Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Art. 1
Servizio nazionale della protezione civile
1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di
tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da
catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai
sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(2), il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il
conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione
civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello
Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei
comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio
nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente
del Consiglio deiministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo
comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si
avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2
Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono
in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e
amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro
natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o
amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Art. 3
Attività e compiti di protezione civile
1.Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e
prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle
popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed
indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui
all'articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla
determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione
dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai
rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al
minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi
di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per
effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad
assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2
ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione,
coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative
necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla
ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto
compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di
tutela e risanamento del territorio.
Art. 4
Direzione e coordinamento delle attività di
previsione, prevenzione e soccorso
1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli
indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai
criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di
cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in
relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di
soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di
emergenza.
2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei
Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio
1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi
al Parlamento.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della
efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente
articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove,
d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità
naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per
l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.
Art. 5
Stato di emergenza e potere di ordinanza
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo
stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in
stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le
medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di
emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze
in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri,
qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il
relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega
dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono
essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai
sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo
47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 6
Componenti del Servizio nazionale della
protezione civile
1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono,
secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le
comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i
gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché
ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le
strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed
i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i
collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di
cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o
gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente
legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile
dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato,
ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla
prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema
informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti,
compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti
dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18
maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati
raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma
1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 7
Organi centrali del Servizio nazionale della
protezione civile
1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali
organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.
Art. 8
Consiglio nazionale della protezione civile
1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli
indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal
Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:
a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli
interventi di soccorso;
c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della
protezione civile;
d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate
le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro
per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al
comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del
Consiglio facciano parte:
a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate
o loro delegati;
b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano o loro delegati;
c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;
d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di
volontariato.
Art. 9
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi
1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei
grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale
della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte
alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La
Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle
esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede
all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte
alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla
valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché
all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla
presente legge ad essa rimesse.
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della
protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del
Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario
esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente
in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del
rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con
il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di
funzionamento della Commissione.
Art. 10
Comitato operativo della protezione civile
1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della
attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione
civile.
2. Il Comitato:
a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi
dell'articolo 14;
b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone
interessate all'emergenza;
c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le
amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle
esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro
per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza
o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.
4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei
rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali,
ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì
nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o
vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere
ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato,
l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
norme per il funzionamento del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità
regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati
rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
Art. 11
Strutture operative nazionali del Servizio
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale
della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale
della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17,
l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della
protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a
richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste
dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte
le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione
civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e
collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale
della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite,
nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati,
le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e
delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di
protezione civile.
Art. 12
Competenze delle regioni
1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri
amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi
antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da
calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle
attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei
limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto
dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle
attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed
attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in
armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1
dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono
all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei
mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile,
avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi
della legislazione statale in materia di attività regionale di
previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno
conformarsi le leggi regionali in materia.
Art. 13
Competenze delle province
1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli
articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano
all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della
protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla
rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la
protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di
previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i
programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è
istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal
presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del
Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.
Art. 14
Competenze del prefetto
1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione
e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto
il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della
giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi del Ministero dell'interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a
livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei
comuni interessati;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi
soccorsi;
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di
protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza
di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo
5.
4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di
emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché
di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.
Art. 15
Competenze del comune ed attribuzioni del
sindaco
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990,
n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una
struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia
di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello
locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni,
l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi
dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone
immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta
regionale.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere
fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede
l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i
provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli
dell'autorità comunale di protezione civile.
Art. 16
Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta
1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al
presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione
Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al
presidente della giunta regionale.
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono
svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta
regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della
protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo
rappresentante.
Art. 17
Gruppi nazionali di ricerca scientifica
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento
delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di
rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca
scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di
cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni
pluriennali sono regolate le relative attività.
Art. 18
Volontariato
1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia
partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in
vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui
alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le
iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le
procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a
definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di
volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei
seguenti criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di
contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento
della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle
organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di
protezione civile;
c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC,
del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione
dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di
volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266.
3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si
provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 613.
Art. 19
Norma finanziaria
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per
la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento
previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni
compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in
relazione agli interventi da effettuare.
2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al
"Fondo per la protezione civile" di cui all'articolo 2 del decreto-legge
10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei
mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione
civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti
capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può
provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni,
ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da
disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le
norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato
sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a
controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui
sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di
protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del
Ministro del tesoro.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione
civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da
istituire ai sensi del comma 1.
Art. 20
Disciplina delle ispezioni
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad
introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di
verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle
attività amministrative relative agli interventi di emergenza.
2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni
e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria
degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle
medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.
3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n.
142.
Art. 21
Abrogazione delle norme incompatibili
1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni
della presente legge