S.P.Q.R.
Comune di Roma
Ordinanza del sindaco
N˚212 del 18 giugno 2009
IL SINDACO
Premesso che la legge
24 febbraio 1992, n. 225 istituisce il Servizio Nazionale della Protezione
Civile e che la stessa Legge il Sindaco Autorità comunale di Protezione
Civile;
visto il D.Lgs.31
marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
vista la Legge 3 agosto 1999 n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia e
ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.
142” con cui all’articolo12 trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto
in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per
calamità naturali;
visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico riguardante l’ordinamento
degli Enti Locali” e s.m.i. ;
vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi
boschivi” e s.m.i. ;
visto il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento di disciplina delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile” e s.m.i. ;
vista l’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007, n. 3606 ”Disposizioni
urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in
atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della
Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di
incendi e fenomeni di combustione” ;
visto l’art. 38 della
legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Divieto bruciatura stoppie” e s.m.i. ;
vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo che al capo IX rileva le funzioni ed i compiti dei Comuni in
merito alla Protezione Civile” e s.m.i. ;
vista la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione
delle Risorse Forestali” e s.m.i. ;
visto il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 “Regolamento di attuazione
dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39” ;
vista la deliberazione della Giunta Regionale25 luglio 2008, n. 546 redatta ai
sensi dell’art. 64 comma 5della Legge regionale 39/2002 ed avente ad oggetto
“Programma attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi
boschivi, periodo 2008-2011”.
vista la deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2009, n. 427 con la
quale è stato approvato il “Programma attività di previsione, prevenzione e
lotta attiva agli incendi boschivi dichiarazione periodo di massimo rischio
Campagna Antincendio Boschivo anno 2009, L.R. 39/2002 art. 64 comma 5”
compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2009.
vista la Delibera di
Giunta Comunale 14 maggio 1999, n. 1099 “Costituzione del Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile, individuazione e compiti delle strutture
operative di supporto al Sindaco, in qualità di Autorità comunale di
protezione civile del Comune di Roma.
Organizzazione e
funzionamento per prevenire e ridurre i danni derivanti da calamità naturali,
da catastrofi e da altri eventi calamitosi” con cui all’art.3 della Legge 24
febbraio 1992, n. 225 e il coordinamento delle attività di soccorso e di
superamento dell’emergenza, nonchè di avvalersi delle strutture operative
comunali;
visto il regolamenti
di Polizia Urbana;
considerate le
caratteristiche del territorio comunale e la presenza nei parchi urbani di
vegetazione arborea ad arbustiva di alto pregio, il periodo di massimo rischio
di incendi boschivi viene confermato tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2009.
ORDINA
-
il divieto, in tutto il territorio comunale, di
tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio
nelle aree e nei periodi a rischio ;
-
il divieto nelle zone boscate e cespugliate ed in
tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere
azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio;
-
il periodo di massima pericolosità è individuato
dal 15 giugno al 30 settembre 2009.
1. In tale periodo è
vietato:
-
accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e
residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive:
i. nei boschi nonchè nei terreni cespugliati, nei
pascoli, nei prati, nelle colture arboree
da frutto e da legno, nei terreni abbandonati;
ii. nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie,
nel raggio di meno di 100 metri dai boschi;
-
far brillare mine o usare esplosivi, usare
apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli
o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra
operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i casi di cui al
punto successivo.
2. In deroga alle precedenti
disposizioni, l’uso del fuoco è consentito:
- a
coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo
se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle
vivande, adottando le necessarie cautele del caso, in linea con le indicazioni
di cui al successivo punto 6;
- per
l’abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione
dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi (terreni non
soggetti a coltura agraria o a lavorazione del terreno o ad altra forma
d’intervento colturale agrario) e pascolivi.
L’operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di
vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le
11:00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17:00. Il terreno su
cui si esegue l’abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi
efficaci ad evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare
deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di
vegetazione e si devono adottare le necessarie cautele in conformità con le
indicazioni di cui ai successivi punti 4, 5, e 6;
- per l’accensione di fuochi in appositi bracieri o
focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini
privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all’interno
delle predette arre e terreni, con le modalità di cui al punto 5, alle stesse
condizioni l’accensione è consentita anche su aree scelte e attrezzate allo
scopo e debitamente segnalate a cura degli enti competenti, per le quali è
stata verificata l’idoneità tecnica secondo le disposizioni di cui all’art.
92, comma 1, lettera c del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7;
- ai privati che eseguono
attività ricettiva, previa verifica di idoneità tecnica, secondo le
disposizioni di cui all’art. 92, comma 1, lettera d del Regolamento Regionale
18 aprile 2005, n.7;
- in
occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione dell’autorità
competente, unitamente all’adozione delle opportune prescrizioni, in
conformità alle indicazioni di cui ai punti 4 e 5, per prevenire l’insorgere
del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo. L’interessato informa
il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno cinque giorni prima
della data della loro esecuzione.
3. Nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie
di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi
anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio.
4. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una
distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare
una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione,
qualora si debba eseguire l’abbruciamento delle stoppie, dei residui vegetali
delle coltivazioni, dei residui vegetali derivanti dalle attività di ripulitura
di argini, della potatura delle siepi ed altre piante, della gestione di
impianti arborei.
5. Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una
fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di
vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l’area
agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti
traffico extra-locale nonchè sussista continuità nella copertura vegetale fino
all’area boscata.
6. In tutti i casi il fuoco deve essere acceso in spazi
interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti,
circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione
della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l’area delle
foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo
avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l’insorgere e il
propagarsi del fuoco in altre aree. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver
verificato l’avvenuto spegnimento. Entro le settantadue ore precedenti all’avvio
delle operazioni di abbruciamento, gli interessati devono far pervenire
opportuna comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale competente per
territorio, specificando se trattasi di un intervento singolo ed occasionale
oppure di una operazione che si protrarrà per un periodo equivalente alla durata
della pulizia a scalare dell’area.
7. Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando tutte le
cautele opportune, in relazione alle caratteristiche della stazione, per evitare
l’insorgere ed il propagarsi di esso. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver
verificato il suo avvenuto spegnimento.
8. Nel periodo di rischio di incendio è sempre vietato
accendere fuochi per:
a. l’abbruciamento di materiale organico non
riconducibile a materiale di risulta di attività agricole e forestali
nonchè di altro materiale non organico, nelle aree poste a meno di 200 metri
dal bosco;
b. eseguire la gestione e la pulizia dei terreni
pascolivi e/o rinnovare il cotico erboso.
9.
Nel
periodo di rischio di incendio gli interessati devono
a. nelle aree agricole adiacenti ai boschi, qualora
sussista continuità nella copertura vegetale fino all’area boscata e
confinanti con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico
extra-locale, realizzare una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a 5
metri priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco;
b. nelle aree di pertinenza a strade di ordine comunale o
superiore asfaltate che ospitino traffico extra locale e ferrovie, contigue
a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a
terra della chioma delle piante al confine del bosco, evitare il possibile
insorgere e propagazione degli incendi, provvedendo, per una fascia di
ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di
pertinenza:
- alla
convesione all’alto fusto del soprassuolo;
- alla
potatura delle piante arboree fino a 1/3 della loro altezza;
- al
taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed
all’eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione
delle specie protette ai sensi della Legge Regionale 61/1974;
- all’allontanamento
del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco
e/o trasporto.
10. I gestori di cabine elettriche, precedentemente al
periodo di rischio di incendio, devono provvedere alla ripulitura dalle specie
erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non
inferiore a 10 metri. Nel caso debba usarsi il fuoco, deve inoltrarsi
comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per
territorio.
11. Il materiale di risulta dalle operazioni di cui ai punti
9 e 10 e l’altro materiale morto suscettibile ad incendiarsi comunque presente
nella fascia, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul
letto di caduta o può essere asportato. Tale situazione deve essere mantenuta
per tutto il periodo di rischio di incendio boschivo.
12. Durante il periodo a rischio di incendio, l’utilizzo di
fuochi d’artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, si
deve realizzare a distanze inferiori a 1 chilometro dalle aree boscate o
cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune
prescrizioni per prevenire l’insorgere del fuoco in relazione alle
caratteristiche del luogo, da parte dell’ente competente, che informa il Comando
Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno 5 giorni prima della data del
loro utilizzo.
13. I gestori di insediamenti turistico- residenziali, di
campeggi, di villaggi turistici e di altre strutture ospitanti temporaneamente o
permanentemente persone ed animali, confinanti con boschi, terreni cespugliati
e/o terreni non coltivati ovvero ubicati a distanza mediamente inferiore a 20
metri dagli stessi devono attenersi alle disposizioni contenute all’art. 94,
comma 1 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7.
14. La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai
punti precedenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.
10, comma 6) della legge 21 novembre 2000, n. 353.
15. La mancata esecuzione delle prescrizioni e del successivo
ordine ad ottemperarvi riguardo lavori di sfalcio e decespugliamento nonchè di
asportazione dei residui vegetali, tese ad eliminare l’incendiabilità delle
aree, comporterà l’esecuzione in danno degli stessi da parte
dell’Amministrazione comunale.
16. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di
terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili
dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle
prescrizioni impartite.
17. Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di
incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco
stesso, è tenuto a darne allarme alle autorità competenti, in modo che possa
essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono
effettuarsi ai seguenti numeri:
-
06.6710.9200 Protezione Civile del Comune di Roma
-
800 854 854 (Numero Verde) Protezione Civile del
Comune di Roma
-
803 555 (Numero Verde) Protezione Civile della
Regione Lazio
-
1515 Corpo Forestale dello Stato
-
115 Vigili del Fuoco
-
113 Polizia
-
112 Carabinieri.
ORDINA
ALTRESI’
- All’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile,
d’intesa con il Dipartimento X, di procedere alla redazione del Piano AIB
Comunale 2009, a cui attenersi per tutto il periodo di massima pericolosità
che va dal 15 giugno al 30 settembre 2009.
- Ai
Municipi interessati di provvedere, in collaborazione con il Dipartimento X,
alla esecuzione in danno, ove necessario, dei lavori di cui all’art. 15 della
presente Ordinanza.
- Al
XIII Dipartimento “Servizi tecnico-logistici” di provvedere, d’intesa con
l’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile, alla fornitura delle
apparecchiature telefoniche etc. necessarie allo svolgimento della campagna
AIB, con particolare riguardo alla Riserva Naturale Statale del Litorale
Romano- Pineta di Castelfusano ed Acqua Rossa.
- L’Ordinanza
Sindacale e il Piano AIB 2009 verranno pubblicati sul sito istituzionale:
www.protezionecivilecomuneroma.it.
IL SINDACO