GLI INCENTIVI PER L’IMPRESA SOCIALE
 

 Criteri e modalità per l’accesso al
“Fondo per l’incentivazione dell’impresa sociale”

 

La regione Lazio - Assessorato alle Politiche sociali ha varato nell'estate del 2007 in applicazione delle Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9, Art. 13, comma 7 lett. a) la regolamentazione dei criteri e delle modalità per l'accesso al "fondo per l'incentivazione della impresa sociale":
Di seguito riportiamo il testo del provvedimento legislativo.
 

 PREMESSA

La Regione Lazio, in attuazione dei principi sanciti dell art. 7 dello Statuto regionale, con legge finanziaria del 17 febbraio 2005 n. 9, Art. 13, ha istituito un fondo regionale destinato a finanziare interventi finalizzati al rafforzamento dell’offerta e della qualità dei servizi sociali rivolti ai disabili, ai minori, agli anziani nonché ad incentivare progetti connessi con l’inserimento sociale  o lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi dovranno essere realizzati all’interno del territorio della Regione Lazio.
 

1. SOGGETTI AMMISSIBILI

I soggetti destinatari degli incentivi indicati in premessa sono gli organismi non lucrativi di utilità sociale riconosciuti ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministero dell’industria, del Commercio e dell’ Artigianato 18 settembre 1997, che esercitano in via stabile e principale un’attività di produzione o di scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

Le imprese (costituite o in via di costituzione), pena l’esclusione dalle agevolazioni, dovranno avere al momento della stipula del contratto per l’erogazione dei contributi ( da sottoscrivere entro e non oltre 120 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissibilità ai contributi), almeno una unità locale (sede operativa) nella Regione Lazio.

 

Non potranno beneficiare dei contributi:

·          le imprese che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare;

·          le imprese che, organizzate in forma di società di capitali, nell’ultimo esercizio abbiano registrato perdite eccedenti un terzo del capitale sociale, e non l’abbiano reintegrato.

 Più in particolare,  le tipologie di investimenti ammissibili sono le seguenti:

·          Spese per il progetto di fattibilità (studi di fattibilità, servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla redazione del business plan) complessivamente nel limite del 10% del totale del programma di investimenti.

·          Registrazione brevetti, realizzazione marchio aziendale, realizzazione sito WEB.

·          Impianti ed opere murarie di ristrutturazione, comprese quelle per l’adeguamento funzionale dei locali alle esigenze produttive e/o per la loro ristrutturazione. Le spese per l’adeguamento funzionale e/o per la ristrutturazione dei locali devono essere collegate ad altri investimenti e, comunque, non possono superare il 60% del totale degli investimenti ammissibili.

·          Acquisto di impianti specifici, macchinari ed atterzzature, compresi gli arredi.

·          Sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell’impresa.

·          Costituzione società (solo per le imprese di nuova costituzione).

Non sono ammissibili a contributo le spese per:

·          Acquisto di terreni e fabbricati.

·          Acquisto di beni di rappresentanza e/o ad uso promiscuo (anche personale), quali ad esempio computers portatili, telefoni cellulari, autovetture/ciclomotori/furgoni (questi ultimi sono ammessi solo se direttamente connessi al ciclo produttivo, come ad es. mezzi di trasporto per i servizi sociali).

·          Acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori dell’impresa destinataria o da imprese controllanti/controllate/collegate all’impresa destinataria o da parenti e affini entro il grado secondo.

·          Spese di funzionamento, cioè relative all’attività gestionale.

·          Investimenti atti a consentire che l’impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell’ambiente e del consumatore e, tra questi, investimenti specifici volti alla riduzione dell’impatto ambientale, allo smaltimento/riciclaggio dei rifiuti ed alla riduzione dei consumi energetici e/o idrici.

Spese sostenute in epoca anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, ad eccezione di quelle relative a progettazione, studi di fattibilità economica-finanziaria che risultino effettuate entro i sei mesi precedenti alla data della domanda. La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo, a prescindere dalla data di pagamento.

L’ultimazione dei progetti di investimento dovrà avvenire entro e non oltre 18 mesi dalla data pubblicazione della graduatoria di ammissione ai contributi.

Gli investimenti, in caso di acquisto diretto dai beni, si considerano ultimati quando tutti i beni sono stati consegnati, installati e resi funzionanti, oltre che fatturati.

Le imprese già costituite dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti per legge(iscrizione al registro delle imprese, alla Camera di commercio e ove previsto, agli albi artigiani, obblighi contributivi e fiscali). Le imprese non ancora costituite dovranno farlo entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ammissibilità ai contributi. Le società si intendono costituite con la stipula del relativo atto pubblico, mentre le ditte individuali si intendono costituite con l’apertura della partita IVA e la richiesta di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio.

2. TIPOLOGIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI

Saranno ritenuti ammissibili all’assegnazione dei contributi previsti dal presente Bando unicamente i progetti di investimento e sviluppo per le nuove imprese sociali o per le imprese sociali già esistenti finalizzati a sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti, in particolare anziani e disabili gravi; rafforzare i diritti dei minori; favorire l’inclusione degli immigrati; prevenire fenomeni di dipendenza di droga, alcol e sostanze psicotrope; incrementare l’occupazione e favorire l’inserimento sociale e/o lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 381/1991.

 

3. AMMONTARE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

Saranno concesse agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 60 % dell’investimento totale ammesso, secondo quanto indicato nel successivo Art. 4 “Spese ammissibili” e comunque in misura non superiore a 100.000,00 euro ai sensi del Regolamento CE 69/2001 della Commissione del 12/01/2001, relativo all’applicazione degli art 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “ de minimis”.


4. SPESE AMMISSIBILI



4.1     Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono concessi a fronte delle spese, al netto di IVA, stimate congrue e direttamente collegate al ciclo aziendale, relative all’acquisto di beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale, a condizione che siano nuovi di fabbrica o acquisiti da distributori autorizzati con obbligo di adeguate garanzie, che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità e che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche.
 

 

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