Disabilità: la Consulta ha un regolamento

L'Assemblea Straordinaria della Consulta Regionale per la disabilità e l'handicap del 17 dicembre 2004 ha definitivamente approvato il proprio regolamento, di cui presentiamo il testo integrale.


REGOLAMENTO CONSULTA REG. H.
(Assemblea Straordinaria 17/12/2004)



ART. 1 - Finalità e compiti

1.1 - La Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona con problemi di disabilità e di handicap, istituita con L.R. 3 novembre 2003 N° 36 (Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap), costituisce per la Regione Lazio organo primario di consultazione e di promozione per il pieno inserimento della persona con disabilità nella vita sociale e lavorativa. Per tali motivi la Regione informa la Consulta preventivamente su tutte le iniziative e tematiche riguardanti l’handicap.

 1.2 - E’ compito della Consulta:

  • Formulare pareri, osservazioni e proposte, per quanto di competenza, sulla normativa regionale in materia di servizi sociali e sanitari, con particolare riferimento:

- Alla redazione di progetti di promozione e tutela dei diritti della persona con disabilità alle attività socio educative, previste dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate), effettuate dai Comuni, dalle Province e dal Privato Sociale;

- All’integrazione scolastica e lavorativa ed alla terapia occupazionale;
- All’attività domiciliare e di supporto alle famiglie con disabili gravi;
- All’abbattimento di barriere architettoniche, culturali e della comunicazione;
- Al piano di mobilità per persone disabili, all’interno del Piano regionale dei trasporti;
- All’attività riabilitativa, sportiva ed alle attività ricreative e di gestione del tempo libero;

  • Qualsiasi attività che possa migliorare la qualità della vita delle persone in situazione di disabilità;

  • Partecipare con il Dipartimento Regionale sui problemi dell’handicap, formulando pareri e indicazioni di indirizzo riferite ad attività;

  • Formulare  proposte nella elaborazione di atti amministrativi inerenti materie socio-assistenziali in tema di disabilità.

     

ART. 2 - Rapporti con gli organi istituzionali regionali

 2.1 - La Consulta, in ordine a problematiche in discussione aventi particolare rilevanza in materia di disabilità e di handicap, interviene in apposite audizioni dalle  Commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e di servizi sociali, istruzione e formazione professionale o di qualsiasi altra i cui provvedimenti incidono su tali materie o dai relativi Assessori.

 

ART. 3 - Organi e durata in carica

 3.1 - Gli Organi della Consulta sono:

- l’Assemblea

- il Direttivo

- il Presidente

3.2 - Tutti gli Organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili 


 

ART. 4 - Convocazione dell’Assemblea 

4.1 - In via ordinaria l’Assemblea è convocata dal Presidente della Consulta tre volte l’anno, nei mesi di Febbraio – Giugno - Ottobre. La convocazione, contenente la proposta dell’OdG e di OdL, deve essere fatta a cura degli Uffici della Regione e pervenire con almeno 15 giorni di anticipo sulla data della sua effettuazione;  

4.2 - In via straordinaria l’assemblea è convocata dal Presidente della Consulta o su iniziativa propria  o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Direttivo o su richiesta di almeno 1/4 dei componenti l’Assemblea o su richiesta dell’Assessore competente. La convocazione deve essere fatta a cura degli Uffici della Regione con almeno 7 di anticipo sulla data della sua effettuazione. La convocazione deve contenere gli argomenti da trattare e solo su di essi l’Assemblea straordinaria può discutere e deliberare. 

 

ART. 5 - Sedute dell’Assemblea 

5.1- L’Assemblea è l’Organo sovrano della Consulta e delibera sull’attività da svolgere dagli Organi e su ogni altra iniziativa che ritenga utile.

5.2 - L’Assemblea è composta dalle Organizzazioni di cui all’art. 2 della L.R. 36/’03, le quali designano l’eventuale sostituto del loro rappresentante il cui nominativo è già depositato presso gli Uffici della Regione. Tale designazione deve pervenire al Presidente della Consulta entro l’inizio dei lavori dell’Assemblea ed esclusivamente in forma scritta. Tre componenti il Direttivo verificano preliminarmente le presenze degli aventi diritto al voto e consegnano loro la documentazione assembleare ed il cartellino per votare.

5.3 - L’Assemblea ha inizio con l’insediamento della Presidenza, composta da tre componenti dell’Assemblea eletti dalla stessa  per alzata di mano . Costoro presiederanno l’Assemblea alternandosi durante la sua durata

5.4 - Gli Uffici della Regione hanno il compito di verbalizzare la seduta. Il verbale sarà poi firmato dalla Presidenza dell’Assemblea e trasmesso, a cura degli Uffici della Regione,  a tutti i componenti la Consulta.

5.5 - In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà + 1 degli aventi diritto; in seconda convocazione, che è automaticamente effettuata 30 minuti dopo la prima senza specifico avviso, essa è valida con la presenza qualunque sia il numero degli aventi diritto

5.6 - Le deliberazioni delle Assemblee sono validamente assunte  con la maggioranza  dei voti affermativi rispetto a quelli negativi, escludendo dal computo gli astenuti

5.7 - Prima dell’inizio dei lavori   i componenti la Consulta possono presentare per iscritto proposte di integrazione all’OdG o all’OdL, anche se contenenti vari punti dello stesso; il tal caso, il tempo cumulativo dell’illustrazione è stabilito dalla Presidenza  dell’Assemblea. Trascorsi 5 minuti senza emendamenti, l’OdG e l’OdL si intendono approvati. L’ordine cronologico dei punti all’OdG. ed i tempi deliberati nell’OdL possono essere modificati in presenza di specifiche circostanze,  su proposta della Presidenza  approvata dall’Assemblea

5.8 - Il funzionario della Regione, designato dalla stessa, presente alle riunioni della Consulta, provvede alla redazione del verbale , trasmettendolo alle Associazioni componenti la Consulta.  

5.9 - La Presidenza dell’Assemblea è responsabile del buon andamento dei lavori e del rispetto degli argomenti all’OdG su cui deliberare.

- Cura la raccolta delle richieste e l’ordine di effettuazione degli interventi.

- Provvede alla raccolta delle mozioni generali e particolari, gestendo le loro deliberazioni.

5.10 - Le votazioni sugli argomenti all’OdG avvengono mediante voto palese, per alzata di mano. L’elezione degli Organi avvengono mediante voto segreto, per mezzo di schede.

5.11 - Le candidature o autocandidature agli Organi  vanno presentate alla Presidenza dell’Assemblea prima dell’inizio delle relative operazioni di voto. I nomi dei candidati, con l’indicazione della loro Associazione, andranno affissi in modo visibile in modo da consentire all’Assemblea di esercitare correttamente il diritto di voto. 

Ciascun candidato ha diritto di presentarsi all’Assemblea con un intervento la cui durata è indicata nell’OdL.

I componenti della Presidenza sono anche gli scrutatori di ogni elezione o votazione,

5.12 - Le votazioni alle cariche collegiali prevedono un numero di preferenze pari alla metà + 1 dei componenti l’Organo. Si procede all’annullamento del voto espresso, qualora non sia leggibile il nome del candidato o nel caso l’elettore abbia apposto segni di riconoscimento sulla scheda. L’annullamento del voto viene deciso a maggioranza semplice degli scrutatori

Le operazioni di scrutinio sono aperte a tutti, in qualità di uditori. Risultano eletti nel Comitato Direttivo coloro che hanno conseguito il maggior numero dì preferenze.

5.13 - A parità di voti degli ultimi fra gli eletti alla prima votazione, l’Assemblea effettua una nuova votazione per alzata di mano sino ad ottenere una differenza di voti.

5.14 - Tutte le Mozioni ed emendamenti debbono essere scritti e depositati in Presidenza, che stabilirà l’ordine, la durata degli interventi delle mozioni stesse.
Se trattasi di e/o emendamenti e/o sub-emendamenti in forma orale, la Presidenza può accoglierli stabilendone la durata.

5.15 - E’ possibile presentare Mozione di sfiducia al Presidente dell’Assemblea o all’intera Presidenza, con un’apposita Mozione scritta firmata da almeno 10 aventi diritto al voto

5.16 - Le Mozioni d’Ordine e di Sfiducia, sono deliberate al termine dell’intervento in corso al momento della loro presentazione

5.17 - Gli interventi sono assegnati secondo l’ordine di prenotazione

5.18 - Il Presidente della Consulta illustra, in apertura dell’Assemblea, l’operato e le linee generali dell’attività svolta dal Direttivo; egli ha anche facoltà di  replicare alla fine di ciascun punto all’OdG.

 

ART. 6 - Composizione del Direttivo

6.1 - Il Direttivo è composto da 15 componenti la Consulta, eletti dall’Assemblea, uno dei quali con funzioni di Presidente della Consulta.

6.2 - A parità di voti ottenuti dai candidati alla Presidenza si procede a nuova elezione con voto segreto tramite schede

 

ART. 7 - Funzioni del Direttivo

7.1 - Il Direttivo surroga l’Assemblea nell’intervallo di tempo fra due riunioni di quest’ultima

7.2 - Il Direttivo ha i seguenti compiti:

 a) collaborare con il Presidente della Consulta  per l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e quelli del Direttivo stesso;

 b) ha poteri decisionali su quanto non discusso dall’Assemblea e sulle modalità di esecuzione delle decisioni e – con voto unanime dei presenti e qualora vengano a decadere i presupposti che hanno determinato l’assunzione della deliberazione - può sospendere quanto deciso dall’Assemblea; 

c) eleggere al proprio interno da un Vice Presidente, scelto dal Presidente della Consulta, con funzioni di Vicario.  In caso di assenza o di impedimento temporanei  da parte del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, fino alla elezione del nuovo Presidente.

d) nominare nel Direttivo il primo dei non eletti nel caso di dimissioni, o decesso, o impossibilità permanente di un suo componente

e) determinare il programma di lavoro sulla base delle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea. Per realizzare al meglio il programma, si possono costituire dei mirati gruppi di lavoro coordinati da un componente il Comitato Direttivo.

f) Ratificare, nella prima seduta utile, provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi d necessità ed urgenza.

7.3 - il verbale di ciascuna seduta, trascritto suI libro dei verbali e firmato dal Presidente, è redatto a turno da un componente il Direttivo che in essa assume la funzione di Segretario. Il verbale è trasmesso a tutti i componenti la Consulta a cura degli Uffici della Regione.

7.4 - Il Direttivo elabora ed approva il Regolamento della propria organizzazione

7.5 - Le deliberazioni del Direttivo – comprese quelle inerenti l’OdG - sono validamente assunte  con la maggioranza  dei voti affermativi rispetto a quelli negativi, escludendo dal computo gli astenuti.

 

ART. 8 - Presidente

8.1 - Il Presidente è il rappresentante della Consulta,  dirige e coordina i lavori del Direttivo, è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Direttivo stesso

8.2 - La carica di Presidente ha durata di tre anni e può essere riconfermata per non più di due volte consecutive.

8.3 - In caso di necessità ed urgenza, il Presidente  assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile-

8.4 - In caso di assenza, di impedimento, di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, fino alla nuova elezione

8.5 - Il Presidente della Consulta deve operare – con il Direttivo – affinché l’intero associazionismo laziale, compreso quello non facente parte della Consulta, abbia la possibilità di far pervenire alla stessa le proprie istanze e proposte

8.6 - Il Presidente cura e conserva il libro dei verbali e la documentazione degli Organi collegiali  

 

Art. 9 - Modifiche

9.1 - Le modifiche al Regolamento sono portate all’Assemblea da qualsiasi componente della Consulta. Esse sono approvate dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei voti affermativi rispetto a quelli negativi, espressa dagli aventi diritto al voto presenti

 

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