Premessa
Per essere definite
organizzazioni di volontariato, la legge-quadro non prevede alcun obbligo di
registrazione; Questa viene lasciata alla libera iniziativa di ognuna di esse.
La predetta legge, infatti, all’articolo 3, stabilisce che è considerato
organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito che:
- abbia come fine quello di svolgere attività
di volontariato prestata senza fini di lucro, anche indiretto, ed
esclusivamente per fini di solidarietà;
- si avvalga, in modo determinante e prevalente,
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- preveda, espressamente, nell’accordo degli
aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto
dal Codice civile per la forma giuridica che l’organizzazione assume: l’assenza
di fini di lucro; la democraticità della struttura; l’elettività e la
gratuità delle cariche; la gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti; i criteri di ammissione e di esclusione degli stessi; i loro
obblighi e diritti; l’obbligo di formazione del bilancio dal quale devono
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
Quando un organismo possiede
tutti i requisiti sopra elencati è, a tutti gli effetti, una organizzazione di
volontariato, indipendentemente da una sua registrazione e dalla forma giuridica
assunta, purché tale forma sia rispettosa del limite di compatibilità con lo
scopo solidaristico.
La legge-quadro non dispone che si debbano rispettare altre condizioni perché
un organismo possa essere una organizzazione di volontariato. La stessa legge
stabilisce, però, che se una organizzazione vuole convenzionarsi con lo Stato,
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici e
godere di tutti gli altri vantaggi da essa previsti, è necessario che l’organizzazione
si iscriva in un apposito registro – "registro generale delle
organizzazioni di volontariato" – istituito e tenuto dalle regioni e
dalle province autonome.
ll Registro Generale Regionale
L’iscrizione nel registro
regionale, quindi, è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici,
per stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e per beneficiare
delle agevolazioni fiscali. Per effettuare la predetta registrazione, si ritiene
opportuno verificare almeno un paio di elementi. Innanzitutto, quanto tempo deve
intercorrere tra la costituzione di una organizzazione di volontariato e la
richiesta di iscrizione in detto registro. In secondo luogo, quale procedura è
da seguire per ottenere l’iscrizione.
Per quanto riguarda la prima questione, la legge non indica alcun termine per
cui è possibile avanzare richiesta di iscrizione anche nello stesso giorno in
cui è avvenuta la costituzione. Alla seconda risponde la stessa legge quando
afferma che "hanno diritto di essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 e
che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o
degli accordi degli aderenti".
Nient’altro.
Il richiamo all’articolo 3, però, è da ritenersi tautologico. Una
organizzazione di volontariato, infatti, non potrebbe essere tale se non
possedesse tutti i requisiti previsti dal citato
articolo 3. Di conseguenza, le condizioni sopra indicate si potrebbero
semplificare dicendo: "Hanno diritto di essere iscritte nel registro le
organizzazioni di volotariato che allegano alla richiesta copia dell’atto
costitutivo e dello statuto o dell’accordo degli aderenti".
Al riguardo, è da precisare che l’attuazione della legge-quadro può
dividersi in tre parti. Nella prima, possono essere comprese tutte le norme che,
per la loro attuazione, non abbisognano di altro intervento. Nella seconda,
quelle norme che, per la loro attuazione, necessitano di decreti da emanarsi dal
Governo. Nella terza, in fine, quelle norme che possono essere applicate solo a
seguito di leggi regionali o provinciali sono espressamente stabiliti dalla
legge nazionale.
Relativamente all’iscrizione nei registri generali, la legge non dispone
alcunché per cui la relativa norma deve riternersi applicabile senza alcuna
ingerenza. Cosi non l’hanno pensata, però, le regioni e le province autonome.
Infatti, per il tempo che dovrebbe intercorrere fra la costituzione e la
richiesta di iscrizione, mentre la legge non pone alcuna indicazione, più di
una regione ha ritenuto opportuno stabilire intercorrenza di tempo fino a
disporre la durata di almeno un anno.
Come pure sulle condizioni per l’iscrizione nel registro, materia del tutto
esclusa dalla competenza regionale, tutte le regioni hanno ritenuto necessario
legiferare, determinando, cosi, un appesantimento burocratico che dovrebbe
essere del tutto estraneo al mondo del volontariato.
La Registrazione nell’Ufficio
del Registro
Anche questo tipo di
registrazione non è necessario ai fini del riconoscimento di una organizzazione
di volontariato.
Anzi, mentre il precedente tipo di registrazione occorre per beneficiare dei
vantaggi previsti dalla legge-quadro e da altri provvedimenti legislativi, la
registrazione nell’Ufficio del registro sta ad indicare soltanto la data
certa, quantomeno di registrazione, e la priorità nell’assunzione della
denominazione. Normalmente, quando nell’Ufficio del registro viene richiesta
la registrazione di un atto privato, occorre versare un importo minimo di lire
250.000.
Per le organizzazioni di volontariato, il primo comma dell’articolo 8 della
legge-quadro dispone che gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento
delle loro attività sono esenti dalle imposte di bollo e di registro. Tale
norma chiarisce che l’esenzione si applica agli organismi che hanno i
requisiti dell’articolo 3, quei requisiti, cioè, che sono sufficienti perché
un soggetto giuridico possa essere organizzazione di volontariato,
indipendentemente dal fatto che questa sia o meno iscritta nel registro
regionale.
In base a tale norma, quindi, tutti gli organismi in possesso dei requisiti
stabiliti con l’articolo 3 possono registrassi nell’Ufficio del registro
senza alcun gravame. Se non che, nell’articolo 6, è contenuta un’altra
norma che, in aperta antitesi con la precedente, stabilisce che, per beneficiare
delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 8, occorre la preventiva
iscrizione nel registro regionale generale.
Quanto precede può giustificare i contrastanti atteggiamenti tenuti dai vari
Uffici del registro. Alcuni di essi, infatti, in forza delle disposizioni dell’articolo
8, non richiedono l’importo di lire 250.000 per la registrazione. Altri, in
forza delle norme dell’articolo 6, richiedono il pagamento della suddetta
cifra. Una tale situazione viene resa ancora più di una regione chiede, per l’iscrizione
nel registro regionale, la preventiva registrazione nell’Ufficio del registro,
anche se ciò non è richiesto dalla legge nazionale e questa non demanda alle
regioni la disciplina di detta norma.
Al fine di mettere d’accordo tutti gli Uffici del registro e di garantire un
trattamento uniforme alle organizzazioni di volontariato, sarebbe opportuna, a
chiarimento, una circolare del ministero delle Finanze il quale, mutuando dalle
norme penali il principio in dubio pro reo, stabilisca che nulla è
dovuto, dagli organismi i n possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della
legge-quadro sul volontariato, per la registrazione nell’Ufficio del registro.
Per l’intanto, è auspicabile che tale principio sia da subito fatto proprio
da tutti gli Uffici del registro, anche al fine di non sottoporre le
organizzazioni di volontariato ad inutili e pesanti oneri ai quali resta
difficile far fronte proprio in conseguenza delle prestazioni fornite dagli
aderenti.
* di
Angelo Poli, "Rivista del Volontariato" n.12
BACK