Comune di Roma
Ordinanza del sindaco n
125 del 25 maggio 2006
IL SINDACO
Premesso
che ai sensi dell’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n 225 il sindaco è
autorità comunale di Protezione civile;
che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n 112 attribuisce ai Comuni, tra l’altro le
funzioni relative all’attuazione, delle attività di previsione e degli
interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;
che, in considerazione delle caratteristiche del territorio comunale e della
presenza nei parchi urbani di vegetazione arborea ed arbustiva di alto pregio
ambientale, il periodo di massima pericolosità di incendio boschivo, sentito
il Corpo Forestale dello Stato e in vista dell’emanazione della Deliberazione
Regionale in materia, viene individuato tra il 1 giugno e il 30 settembre
2006;
vista la Legge regionale n 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio
Nazionale della Protezione Civile” e s.m.i.;
visto il D. Lgs. n.112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni di compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del
Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 es.m.i.;
visto il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, “Testo unico riguardante
l’ordinamento degli enti Locali” es.m.i;
vista la legge n.353 del 21 novembre 2000, “Legge quadro in materia di incendi
boschivi” es.m.i.
visto l’art. 38 “Bruciatura stoppie” della Legge regionale n.17 del 2 maggio
1995 es. m.i.;
vista la legge regionale n.14 del 6 agosto 1999 “Organizzazione delle funzioni
a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo che al capo IX rileva le funzioni ed i compiti dei Comuni in
merito alla Protezione Civile es. m.i.;
visto il D.P.R. n. 194 dell’8 febbraio 2001 “Regolamento di disciplina delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
ORDINA
In tutto il
territorio comunale, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di
stato di grave pericolosità è vietato, nelle zone boscate e cespugliate, ed in
tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, compiere azioni
che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.
Il periodo di massima pericolosità, visto quanto specificato dall’articolo 3,
comma 5, della legge 21 novembre 2000 n. 353, viene individuato tra il 01
giugno e il 30 settembre 2006 nelle zone boscate ed in tutti i terreni
condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti, compiere azioni che possono
arrecare pericolo mediato od immediato di incendio a prato pascolo.
E’ vietato in tutto il territorio del comune di Roma sino al 30 settembre
2006 bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture
graminacee e leguminose dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché
gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo
le autostrade e le ferrovie, salvo gli abbruciamenti per intervento di
prevenzione antincendio autorizzato.
A questo fine, in attuazione della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art.
38 comma 1, per abbruciamenti per intervento di prevenzione antincendio
autorizzato, si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata domanda al
Comando della Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per
territorio, la quale non abbia espressamente e formalmente opposto un rifiuto
entro cinque giorni.
Entro il massimo termine di cinque giorni, l’autorizzazione può essere
concessa esplicitamente, ma con l’aggiunta di prescrizioni ulteriori e con la
modifica di taluni dei parametri proposti.
La disciplina di cui al comma 1 Legge 71/95 art. 38 vige dal 1° marzo al 30
settembre. La disciplina di cui al comma 2 Legge 17/95 art. 38 è subordinata
alla medesima autorizzazione per il periodo di grave pericolosità al fine di
prevenire la perdita del controllo delle operazioni.
Nella domanda al Comando della Stazione del Corpo forestale dello Stato
competente per territorio, che dovrà essere presentata con modalità che
garantiscono la certezza della data, dovranno essere specificati:
a) generalità
dell’esecutore e/o del responsabile dell’operazione di abbruciamento il quale
assume le responsabilità civili ed al quale verranno riferite quelle penali
per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di
irregolarità compiute prima, durante e dopo l’abbruciamento medesimo;
b) Ubicazione
del terreno sul quale l’abbruciamento avrà luogo.
c) Data,
ora di inizio e presunta ora del termine.
d)
Numero e nominativi delle persone impiegate
nell’operazione.
e) Attrezzature
e dispositivi impiegati per evitare il rischio di propagazione di incendi
quali:
- perimetrazioni del terreno con solchi di aratro di
adeguata larghezza;
- attuazione delle procedure per settori e controvento
eventuale disponibilità di acqua e/o di attrezzature antincendio;
- altri eventuali interventi preventivi da disporre a
seconda dei casi specifici;- evitare le operazioni in caso di eventuali motivi
ostantivi, quali ad esempio la contingente presenza di forte vento.
I divieti e
le sanzioni di cui al presente provvedimento si applicano anche a tutti i
terreni boscati o cespugliosi del territorio del Comune di Roma.
E’ vietata l’accensione di fuochi o l’abbruciamento diffuso di materiale
vegetale in terreni boscati o cespugliati e aduna distanza inferiore a 50
metri da essi.
Sono ammesse deroghe a quanto disposto nei seguenti casi, solo dall’alba al
tramonto e comunque non nelle giornate di vento:
a) l’accensione
di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee a
dette attività e specificatamente attrezzate, individuate e realizzate dagli
enti locali, altre Amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della
Regione Lazio Assessorato all’ambiente che accerti l’idoneità tecnica dei siti
e delle opere progettate;
b) l’accensione
dei fuochi, allo scopo di eliminare i residui di interventi selvicolturali,
ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in
rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resa
subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Corpo
Forestale dello Stato competente per territorio;
c) per
l’accensione di fuochi le operazioni connesse alla gestione colturale ed
economica dei fondi destinati alla produzione di impianti anche arborei, con
particolare riferimento ai castagneti coltivati per la raccolta del frutto,
pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il
fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle
piante e opportunamente concentrato;
d) per
l’accensione dei fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a
soggiornare nei boschi.
Nel periodo di grave pericolosità per il rischio di incendi
boschivi, le Autorità Forestali possono inoltre disporre motivatamente la
sospensione o il rinvio delle operazioni di abbruciamento.
Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni
agrari, prati, pascoli ed incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di
evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si
prescrivono i seguenti interventi preventivi:
1) perimetrazione
con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se
adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro
materiale combustibile
a) terreni
su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo od arbustivo
facilmente infiammabile che siano confinati con boschi e/o vie di transito;
b)
terreni coltivati a cereali
c)
terreni incolti
2) le
operazioni di interramento delle stoppie di cereali debbono avviarsi
immediatamente subito dopo il raccolto e comunque concludersi non oltre il
giorno 20 luglio 2006;
3) ripulitura
dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva ( fatta eccezione per le specie
protette ai sensi della Legge Regionale 19 settembre 1974 n 61 ) delle aree
boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di
almeno 5 metri;
4) ripulitura
da parte degli Enti interessati della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta
eccezione per le specie protette ai sensi della Legge Regionale 19/09/1974 n
61 ) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel
rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
5) graduale
conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti
con strade. Per una fascia di almeno 10 – 20 metri di profondità ( in quanto
la forma di governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione d’incendi
rispetto ai boschi governati a ceduo). Nelle aree e nei periodi di “ grave
pericolosità” a rischio di incendio boschivo e di “ allerta” sono vietate
inoltre ai sensi dell’articolo 10, comma 5 ) della Legge 21 novembre 2000 n
353 tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente
l’innesco di incendio.
I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni
ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei
danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle
prescrizioni impartite.
La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti, comporterà
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in
particolare quelle previste dalla Legge 21 novembre 2000 n. 35
ORDINA ALTRESI’
All’ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile,
d’intesa con il Dipartimento X, di procedere alla redazione del modello
organizzativo delle strutture di intervento, sia istituzionali che di
volontariato, nonché alla definizione delle procedure, alle quali saranno
indicati i compiti di ciascuna componente coinvolta, a cui attenersi per tutto
il periodo di massima pericolosità che va dal 1 giugno al 30 settembre
2006.
IL SINDACO