Istituzione del servizio di protezione
civile nella Regione Lazio
LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. 37
TITOLO 1
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione
La Regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze, fissate con
il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e con
il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
nonché in conformità a quanto disposto dalla legge 8 dicembre 1970, n.
996 e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.
66, promuove con le modalità di cui alla presente legge, d’intesa con
i competenti organi dello Stato e con gli enti locali, interventi, anche
a carattere integrativo, volti alla protezione delle popolazioni, dei
territori, delle attività produttive e dei beni da eventi calamitosi.
Art. 2 Specificazione degli interventi
Gli interventi di cui al precedente articolo 1 consistono in
attività di previsione, di prevenzione e di emergenza per le seguenti
ipotesi di rischio:
-
eventi sismici;
-
disastri idrogeologici;
-
nubifragi e mareggiate;
-
eruzioni vulcaniche e fenomeni endogeni;
-
incendi boschivi ed incendi di grandi dimensioni;
-
diffusione o dispersione di prodotti chimici, radioattivi, tossici
o comunque tali da produrre gravi alterazioni all’ambiente;
-
ogni altra calamità, anche non causata da eventi naturali, che
non sia riservata alla esclusiva competenza dello Stato.
Art. 3 Collaborazione e partecipazione
Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1,
la Regione, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 41, 44 e 45
del proprio statuto e dall’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, instaura un costante rapporto
collaborativo e partecipativo con gli organi dello Stato, con gli enti
locali e gli enti ed organismi, anche su base volontaria, operanti nell’ambito
regionale in materia di protezione civile.
In particolare la Regione nell’ambito delle proprie competenze:
1) partecipa all’organizzazione nazionale della protezione civile,
in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti,
provvedendo:
-
alla rilevazione, raccolta, memorizzazione ed elaborazione dei
dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione
degli eventi calamitosi;
-
alla individuazione ed organizzazione permanente sul territorio
regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della
prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti
dagli eventi stessi determinati;
-
alla messa a disposizione, al verificarsi di eventi calamitosi,
dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di
assistenza alle popolazioni colpite;
2) esercita nei confronti degli enti locali una funzione di impulso,
indirizzo e coordinamento sia in sede di formazione del piano di cui al
successivo articolo 4, sia in sede di attuazione del piano stesso,
stimolando ed organizzando il loro autonomo concorso ed apporto ai fini
di una efficace ed unitaria attività di protezione civile nell’ambito
regionale e delegando compiti di interesse locale;
3) favorisce le associazioni e gli organismi di volontariato quali
espressioni di impegno di solidarietà sociale, valorizzando la loro
partecipazione alle iniziative di protezione civile.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Art. 4 Piano regionale pluriennale di protezione civile
In armonia con i principi delle presente legge e con gli obiettivi
della programmazione regionale, la Regione, nell’ambito delle proprie
competenze istituzionali, predispone un piano regionale pluriennale di
protezione civile della durata di sei anni, articolato in piani
predisposti dagli organi dello Stato competenti in materia, tenendo
conto delle indicazioni e delle osservazioni degli enti locali.
Art. 5 Contenuti del piano regionale pluriennale di protezione civile
Il piano regionale pluriennale di protezione civile indica gli
interventi da realizzare e le relative priorità, le strutture ovvero
gli enti cui è demandata la realizzazione degli interventi, i tempi di
realizzazione e i ricorsi occorrenti.
In particolare il piano regionale pluriennale di protezione civile
deve assicurare:
-
la predisposizione di studi e ricerche sui fenomeni produttivi di
eventi calamitosi e sulle relative cause;
-
il potenziamento, l’adeguamento e l’integrazione dei sistemi
di rilevazione, raccolta, memorizzazione, elaborazione, trasmissione
e diffusione dei dati tecnico-scientifici relativi alle ipotesi di
rischio di cui al precedente articolo 2;
-
l’individuazione delle zona della Regione con riferimento al
grado di vulnerabilità rispetto alle ipotesi di rischio di cui al
precedente articolo 2 e la conseguente redazione di una mappa dei
rischi del territorio regionale;
-
la realizzazione di attività informative, in favore delle
popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, sui
comportamenti da tenere per prevenire gli eventi calamitosi e
ridurne gli effetti dannosi;
-
l’individuazione delle reti di collegamento e di accesso ai
centri abitati ai fini degli interventi di soccorso ed assistenza e
delle operazioni di evacuazione;
-
la rilevazione dei mezzi disponibili in tutte le strutture
sanitarie pubbliche e private, con particolare riguardo ai servizi
di rianimazione, nonché delle possibilità di aumento di capienza
ed attività;
-
l’individuazione dei principali edifici pubblici e privati
esistenti in ciascun comune che possano essere adibiti a temporaneo
ricovero di persone e beni colpiti da eventi calamitosi;
-
l’individuazione e l’organizzazione permanente dei mezzi di
cui possono disporre la Regione, gli enti locali e gli enti ed
organismi, anche su base volontaria, operanti nell’ambito
regionale in materia di protezione civile da utilizzare per
interventi di soccorso e assistenza;
-
la realizzazione di una adeguata rete di collegamenti, normali e
di emergenza ed il coordinamento tra le strutture preposte alla
protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di
informazioni;
-
la promozione di iniziative associative di volontariato aventi
finalità interessanti il settore della protezione civile, nonché l’organizzazione
di gruppi di volontariato comunali per le attività di soccorso e di
assistenza;
-
la realizzazione di attività di preparazione ed aggiornamento
professionale destinate agli operatori in materia di protezione
civile con particolare riguardo al personale, compreso quello
volontario, da utilizzare per le attività di soccorso ed
assistenza;
-
la predisposizione di studi e ricerche finalizzate alla
individuazione di procedure e metodi per l’adeguamento alle
esigenze della protezione civile di strutture edilizie ed ambiti
territoriali soggetti a rischio;
-
la costituzione di un organico sistema di centri operativi
dislocati nel territorio regionale per tempestivi interventi di
soccorso e di assistenza in caso di emergenza, dotati di adeguato
personale organizzato in gruppi specializzati e di idonee
attrezzature;
-
la predisposizione di procedure e metodi per gli interventi
contingibili ed urgenti a salvaguardia della salute pubblica e dei
beni nonché per il ripristino delle normali di vita nelle zone
colpite.
Art. 6 Modalità di predisposizione del piano regionale pluriennale
di protezione civile
La Giunta regionale, entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, avvalendosi anche della consulenza della
commissione tecnico-scientifica di cui al successivo articolo 16,
sottopone al Consiglio regionale per l’approvazione gli indirizzi per
l’elaborazione del piano regionale pluriennale di protezione civile
previsto dal precedente articolo 4.
In conformità agli indirizzi di cui al precedente comma, approvati
dal Consiglio regionale, la Giunta regionale adotta una proposta di
piano regionale pluriennale di protezione civile e la trasmette alle
province.
Ciascuna provincia, entro novanta giorni dalla ricezione della
proposta di piano di cui al precedente secondo comma, elabora, con il
concorso dei comuni facenti parte del proprio ambito territoriale, un
documento, da approvarsi con apposita deliberazione del consiglio
provinciale, contenente il parere sulla proposta stessa nonché
eventuali osservazioni e richieste di modifica e lo invia alla Giunta
regionale.
La Giunta regionale, sulla base dei documenti inviati dalle province
a norma del precedente terzo comma, provvede, sentito il comitato di cui
al successivo articolo 14 che deve esprimere il proprio parere entro
trenta dalla richiesta, all'adozione della proposta definitiva del piano
regionale pluriennale di protezione civile e la trasmette entro novanta
giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente terzo comma, al
Consiglio regionale per l’approvazione.
Qualora nei termini indicati rispettivamente nel terzo e nel quarto
comma del presente articolo non siano pervenuti i documenti delle
province ed il parere del comitato regionale di coordinamento per gli
interventi in materia di protezione civile, la Giunta regionale procede
comunque alla adozione della proposta del piano ed alla relativa
trasmissione nel termine previsto dal precedente quarto comma.
Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione il piano
regionale pluriennale di protezione civile, che è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Il piano regionale pluriennale di protezione civile è sottoposto a
verifica triennale ed è modificato, integrato ed aggiornato con le
modalità indicate nel secondo, terzo, quarto, quinto, e sesto comma del
presente articolo.
Dodici mesi prima della scadenza del piano regionale pluriennale di
protezione civile la Giunta regionale inizia le procedure per l’approvazione
del nuovo piano con le modalità di cui al presente articolo.
Art. 7 Piani annuali di attuazione
Il piano regionale pluriennale di protezione civile si attua mediante
piani annuali contenenti la individuazione:
-
delle opere, delle iniziative e delle attività da realizzare nell’ambito
delle priorità indicate nel piano pluriennale;
-
del procedimento per l’attuazione degli interventi,
specificando, nel caso in cui questa non sia riservata alle
strutture regionali, le forme del suo affidamento agli enti locali o
ad altri enti, organismi ed aziende;
-
delle fase di controllo di attuazione degli interventi;
-
della spesa relativa alla realizzazione dei singoli interventi.
Art. 8 Modalità di predisposizione del piano annuale di attuazione
La Giunta regionale, sulla base del piano regionale pluriennale di
protezione civile di cui al precedente articolo 4, adotta, entro cinque
mesi dalla pubblicazione del piano stesso sul Bollettino Ufficiale
della Regione, sentito il comitato di cui al successivo articolo 14 che
deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, la
proposta del primo piano annuale di attuazione e lo trasmette al
Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.
I piani di attuazione relativi agli anni successivi sono adottati
dalla Giunta regionale con le modalità di cui al primo comma del
presente articolo e sono approvati dal Consiglio regionale entro il 30
novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono.
I piani annuali di attuazione sono pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art. 9 Vincolo dei piani regionali di protezione civile
I piani regionali pluriennale ed annuali di protezione civile di cui
alla presente legge sono vincolanti per gli enti locali e per gli enti
pubblici dipendenti dalla Regione nell’espletamento delle attività in
materia di protezione civile rientrati nell’ambito di competenza della
Regione, nonché nell’espletamento dell’attività di pianificazione
territoriale.
I comuni devono, in particolare, uniformare i propri strumenti
urbanistici alle previsioni del piano annuale di attuazione entro cinque
mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione. Qualora il comune non provveda entro tale termine e salvo il
caso di proroga concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata
del comune medesimo, la Regione adotta i provvedimenti sostitutivi
previsti dalla vigente legislazione in materia urbanistica.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE COMPETENZE DELLA REGIONE
Art. 10 Compiti della Regione
La Regione, oltre ai compiti di programmazione esercitati con le
modalità di cui al precedente titolo II provvede, in conformità alla
indicazioni dei piani annuali di attuazione di cui al precedente
articolo 7, all’attuazione del piano pluriennale di protezione civile
secondo quanto stabilito nel presente titolo e nei successivi titoli IV
e V, nonché alle attività di pronto intervento di cui al successivo
articolo 29.
Art. 11 Attività informativa
La Giunta regionale, avvalendosi della struttura organizzativa
regionale di cui al successivo articolo 17, promuove ed organizza,
realizzandone i necessari supporti, una permanente attività di
informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle
principali problematiche degli eventi calamitosi, con particolare
riferimento alle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di
rischio, portando a conoscenza della collettività i comportamenti
necessari per prevenire gli eventi calamitosi e ridurne gli effetti
dannosi, nonché sollecitando una fattiva e generalizzata collaborazione
all’attività di soccorso e di assistenza.
L’attività di cui al precedente primo comma può essere svolta
dalla Regione, in attuazione del piano regionale pluriennale della
protezione civile, attraverso la struttura organizzativa regionale di
cui al successivo articolo 17 nonché attraverso gli uffici degli enti
locali, avvalendosi a tal fine delle province per la necessaria
attività di coordinamento, a norma dell’articolo 118, terzo comma,
della Costituzione. Nello svolgimento di tale attività possono essere
utilizzati gli strumenti di comunicazione più opportuni e coinvolti gli
organi della scuola, anche mediante apposite convenzioni.
Art. 12 Attività di preparazione ed aggiornamento professionale
La Giunta regionale, avvalendosi della struttura organizzativa
regionale di cui al successivo articolo 17, organizza, in attuazione del
piano regionale pluriennale della protezione civile, nell’ambito dei
piani regionali di formazione ed aggiornamento professionale, attività
di preparazione ed aggiornamento professionale del personale adibito
istituzionalmente ai compiti di protezione civile nonché ai volontari
di cui ai titolo V della presente legge.
Nell’organizzazione dell’attività di cui al precedente comma la
Regione si avvale, altresì, ai sensi dell’articolo 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, degli organi
dello Stato competenti in materia di protezione civile ed in particolare
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’Associazione nazionale
della Croce Rossa, del Corpo forestale dello Stato, nonché degli organi
del servizio sanitario.
Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte dalla
Regione attraverso le proprie strutture e quelle degli Enti locali
ovvero dagli Enti da essa dipendenti o da organi tecnici dello Stato o
da associazioni di volontariato, anche mediante apposite convenzioni.
Art. 13 Dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale.
Dichiarazione di calamità
Al verificarsi dell’evento calamitoso, sulla base delle
segnalazioni pervenute dal centro operativo regionale di cui al
successivo articolo 18, utili a determinare la gravità dell’evento
stesso e l’estensione dei territori colpiti, il Presidente della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 dicembre 1970,
n.996:
-
qualora ravvisi che ricorrano le condizioni per richiedere
interventi straordinari da parte dello Stato, intraprende le
iniziative intese a promuovere la dichiarazione di catastrofe o di
calamità naturale per il territorio interessato all’evento
calamitoso;
-
qualora non si tratti di evento particolarmente grave che richieda
interventi da parte dello Stato, pronuncia, con proprio decreto, la
dichiarazione di calamità per il territorio interessato all’evento
calamitoso.
Art.14 Comitato per il coordinamento degli interventi regionali in
materia di protezione civile
È istituito il comitato per il coordinamento degli interventi
regionali in materia di protezione civile, previsto dalla presente
legge, composto da:
1) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore regionale da
lui delegato, che lo presiede;
2) tre consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati
dalla Commissione consiliare permanente competente in materia di
protezione civile;
3) i presidenti delle amministrazioni provinciali del Lazio o gli
Assessori provinciali da loro delegati;
4) i sindaci di cinque comuni del Lazio designati dalla sezione
regionale dell’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni d’Italia)
tenendo anche conto degli interessi omogenei in relazione alle diverse
aree di rischio;
5) il responsabile del centro regionale e di quello provinciali per
il coordinamento della protezione civile;
6) l’ispettore regionale dei vigili del fuoco o suo delegato;
7) un funzionario, rispettivamente, dei Ministeri della protezione
civile, dell’interno e della difesa competenti in materia di
protezione civile, designati a norma dell’articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Il Presidente della Giunta regionale, tenendo conto degli argomenti
che devono essere discussi, può disporre la partecipazione alle
riunioni del comitato, con voto consultivo, dei sindaci dei comuni, dei
responsabili dei settori decentrati opere e lavori pubblici, dei
rappresentanti di altri enti od organismi eventualmente interessati.
Sono invitati altresì a partecipare alle sedute del comitato:
-
il Commissario di Governo o suo delegato;
-
i prefetti delle provincie del Lazio o loro delegati.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un
funzionario della struttura organizzativa di cui al successivo
articolo 17.
Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dura in carica tre anni ed ha sede presso la Presidenza
della Giunta regionale, la quale assume a proprio carico le spese
relative al suo funzionamento.
Alla convocazione del comitato provvede il suo presidente di norma
ogni tre mesi ed in ogni caso al verificarsi dell’evento calamitoso.
Ai componenti del comitato ed a coloro che partecipano alle sedute
del comitato stesso a norma del presente articolo, estranei all’Amministrazione
regionale, si applicano le disposizioni della legge regionale 9 giugno
1975, n. 60 e successive modificazioni.
Art. 15 Compiti del comitato per il coordinamento degli interventi
regionali in materia di protezione civile
Il comitato di cui al precedente articolo 14 fornisce pareri
preventivi alla Giunta regionale su:
-
la proposta definitiva del piano regionale pluriennale di
protezione civile di cui al precedente articolo 6 sui relativi
aggiornamenti tenendo conto dei programmi e degli studi predisposti
dal comitato regionale per la protezione civile ai sensi dell’articolo
7, quarto e quinto comma, delle legge 8 dicembre 1970, n. 996 e dell’articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.
66.
-
la proposta dei piani annuali di attuazione di cui al precedente
articolo 8;
-
le direttive rivolte agli Enti locali per lo svolgimento dei
compiti ad essi demandati ai sensi del titolo IV della presente
legge;
-
le direttive per il coordinamento dei servizi e delle attività di
competenza regionale in caso di eventi calamitoso.
Art. 16 Commissione tecnico-scientifica per gli interventi in materia
di protezione civile
È istituita la commissione tecnico-scientifica per gli interventi in
materia di protezione civile composta dal responsabile del centro per il
coordinamento della protezione civile di cui al successivo articolo 17,
che la presiede, e da quattro esperti di riconosciuta professionalità
nelle materie indicate dal precedente articolo 2 designati dalla Giunta
regionale tra docenti universitari od operatori scientifici di istituti
di ricerca.
Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti
italiani e stranieri, senza diritto di voto, di riconosciuta
professionalità negli specifici argomenti che devono essere discussi.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario della struttura organizzativa di cui al successivo articolo
17.
La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dura in carica tre anni ed ha sede presso la Presidenza
della Giunta regionale la quale assume a proprio carico le spese
relative al suo funzionamento. I membri della commissione possono essere
riconfermati.
Alla convocazione della commissione provvede il suo presidente di
norma ogni tre mesi ed in ogni caso al verificarsi dell’evento
calamitoso.
Ai componenti della commissione estranei all’Amministrazione
regionale ed agli esperti di cui al secondo comma del presente articolo
si applicano le disposizioni della legge regionale 9 giugno 1975, n.60 e
successive modificazioni.
In caso di assenza senza giustificati motivi per tre sedute
consecutive il membro della commissione è dichiarato decaduto dall’incarico.
La commissione provvede a:
-
fornire la consulenza necessaria per l’elaborazione della
proposta del piano regionale pluriennale per la protezione civile di
cui al primo comma dell’articolo 6;
-
assistere la struttura organizzativa di cui al successivo articolo
17 per la predisposizione dei piani annuali di attuazione in materia
di protezione civile;
-
esprimere il proprio parere, a richiesta della Giunta regionale,
su questioni concernenti l’applicazione della presente legge.
Art. 17 Struttura organizzativa regionale della protezione civile
La Regione, per lo svolgimento dei compiti in materia di protezione
civile, si avvale del settore protezione civile di cui alla legge
regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente: "strutture ed
organizzazione regionale".
Gli uffici regionali, che svolgono competenze attinenti ad interventi
di protezione civile, debbono operare in stretto collegamento con la
struttura di cui al primo comma del presente articolo e sono tenuti a
trasmettere sistematicamente alla struttura stessa notizie relative alle
attività di propria competenza.
Il settore protezione civile si avvale in particolare, per le
esigenze tecniche e di vigilanza nel territorio, dei settori regionali
decentrati opere e lavori pubblici.
Art. 18 Centro operativo regionale
Al verificarsi dell’evento calamitoso, con decreto del Presidente
della Giunta regionale, è istituito, nell’ambito della struttura
organizzativa di cui al precedente articolo 17, il centro operativo
regionale di protezione civile (C.O.R.) quale sede per il coordinamento,
nei limiti delle competenze regionali, di tutte le operazioni di pronto
intervento, di soccorso e di assistenza. Il centro operativo è diretto
dal responsabile del settore protezione civile.
Con il decreto di cui al comma precedente si provvede altresì:
a) all’individuazione del personale del settore protezione civile
da utilizzare per l’attività del centro operativo con specificazione
dei relativi compiti, tenendo conto dei profili professionali e delle
specializzazioni determinati dal piano regionale pluriennale per la
protezione civile;
b) all’assegnazione temporanea al centro operativo di unità di
personale provenienti delle strutture assessoriali interessante agli
interventi che devono essere effettuati.
Il centro operativo regionale, nello svolgimento delle proprie
competenze, si avvale, per gli aspetti tecnici e di vigilanza sul
territorio, dei settori regionali decentrati opere e lavori pubblici,
presso i quali è costituito un apposito nucleo operativo per il periodo
dell’emergenza. Alla costituzione di detto nucleo si provvede con lo
stesso decreto di cui al precedente primo comma, individuando il
personale addetto e le relative competenze e responsabilità.
L’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario necessarie a
far fronte alla eccezionalità della situazione di emergenza venutasi a
determinare ed ai corrispondenti impegni regionali, è autorizzata nei
modi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
Il centro operativo regionale in particolare provvede a:
1) acquisire immediatamente dalle autorità locali notizie circa le
situazioni di pericolo venutesi a determinare, la natura dell’evento
calamitoso e la località colpita nonché gli elementi necessari per una
prima sommaria valutazione dei danni subiti dalle persone e dai beni;
2) stabilire immediatamente contatti con la sala operativa nazionale
nonché con i centri operativi e le varie componenti della protezione
civile a livello sub-regionale per lo scambio delle informazioni ed il
coordinamento dei soccorsi;
3) mettere a disposizione delle autorità competenti i mezzi per gli
interventi di soccorso ed assistenza individuati ed organizzati in
attuazione del piano regionale pluriennale di protezione civile;
4) fornire indicazioni alle autorità competenti sulle reti di
collegamento e di accesso ai centri abitati ai fini degli interventi di
soccorso ed assistenza e delle operazioni di evacuazione e sugli edifici
pubblici e privati che possono essere adibiti a temporaneo ricovero di
persone e di beni;
5) predisporre i provvedimenti amministrativi di cui al primo ed all’ultimo
comma del successivo articolo 29.
Le amministrazioni provinciali, con proprio atto deliberativo,
istituiscono il centro operativo provinciale di protezione civile quale
sede per il coordinamento, nei limiti delle competenze proprie della
provincia, di tutte le operazioni di pronto intervento e di assistenza.
Art. 19 Intesa con Regioni finitime
La Regione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può
addivenire ad intese con le Regioni finitime ai fini dell’espletamento
di attività comuni attinenti alle fasi della previsione, della
prevenzione e dell’emergenza in materia di protezione civile per
ciascuna ipotesi di rischio.
La Giunta regionale valuta di volta in volta, anche in relazione alle
indicazioni del piano regionale pluriennale di protezione civile di cui
al precedente articolo 4, l’opportunità di attivare le intese
previste al comma precedente, definendone gli ambiti e le condizioni.
Lo schema di intesa, elaborato di concerto con la Regione o le
Regioni interessate, è proposto dalla Giunta al Consiglio regionale,
che lo approva con apposita deliberazione.
Art. 20 Convenzioni
La Regione può avvalersi, nell’esercizio delle proprie funzioni in
materia di protezione civile, di istituti di studio e di ricerca, di
organi tecnici dello Stato, di enti che gestiscono strumenti di
comunicazione, di istituti scolastici e di associazioni di volontariato
mediante apposite convenzioni da stipularsi secondo le previsioni del
piano regionale pluriennale di protezione civile ed in conformità a
quanto stabilito nei successivi commi.
Le convenzioni con gli istituti di studi e ricerca, pubblici o
privati, e con gli organi tecnici dello Stato sono finalizzate a
specifiche ricerche ed indagini interessanti i settori della previsione
e della prevenzione nelle varie ipotesi di rischio nonché allo
svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 12.
Le convenzioni con gli enti che gestiscono strumenti di comunicazione
e con gli istituti scolastici pubblici o privati hanno per scopo lo
svolgimento delle attività di informazione, sensibilizzazione ed
educazione civica di cui al precedente articolo 11 nei confronti,
rispettivamente, della collettività regionale e dei giovani con
particolare riferimento:
-
alle problematiche attinenti alle calamità pubbliche;
-
alla più ampia collaborazione per la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente;
-
alla necessità di sviluppare forme di attiva solidarietà
sociale.
Le convenzioni con le aziende pubbliche o private sono stipulate per
assicurare alla Regione la pronta disponibilità, su richiesta del
Presidente della Giunta regionale, di particolari attrezzature, veicoli,
macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative
di intervento a supporto della struttura di protezione civile. Dette
convenzioni devono essere stipulate in via prioritaria con aziende
pubbliche od a prevalente partecipazione pubblica.
Le convenzioni con le associazioni di volontariato sono stipulate con
le associazioni iscritte all’albo regionale di cui al successivo
articolo 28 per l’utilizzazione di competenze professionali e
capacità tecnologiche utili ai fini dello svolgimento di attività in
materia di protezione civile ivi comprese quelle di cui al precedente
articolo 12.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono approvate dalla
Giunta regionale tenendo conto delle indicazioni dei piani annuali di
attuazione in materia di protezione civile.
TITOLO IV
DELEGHE AGLI ENTI LOCALI
Art. 21 Compiti delle province
Le province partecipano alla predisposizione del piano regionale
pluriennale di protezione civile con le modalità di cui al precedente
articolo 6, terzo comma.
Partecipano, altresì, all’attuazione del piano regionale
pluriennale di protezione civile provvedendo, in particolare, ai
seguenti compiti:
a) rilevazione e raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna
ipotesi di rischio, interessanti l’ambito provinciale;
b) redazione ed aggiornamento dell’elenco provinciale del
volontariato di cui al successivo articolo 27;
c) raccolta, nell’ambito provinciale, sulla base degli elementi
forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di
accesso, ai mezzi ed agli edifici di cui al precedente articolo 5,
secondo comma, lettera e), f), g) ed h);
d) approntamento di sistemi di controllo ed allarme per una
tempestiva segnalazione dell’insorgere di situazioni di pericolo o di
eventi calamitosi collegati con il sistema regionale permanente di
guardia di cui al precedente articolo 17;
e) coordinamento dei piani comunali ed intercomunali secondo le linee
del piano regionale di cui al precedente articolo 4.
Le province provvedono a trasmettere alla Regione Lazio, Presidenza
della Giunta, i dati, i documenti e le notizie di cui alle lettere a),
b) e c) del precedente comma.
Al verificarsi dell’evento calamitoso le province predispongono,
nel proprio ambito territoriale, in conformità alle direttive regionali
emanate ai sensi del successivo articolo 23 e di intesa con i settori
regionali decentrati opere e lavori pubblici, il collegamento del centro
operativo provinciale, con il centro operativo regionale di cui al
precedente articolo 18 e con i centri operativi comunali di cui al
successivo articolo 22 per il coordinamento delle attività di soccorso
e di assistenza sanitaria e sociale intraprese dai comuni e dalle
associazioni di volontariato ed effettuano accertamenti per la
definizione dei danni fornendone immediata comunicazione alla Regione.
Art. 22 Compiti dei comuni
I comuni partecipano alla predisposizione del piano regionale
pluriennale di protezione civile, formulando osservazioni e richieste di
modifica in merito alla proposta del piano stesso, ai sensi dell’articolo
6, terzo comma, della presente legge.
Partecipano, altresì, all’attuazione del suddetto piano
provvedendo in particolare ai seguenti compiti:
a) rilevazione nell’ambito comunale dei dati tecnico-scientifici
relativi alle varie ipotesi di rischio, e successiva comunicazione dei
dati stessi alla provincia;
b) trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di
pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie di cui al
precedente articolo 21, secondo comma, lettera c);
c) organizzazione dei gruppi di volontariato di protezione civile
previsti dal successivo articolo 26;
d) predisposizione dei piani comunali di emergenza sulla base del
piano regionale di cui al precedente articolo 4.
Al verificarsi dell’evento calamitoso i comuni provvedono, in
conformità alle direttive regionali emanate ai sensi del successivo
articolo 23:
a) a dare immediata comunicazione alla provincia ed alla Regione
delle situazioni di pericolo venutesi a determinare, precisandone il
luogo e la natura e fornendo una prima sommaria valutazione dei danni
subiti dalle persone e dai beni;
b) ad attivare tempestivamente, in conformità alle direttive
regionali emanate ai sensi del successivo articolo 23 ed in stretto
raccordo con i centri operativi provinciali e regionali, un apposito
centro operativo comunale per organizzare i servizi, il personale,
compreso quello di gruppi di volontariato comunale, ed i mezzi ritenuti
necessari per fronteggiare l’evento calamitoso e presentare la
necessaria attività di soccorso ed assistenza sanitaria e sociale;
c) a trasmettere alla provincia ed alla Regione ogni informazione
sullo stato di emergenza e sullo svolgimento dei soccorsi.
Art. 23 Direttive alle province ed ai comuni – Poteri sostitutivi
Le province ed i comuni sono tenuti ad esercitare i compiti loro
demandati dai piani annuali di attuazione a norma dei precedenti
articoli 21 e 22 sulla base delle direttive all’uopo emanate dalla
Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale,
previo parere del comitato di cui al precedente articolo 14, in armonia
con gli indirizzi generali del piano regionale pluriennale di protezione
civile e nel quadro della vigente disciplina nazionale.
In particolare le direttive concernenti i compiti demandati ai comuni
ai sensi del precedente articolo 22, terzo comma, devono provvedere a
coordinare i compiti stessi con gli specifici adempimenti attribuiti
alle amministrazione comunali dalla normativa statale in materia.
Le direttive devono, altresì, precisare le modalità per la
costituzione e l’attivazione dei centri operativi provinciali e
comunali di cui ai precedenti articoli 21, quarto comma, e 22, terzo
comma, lettera b), fornendo indicazioni sul personale da adibire ai
centri stessi e sulle relative specializzazioni nonché sulle
attrezzature necessarie.
La Giunta regionale può sostituirsi alle province od ai comuni per
lo svolgimento dei compiti agli stessi demandati, in caso di persistente
inerzia o violazione della legge o delle direttive regionali. A tal fine
la Giunta regionale, valutate le circostanze, invita l’ente a
provvedere entro un termine prefissato. Decorso inutilmente tale
termine, la Giunta nomina un commissario con l’incarico di svolgere
gli adempimenti per i quali si è determinata l’inerzia o la
violazione, scegliendo tra i dipendenti regionali in possesso dei
requisiti tecnici richiesti dalla natura dell’adempimento stesso.
Art. 24 Assegnazione alle province ed ai comuni dei fondi necessari
per gli adempimenti loro demandati
La Giunta regionale, sulla base delle previsioni dei piani annuali di
attuazione di cui al precedente articolo 7 e nell’ambito dei relativi
stanziamenti di bilancio, assegna, con propria deliberazione, alle
province ed ai comuni i fondi necessari per lo svolgimento degli
adempimenti agli enti stessi demandati a norma, rispettivamente, degli
articoli 21 e 22 della presente legge.
Le province ed i comuni con riferimento ad ogni singolo piano
annuale, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, nei termini
indicati nelle direttive di cui al precedente articolo 23, una relazione
illustrativa delle attività ed iniziative portate a compimento ed il
rendiconto delle spese sostenute a fronte delle somme loro assegnate ai
sensi del precedente comma.
TITOLO V
VOLONTARIATO
Art. 25 Definizione del volontariato di protezione civile
La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, riconosce la
funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale di
partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.
Si intende per volontariato ai fini della presente legge l’adesione
libera e non retribuita dei cittadini alle iniziative interessanti i
diversi settori di intervento della protezione civile.
Il volontariato si esprime:
a) attraverso forme associative organizzate che concorrono nell’ambito
delle finalità previste dai relativi statuti alle attività di
protezione civile mettendo a disposizione delle autorità competenti la
propria struttura ed esperienza;
b) attraverso la partecipazione a gruppi organizzati dai comuni per
cooperare in via temporanea e contingente alle operazioni di soccorso e
di assistenza in caso di evento calamitoso.
Art. 26 Gruppi di volontariato comunale
La Regione promuove, attraverso i comuni con il coordinamento delle
province, la formazione, l’organizzazione e l’addestramento di
gruppi di volontariato di protezione civile nell’ambito comunale che
possano coadiuvare il sindaco negli interventi di soccorso e/o di
assistenza al verificarsi dell’evento calamitoso.
Al tal fine i comuni, in sede di predisposizione del piano regionale
pluriennale di protezione civile ai sensi del precedente articolo 6,
terzo comma, formulano richieste alla Giunta regionale tramite le
province, relative alla costituzione od al potenziamento di gruppi di
volontariato indicando la spesa necessaria per l’equipaggiamento e le
attrezzature.
Delle suddette richieste la Regione tiene conto all’atto della
predisposizione o dell’aggiornamento del piano regionale pluriennale
di protezione civile e dei relativi piani annuali di attuazione.
I singoli cittadini che intendano prestare opera di volontariato
rivolgono istanza al comune di residenza o di domicilio, qualora quest’ultimo
sia diverso dal primo, il quale può impiegarli, in relazione alle
personali attitudini e capacità tecniche, ad integrazione delle squadre
di intervento in caso di calamità.
Nel caso in cui i volontari siano medici od altri professionisti, la
relativa istanza deve essere presentata al comune di residenza o di
domicilio per il tramite dell’ordine dei medici o dell’ordine
professionale di appartenenza competente per territorio, il quale
esprime motivato parere sulla utilizzabilità dell’aspirante
volontario con particolare riferimento alla qualificazione professionale
dello stesso.
I comuni curano la trasmissione alle amministrazioni provinciali
competenti per territorio degli elenchi dei gruppi di volontariato già
costituiti e dei periodici aggiornamenti, suddivisi per competenze e
prestazioni specialistiche.
L’amministrazione comunale provvede a fornire ai volontari l’equipaggiamento
individuale e le attrezzature indispensabili per attuare gli interventi
richiesti.
In caso di evento calamitoso, ai gruppi di volontariato
effettivamente utilizzati nelle opere di soccorso e/o di assistenza, è
rimborsato dalla Regione, tramite il comune, il costo delle spese vive
sostenute in occasione delle operazioni medesime.
A tal fine i comuni fanno pervenire al Presidente della Giunta
regionale una apposita relazione attestante l’effettivo concorso del
volontariato nelle operazioni di soccorso e/o di assistenza, corredata
della documentazione giustificativa delle spese sostenute dagli
interessati.
La Regione provvede altresì a rimborsare ai comuni le spese dai
comuni stessi anticipate a titolo di assicurazione contro i rischi di
infortuni od incidenti per tutto il personale volontario che abbia
coadiuvato, con le modalità indicate nel presente articolo, i sindaci
nelle operazioni di soccorso e/o di assistenza.
I gruppi di volontariato di cui al presente articolo possono essere
utilizzati, su richiesta e sotto la direzione delle competenti
autorità, anche al di fuori del territorio del comune nel cui elenco
sono iscritti.
Art. 27 Elenco provinciale del volontariato
Sulla base degli elenchi comunali di cui al precedente articolo 26,
sesto comma, le province redigono l’elenco provinciale del
volontariato, distinto per comuni nonché per competenze e presentazioni
specialistiche, che deve essere trasmesso alla Presidenza della Giunta
regionale.
L’elenco è aggiornato almeno ogni sei mesi.
Art. 28 Albo regionale delle associazioni di volontariato
La Regione incoraggia e promuove iniziative associative di
volontariato per la protezione civile e ne sostiene l’efficiente
partecipazione alla attività di previsione, prevenzione ed emergenza in
materia di protezione civile.
A tale scopo la Regione istituisce un apposito albo regionale in cui
sono iscritte a domanda le associazioni di volontariato regolarmente
costituite che abbiano tra le proprie finalità statutarie lo
svolgimento, senza fini di lucro, di attività utilizzabili al
conseguimento degli obiettivi di protezione civile.
La domanda di iscrizione all’albo deve essere indirizzata al
Presidente della Giunta regionale e corredata dallo statuto dell’associazione,
dell’organigramma delle strutture e di un elenco delle attrezzature di
cui l’associazione ha la disponibilità nonché di una documentata
relazione sull’attività svolta.
Alla domanda di iscrizione deve essere altresì allegata una
dichiarazione del rappresentante legale dell’associazione, attestante
la piena e costante disponibilità a concorrere, nell’ambito del
territorio regionale, all’attività di protezione civile a richiesta
ed in conformità delle direttive delle autorità competenti,
specificando le prestazioni specialistiche che l’associazione stessa
è in grado di fornire in relazione alle ipotesi di rischio.
L’iscrizione all’albo od il diniego dell’iscrizione stessa deve
essere comunicata dal Presidente della Giunta regionale alle
associazioni interessate entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda.
Eventuali impegni delle associazioni iscritte all’albo di cui al
presente articolo, fuori del territorio regionale devono essere
preventivamente comunicati alla Regione Lazio.
La Regione può stipulare con le associazioni iscritte all’albo
regionale convenzioni per particolari campi di intervento in cui siano
richieste competenze e prestazioni professionali e specialistiche con le
modalità di cui al precedente articolo 20.
Ai volontari iscritti alle associazioni di cui al presente articolo
impegnati in attività di protezione civile compete unicamente il
rimborso per spese di trasporto, vitto ed alloggio, sempreché tali
spese non siano sostenute direttamente dalle amministrazioni che hanno
richiesto l’intervento dei volontari.
Le associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale devono
provvedere ad assicurare i volontari impegnati in interventi di
protezione civile contro i rischi di infortuni od incidenti. Gli oneri
assicurativi sono a carico della Regione per il periodo di effettiva
utilizzazione dei volontari.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 29 Attività di pronto intervento
Al verificarsi della calamità, la Giunta regionale, al fine di
consentire l’immediata esecuzione di interventi straordinari ed
urgenti in favore delle popolazione colpite, è autorizzata ad adottare
tutti i provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari, anche
al di fuori delle previsioni del piano regionale pluriennale di
protezione civile, assumendo i relativi impegni di spesa sul capitolo di
bilancio n. 14593 di cui al terzo comma del successivo articolo 30.
Può altresì deliberare allo stesso fine, ai sensi dell’articolo
21, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, l’anticipazione
di fondi regionali, assumendo il relativo impegno sul citato capitolo di
bilancio n. 14593 a favore del responsabile del centro operativo di cui
al precedente articolo 18, ai sensi e con le procedure previste dall’articolo
30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. In deroga a quanto
stabilito dal quinto comma di detto articolo della citata legge
regionale 12 aprile 1977, n. 15, il limite dell’apertura di credito a
favore del funzionario delegato è elevato a L. 100.000.000.
Il rimborso delle spese previste, al precedente articolo 26, ottavo e
decimo comma, è disposto dalla Giunta regionale, con propria
deliberazione, a carico del capitolo di bilancio n. 14593 menzionato al
primo comma del presente articolo.
Art. 30 Disposizioni finanziarie
Per far fronte alle spese derivanti dall’applicazione della
presente legge sono istituiti nel bilancio regionale i seguenti capitoli
di spesa con stanziamenti per memoria:
capitolo n. 14594 denominato : "Assegnazioni alle province ed ai
comuni per adempimenti in materia di protezione civile";
capitolo n. 14595 denominato: "Spese per convenzionamento con
associazioni di volontariato ed aziende pubbliche e private per
fornitura di servizi e di beni concernenti interventi in materia di
protezione civile";
capitolo 14596 denominato: "Spese per beni, servizi ed
attrezzature previsti nei piani di protezione civile".
Capitolo n. 14598 denominato: "Spese per attività di
preparazione ed aggiornamento professionale in materia di protezione
civile."
Alla quantificazione ed alla copertura della spesa si provvederà con
la legge di approvazione del bilancio regionale secondo quanto sarà
previsto nel piano regionale pluriennale e nei relativi piani annuali di
attuazione di cui ai precedenti articoli 4 e 7.
Per le esigenze previste dall’articolo 29 della presente legge è
confermata l’iscrizione e la denominazione del capitolo n. 14593 del
bilancio regionale, con l’aggiunta della indicazione "Spesa
obbligatoria" e con uno stanziamento per memoria.
Il capitolo n. 14593 di cui al comma precedente è incluso negli
elenchi n. 1 e n. 2 allegati al bilancio regionale.
Alle spese per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 14
e 16 nonché a quelle derivanti dall’applicazione dell’articolo 18,
quarto comma, della presente legge si provvede con le ordinarie
dotazioni degli stanziamenti dei capitoli già iscritti in bilancio.
Eventuali contributi per interventi di protezione civile versati da
enti o singoli cittadini saranno introitati nel capitolo n. 03386 che
viene istituito nello stato di previsione dell’entrata del bilancio
regionale con la seguente denominazione: "Versamento di contributi
di enti pubblici o privati e singoli cittadini per interventi di
protezione civile" e con uno stanziamento per memoria. La entrate
accertate al predetto capitolo saranno iscritte per importo
corrispondente al capitolo n. 14599 del bilancio regionale con la
seguente denominazione: "Erogazione di contributi versati da enti
pubblici o privati e singoli cittadini per interventi di protezione
civile".
Art. 31 Dichiarazione di urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127
della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
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