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I REGISTRI DEL VOLONTARIATO*

 

Premessa

Per essere definite organizzazioni di volontariato, la legge-quadro non prevede alcun obbligo di registrazione; Questa viene lasciata alla libera iniziativa di ognuna di esse.
La predetta legge, infatti, all’articolo 3, stabilisce che è considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito che:

  1. abbia come fine quello di svolgere attività di volontariato prestata senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  2. si avvalga, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
  3. preveda, espressamente, nell’accordo degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice civile per la forma giuridica che l’organizzazione assume: l’assenza di fini di lucro; la democraticità della struttura; l’elettività e la gratuità delle cariche; la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; i criteri di ammissione e di esclusione degli stessi; i loro obblighi e diritti; l’obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.

Quando un organismo possiede tutti i requisiti sopra elencati è, a tutti gli effetti, una organizzazione di volontariato, indipendentemente da una sua registrazione e dalla forma giuridica assunta, purché tale forma sia rispettosa del limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
La legge-quadro non dispone che si debbano rispettare altre condizioni perché un organismo possa essere una organizzazione di volontariato. La stessa legge stabilisce, però, che se una organizzazione vuole convenzionarsi con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici e godere di tutti gli altri vantaggi da essa previsti, è necessario che l’organizzazione si iscriva in un apposito registro – "registro generale delle organizzazioni di volontariato" – istituito e tenuto dalle regioni e dalle province autonome.

ll Registro Generale Regionale

L’iscrizione nel registro regionale, quindi, è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Per effettuare la predetta registrazione, si ritiene opportuno verificare almeno un paio di elementi. Innanzitutto, quanto tempo deve intercorrere tra la costituzione di una organizzazione di volontariato e la richiesta di iscrizione in detto registro. In secondo luogo, quale procedura è da seguire per ottenere l’iscrizione.
Per quanto riguarda la prima questione, la legge non indica alcun termine per cui è possibile avanzare richiesta di iscrizione anche nello stesso giorno in cui è avvenuta la costituzione. Alla seconda risponde la stessa legge quando afferma che "hanno diritto di essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti".
Nient’altro.
Il richiamo all’articolo 3, però, è da ritenersi tautologico. Una organizzazione di volontariato, infatti, non potrebbe essere tale se non possedesse tutti i requisiti previsti dal citato 
articolo 3. Di conseguenza, le condizioni sopra indicate si potrebbero semplificare dicendo: "Hanno diritto di essere iscritte nel registro le organizzazioni di volotariato che allegano alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o dell’accordo degli aderenti".
Al riguardo, è da precisare che l’attuazione della legge-quadro può dividersi in tre parti. Nella prima, possono essere comprese tutte le norme che, per la loro attuazione, non abbisognano di altro intervento. Nella seconda, quelle norme che, per la loro attuazione, necessitano di decreti da emanarsi dal Governo. Nella terza, in fine, quelle norme che possono essere applicate solo a seguito di leggi regionali o provinciali sono espressamente stabiliti dalla legge nazionale.
Relativamente all’iscrizione nei registri generali, la legge non dispone alcunché per cui la relativa norma deve riternersi applicabile senza alcuna ingerenza. Cosi non l’hanno pensata, però, le regioni e le province autonome. Infatti, per il tempo che dovrebbe intercorrere fra la costituzione e la richiesta di iscrizione, mentre la legge non pone alcuna indicazione, più di una regione ha ritenuto opportuno stabilire intercorrenza di tempo fino a disporre la durata di almeno un anno.
Come pure sulle condizioni per l’iscrizione nel registro, materia del tutto esclusa dalla competenza regionale, tutte le regioni hanno ritenuto necessario legiferare, determinando, cosi, un appesantimento burocratico che dovrebbe essere del tutto estraneo al mondo del volontariato.

La Registrazione nell’Ufficio del Registro

Anche questo tipo di registrazione non è necessario ai fini del riconoscimento di una organizzazione di volontariato.
Anzi, mentre il precedente tipo di registrazione occorre per beneficiare dei vantaggi previsti dalla legge-quadro e da altri provvedimenti legislativi, la registrazione nell’Ufficio del registro sta ad indicare soltanto la data certa, quantomeno di registrazione, e la priorità nell’assunzione della denominazione. Normalmente, quando nell’Ufficio del registro viene richiesta la registrazione di un atto privato, occorre versare un importo minimo di lire 250.000.
Per le organizzazioni di volontariato, il primo comma dell’articolo 8 della legge-quadro dispone che gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dalle imposte di bollo e di registro. Tale norma chiarisce che l’esenzione si applica agli organismi che hanno i requisiti dell’articolo 3, quei requisiti, cioè, che sono sufficienti perché un soggetto giuridico possa essere organizzazione di volontariato, indipendentemente dal fatto che questa sia o meno iscritta nel registro regionale.
In base a tale norma, quindi, tutti gli organismi in possesso dei requisiti stabiliti con l’articolo 3 possono registrassi nell’Ufficio del registro senza alcun gravame. Se non che, nell’articolo 6, è contenuta un’altra norma che, in aperta antitesi con la precedente, stabilisce che, per beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 8, occorre la preventiva iscrizione nel registro regionale generale.
Quanto precede può giustificare i contrastanti atteggiamenti tenuti dai vari Uffici del registro. Alcuni di essi, infatti, in forza delle disposizioni dell’articolo 8, non richiedono l’importo di lire 250.000 per la registrazione. Altri, in forza delle norme dell’articolo 6, richiedono il pagamento della suddetta cifra. Una tale situazione viene resa ancora più di una regione chiede, per l’iscrizione nel registro regionale, la preventiva registrazione nell’Ufficio del registro, anche se ciò non è richiesto dalla legge nazionale e questa non demanda alle regioni la disciplina di detta norma.
Al fine di mettere d’accordo tutti gli Uffici del registro e di garantire un trattamento uniforme alle organizzazioni di volontariato, sarebbe opportuna, a chiarimento, una circolare del ministero delle Finanze il quale, mutuando dalle norme penali il principio in dubio pro reo, stabilisca che nulla è dovuto, dagli organismi i n possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della legge-quadro sul volontariato, per la registrazione nell’Ufficio del registro.
Per l’intanto, è auspicabile che tale principio sia da subito fatto proprio da tutti gli Uffici del registro, anche al fine di non sottoporre le organizzazioni di volontariato ad inutili e pesanti oneri ai quali resta difficile far fronte proprio in conseguenza delle prestazioni fornite dagli aderenti.

* di Angelo Poli, "Rivista del Volontariato" n.12

 

 

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