concorso regionale per fronteggiare gli
eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
4. Il piano
regionale contiene, inoltre, anche sulla base dei dati forniti dagli enti
locali:
a)
l’individuazione delle reti di collegamento e di
accesso ai centri abitati ai fini degli interventi di soccorso ed assistenza e
delle operazioni di evacuazione;
b)
la rilevazione dei mezzi disponibili in tutte le
strutture sanitarie pubbliche e private, con particolare riguardo ai servizi
di rianimazione, nonché delle possibilità di aumento di capienza ed attività;
c)
l’individuazione dei principali edifici pubblici o
altre strutture, pubbliche o private, esistenti in ciascun comune che, per le
loro caratteristiche, possano essere adibiti a temporaneo ricovero di persone
e beni colpiti da eventi calamitosi;
d)
l’individuazione e l’organizzazione permanente dei
mezzi di cui possono disporre la Regione, gli enti locali, gli enti e gli
organismi del sistema regionale coordinato di protezione civile per interventi
di soccorso ed assistenza.
5. Il piano regionale detta, infine, gli indirizzi cui devono attenersi le
province, i comuni e le comunità montane nella predisposizione dei rispettivi
piani di emergenza. Tali indirizzi riguardano, in particolare:
e)
la definizione degli scenari di evento attesi;
f)
le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i
soggetti preposti alle attività di protezione civile, ivi compreso il
volontariato;
g)
l’insieme delle procedure operative di intervento da
attuare nel caso si verifichi l’evento atteso contemplato in un apposito
scenario;
h)
le necessarie forme di integrazione e coordinamento
tra i piani di emergenza regionale, provinciali, comunali o intercomunali,
delle comunità montane, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose), ed ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto
dalla normativa vigente;
i)
le modalità di impiego del volontariato di
protezione civile;
l)
l’organizzazione e l’attivazione dei presidi
territoriali provinciali e comunali.
6. Le province,
i comuni e le comunità montane adottano, nel rispetto degli indirizzi di cui
al comma 5, i propri piani di emergenza. Tali piani hanno validità
quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento e di
integrazione emerse prima della scadenza.
7. Gli
eventuali protocolli operativi stipulati dalla Regione e dalle province ai
sensi dell’articolo 13 costituiscono parte integrante, rispettivamente, del
piano regionale e dei piani provinciali di emergenza.
CAPO III
interventi di primo soccorso,
stato di crisi e di emergenza,
interventi indifferibili e
urgenti
Art 13
(Protocolli operativi per
interventi di primo soccorso)
1. Al fine di assicurare l’immediata attivazione degli interventi di primo
soccorso previsti dai piani di emergenza, la Regione e le province possono
stipulare con le Prefetture – Uffici territoriali del Governo convenzioni per
definire protocolli operativi che regolano l’assunzione da parte dei
prefetti della direzione unitaria dei servizi di emergenza e l’adozione di tutti
i provvedimenti necessari ad assicurare il primo soccorso al verificarsi o
nell’imminenza degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Sono esclusi dalla procedura di cui al comma 1 gli eventi indicati
nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e c).
Art. 14
(Dichiarazione dello stato di
crisi e di emergenza nel territorio regionale)
1. Al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di cui all’articolo 2, comma
1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio
regionale e che richiedano una immediata risposta della Regione, il Presidente
della Regione decreta lo stato di crisi e di emergenza regionale,
determinandone durata ed estensione territoriale e dandone tempestiva
informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al
perdurare dello stato di crisi e di emergenza, il Presidente della Regione o,
per sua delega, l’assessore competente in materia di protezione civile:
a)
provvede, per l’ attuazione degli interventi
necessari, nell’ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a
mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico
e della legislazione statale;
b)
assume il coordinamento istituzionale delle attività
finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di
indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di
risorse finanziarie e strumentali necessarie.
3. Con le medesime modalità
previste dal comma 1 si procede, al venir meno dei relativi presupposti, alla
revoca dello stato di crisi e di emergenza.
4. Il Presidente della Regione, qualora la gravità dell’evento per il quale è
intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza di cui al
comma 1 sia tale per intensità ed estensione da richiedere mezzi e poteri
straordinari, nonchè l’intervento dello Stato, assume le iniziative necessarie
per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della
legge 225/1992 e successive modifiche, partecipando altresì alle intese di cui
all’articolo 107 del d.lgs. 112/1998 e dandone tempestiva informazione alla
Giunta ed al Consiglio regionale.
5. Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 4 da parte dello Stato, la Regione assicura
l’immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali
e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli enti locali e con
gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso
alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare
l’emergenza. Il Presidente della Regione o, per sua delega, l’Assessore
competente in materia di protezione civile, provvede ai sensi del comma 2, nel
quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di
crisi e di emergenza.
Art. 15
(Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza)
1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del
territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo
stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale, sulla base delle necessità
indicate negli atti di cui all’articolo 14, comma 2, può disporre, nei limiti
delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in
anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziate sono finalizzate
al ripristino ed alla messa in sicurezza delle strutture e delle
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione
del pericolo o alla prevenzione del rischio anche per il tramite degli enti
locali territorialmente competenti, nonché alla concessione di eventuali
contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.
2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo
stato d’attuazione dei programmi adottati ai sensi dell’articolo 14, comma 2,
lettera b), in corso di realizzazione.
3. Il
Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla delimitazione
degli ambiti territoriali danneggiati entro trenta giorni dal verificarsi di
una situazione di emergenza.
Art. 16
(Interventi indifferibili ed
urgenti)
1. Al verificarsi o nell’imminenza di una situazione di pericolo, anche in
assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui
all’articolo 14, che renda necessari specifici lavori o altri interventi
indifferibili e urgenti, il direttore della direzione regionale competente in
materia di protezione civile adotta tutti i provvedimenti amministrativi
necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle
disponibilità dei capitoli del bilancio a ciò specificatamente destinati, nel
rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.
CAPO IV
rete operativa di protezione
civile
Sezione I
Struttura organizzativa e organismi
regionali e locali
Art. 17
(Struttura organizzativa
regionale)
1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all’esercizio delle
funzioni e dei compiti regionali previsti dalla presente legge provvede la
direzione regionale competente in materia di protezione civile, istituita ai
sensi della normativa regionale vigente relativa all’ordinamento delle strutture
organizzative e del personale. Tale direzione è articolata in modo da assicurare
la concentrazione in un unico centro di responsabilità di funzioni omogenee
riconducibili, in particolare, alle attività di:
a)
previsione , prevenzione, rilevazione e controllo;
b)
mitigazione e contrasto dei rischi;
c)
gestione dell’emergenza;
d)
organizzazione, impiego, formazione e incentivazione
del volontariato;
e)
informazione e comunicazione alla cittadinanza e
agli enti istituzionali;
2.
La direzione regionale svolge altresì le
attività connesse alle competenze regionali in materia di incendi boschivi
nonché alla gestione del servizio meteorologico regionale.
3. La direzione regionale è dotata di una sala operativa unificata permanente (SOUP)
e di un centro funzionale regionale (CFR).
4. La SOUP è
presidiato in forma continuativa da apposito personale ed è il luogo in cui, in
situazioni di emergenza, confluiscono tutte le funzioni di controllo del
territorio regionale e le informazioni generali concernenti la sicurezza delle
persone e la tutela dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di rilevante
interesse per la popolazione.
La SOUP ha il compito di:
a)
acquisire notizie e dati circa le situazioni di
potenziale pericolo e gli eventi calamitosi e di seguire l'andamento degli
stessi;
b)
diramare disposizioni operative ai soggetti
competenti ed informazioni alla popolazione;
c)
stabilire tempestivi contatti con i competenti
organi statali e i soggetti del sistema regionale coordinato di protezione
civile;
d)
assicurare il coordinamento degli interventi urgenti
in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) ed il raccordo funzionale ed operativo con
gli organi preposti alla gestione delle emergenze conseguenti ad eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
5. Presso il
CFR sono accentrati tutti i dati rilevati dalle reti di monitoraggio ricadenti
nel territorio regionale, comprese quelle trasferite alla Regione ai sensi del
DPCM 24 luglio 2002 o gestite da altri soggetti, statali e regionali. Al
CFR compete la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di
previsione, monitoraggio e sorveglianza nel tempo reale, nonché la valutazione
della rilevanza degli eventi, della criticità degli effetti e degli
scenari di rischio, attesi o in atto. Ad esso compete altresì la
predisposizione, l’emissione e l’ufficializzazione di bollettini e avvisi
regionali, sia meteo che di criticità.
6. La direzione
regionale garantisce il raccordo tra il CFR, la SOUP, le strutture operative
provinciali e ogni altra struttura preposta alla acquisizione delle
informazioni necessarie all’attività decisionale ed operativa ai fini di
protezione civile.
7. In caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi calamitosi di
particolare rilevanza, il Presidente della Regione, con apposito decreto,
costituisce, all’interno della direzione regionale, il centro operativo
integrato regionale (COIR), quale struttura temporanea di emergenza con
compiti di raccordo, coordinamento e consulenza. Il decreto determina,
altresì, la durata, le risorse umane e le attribuzioni del COIR, in coerenza
con le specifiche indicazioni del piano regionale di emergenza in relazione
alle differenti tipologie di eventi calamitosi.
8. La Giunta regionale provvede, ai sensi della normativa vigente, ad adottare
gli atti necessari per assicurare alla direzione regionale un adeguato
contingente di personale, anche al fine di garantire la turnazione, la
reperibilità e la pronta disponibilità.
9. Per lo svolgimento delle proprie attività la direzione regionale:
a)
opera in stretto collegamento con le strutture
regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, lavori pubblici e
sanità, nonché con tutte le altre strutture regionali comunque competenti in
materie di interesse per la protezione civile;
b)
si raccorda con le Prefetture - uffici
territoriali del Governo, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 della
legge 225/1992;
c)
si avvale della collaborazione, del supporto e della
consulenza tecnica dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente,
dell’Agenzia regionale per la difesa del suolo, dei consorzi di bonifica
regionali nonché, anche previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture
operative di cui all’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge 225/1992
e :
1) del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
2) del
Corpo forestale dello Stato;
3) del
Corpo delle Capitanerie di porto;
4) delle
organizzazioni di volontariato inscritte nell’elenco regionale di cui
all’articolo 21, comma 6;
5) dell’Associazione
italiana della Croce Rossa;
6) di ogni altro soggetto pubblico o privato che
possa concorrere nei compiti di interesse della protezione civile;
Art. 18
(Commissione regionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi)
1. E’ istituita, presso l’assessorato competente in materia di protezione
civile, la commissione regionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico
scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie
di rischio presenti sul territorio regionale.
2. La commissione è costituita dal Presidente della Regione ed è
composta da un numero minimo di 3 e massimo di 7 esperti di elevato profilo
tecnico-scientifico per le tipologie di rischio più significative e frequenti,
nominati da Presidente stesso che provvede, altresì, al suo insediamento.
3. La durata in carica della commissione scade sei mesi dopo la
proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.
4. Ai componenti della commissione spetta il trattamento economico previsto
dalla normativa regionale vigente.
5. La direzione regionale competente in materia di protezione civile assicura
la segreteria tecnica della commissione.
Art. 19
(Centri provinciali tecnico -
operativi unificati di protezione civile)
1. La Regione favorisce ed incentiva la costituzione di centri provinciali
tecnico - operativi unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo
funzionale tra le strutture di protezione civile regionale, provinciale e
comunale ed il volontariato.
2.a I centri provinciali di cui al comma 1 sono dotati di strutture
assistenziali di pronto intervento nelle quali sono custoditi e mantenuti in
efficienza materiali e mezzi per gli interventi di emergenza.
2.b Ai fini di cui al commi 1 e 2 la Regione:
a)
con apposita deliberazione di Giunta, definisce gli
standard minimi omogenei dei centri provinciali tecnico – operativi unificati
ed approva un disciplinare tipo di convenzione per la costituzione dei centri
stessi in conformità a quanto previsto dall’articolo 30 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali);
b)
concorre alla dotazione di risorse umane,
strumentali e finanziarie;
3. Ciascuna
provincia, sentiti gli enti locali del proprio territorio, individua
nell’ambito del comune capoluogo, d’intesa con il comune stesso, la struttura
in cui ha sede il centro provinciale tecnico - operativo unificato.
Art. 20
(Zone d’intervento di protezione
civile)
1. Ai soli fini della
razionale ed efficace articolazione operativa delle attività di protezione
civile dei centri provinciali tecnico-operativi unificati e dei comuni, il
territorio di ciascuna provincia è suddiviso in zone d’intervento di
protezione civile la cui ampiezza comprende uno o più ambiti territoriali
comunali.
2. Nelle tabelle A, B, C, D
ed E, allegate alla presente legge di cui fanno parte integrante, sono
individuate le zone d’intervento di protezione civile relative,
rispettivamente, alle province di:
a)
Frosinone, suddivisa in sedici zone;
b)
Latina, suddivisa in tredici zone;
c)
Rieti, suddivisa in quattordici zone;
d)
Roma, suddivisa in ventuno zone;
e)
Viterbo, suddivisa in quindici zone.
3. Eventuali
modifiche degli allegati di cui al comma 2 sono adottate con deliberazione della
Giunta regionale.
Sezione II
Volontariato di protezione civile
Art. 21
(Organizzazione ed impiego del
volontariato di protezione civile)
1. Ai fini della presente legge sono considerate organizzazioni di
volontariato di protezione civile le organizzazioni iscritte nel registro
regionale del volontariato di cui all’articolo 3 della legge regionale 28
giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione
Lazio), le quali, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorrono alle attività di
protezione civile.
2. La Regione provvede alla costituzione della colonna mobile regionale del
volontariato di protezione civile, funzionalmente dislocata sul territorio
delle province.
4. Per gli
interventi da effettuare nel territorio regionale la direzione, l’impiego ed
il coordinamento del volontariato di protezione civile, in tutte le sue
componenti, è disposto secondo le previsioni dei piani di emergenza di cui
all’articolo 12.
5. Per gli
interventi da effettuare fuori dal territorio regionale, l’impiego del
volontariato è disposto previa intesa tra il Presidente della Regione ed i
competenti organi dello Stato e delle regioni interessate.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Regione, con apposito regolamento, disciplina:
a)
i criteri e le modalità di erogazione dei
contributi, di rimborso delle spese, le condizioni per il concorso alle misure
assicurative di cui all’articolo 22 nonché di rendicontazione obbligatoria dei
contributi medesimi;
b)
i criteri e le modalità di affidamento, uso,
manutenzione e custodia dei mezzi e delle attrezzature assegnate.
7. Per quanto non
diversamente disposto dalla presente legge e dal regolamento di cui al comma 6
si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 29/1993 e dal relativo
regolamento di attuazione.
Art. 22
(Misure contributive e
assicurative a favore
del volontariato di protezione civile)
1. La Regione può disporre, nei limiti delle risorse disponibili, anche in
concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure a favore delle
organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 21, comma 1:
a)
concessione di contributi finalizzati al
potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e
dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al
miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti;
b)
concorso al rimborso delle spese sostenute in
occasione di interventi ed attività di protezione civile;
2. La Regione, con il regolamento di cui all’articolo 21, comma 6, disciplina
le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei
datori di lavoro, degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti,
aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati
per la durata prevista nel regolamento medesimo:
a)
in attività di soccorso ed assistenza in vista o in
occasione degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) in
attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.
3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato le
disposizioni previste dal comma 2 si applicano con riferimento al mancato
guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di
cui all’articolo 21, comma 7.
4. La Regione può altresì concorrere all’adozione di misure assicurative a
favore delle organizzazioni di volontariato, iscritte nell’elenco regionale di
cui all’articolo 21, comma 6, contro il rischio di infortuni e malattie
connessi allo svolgimento di attività di protezione civile nonché per la
responsabilità civile verso terzi.
1. Al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi,
attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di
crisi e di emergenza, la Regione, sentito il comitato di cui all’articolo 9, può
stipulare apposite convenzioni con i le strutture operative, gli organi, gli
enti ed i soggetti di cui all’articolo 17, comma 9, lettera c), nonché con enti
pubblici e privati.
2. Al fine di potenziare il sistema regionale coordinato di protezione civile la
Giunta regionale dispone, in favore degli enti locali e di ogni altro
soggetto che partecipi alle attività di protezione civile:
a)
la concessione di contributi per l’acquisto di
attrezzature e mezzi, nonché per la realizzazione, la ristrutturazione e
l’allestimento di strutture;
b)
il conferimento a titolo gratuito, in comodato d’uso,
di beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo
svolgimento di attività di protezione civile.
1. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva
comunicazione di dati e informazioni tesa all’attivazione dei servizi di
prevenzione e soccorso di protezione civile, la Regione promuove la costituzione
di un sistema regionale di trasmissione dati e in fonia nonché la realizzazione
di un programma regionale informativo di pubblica utilità, anche attraverso
l’uso di una banda di frequenza dedicata.
2. Al fine di sviluppare e diffondere un’adeguata cultura di
protezione civile, le province, i comuni e le comunità montane, in concorso con
la Regione e seguendone gli indirizzi, svolgono attività di informazione rivolte
alla popolazione sui rischi presenti sul territorio di propria competenza, sulle
norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da
assumere in situazione di pericolo, anche attraverso la promozione di attività
educative nelle scuole.
1. La Regione, in coerenza con le previsioni del programma regionale di cui
all’articolo 11, promuove, programma e organizza, direttamente o mediante
convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 17, comma 8, con la Scuola
superiore dell’amministrazione dell’Interno o con altri enti pubblici o privati,
interventi e corsi per la preparazione, l’aggiornamento e l’addestramento degli
operatori impiegati istituzionalmente nel settore della protezione civile nonché
dei soggetti aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale
settore.
1. In caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti locali nel compimento
di atti o attività obbligatori previsti dalla presente legge per la tutela di
interessi superiori di sicurezza territoriale, incolumità della popolazione e
dei loro beni e integrità dell’ambiente, la Giunta regionale, previa diffida
dell’ente locale a provvedere entro un congruo termine, esercita, nel rispetto
di quanto disposto dall’articolo 49 dello Statuto, il potere sostitutivo,
avvalendosi delle proprie strutture o attraverso la nomina di un commissario ad
acta.
2. L’ente locale può comunque adempiere autonomamente fino alla effettiva
adozione dell’atto sostitutivo.
3. Le spese per l’attività del commissario ad acta sono a carico dell’ente
locale inadempiente, ai sensi della normativa regionale vigente.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione
degli stanziamenti dei capitoli E 47401, E 47503, E47504, E 47505.
2. Al fine di corrispondere a quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera
b), e comma 2, la denominazione del capitolo E47503 è così modificata: “Spese
per convenzionamento con associazioni di volontariato ed enti pubblici e privati
per fornitura di servizi e beni concernenti interventi di protezione civile
nonché per il concorso al rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di
volontariato in occasione di interventi ed attività di protezione civile”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 18 si provvede mediante
l’utilizzo dello stanziamento dell’UPB R21 del bilancio di previsione della
Regione.
1. Ai procedimenti ed alle attività in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le
disposizioni delle previgenti leggi regionali.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, sono
apportati i necessari adeguamenti, in coerenza con le disposizioni contenute
nell’articolo 17.
1. All’articolo 134 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 le parole: “l’emanazione
degli indirizzi” sono sostituite dalle seguenti: “l’adozione del piano di
emergenza regionale contenente anche gli indirizzi”;
b)
alla lettera d) del comma 1 le parole da: “previsti” a
: “emergenza;” sono sostituite dalle seguenti: “e la vigilanza
sull’organizzazione dei presidi territoriali previsti nei piani di emergenza di
cui alla lettera c);”;
c)
alla lettera i) del comma 1 le parole da: “dell’albo”
a: “presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: “del registro regionale
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile,”;
d)
alla lettera l) del comma 1 le parole da: “ai fini” a
“calamitosi;” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini della previsione e
sorveglianza della pericolosità degli eventi calamitosi e della criticità dei
conseguenti effetti, nonché della classificazione dei rischi presenti sul
territorio;”;
e)
dopo la lettera l) del comma 1 è inserita la seguente:
“l bis) la realizzazione di sistemi di rilevazione e
controllo di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche;”;
f)
la lettera m) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“m) l’individuazione e la perimetrazione delle zone d’allertamento,
nonché la predisposizione e manutenzione dei sistemi di soglie relativi alle
diverse tipologie di rischi classificati ai sensi della lettera l);”;
g)
dopo la lettera o) del comma 1 sono inserite le
seguenti:
“o bis) l’incentivazione, anche attraverso la concessione di
appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle
strutture di protezione civile degli enti locali;
o ter) l’incentivazione della costituzione dei centri
provinciali tecnico - operativi unificati di protezione civile;
o quater) la promozione di un sistema informativo regionale;
o quinquies) la promozione e l’organizzazione, sulla base di
apposite convenzioni, della partecipazione degli enti locali alle iniziative di
protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e la
promozione di forme di collaborazione con le altre Regioni per l’espletamento di
attività di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali;
o sexies) la partecipazione al servizio meteorologico
nazionale distribuito previsto dall’articolo 111 del d.lgs. 112/1998 attraverso
il servizio meteorologico regionale.”.
2. All’articolo 135 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
“b bis) l’attuazione, in concorso con la Regione, i comuni e
le comunità montane, degli interventi necessari per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;”;
b)
la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“d) l’organizzazione dei presidi territoriali da attivare in
caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite dai piani di emergenza
di cui alla lettera a);”;
c)
la lettera e) del comma 1 è abrogata;
d)
la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“f) la rilevazione, la raccolta, l’elaborazione e
l’aggiornamento dei dati relativi all’ambito provinciale, anche in
collaborazione con i comuni, le comunità montane e altri soggetti pubblici e
privati, e la loro trasmissione alla Regione;”;
e)
dopo la lettera f) del comma 1 sono inserite le
seguenti: