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S.P.Q.R.

Comune di Roma

Ordinanza del sindaco N˚212 del 18 giugno 2009

IL SINDACO

 

Premesso che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile e che la stessa Legge il Sindaco Autorità comunale di Protezione Civile;

visto il D.Lgs.31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e  agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
vista la Legge 3 agosto 1999 n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” con cui all’articolo12 trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico riguardante l’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i. ;
vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i. ;
visto il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento di disciplina delle organizzazioni di volontariato  alle attività di protezione civile” e s.m.i. ;

vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007, n. 3606 ”Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione” ;

visto l’art. 38 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Divieto bruciatura stoppie” e s.m.i. ;
vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo che al capo IX rileva le funzioni ed i compiti dei Comuni in merito alla Protezione Civile” e s.m.i. ;
vista la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali” e s.m.i. ;
visto il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39” ;
vista la deliberazione della Giunta Regionale25 luglio 2008, n. 546 redatta ai sensi dell’art. 64 comma 5della Legge regionale 39/2002 ed avente ad oggetto “Programma attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, periodo 2008-2011”.
vista la deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2009, n. 427 con la quale è stato approvato il “Programma attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi dichiarazione periodo di massimo rischio Campagna Antincendio Boschivo anno 2009, L.R. 39/2002 art. 64 comma 5” compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2009.

vista la Delibera di Giunta Comunale 14 maggio 1999, n. 1099 “Costituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, individuazione e compiti delle strutture operative di supporto al Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile del Comune di Roma.

Organizzazione e funzionamento per prevenire e ridurre i danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi” con cui all’art.3 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e il coordinamento delle attività di soccorso e di superamento dell’emergenza, nonchè di avvalersi delle strutture operative comunali;

 visto il regolamenti di Polizia Urbana;

considerate le caratteristiche del territorio comunale e la presenza nei parchi urbani di vegetazione arborea ad arbustiva di alto pregio, il periodo di massimo rischio di incendi boschivi viene confermato tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2009.

  

ORDINA

 -   il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio ;

-   il divieto nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio;

-   il periodo di massima pericolosità è individuato dal 15 giugno al 30 settembre 2009.

 

1. In tale periodo è vietato:

-    accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive:

i.    nei boschi nonchè nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree   
da frutto e da legno, nei terreni abbandonati;

ii.   nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai                          boschi;

-     far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli  o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i casi di cui al punto successivo.

2. In deroga alle precedenti disposizioni, l’uso del fuoco è consentito:

-     a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso, in linea con le indicazioni di cui al successivo punto 6;

-     per l’abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi (terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazione del terreno o ad altra forma d’intervento colturale agrario) e pascolivi.

L’operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le 11:00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17:00. Il terreno su cui si esegue l’abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci  ad  evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione e si devono adottare le necessarie cautele in conformità con le indicazioni di cui ai successivi punti 4, 5, e 6;       

   -   per l’accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all’interno delle predette arre e terreni, con le modalità di cui al punto 5, alle stesse condizioni l’accensione è consentita anche su aree scelte e attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura degli enti competenti, per le quali è stata verificata l’idoneità tecnica secondo le disposizioni di cui all’art. 92, comma 1, lettera c del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7;

 -       ai privati che eseguono attività ricettiva, previa verifica di idoneità tecnica, secondo le disposizioni di cui all’art. 92, comma 1, lettera d del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7;

-     in occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione dell’autorità competente, unitamente all’adozione delle opportune prescrizioni, in conformità alle indicazioni di cui ai punti 4 e 5, per prevenire l’insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo. L’interessato informa il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno cinque giorni prima della data della loro esecuzione.     

3. Nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio.

4. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione, qualora si debba eseguire l’abbruciamento delle stoppie, dei residui vegetali delle coltivazioni, dei residui vegetali derivanti dalle attività di ripulitura di argini, della potatura delle siepi ed altre piante, della gestione di impianti arborei.

5. Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l’area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonchè sussista continuità nella copertura vegetale fino all’area boscata. 

6. In tutti i casi il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l’area delle foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l’insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato l’avvenuto spegnimento. Entro le settantadue ore precedenti all’avvio delle operazioni di abbruciamento, gli interessati devono far pervenire opportuna comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale competente per territorio, specificando se trattasi di un intervento singolo ed occasionale oppure di una operazione che si protrarrà per un periodo equivalente alla durata della pulizia a scalare dell’area.

7. Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando tutte le cautele opportune, in relazione alle caratteristiche della stazione, per evitare l’insorgere ed il propagarsi di esso. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato il suo avvenuto spegnimento.

8. Nel periodo di rischio di incendio è sempre vietato accendere fuochi per:

a. l’abbruciamento di materiale organico non riconducibile a materiale di risulta di attività  agricole e forestali nonchè di altro materiale non organico, nelle aree poste a meno di 200 metri dal bosco;

b. eseguire la gestione e la pulizia dei terreni pascolivi e/o rinnovare il cotico erboso.

9.  Nel periodo di rischio di incendio gli interessati devono

a. nelle aree agricole adiacenti ai boschi, qualora sussista continuità nella copertura vegetale fino all’area boscata e confinanti con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico extra-locale, realizzare una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco;

b. nelle aree di pertinenza a strade di ordine comunale o superiore asfaltate che ospitino traffico extra locale e ferrovie, contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, evitare il possibile insorgere e propagazione degli incendi, provvedendo, per una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di pertinenza:

-     alla convesione all’alto fusto del soprassuolo;

-     alla potatura delle piante arboree fino a 1/3 della loro altezza;

-     al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all’eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della Legge Regionale 61/1974;

-     all’allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto.

10. I gestori di cabine elettriche, precedentemente al periodo di rischio di incendio, devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri. Nel caso debba usarsi il fuoco, deve inoltrarsi comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

11. Il materiale di risulta dalle operazioni di cui ai punti 9 e 10 e l’altro materiale morto suscettibile ad incendiarsi comunque presente nella fascia, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul letto di caduta o può essere asportato. Tale situazione deve essere mantenuta per tutto il periodo di rischio di incendio boschivo.

12. Durante il periodo a rischio di incendio, l’utilizzo di fuochi d’artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, si deve realizzare a distanze inferiori a 1 chilometro dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l’insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell’ente competente, che informa il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno 5 giorni prima della data del loro utilizzo.

13. I gestori di insediamenti turistico- residenziali, di campeggi, di villaggi turistici e di altre strutture ospitanti temporaneamente o permanentemente persone ed animali, confinanti con boschi, terreni cespugliati e/o terreni non coltivati ovvero ubicati a distanza mediamente inferiore a 20 metri dagli stessi devono attenersi alle disposizioni contenute all’art. 94, comma 1 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7.

14. La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 6) della legge 21 novembre 2000, n. 353.

15. La mancata esecuzione delle prescrizioni e del successivo ordine ad ottemperarvi riguardo lavori di sfalcio e decespugliamento nonchè di asportazione dei residui vegetali, tese ad eliminare l’incendiabilità delle aree, comporterà l’esecuzione in danno degli stessi da parte dell’Amministrazione comunale.

16. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.

17. Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

-         06.6710.9200 Protezione Civile del Comune di Roma

-         800 854 854  (Numero Verde) Protezione Civile del Comune di Roma

-         803 555 (Numero Verde) Protezione Civile della Regione Lazio

-         1515 Corpo Forestale dello Stato

-         115  Vigili del Fuoco

-         113 Polizia

-         112 Carabinieri. 

 

ORDINA ALTRESI’

- All’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile, d’intesa con il Dipartimento X, di procedere alla redazione del Piano AIB Comunale 2009, a cui attenersi per tutto il periodo di massima pericolosità che va dal 15 giugno al 30 settembre 2009.

- Ai Municipi interessati di provvedere, in collaborazione con il Dipartimento X, alla esecuzione in danno, ove necessario, dei lavori di cui all’art. 15 della presente Ordinanza.

- Al XIII Dipartimento “Servizi tecnico-logistici” di provvedere, d’intesa con l’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile, alla fornitura delle apparecchiature telefoniche etc. necessarie allo svolgimento della campagna AIB, con particolare riguardo alla Riserva Naturale Statale del Litorale Romano- Pineta di Castelfusano ed Acqua Rossa.

- L’Ordinanza Sindacale e il Piano AIB 2009 verranno pubblicati sul sito istituzionale: www.protezionecivilecomuneroma.it

                                                                                                                     

IL SINDACO

 

 

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