LEGGE
REGIONALE 28 giugno 1993, n.29.
Disciplina
dell’attività di volontariato nella Regione Lazio (1)
Art. 1
Finalità ed aree
di applicazione
1.
La Regione, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 11
agosto 1991, n. 266, incentiva lo sviluppo delle organizzazioni
di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, riconosce e
favorisce la loro attività come libera espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto
complementare, e non sostitutivo, dell'intervento pubblico per
il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale nel rispetto delle leggi e degli strumenti della
programmazione regionale e locale.
2.
Ai fini della presente legge si considerano finalità di
carattere sociale, civile e culturale quelle attinenti a:
a) la tutela del diritto alla salute;
b) il superamento dell'emarginazione attraverso la prevenzione e
la rimozione di situazioni di bisogno;
c) il miglioramento della qualità della vita;
d) la promozione dei diritti della persona;
e) la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, del
paesaggio e della natura;
f) la tutela e la valorizzazione della cultura e del patrimonio
storico ed artistico, nonchè la promozione e lo sviluppo delle
attività connesse.
Art. 2
Attività ed organizzazioni di
volontariato
1. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266 del 1991:
a) l'attività di volontariato disciplinata
dalla presente legge deve intendersi quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche
indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, tramite
l'organizzazione di cui il volontario fa parte;
b) la qualità di volontario è incompatibile
con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo
e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l'organizzazione di volontariato;
c) l'attività del volontariato dà diritto
soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare
l'attività stessa, che verranno liquidate dall'organizzazione di
appartenenza del volontario entro i limiti da questa
preventivamente stabiliti.
2.
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 266 del 1991, si considerano
organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente
costituiti, nella forma giuridica ritenuta più adeguata al
perseguimento dei loro scopi, purché compatibile con il fine
solidaristico, per svolgere l'attività di cui al comma 1, i
quali si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti in modo determinante e prevalente e
di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei
limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare
funzionamento nonché la qualificazione e la specializzazione dei
rispettivi interventi.
3.
Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività
mediante strutture proprie o, nei limiti e con le modalità
previste dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con
quelle convenzionate.
4.
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266 del 1991, le
organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i
propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi
all'attività prestata, nonchè per la responsabilità civile verso
terzi, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui
al comma 2 dell'articolo stesso.
Art. 3
(2)
Registro
regionale delle organizzazioni di volontariato
1. E’ istituito presso la Regione il
registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di
seguito denominato registro, che può essere funzionalmente
articolato in sezioni, in rapporto ai vari settori d’intervento
individuati con deliberazione dalla Giunta regionale.
2. L’iscrizione al registro è condizione
necessaria per accedere ai contributi regionali, stipulare le
convenzioni di cui all’articolo 11 e beneficiare delle
agevolazioni tributarie previste dalla normativa statale e
regionale.
3. Possono richiedere l’iscrizione al registro le organizzazioni
di volontariato, liberamente costituite per fini di solidarietà,
operanti nel territorio regionale, caratterizzate da:
a)
assenza ai fini di lucro;
b)
democraticità della struttura;
c)
elettività e gratuità delle cariche
associative;
d)
gratuità delle prestazioni fornite
dagli associati;
e)
obbligatorietà del bilancio e
previsione delle modalità per la sua approvazione;
f) previsione dei
criteri di ammissione ed esclusione degli associati nonché dei
loro diritti ed obblighi.
4. Possono, altresì, richiedere
l’iscrizione nel registro gli organismi di collegamento e di
coordinamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato
prevalentemente iscritte.
5. Gli accordi degli aderenti, l’atto
costitutivo o lo statuto delle organizzazioni di volontariato,
oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme
giuridiche che l’organizzazione assume, devono contenere
espressamente disposizioni da cui si evincano le
caratteristiche, indicate al comma 3, ai sensi dell’articolo 6,
comma 3 della l. 266/1991.
6. Le organizzazioni di volontariato
presentano, tramite il legale rappresentante, al dipartimento
regionale competente in materia di servizi sociali, di seguito
denominato dipartimento, domanda di iscrizione nel registro,
corredata di copia degli accordi degli aderenti o dell’atto
costitutivo o dello statuto, redatti nella forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e di
una relazione sull’attività che l’organizzazione svolge o
intende svolgere nel territorio regionale.
7. Il direttore del dipartimento, previo parere delle
strutture regionali competenti in relazione al settore
d’intervento dell’organizzazione di volontariato, entro
settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda,
dispone l’iscrizione oppure, con provvedimento motivato, il
diniego della stessa. Qualora il direttore non si sia
pronunciato entro settantacinque giorni dalla presentazione
della domanda, questa si intende accolta. Ai fini istruttori, la
richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di
valutazione interrompe il termine indicato.
8. Il dipartimento cura la tenuta del registro e procede, con
periodicità annuale, alla revisione ed all’aggiornamento dello
stesso in relazione al permanere dei requisiti cui è subordinata
l’iscrizione. L’eventuale cancellazione dal registro è disposta
con provvedimento motivato, dal direttore del dipartimento,
sentito l’osservatorio regionale di cui all’articolo 11.
9. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
sono tenute a comunicare tempestivamente al dipartimento ogni
variazione intervenuta nell’atto costitutivo, nello statuto o
negli accordi degli aderenti.
10. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione e contro
la cancellazione dal registro è esperibile ricorso ai sensi
dell’articolo 6, comma 5, della l. 266/1991.
11. L’elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale
della Regione (BUR) e trasmesso annualmente all’osservatorio
nazionale per il volontariato, ai sensi dell’articolo 6, comma
6, della l. 266/1991.
Art. 3-bis
(3)
Documentazione sull'attività svolta
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale di cui all'art. 3, comma 1, trasmettono alla
Presidenza della Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun
anno, i seguenti documenti sottoscritti dal rappresentante
legale:
a)
una relazione dettagliata
sull'attività svolta nell'anno precedente;
b)
una dichiarazione attestante il
permanere nell'organizzazione dei requisiti prescritti per
l'iscrizione nel registro regionale;
c)
una relazione sulle attività
produttive commerciali, eventualmente esercitate, ed il loro
apporto con lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'organizzazione o, altrimenti, una dichiarazione che
l'organizzazione non ha svolto attività commerciali;
d)
un elenco dei rapporti di lavoro
dipendente o autonomo, comunque instaurati, dall'organizzazione
ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 266 del 1991, o,
altrimenti, una dichiarazione che l'organizzazione non ha
instaurato rapporti di lavoro;
e)
una dichiarazione attestante
l'avvenuto rinnovo per l'anno in corso della polizza
assicurativa di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 266 del
1991.
2. Ove l'organizzazione non produca la documentazione nel
termine di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale,
sentito l'Assessorato competente nel settore d'intervento e,
previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni, dispone la
cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di
volontariato.
3. Le organizzazioni di volontariato sono, comunque, tenute a
comunicare alla Presidenza della Giunta le variazioni
intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto e negli accordi
degli aderenti, entro 30 giorni dal loro verificarsi,
indipendentemente dal termine di scadenza di cui al comma 1
Art. 4
Indirizzi e direttive
1.
La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Presidente della Giunta
regionale d'intesa con gli Assessori regionali competenti,
provvede a:
a) individuare i settori d'intervento ai fini
dell'articolazione in sezioni del registro regionale di cui
all'art. 3, tenendo conto delle finalità indicate nell'art. 1,
comma 2;
b) impartire alle strutture competenti le
direttive per l'istruttoria delle domande d'iscrizione nel
registro regionale di cui all'art. 3, in relazione ai vari
settori d'intervento ed in conformità alla normativa vigente in
materia;
c) stabilire gli indirizzi per i rapporti
della Regione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato
previsto dall'art. 12 della legge n. 266 del 1991, e per la
partecipazione regionale alla conferenza nazionale del
volontariato di cui allo stesso articolo.
Art. 5
Diritto di
accesso ai documenti amministrativi e d'informazione
1. Alle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro di cui all'art. 3 è riconosciuto il
diritto di accedere alle informazioni ed agli atti
amministrativi nei modi previsti dal capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della
legge n. 266 del 1991, sono considerate situazioni
giuridicamente rilevanti ai fini di cui al comma 1 quelle
attinenti al perseguimento degli scopo statutari delle
organizzazioni.
Art. 6
Formazioni,
qualificazione ed aggiornamento del personale
1. Allo scopo di rendere più agevole il
conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la
Regione, nell'ambito dei piani regionali delle attività di
formazione professionale di cui agli artt. 3 e 4 della legge
regionale 25 febbraio 1992, n. 23, organizza o promuove corsi di
formazione, qualificazione e aggiornamento professionale nei
settori di diretto intervento delle organizzazioni di
volontariato.
2.
I corsi di cui al comma 1 sono aperti agli aderenti alle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito
dall'art. 3.
Art. 7
Conferenza
regionale del volontariato
1. E'
istituita la conferenza regionale del volontariato, quale
strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di
volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei
settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
2. La conferenza si riunisce presso l'Assessorato agli enti
locali, almeno una volta l'anno, con il compito di:
a) formulare proposte di valutazioni sugli
indirizzi generali delle politiche regionali relative al
conseguimento delle finalità definite dall'art. 1, comma 2, e
sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le
istituzioni pubbliche;
b) esprimere parere sulla programmazione
degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di
volontariato;
c) fare osservazioni in merito all'attività
svolta dall'Osservatorio regionale di cui all'art. 8 nell'anno
precedente;
d) eleggere i rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato in seno all'Osservatorio
regionale, tenuto conto dei settori d'intervento più
rappresentativi e della territorialità provinciale.
3.
Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali
rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni iscritte
nel registro di cui all'art. 3. Possono, altresì, intervenire
senza diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati,
delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro
regionale.
4.
La conferenza elegge, al suo interno, il presidente ogni volta
che si riunisce. Lo stesso presidente provvede a convocare la
riunione successiva. La prima riunione della conferenza è
convocata dall'Assessore regionale agli enti locali.
5.
Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un
dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore
all'ottava, designato dall'Assessore regionale agli enti locali.
Art.
8
Osservatorio regionale sul volontariato
1. E' istituito l'Osservatorio regionale sul
volontariato
2.
L'Osservatorio regionale è costituito con decreto del Presidente
della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ed è composto da:
a) l'Assessore regionale agli enti locali,
che lo presiede;
b) un rappresentante dei comuni della Regione designato
dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), sede
regionale;
c) un rappresentante delle province della Regione designato
dall'Unione province d'Italia (UPI), sede regionale;
d) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3, eletti dalla
conferenza regionale istituita dall'art. 7.
3. L'Osservatorio regionale è integrato, di
volta in volta, con gli assessori regionali competenti nei vari
settori d'intervento. Il presidente dell'Osservatorio regionale
può altresì invitare a partecipare alle sedute i dirigenti
competenti nelle questioni oggetto di esame nonchè i
rappresentanti delle organizzazioni di volontariato interessate.
4. Le funzioni di segretario
dell'Osservatorio regionale sono svolte da un dipendente
regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava,
designato dall'Assessore regionale agli enti locali.
5. Qualora entro quarantacinque giorni dalla
data della richiesta non siano pervenute tutte le designazioni
previste dal comma 2, il Presidente della Giunta regionale
provvede comunque alla costituzione dell'Osservatorio regionale
purchè il numero dei membri di cui è possibile la nomina sia
almeno pari ai due terzi del numero complessivo dei membri
dell'Osservatorio stesso. L'integrazione dei membri
eventualmente mancanti all'atto della costituzione
dell'Osservatorio regionale è effettuata con successivo decreto.
6. I componenti l'Osservatorio regionale
cessano dall'incarico al momento del rinnovo del Consiglio
regionale.
7. Ai membri dell'Osservatorio regionale
esterni all'amministrazione regionale spetta il rimborso delle
spese sostenute per partecipare alle sedute, nel rispetto dei
criteri e con le modalità fissati dal regolamento di attuazione
di cui all'art. 12.
8. L'Osservatorio regionale si riunisce su
convocazione del suo presidente almeno sei volte l'anno. Esso
può essere convocato, altresì, in via straordinaria, su
richiesta motivata di uno degli assessori regionali competenti
nei settori d'intervento, delle organizzazioni di volontariato o
di almeno sei membri dell'Osservatorio regionale stesso.
9. L'Osservatorio regionale ha i seguenti
compiti:
a)
avanzare alla Giunta ed al Consiglio
regionali proposte d'intervento nelle materie che interessano le
attività delle organizzazioni di volontariato;
b)
esprimere parere sulle richieste di
cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro
regionale di cui all'art. 3;
c)
assumere iniziative finalizzate alla
diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle
organizzazioni di volontariato;
d)
promuovere ricerche e studi nei
settori di diretto intervento delle organizzazioni di
volontariato;
e)
fornire ogni utile elemento per lo
sviluppo del volontariato;
f)
esprimere parere su progetti
sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti
locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale di cui all'art. 3 per favorire l'applicazione di
metodologie d'intervento avanzate;
g) esaminare le caratteristiche e valutare
l'andamento delle convenzioni di cui all'art. 11;
h) esprimere parere sulla determinazione dei
criteri per il riparto dei fondi di cui all'articolo 9.(3a)
i) seguire l'attuazione della presente legge
e redigere in proposito un rapporto annuale da inviare alla
Giunta ed al Consiglio regionali.
10. I pareri richiesti all'Osservatorio
regionale devono essere espressi entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento degli atti. Scaduto tale termine senza che
l'Osservatorio regionale abbia provveduto a formulare eventuali
osservazioni, si prescinde dal parere.
11.
L'Osservatorio regionale invia annualmente al Presidente della
Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.
12.
L'Osservatorio regionale si avvale per l'adempimento dei propri
compiti del personale e dei mezzi messi a disposizione
dall'Assessore regionale agli enti locali.
Art.
8 bis
(3b)
Comitato di
gestione del fondo regionale di cui all'articolo 15
della legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul
volontariato”
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione
della Giunta regionale, nomina con proprio decreto i componenti
del comitato di gestione del fondo regionale di cui all'articolo
15 l. 266/1991 la cui individuazione è riservata alla competenza
regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto del
Ministro del tesoro 8 ottobre 1997.
Art. 9
Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato
1.
Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio,
la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti, di cui all'art. 5, comma 1,
lettera c), della legge n. 266 del 1991, proposti dalle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito
dall'art. 3.
2.
Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le
organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla
Giunta regionale, Assessorato agli enti locali, entro il 30
giugno di ogni anno.
3.
Il direttore del dipartimento competente in materia di servizi
sociali, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione
della Giunta regionale, provvede annualmente al riparto dei
fondi di cui al comma 1. In sede di istruttoria il direttore può
chiedere pareri, in merito all'ammissibilità delle domande, alle
strutture competenti in relazione al settore d'intervento
dell'organizzazione. (3c)
4. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle
organizzazioni di volontariato beneficiarie entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quelli cui i contributi stessi si
riferiscono. Le organizzazioni sono tenute a comunicare, con la
presentazione del rendiconto, altri eventuali contributi
percepiti per la loro attività da enti pubblici.
5. In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma 4, o di
gravi disfunzioni o irregolarità nello svolgimento dell'attività
di volontariato, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale competente nel settore di intervento, può disporre,
con provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed
il recupero delle somme già erogate secondo le modalità previste
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (4).
Art. 10
Vigilanza
1. Gli enti locali e le aziende unità
sanitarie locali, territorialmente competenti, esercitano azione
di vigilanza e di controllo sulle attività svolte dalle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale
di cui all'art. 3 anche se non convenzionate.
2.
Tale attività di vigilanza e di controllo può essere svolta in
qualsiasi momento ed anche in base a segnalazioni di singoli
cittadini e di forze sociali interessate.
3.
Eventuali irregolarità nello svolgimento delle attività di
volontariato vengono immediatamente comunicate, dall'ente locale
o dall'azienda unità sanitaria locale interessata, al Presidente
della Giunta regionale anche ai fini dell'eventuale
cancellazione dal registro regionale di cui all'art. 3, o della
revoca dei contributi concessi ai sensi dell'art. 9 (5).
Art. 11
Convenzioni
1. Per
l'attuazione delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 2,
la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici
subregionali, ivi comprese le aziende sanitarie locali, possono
stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché
queste siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui
all'articolo 3 e dimostrino attitudine e capacità operative in
relazione all'attività da svolgere. Tale requisito non è
richiesto per gli organismi di collegamento e di coordinamento
cui aderiscono prevalentemente organizzazioni di volontariato
iscritte da almeno sei mesi. (6)
2. Ai fini della scelta delle organizzazioni
per la stipulazione delle convenzioni l'ente pubblico contraente
deve tenere conto dei requisiti e dei criteri di priorità
determinati, anche in relazione ai vari settori d'intervento,
dal regolamento di attuazione di cui all'art. 12.
3. Le convenzioni devono contenere:
a) l'individuazione delle specifiche attività
convenzionate, nell'ambito degli scopi statutari
dell'organizzazione di volontariato, nonchè dei relativi
destinatari, nel quadro della programmazione della Regione e
degli enti locali;
b) Le condizioni di salvaguardia
dell'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato,
nel rispetto delle finalità dell'ente pubblico contraente;
c) disposizioni dirette a garantire il
rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
d) l'impegno a svolgere con continuità le
attività convenzionate;
e) l'indicazione del numero e della
professionalità dei volontari nonchè di eventuali lavoratori
dipendenti o autonomi di cui si avvalgono le organizzazioni di
volontariato, purchè questi ultimi non superino i limiti
occorrenti ad assicurare la regolarità delle prestazioni ed a
qualificare o specializzare l'attività svolta;
f) l'elenco delle strutture immobiliari e
degli strumenti che l'ente pubblico contraente mette a
disposizione dell'organizzazione di volontariato ed eventuali
costi di strutture e mezzi privati;
g) la copertura assicurativa, con l'onere a
carico dell'ente pubblico contraente, dei rischi di infortunio o
di malattia connessi all'espletamento dell'attività
convenzionata, nonchè per la responsabilità civile verso terzi;
h) le modalità necessarie ad ottenere il
rimborso delle spese sostenute dall'organizzazione
nell'espletamento del servizio oggetto della convenzione,
adeguatamente documentate;
i) le modalità di rapporto e di reciproca informazione tra
l'organizzazione di volontariato ed i competenti servizi
dell'ente pubblico contraente;
l) i criteri e le forme di verifica dei
risultati e di controllo delle prestazioni e della loro qualità
da parte dell'ente pubblico contraente, nell'osservanza
dell'eventuale specifica normativa vigente in materia;
m) la durata del rapporto convenzionale.
Art. 12
Regolamento
d'attuazione
1.
Con apposito regolamento regionale, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
vengono:
a) stabilite le modalità per l'erogazione
delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di
volontariato all'interno delle strutture pubbliche o
convenzionate, allo scopo di garantire il rispetto dei diritti e
della dignità degli utenti ed assicurare la qualità delle
prestazioni volontarie, nonchè le modalità di rimborso delle
spese connesse;
b) determinati i requisiti ed i criteri che
danno titolo di priorità ai fini della scelta delle
organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle
convenzioni di cui all'art. 11, anche in relazione ai diversi
settori di intervento;
c) fissati i criteri e le modalità per la
corresponsione dei rimborsi delle spese ai membri
dell'Osservatorio di cui all'art. 8 esterni all'Amministrazione
regionale.
Art. 13
Disposizioni
finanziarie
1.
Per l'attuazione dell'art. 9 è istituito, nel bilancio regionale
1993, il capitolo di spesa n. 42121 con la seguente
denominazione: "Contributi in favore delle organizzazioni di
volontariato". Detto capitolo è alimentato, per l'esercizio
finanziario 1993, mediante storno dello stanziamento di
competenza, e per un pari importo anche di cassa, iscritto al
cap. n. 42122 dello stesso esercizio finanziario, che viene
mantenuto nel bilancio regionale per la sola gestione dei
residui passivi. Per gli esercizi finanziari successivi, ai
sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale 12 aprile
1977, n. 15, si provvederà con legge di bilancio alla
determinazione ed al finanziamento della relativa spesa, in
sostituzione dell'onere rifinanziato annualmente per
l'applicazione della legge regionale 28 aprile 1983, n. 24, che
viene eliminato.
2. Per il pagamento degli oneri previsti al comma 7 dell'art. 8,
stabilito in via presuntiva in L. 5 milioni, si istituisce nel
bilancio 1993 il cap. n. 11430 denominato: "Spese per la
partecipazione alle sedute dell'Osservatorio regionale sul
volontariato di membri estranei all'Amministrazione regionale",
con lo stanziamento di L. 5 milioni, cui si fa fronte mediante
riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. n. 16310
del medesimo bilancio.
3.
La copertura dell'onere finanziario derivante dalle convenzioni
di cui all'art. 11 avviene con i fondi all'uopo destinati dai
singoli enti pubblici interessati o, nel caso di convenzioni
stipulate dalla Regione, con i fondi previsti dalle specifiche
leggi regionali di settore.
Art. 14
Norma transitoria
1.
In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di
cui all'art. 11, comma 1, non si applica alle organizzazioni di
volontariato che già abbiano in corso convenzioni con enti
pubblici.
Art. 15
Abrogazione di
norme
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le norme regionali concernenti le attività di
volontariato con essa incompatibili.
Art. 16
Dichiarazione
d'urgenza
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
(1) Normativa pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione Lazio n 19 del 10 luglio
1993,
(2) Articolo sostituito dall'articolo
86 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 2
della legge regionale 23 maggio 1996, n. 18.
(3a) Lettera sostituita dall'articolo
12, comma 1 della legge regionale 19 maggio 2001, n. 11.
(3b) Articolo inserito dall'articolo
13, comma 1 della legge regionale 19 maggio 2001, n. 11.
(3c) Comma sostituito dall'articolo
12, comma 2 della legge regionale 19 maggio 2001, n. 11.
(4) Comma così modificato dall'art. 3
della legge regionale 23 maggio 1996, n. 18.
(5) Articolo così sostituito dall'art.
4 della legge regionale 23 maggio 1996, n. 18.
(6) Comma così sostituito
dall'articolo 55 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.
Nota redazionale :
Le parti del testo redatte in grassetto evidenziano le modifiche
successive alla promulgazione della normativa varata nel 1993