REGIONE LAZIO
PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SETTORE SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA
UFFICIO RAPPORTI CON LE FORZE SOCIALI
LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1993, N. 29 E
LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1996, N. 18
Istruzioni per
la presentazione delle domande di iscrizione nel Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato.
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI Dl VOLONTARIATO
1.1 Lo scopo solidaristico
La legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 -
ed ancor prima la legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n.
266 - deve la sua ragion d’essere all’intento della Pubblica
amministrazione in generale di conferire risalto alle attività di
quelle associazioni ed organizzazioni che, per il fatto di
perseguire finalità di particolare valore sociale, appaiono
meritevoli di riconoscimento e di sostegno.
Va subito risolto, peraltro, il problema di connotare i caratteri di
tale attività in rapporto alla normativa che ad essa si riferisce.
A questo riguardo è utile richiamare la circostanza che l’art. 2.
comma 1, della legge 266/1991 definisce l'attività di volontariato
come quella prestata "... esclusivamente per fini di solidarietà".
Tale sottolineatura non è priva di conseguenze pratiche, perché
fornisce elementi per individuare - anche ai fini della applicazione
della L.R. 29/1993 - alcune caratteristiche che deve presentare
l’attività della associazione di volontariato perché possa definirsi
veramente tale anche secondo lo spirito della normativa che si va
esaminando.
Il fine solidaristico qui richiamato è, anzitutto, quello per il
quale l’attività dell’associazione, anche se può naturalmente
rivolgersi a beneficio degli associati, è intesa a perseguire fini
propri di una serie indistinta ed indeterminata di persone o di
categorie che orbitano al di fuori della associazione stessa; è
quello cioè in cui il vincolo associativo ha solo intento
organizzativo e l’azione degli associati è soprattutto strumentale
al conseguimento di finalità che appartengono al mondo esterno.
Pertanto - si ripete, secondo lo spirito delle leggi in esame - non
potrebbe definirsi di "volontariato", ma eventualmente organismo di
mutualità, l’associazione che operi esclusivamente a favore dei
propri associati.
In secondo luogo, lo spirito solidaristico qui inteso è quello che
si rivolge a valori l’affermazione dei quali non abbiano significato
fine a se stesso e carattere elitario, ma profonda caratterizzazione
sociale.
Tenendo di vista le finalità indicate dalla legge 29/1993, esso deve
rivolgersi:
- alla tutela della salute;
- all’eliminazione delle afflizioni fisiche e psicologiche;
- all’affrancazione dalla solitudine dell’emarginazione e
dell’abbandono;
- al riequilibrio di situazioni di svantaggio sociale e culturale;
- alla affermazione della consapevolezza e del rispetto della
dignità umana nonché dei diritti dell’uomo e degli esseri viventi;
- alla protezione ed alla valorizzazione dell’ambiente, considerato
sia come habitat naturale che come sede istituzionale del consorzio
civile.
Lo spirito di solidarietà, dunque, è quello che ha per oggetto non
situazioni di benessere che tendono ad una maggiore confortevolezza
di vita, ma veri e propri "stati di bisogno", la cui eliminazione è
assunta dall’Ente pubblico tra i propri fini e per la cui
eliminazione l’Ente stesso può avvalersi di soggetti privati
particolarmente qualificati.
Sulla base di tale concetto è opportuno precisare il contenuto di
talune attività in rapporto alla loro possibile qualificazione "di
volontariato".
Non appaiono in alcun modo assimilabili a quelle di volontariato in
senso proprio - per quanto sopra detto - le attività semplicemente
ricreative, sia pure svolte con la partecipazione di gruppi di
persone o addirittura svolte a favore di una moltitudine di persone.
Lo stesso dicasi per le attività che vengono definite di tutela e di
valorizzazione della cultura che non attengono all’affermazione di
valori significativi sul piano dell’arricchimento spirituale della
collettività: della riscoperta delle ragioni storiche ed etniche
dello stare insieme degli elementi di una comunità; della
conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale ed
artistico comune.
Resta al di fuori di tale disegno ogni attività di carattere
didascalico o di formazione il cui esercizio non si accompagni a
finalità terapeutiche, o di inserimento sociale;
Un breve commento deve farsi a proposito del "miglioramento della
qualità della vita", di cui si parla nell’articolo 1, comma 2,
lettera c), della L.R. 29/1993.
E’ evidente che alla espressione non può attribuirsi un significato
puramente edonistico ed una generalizzazione che finirebbe per
snaturare l’intera legge.
Considerato che il miglioramento della "qualità della vita" deriva
innanzitutto dal conseguimento delle finalità indicate nelle altre
lettere del comma in questione si deve pensare che con le parole
usate si sia voluto esprimere un concetto residuale che può essere
precisato nei termini seguenti.
Non sono certamente, definibili di volontariato, nella accezione che
qui si considera, quelle associazioni che affermando in via
indeterminata di contribuire al miglioramento della qualità della
vita, altro non fanno, in fondo, che secondare il naturale processo
evolutivo della società che, grazie anche allo sviluppo dei mezzi
tecnologici e delle comunicazioni di massa, conduce ad una
incessante e sempre rinnovata presa di coscienza collettiva.
Detto questo, si deve allora aggiungere che alla espressione
"qualità della vita" non può darsi un significato puramente
materiale.
Il miglioramento della qualità della vita presuppone che
l’individuo, come tale e come componente della collettività in cui
vive, sappia innanzitutto in che cosa consiste tale qualità.
Ebbene perché possa consumare questo processo di acquisizione, è
necessario che egli sia in grado di tradurre la qualità in valori,
che possono essere spirituali, morali, sociali e così via, ma che
comunque sono tutti intesi alla presa di coscienza della loro
essenzialità ai fini della elevazione interiore dell’individuo,
della instaurazione di una ordinata convivenza con gli altri, della
libera esplicazione delle leggi della natura.
Il radicarsi del principio che la dignità dell’uomo è sacra e che
non va calpestata; la consapevolezza dell’interagire dei diritti e
dei doveri nell’ambito dei rapporti di relazione; l’acquisizione
della "cultura" del rispetto dell’ambiente e della natura, visti non
come elementi esterni al mondo-uomo ma come parte integrante di
esso; la rinnegazione e il ripudio di ogni filosofia di
sopraffazione e di distruzione costituiscono valori essenziali il
cui affermarsi migliora, certamente la qualità della vita, di quella
sociale di pari passo con quella individuale, in un divenire
indistinto ma sempre più presente nella coscienza.
Diversa angolazione ha, rispetto al punto ora toccato, quello
relativo alla "promozione dei diritti della persona" (lettera d,
art, 1).
Quest’ultimo presuppone già avvenuta la percezione, la
consapevolezza e l’acquisizione del diritto e postula la rimozione
di ogni ostacolo alla affermazione ed all’esercizio di esso.
L’argomento non necessita di particolari precisazioni, salvo la
considerazione che altro è "promuovere" nel senso ora
detto i
diritti della persona altro è spiegare attività materiale per
l’assolvimento di doveri civici di terzi o per la tutela giudiziaria
dei diritti di questi.
Pertanto, non sono da considerare di volontariato - a meno che siano
inserite in un complesso di prestazioni rese a favore di categorie
determinate, soprattutto svantaggiate - le attività di assistenza e
consulenza.
1.2 L’organizzazione
La necessità di una adeguata organizzazione
è insita nella natura e nelle ragioni di funzionamento della
associazione di volontariato, quali sono rese evidenti sia dalla
legge 11.8.1991, n. 266 che dalla L.R. 29/1993.
L’associazione, cioè, deve essere in grado di affrontare problemi
concreti con strumenti concreti, il che significa che essa, per
essere riconosciuta idonea al raggiungimento dello scopo perseguito
dalla legge, deve possedere una struttura organizzativa adeguata,
anzi, come si legge nell’art. 7 legge 266/1991 e art. 11 L.R.
29/1993, deve dimostrare "attitudine e capacità operativa".
E’ evidente che quello della idoneità operativa è elemento da
valutare caso per caso, in relazione alla natura ed alla ampiezza
delle attività che si vogliono condurre.
In ogni caso, è necessario che l’organizzazione della associazione
sia tale da consentire una attività effettiva, diretta e attuale.
La effettività dell’azione della associazione si riconduce alla
necessità in cui questa si trova di dover incidere nella realtà
quotidiana che incessantemente produce problemi concreti che
richiedono interventi altrettanto concreti.
L’attività, inoltre, deve essere diretta, nel senso della
immediatezza del rapporto azione-situazione.
Non è idonea a tale requisito la struttura organizzativa di talune
associazioni la cui funzione è esclusivamente quella di costituire
un vertice di rappresentanza e di coordinamento di altre
associazioni che, conservando la loro autonomia, sono esse ad
operare in modo immediato e diretto nel mondo esterno.
Deve, infine, trattarsi di struttura organizzativa e di dotazione
operativa esistenti in atto e non semplicemente ricomprese in
propositi o progetti di acquisizione.
Il discorso vale anche per le associazioni di nuova costituzione.
1.3 L’assenza di fini di
lucro
L’attività di volontariato disciplinata
dalla L.R. 29/1993 deve intendersi quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche
indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, tramite
l’organizzazione di cui il volontario fa parte.
In connessione con tale principio si evidenziano le seguenti
conseguenze:
a) l’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di
volontariato.
E’ ammesso solo il rimborso al volontario delle spese sostenute per
l'attività da egli prestata in quanto tale. E’ prescritto,
peraltro, l’obbligo della organizzazione di stabilire
preventivamente i limiti entro i quali i rimborsi stessi devono
essere contenuti:
b) il divieto per le organizzazioni di servirsi di lavoratori
dipendenti o autonomi aldilà dei "limiti strettamente necessari per
garantire il loro regolare funzionamento nonché la qualificazione e
la specializzazione dei rispettivi interventi".
La legge non detta criteri di determinazione dei limiti in
questione. Spetta all’interprete trarre elementi al riguardo,
soprattutto sulla base del rapporto tra il numero di tali dipendenti
o autonomi rispetto a quello dei volontari, della professionalità in
possesso degli stessi in relazione alla natura ed alla estensione
dell’attività della organizzazione.
Naturalmente, per il presente come per gli altri punti, è necessario
che l’amministrazione acquisisca tutti gli elementi di conoscenza e
di valutazione indispensabili alla formazione di un attendibile
convincimento anche attraverso analisi comparative dei dati in
possesso;
c) l’ammissibilità di attività commerciali e produttive solo
"marginali" rispetto a quelle di istituto (art. 5, comma 1, lettera
g), della legge 11.8.1991, n. 266).
Circa il concetto di "marginalità" delle attività in questione, è
opportuno richiamare, anche ai fini che qui interessano, quanto in
proposito è detto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 3
del 25.2.1992:
"Per attività commerciali produttive marginali si dovrebbe intendere
esclusivamente le attività di carattere commerciale ovvero
produttive di beni o servizi poste in essere dalle organizzazioni di
volontariato per il tramite:
- degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro
inserimento sociale;
- dei volontari, intendendo per tali quelli che svolgono l’attività
secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall’articolo 2 della legge
266/1991. Le attività stesse non debbono essere organizzate nella
forma imprenditoriale di cui agli articoli 2080 e 55. cod. civ.,
siano esse industriali o artigiane.
Il beneficio, per ciò che concerne l’imposizione sul reddito, è
condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini
istituzionali della organizzazione di volontariato, impiego che deve
essere idoneamente documentato.
In particolare, per ciò che concerne l’entità della attività, pur
non essendo questa ancorata ad una specifica percentuale delle
entrate della organizzazione, dovrà essere individuata sulla base di
parametri correlati a diverse situazioni di fatto, quali a titolo
esemplificativo, la occasionalità della attività, la non
concorrenzialità dell’attività sul mercato, il rapporto tra risorse
impiegate e ricavi, il rapporto tra i ricavi dell’attività e i
servizi resi dalla organizzazione".
Da ultimo, con Decreto del Ministro delle Finanze di concerto con
quello per la Famiglia e la Solidarietà sociale del 25.5.1995, sono
stati dettati i criteri per l’individuazione delle attività
commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di
volontariato.
Il testo di tale provvedimento è allegato alle presenti note
informative.
E’ necessario, dunque, che siano forniti elementi di conoscenza
circa la sussistenza delle seguenti condizioni:
- che le attività in questione siano svolte dagli assistiti, per
scopi di riabilitazione e di inserimento sociale, o dai volontari,
secondo le caratteristiche proprie di tale qualità;
- che i proventi relativi siano totalmente impiegati per i fini
istituzionali della organizzazione di volontariato;
- che le attività siano occasionali e non concorrenziali sul
mercato;
- che, comunque, le attività stesse siano esercitate in conformità
delle disposizioni del Decreto del Ministro delle Finanze del
25.5.1995, adottato di concerto con il Ministro per la Famiglia e la
Solidarietà sociale.
1.4 La sede
La condizione essenziale è data dalla
disponibilità di una sede (sociale, secondaria, operativa) nel Lazio
quale testimonianza di strumento di vita sociale e di punto di
riferimento della potenzialità operativa della associazione nella
Regione.
Quanto alla capacità di rappresentanza, ove l’associazione operante
nel Lazio non sia munita di autonomia funzionale ed istituzionale
rispetto alla propria organizzazione centrale, il responsabile di
essa, che non disponga di poteri di rappresentanza per poter
validamente sottoscrivere la domanda di iscrizione nel registro
regionale del Lazio ed impegnare, quindi, validamente la volontà
della associazione, deve essere munito di apposito mandato.
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SETTORE SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA
UFFICIO RAPPORTI FORZE SOCIALI
NOTE ESPLICATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE
1) DOMANDA
La domanda di iscrizione deve essere redatta
secondo lo schema allegato e sottoscritta dal rappresentante legale
della associazione.
Se la nomina del rappresentante legale non risulta dall’atto
costitutivo, deve essere esibito il verbale della assemblea nel
corso della quale è stato provveduto alla attribuzione dei poteri.
Nel caso di filiazioni regionali di organizzazioni costituite ed
operanti aldifuori del Lazio che siano prive di autonomia funzionale
ed istituzionale, i "responsabili", per poter validamente
sottoscrivere la domanda di iscrizione nel registro delle
organizzazioni di volontariato della Regione Lazio, devono essere
muniti di specifico mandato.
La copia del verbale di nomina del rappresentante legale firmatario
della domanda come dell’atto di conferimento del mandato di cui si è
detto, deve essere autenticata.
2) ATTO
COSTITUTIVO, STATUTO/ACCORDO DEGLI ADERENTI
L’atto costitutivo e lo statuto ovvero
l’accordo degli aderenti devono essere trasmessi in copia autentica
ovvero formalizzati con scrittura privata registrata.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’articolo 3, comma
3, della L.R. 29/1993 prescrive che gli statuti o gli accordi degli
aderenti devono prevedere espressamente:
a) l’assenza di fini di lucro;
b) la democraticità delle strutture;
c) la elettività e la gratuità delle cariche associative;
d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
e) i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro
obblighi e diritti;
f) l’obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
g) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea
degli aderenti.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti ora elencati è motivo di
rigetto della domanda di iscrizione.
3) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ
La relazione sull’attività svolta e da
svolgere deve essere rigorosamente redatta secondo
lo schema allegato e
sottoscritta dal rappresentante legale.
4) POLIZZA ASSICURATIVA
L’assicurazione dei soci e degli aderenti
contro gli infortuni e le malattie connessi all’attività prestata
nonché per la responsabilità civile verso terzi (art. 2, comma 4) è
un requisito dell’associazione di volontariato in quanto tale, che
deve sussistere perché questa possa concretamente operare.
Tale requisito, pertanto, è indispensabile anche ai fini della
iscrizione nel registro regionale.
Ciò spiega la necessità che a corredo della domanda sia fornita
copia della relativa polizza.
Sovente si verifica il fatto che vengono presentate polizze
stipulate da organizzazioni operanti aldifuori della Regione che non
consentono di accertare se le relative condizioni siano valide oltre
che per i volontari operanti nella Regione Lazio e che i nominativi
di questi sono stati iscritti nel Registro di cui all’articolo 3 del
Decreto del Ministro dell’Industria del 14.2.1992 (modificato con
D.M. del 16.11.1992).
In ogni caso, se non sia stata inserita nella domanda di iscrizione,
deve essere prodotta una dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale, che l’obbligo assicurativo previsto
dall’articolo 2, comma 4, della L.R. 28.6.1993, è stato assolto
secondo le modalità indicate nel Decreto del Ministro dell’Industria
del 14.2.1992, come modificato con D.M. del 16.11.1992, in
particolare per quanto concerne gli adempimenti prescritti
dall’articolo 3.
5) AUTORIZZAZIONI VARIE
Lo svolgimento di talune attività (ad
esempio, nel campo sanitario, per il trasporto infermi, per i
servizi residenziali ecc.) è condizionato dalla normativa vigente
nel settore di intervento considerato al possesso di specifiche
autorizzazioni.
Lo stesso dicasi per le abilitazioni necessarie per l’uso dei mezzi
di soccorso o per il possesso di certificazione medica per il
personale destinato ad operare nella struttura sanitaria.
Alla domanda di iscrizione deve, pertanto, essere allegata copia
delle autorizzazioni di che trattasi.
La mancanza di esse - la quale comporta, ovviamente, l’impossibilità
per la associazione di operare nei campi di intervento soggetti al
regime autorizzatorio - è motivo di rigetto della domanda di
iscrizione.
6) SCHEDA INFORMATIVA
Deve essere accuratamente redatta in tutte
le parti che interessano ciascuna organizzazione e con la massima
precisione per quanto concerne la indicazione dell’area di
intervento e della tipologia di intervento.
La scheda informativa, per il fatto di fornire un quadro esaustivo
della situazione organizzativa e funzionale della organizzazione che
avanza domanda di iscrizione nel registro regionale, semplifica al
massimo il lavoro istruttorio ed accelera i tempi di definizione
della pratica consentendo, anche, di ovviare alla necessità di
spezzare il procedimento con richieste di carattere interlocutorio.
Essa costituisce elemento integrante degli atti di procedura.
È della massima importanza che da parte della organizzazione si
ponga la maggior cura possibile nella completezza e nella precisione
della resa delle notizie richieste con la scheda in questione sia
per facilitare l’aggiornamento della materia con sistemi informatici
sia per disegnare un quadro completo delle potenzialità delle
organizzazioni di volontariato nei vari settori di intervento.
FAC SIMILE DI DOMANDA
(da scrivere su carta intestata della
associazione)
Alla Regione Lazio
Presidenza della Giunta
Settore Segreteria della Presidenza
Ufficio per i rapporti con le forze sociali
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA
OGGETTO: Domanda di iscrizione nel Registro regionale delle
organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale
28.6.1993, n. 29.
Il/La sottoscritto/a __________________
nato/a a __________________il __________________in qualità di
rappresentante legale come da atto sociale del __________________
(qui allegato in copia autenticata) della associazione
__________________ con sede legale nel comune di __________________
(provincia di __________________ ) Via/P.zza __________________ n.
__________________ C.A.P. __________________ n. di telefono
__________________ che opera senza scopo di lucro, anche indiretto,
nelle seguenti prevalenti attività:
a)__________________
b)__________________
chiede che l'associazione stessa venga iscritta nel registro
regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge
regionale 28 giugno 1993, n. 29.
In relazione a quanto sopra, il
sottoscritto, sotto la propria responsabilità dichiara
espressamente:
1) che l'associazione non svolge e non
intende svolgere attività commerciali e/o produttive, sia pure
marginali;
(OPPURE)
1) che l’associazione svolge le attività commerciali e/o produttive
illustrate nella relazione, con carattere di marginalità rispetto a
quelle di istituto. In ogni caso il sottoscritto dichiara che:
- le attività stesse sono svolte dagli assistiti per scopi di
riabilitazione e di inserimento sociale nonché dai volontari in tale
loro qualità;
- i proventi relativi sono totalmente impiegati per i fini
istituzionali della associazione;
- le attività in questione non sono organizzate in forma
imprenditoriale essendo, invece, occasionali e non concorrenziali
sul mercato;
- le attività in questione sono, comunque, esercitate in conformità
del Decreto del Ministro delle Finanze del 25.5.1995, adottato di
concerto con il Ministro per la Famiglia e la Solidarietà sociale;
2) non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di
contenuto patrimoniale tra l’associazione ed i volontari impegnati.
A questi è dovuto soltanto il rimborso delle spese sostenute per
l’attività da essi prestata in quanto tali, contenuti nei limiti che
l’associazione ha già provveduto a fissare preventivamente;
3) l’associazione non si serve né intende servirsi di lavoratori
dipendenti o autonomi;
(OPPURE)
3) l’associazione ha provveduto a stipulare i rapporti di lavoro
dipendente e/o autonomo elencati nella relazione di attività,
strettamente necessari per garantire il suo funzionamento.
Allega alla presente domanda:
1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto/accordo degli
aderenti;
2) copia del verbale di nomina del legale rappresentante;
3) dettagliata relazione sull’attività;
4) copia della polizza assicurativa di cui all’articolo 2, comma 4
della L.R. 29/1993. A tale proposito, il/la sottoscritto/a dichiara
che l’obbligo assicurativo è stato assolto secondo le modalità
indicate nel Decreto del Ministro dell’Industria del 14.2.1992, come
modificato da D.M. del 16.11.1992, in particolare per quanto
riguarda gli adempimenti previsti dall’articolo 3;
5) copia delle autorizzazioni prescritte dalla legge per lo
svolgimento di specifiche attività, meglio descritte nella scheda
informativa;