Disabilità: la
Consulta ha un regolamento
L'Assemblea Straordinaria della Consulta
Regionale per la disabilità e l'handicap del 17 dicembre 2004 ha
definitivamente approvato il proprio regolamento, di cui presentiamo
il testo integrale.
REGOLAMENTO CONSULTA REG. H.
(Assemblea Straordinaria 17/12/2004)
ART. 1 - Finalità e compiti
1.1 - La Consulta regionale per
la tutela dei diritti della persona con problemi di disabilità e di
handicap, istituita con L.R. 3 novembre 2003 N° 36 (Consulta per i
problemi della disabilità e dell’handicap), costituisce per la
Regione Lazio organo primario di consultazione e di promozione per
il pieno inserimento della persona con disabilità nella vita sociale
e lavorativa. Per tali motivi la Regione informa la Consulta
preventivamente su tutte le iniziative e tematiche riguardanti
l’handicap.
1.2 - E’ compito della Consulta:
-
Formulare pareri, osservazioni
e proposte, per quanto di competenza, sulla normativa regionale in
materia di servizi sociali e sanitari, con particolare
riferimento:
- Alla redazione di progetti
di promozione e tutela dei diritti della persona con disabilità
alle attività socio educative, previste dalla legge 5 febbraio
1992 n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale, e i diritti delle persone handicappate), effettuate dai
Comuni, dalle Province e dal Privato Sociale;
- All’integrazione scolastica
e lavorativa ed alla terapia occupazionale;
- All’attività domiciliare e di supporto alle famiglie con
disabili gravi;
- All’abbattimento di barriere architettoniche, culturali e
della comunicazione;
- Al piano di mobilità per persone disabili, all’interno del
Piano regionale dei trasporti;
- All’attività riabilitativa, sportiva ed alle attività
ricreative e di gestione del tempo libero;
-
Qualsiasi attività che
possa migliorare la qualità della vita delle persone in
situazione di disabilità;
-
Partecipare con il
Dipartimento Regionale sui problemi dell’handicap, formulando
pareri e indicazioni di indirizzo riferite ad attività;
-
Formulare proposte nella
elaborazione di atti amministrativi inerenti materie
socio-assistenziali in tema di disabilità.
ART. 2 - Rapporti con gli
organi istituzionali regionali
2.1 - La Consulta, in ordine a
problematiche in discussione aventi particolare rilevanza in materia
di disabilità e di handicap, interviene in apposite audizioni dalle
Commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e
di servizi sociali, istruzione e formazione professionale o di
qualsiasi altra i cui provvedimenti incidono su tali materie o dai
relativi Assessori.
ART. 3 - Organi e durata in
carica
3.1 - Gli Organi della Consulta
sono:
- l’Assemblea
- il Direttivo
- il Presidente
3.2 - Tutti gli Organi durano in
carica tre anni e sono rieleggibili
ART. 4 - Convocazione
dell’Assemblea
4.1 - In via ordinaria
l’Assemblea è convocata dal Presidente della Consulta tre volte
l’anno, nei mesi di Febbraio – Giugno - Ottobre. La convocazione,
contenente la proposta dell’OdG e di OdL, deve essere fatta a cura
degli Uffici della Regione e pervenire con almeno 15 giorni di
anticipo sulla data della sua effettuazione;
4.2 - In via straordinaria
l’assemblea è convocata dal Presidente della Consulta o su
iniziativa propria o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del
Direttivo o su richiesta di almeno 1/4 dei componenti l’Assemblea o
su richiesta dell’Assessore competente. La convocazione deve essere
fatta a cura degli Uffici della Regione con almeno 7 di anticipo
sulla data della sua effettuazione. La convocazione deve contenere
gli argomenti da trattare e solo su di essi l’Assemblea
straordinaria può discutere e deliberare.
ART. 5 - Sedute
dell’Assemblea
5.1- L’Assemblea è l’Organo
sovrano della Consulta e delibera sull’attività da svolgere dagli
Organi e su ogni altra iniziativa che ritenga utile.
5.2
- L’Assemblea è composta dalle Organizzazioni di cui all’art. 2
della L.R. 36/’03, le quali designano l’eventuale sostituto del loro
rappresentante il cui nominativo è già depositato presso gli Uffici
della Regione. Tale designazione deve pervenire al Presidente della
Consulta entro l’inizio dei lavori dell’Assemblea ed esclusivamente
in forma scritta. Tre componenti il Direttivo verificano
preliminarmente le presenze degli aventi diritto al voto e
consegnano loro la documentazione assembleare ed il cartellino per
votare.
5.3 - L’Assemblea ha inizio con
l’insediamento della Presidenza, composta da tre componenti
dell’Assemblea eletti dalla stessa per alzata di mano . Costoro
presiederanno l’Assemblea alternandosi durante la sua durata
5.4 - Gli Uffici della Regione
hanno il compito di verbalizzare la seduta. Il verbale sarà poi
firmato dalla Presidenza dell’Assemblea e trasmesso, a cura degli
Uffici della Regione, a tutti i componenti la Consulta.
5.5 - In prima convocazione
l’Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà + 1 degli
aventi diritto; in seconda convocazione, che è automaticamente
effettuata 30 minuti dopo la prima senza specifico avviso, essa è
valida con la presenza qualunque sia il numero degli aventi diritto
5.6 - Le deliberazioni delle
Assemblee sono validamente assunte con la maggioranza dei voti
affermativi rispetto a quelli negativi, escludendo dal computo gli
astenuti
5.7 - Prima dell’inizio dei
lavori i componenti la Consulta possono presentare per iscritto
proposte di integrazione all’OdG o all’OdL, anche se contenenti vari
punti dello stesso; il tal caso, il tempo cumulativo
dell’illustrazione è stabilito dalla Presidenza dell’Assemblea.
Trascorsi 5 minuti senza emendamenti, l’OdG e l’OdL si intendono
approvati. L’ordine cronologico dei punti all’OdG. ed i tempi
deliberati nell’OdL possono essere modificati in presenza di
specifiche circostanze, su proposta della Presidenza approvata
dall’Assemblea
5.8
- Il funzionario della Regione, designato dalla stessa, presente
alle riunioni della Consulta, provvede alla redazione del verbale ,
trasmettendolo alle Associazioni componenti la Consulta.
5.9
- La Presidenza dell’Assemblea è responsabile del buon andamento dei
lavori e del rispetto degli argomenti all’OdG su cui deliberare.
-
Cura la raccolta delle richieste e l’ordine di effettuazione degli
interventi.
- Provvede alla raccolta delle
mozioni generali e particolari, gestendo le loro deliberazioni.
5.10 - Le votazioni sugli
argomenti all’OdG avvengono mediante voto palese, per alzata di
mano. L’elezione degli Organi avvengono mediante voto segreto, per
mezzo di schede.
5.11 - Le candidature o
autocandidature agli Organi vanno presentate alla Presidenza
dell’Assemblea prima dell’inizio delle relative operazioni di voto.
I nomi dei candidati, con l’indicazione della loro Associazione,
andranno affissi in modo visibile in modo da consentire
all’Assemblea di esercitare correttamente il diritto di voto.
Ciascun candidato ha diritto di
presentarsi all’Assemblea con un intervento la cui durata è indicata
nell’OdL.
I componenti della Presidenza
sono anche gli scrutatori di ogni elezione o votazione,
5.12
- Le votazioni alle cariche collegiali prevedono un numero di
preferenze pari alla metà + 1 dei componenti l’Organo. Si procede
all’annullamento del voto espresso, qualora non sia leggibile il
nome del candidato o nel caso l’elettore abbia apposto segni di
riconoscimento sulla scheda. L’annullamento del voto viene deciso a
maggioranza semplice degli scrutatori
Le operazioni di scrutinio sono
aperte a tutti, in qualità di uditori. Risultano eletti nel Comitato
Direttivo coloro che hanno conseguito il maggior numero dì
preferenze.
5.13 - A parità di voti degli
ultimi fra gli eletti alla prima votazione, l’Assemblea effettua una
nuova votazione per alzata di mano sino ad ottenere una differenza
di voti.
5.14 - Tutte le Mozioni ed
emendamenti debbono essere scritti e depositati in Presidenza, che
stabilirà l’ordine, la durata degli interventi delle mozioni stesse.
Se trattasi di e/o emendamenti e/o sub-emendamenti in forma orale,
la Presidenza può accoglierli stabilendone la durata.
5.15
- E’ possibile presentare Mozione di sfiducia al Presidente
dell’Assemblea o all’intera Presidenza, con un’apposita Mozione
scritta firmata da almeno 10 aventi diritto al voto
5.16 - Le Mozioni d’Ordine e di
Sfiducia, sono deliberate al termine dell’intervento in corso al
momento della loro presentazione
5.17 - Gli interventi sono
assegnati secondo l’ordine di prenotazione
5.18
- Il Presidente della Consulta illustra, in apertura dell’Assemblea,
l’operato e le linee generali dell’attività svolta dal Direttivo;
egli ha anche facoltà di replicare alla fine di ciascun punto
all’OdG.
ART. 6 - Composizione del
Direttivo
6.1 - Il Direttivo è composto da
15 componenti la Consulta, eletti dall’Assemblea, uno dei quali con
funzioni di Presidente della Consulta.
6.2 - A parità di voti ottenuti
dai candidati alla Presidenza si procede a nuova elezione con voto
segreto tramite schede
ART. 7 - Funzioni del
Direttivo
7.1 - Il Direttivo surroga
l’Assemblea nell’intervallo di tempo fra due riunioni di quest’ultima
7.2 - Il Direttivo ha i seguenti
compiti:
a) collaborare con il Presidente
della Consulta per l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e
quelli del Direttivo stesso;
b) ha poteri decisionali su
quanto non discusso dall’Assemblea e sulle modalità di esecuzione
delle decisioni e – con voto unanime dei presenti e qualora vengano
a decadere i presupposti che hanno determinato l’assunzione della
deliberazione - può sospendere quanto deciso dall’Assemblea;
c) eleggere al proprio interno da
un Vice Presidente, scelto dal Presidente della Consulta, con
funzioni di Vicario. In caso di assenza o di impedimento
temporanei da parte del Presidente, le relative funzioni sono
svolte dal Vice Presidente Vicario, fino alla elezione del nuovo
Presidente.
d) nominare nel Direttivo il
primo dei non eletti nel caso di dimissioni, o decesso, o
impossibilità permanente di un suo componente
e) determinare il programma di
lavoro sulla base delle linee di indirizzo contenute nel programma
generale approvato dall’Assemblea. Per realizzare al meglio il
programma, si possono costituire dei mirati gruppi di lavoro
coordinati da un componente il Comitato Direttivo.
f) Ratificare, nella prima seduta
utile, provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente
per motivi d necessità ed urgenza.
7.3 - il verbale di ciascuna
seduta, trascritto suI libro dei verbali e firmato dal Presidente, è
redatto a turno da un componente il Direttivo che in essa assume la
funzione di Segretario. Il verbale è trasmesso a tutti i componenti
la Consulta a cura degli Uffici della Regione.
7.4 - Il Direttivo elabora ed
approva il Regolamento della propria organizzazione
7.5 - Le deliberazioni del
Direttivo – comprese quelle inerenti l’OdG - sono validamente
assunte con la maggioranza dei voti affermativi rispetto a quelli
negativi, escludendo dal computo gli astenuti.
ART. 8 - Presidente
8.1 - Il Presidente è il
rappresentante della Consulta, dirige e coordina i lavori del
Direttivo, è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni
assunte dall’Assemblea e dal Direttivo stesso
8.2 - La carica di Presidente ha
durata di tre anni e può essere riconfermata per non più di due
volte consecutive.
8.3 - In caso di necessità ed
urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del
Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta
utile-
8.4 - In caso di assenza, di
impedimento, di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal
Vice Presidente Vicario, fino alla nuova elezione
8.5 - Il Presidente della
Consulta deve operare – con il Direttivo – affinché l’intero
associazionismo laziale, compreso quello non facente parte della
Consulta, abbia la possibilità di far pervenire alla stessa le
proprie istanze e proposte
8.6 - Il Presidente cura e
conserva il libro dei verbali e la documentazione degli Organi
collegiali
Art. 9 - Modifiche
9.1 - Le modifiche al Regolamento
sono portate all’Assemblea da qualsiasi componente della Consulta.
Esse sono approvate dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei
voti affermativi rispetto a quelli negativi, espressa dagli aventi
diritto al voto presenti