REGIONE LAZIO
PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SETTORE SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA
UFFICIO RAPPORTI CON LE FORZE SOCIALI
LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1993,
N. 29 E
LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1996, N. 18
Istruzioni per
la presentazione delle domande di iscrizione nel Registro
regionale delle organizzazioni di volontariato.
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
REQUISITI DELLE
ORGANIZZAZIONI Dl VOLONTARIATO
1.1 Lo scopo solidaristico
La legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 - ed
ancor prima la legge quadro sui volontariato lì agosto 1991, n.
266 - deve la sua ragion dessere allintento della
Pubblica amministrazione in generale di conferire risalto alle
attività di quelle associazioni ed organizzazioni che, per il
fatto di perseguire finalità di particolare valore sociale,
appaiono meritevoli di riconoscimento e di sostegno.
Va subito risolto, peraltro, il problema di
connotare i caratteri di tale attività in rapporto alla
normativa che ad essa si riferisce.
A questo riguardo è utile richiamare la
circostanza che lart. 2. comma 1, della legge 266/1991
definisce l1attività di volontariato come quella prestata
"...esclusivamente per fini di solidarietà"
Tale sottolineatura non è priva di conseguenze
pratiche. perché fornisce elementi per individuare - anche ai
fini della applicazione della L.R. 29/1993 - alcune
caratteristiche che deve presentare lattività della
associazione di volontariato perché possa definirsi veramente
tale anche secondo io spirito della normativa che si va
esaminando.
Il fine solidaristico qui richiamato è,
anzitutto, quello per il quale lattività
dellassociazione, anche se può naturalmente rivolgersi a
beneficio degli associati, è intesa a perseguire fini propri di
una serie indistinta ed indeterminata di persone o di categorie
che orbitano al di fuori della associazione stessa; è quello
cioè in cui il vincolo associativo ha solo intento organizzativo
e lazione degli associati è soprattutto strumentale al :
conseguimento di finalità che appartengono al mondo esterno.
Pertanto - si ripete, secondo lo spirito delle
leggi in esame - non potrebbe definirsi di
"volontariato", ma eventualmente organismo di
mutualità, lassociazione che operi esclusivamente a favore
dei propri associati.
In secondo luogo, lo spirito solidaristico qui
inteso è quello che si rivolge a valori laffermazione dei
quali non abbiano significato fine a se stesso e carattere
elitario, ma profonda caratterizzazione sociale.
Tenendo di vista le finalità indicate dalla
legge 29/1993, esso deve rivolgersi:
- alla tutela della salute;
- alleliminazione delle
afflizioni fisiche e psicologiche;
- allaffrancazione dalla
solitudine dellemarginazione e dellabbandono;
- al riequilibrio di situazioni di
svantaggio sociale e culturale;
- alla affermazione della
consapevolezza e del rispetto della dignità umana
nonché dei diritti delluomo e degli esseri
viventi;
- alla protezione ed alla
valorizzazione dellambiente, considerato sia come
habitat naturale che come sede istituzionale del
consorzio civile.
Lo spirito di solidarietà, dunque, è quello
che ha per oggetto non situazioni di benessere che tendono ad una
maggiore confortevolezza di vita, ma veri e propri "stati di
bisogno", la cui eliminazione è assunta dallEnte
pubblico tra i propri fini e per la cui eliminazione lEnte
stesso può avvalersi di soggetti privati particolarmente
qualificati.
Sulla base di tale concetto è opportuno
precisare il contenuto di talune attività in rapporto alla loro
possibile qualificazione "di volontariato".
Non appaiono in alcun modo assimilabili a
quelle di volontariato in senso proprio - per quanto sopra detto
- le attività semplicemente ricreative, sia pure svolte con la
partecipazione di gruppi di persone o addirittura svolte a favore
di una moltitudine di persone.
Lo stesso dicasi per le attività che vengono
definite di tutela e di valorizzazione della cultura che non
attengono allaffermazione di valori significativi sul piano
dellarricchimento spirituale della collettività: della
riscoperta delle ragioni storiche ed etniche dello stare insieme
degli elementi di una comunità; della conservazione e della
valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico comune.
Resta aldifuori di tale disegno ogni attività
di carattere didascalico o di formazione il cui esercizio non si
accompagni a finalità terapeutiche, o di inserimento sociale;
Un breve commento deve farsi a proposito del
"miglioramento della qualità della vita", di cui si
parla nellarticolo 1, comma 2, lettera c), della L.R.
29/1993.
E evidente che alla espressione non può
attribuirsi un significato puramente edonistico ed una
generalizzazione che finirebbe per snaturare lintera legge.
Considerato che il miglioramento della
"qualità della vita" deriva innanzitutto dal
conseguimento delle finalità indicate nelle altre lettere del
comma in questione si deve pensare che con le parole usate si sia
voluto esprimere un concetto residuale che può essere precisato
nei termini seguenti.
Non sono certamente, definibili di
volontariato, nella accezione che qui si considera, quelle
associazioni che affermando in via indeterminata di contribuire
al miglioramento della qualità della vita, altro non fanno, in
fondo, che secondare il naturale processo evolutivo della
società che, grazie anche allo sviluppo dei mezzi tecnologici e
delle comunicazioni di massa, conduce ad una incessante e sempre
rinnovata presa di coscienza collettiva.
Detto questo, si deve allora aggiungere che
alla espressione "qualità della vita" non può darsi
un significato puramente materiale.
Il miglioramento della qualità della vita
presuppone che lindividuo, come tale e come componente
della collettività in cui vive, sappia innanzitutto in che cosa
consiste tale qualità.
Ebbene perché possa consumare questo processo
di acquisizione, è necessario che egli sia in grado di tradurre
la qualità in valori, che possono essere spirituali, morali1
sociali e così via, ma che comunque sono tutti intesi alla presa
di coscienza della loro essenzialità ai fini della elevazione
interiore dellindividuo, della instaurazione di una
ordinata convivenza con gli altri, della libera esplicazione
delle leggi della natura.
Il radicarsi del principio che la dignità
delluomo è sacra e che non va calpestata; la
consapevolezza dellinteragire dei diritti e dei doveri
nellambito dei rapporti di relazione; lacquisizione
della "cultura" del rispetto dellambiente e della
natura, visti non come elementi esterni al mondo-uomo ma come
parte integrante di esso; la rinnegazione e il ripudio di ogni
filosofia di sopraffazione e di distruzione costituiscono valori
essenziali il cui affermarsi migliora, certamente la qualità
della vita, di quella sociale di pari passo con quella
individuale, in un divenire indistinto ma sempre più presente
nella coscienza.
Diversa angolazione ha, rispetto al punto ora
toccato, quello relativo alla "promozione dei diritti della
persona" (lettera d, art, 1).
Questultimo presuppone già avvenuta la
percezione, la consapevolezza e lacquisizione dei
"diritto e postula la rimozione di ogni ostacolo alla
affermazione ed allesercizio di esso.
Largomento non necessita di particolari
precisazioni, salvo la considerazione che altro è
"promuovere" nei senso ora detto. i diritti della
persona altro è spiegare attività materiale per
lassolvimento di doveri civici di terzi o per la tutela
giudiziaria dei diritti di questi.
Pertanto, non sono da considerare di
volontariato - a meno che siano inserite in un complesso di
prestazioni rese a favore di categorie determinate, soprattutto
svantaggiate - le attività di assistenza e consulenza.
1.2 Lorganizzazione
La necessità di una adeguata organizzazione è
insita nella natura e nelle ragioni di funzionamento della
associazione di volontariato, quali sono rese evidenti sia dalla
legge 11.8.1991, n, 266 che dalla L.R. 29/1993.
Lassociazione, cioè, deve essere in
grado di affrontare problemi concreti con strumenti concreti, il
che significa che essa, per essere riconosciuta idonea al
raggiungimento dello scopo perseguito dalla legge, deve possedere
una struttura organizzativa adeguata, anzi, come si legge
nellart. 7 legge 266/1991 e art. lì L.R. 29/1993, deve
dimostrare "attitudine e capacità operativa".
E evidente che quello della idoneità
operativa è elemento da valutare caso per caso, in relazione
alla natura ed alla ampiezza delle attività che si vogliono
condurre.
In ogni caso, è necessario che
lorganizzazione della associazione sia tale da consentire
una attività effettiva, diretta e attuale.
La effettività dellazione della
associazione si riconduce alla necessità in cui questa si trova
di dover incidere nella realtà quotidiana che incessantemente
produce problemi concreti che richiedono interventi altrettanto
concreti.
Lattività, inoltre, deve essere diretta,
nel senso della immediatezza del rapporto azione- situazione.
Non è idonea a tale requisito la struttura
organizzativa di talune associazioni la cui funzione è
esclusivamente quella di costituire un vertice di rappresentanza
e di coordinamento di altre associazioni che, conservando la loro
autonomia, sono esse ad operare in modo immediato e diretto nel
mondo esterno.
Deve, infine, trattarsi di struttura
organizzativa e di dotazione operativa esistenti in atto e non
semplicemente ricomprese in propositi o progetti di acquisizione.
Il discorso vale anche per le associazioni di
nuova costituzione.
1.3 Lassenza di fini di lucro
Lattività di volontariato disciplinata
dalla L.R. 29/i993 deve intendersi quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche
indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, tramite
lorganizzazione di cui il volontario fa parte.
In connessione con tale principio si
evidenziano le seguenti conseguenze:
a) lincompatibilità della qualità di
volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato
od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale
con lorganizzazione di volontariato.
E ammesso solo il rimborso al volontario
delle spese sostenute per I attività da egli prestata in
quanto tale. E prescritto, peraltro, lobbligo
della organizzazione di stabilire preventivamente i limiti entro
i quali i rimborsi stessi devono essere contenuti:
b) il divieto per le organizzazioni di servirsi
di lavoratori dipendenti o autonomi aldilà dei "limiti
strettamente necessari per garantire il loro regolare
funzionamento nonché la qualificazione e la specializzazione dei
rispettivi interventi".
La legge non detta criteri di determinazione
dei limiti in questione. Spetta allinterprete trarre
elementi al riguardo, soprattutto sulla base del rapporto tra il
numero di tali dipendenti o autonomi rispetto a quello dei
volontari, della professionalità in possesso degli stessi in
relazione alla natura ed alla estensione dellattività
della organizzazione.
Naturalmente, per il presente come per gli
altri punti, è necessario che lamministrazione acquisisca
tutti gli elementi di conoscenza e di valutazione indispensabili
alla formazione di un attendibile convincimento anche attraverso
analisi comparative dei dati in possesso;
c) 1 ammissibilità di attività
commerciali e produttive solo "marginali" rispetto a
quelle di istituto (art. 5, comma 1, lettera g), della legge
11.8.1991, n. 266).
Circa il concetto di "marginalità"
delle attività in questione, è opportuno richiamare, anche ai
fini che qui interessano, quanto in proposito è detto nella
circolare del Ministero delle Finanze n. 3 del 25.2.1992:
"Per attività commerciali produttive
marginali si dovrebbe intendere esclusivamente le attività di
carattere commerciale ovvero produttive dl beni o servizi poste
in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite:
- degli assistiti, ai fini della loro
riabilitazione e del loro inserimento sociale;
- dei volontari, intendendo per tali quelli che
svolgono lattività secondo i criteri e nei limiti
stabiliti dallarticolo 2 della legge 266/1991. Le attività
stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale
di cui agli articoli 2080 e 55. cod. civ., siano esse industriali
o artigiane.
Il beneficio, per ciò che concerne
limposizione sul reddito, è condizionato al totale impiego
dei proventi in questione per i fini istituzionali della
organizzazione di volontariato, impiego che deve essere
idoneamente documentato.
in particolare, per ciò che concerne
lentità della attività, pur non essendo questa ancorata
ad una specifica percentuale delle entrate della organizzazione,
dovrà essere individuata sulla base di parametri correlati a
diverse situazioni di fatto, quali. a titolo esemplificativo, la
occasionalità della attività, la non concorrenzialità
dellattività sul mercato, il rapporto ra risorse impiegate
e ricavi, il rapporto tra i ricavi dellattività e i
servizi resi dalla organizzazione".
Da ultimo, con Decreto del Ministro delle
Finanze di concerto con quello per la Famiglia e la Solidarietà
sociale dei 25.5.1995, sono stati dettati i criteri per
lindividuazione delle attività commerciali e produttive
marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.
Il testo di tale provvedimento è allegato alle
presenti note informative.
E necessario, dunque, che siano forniti
elementi di conoscenza circa la sussistenza delle seguenti
condizioni:
- che le attività in questione siano svolte
dagli assistiti, per scopi di riabilitazione e di inserimento
sociale, o dai volontari, secondo le caratteristiche proprie di
tale qualità;
- che i proventi relativi siano totalmente
impiegati per i fini istituzionali della organizzazione di
volontariato;
- che le attività siano occasionali e non
concorrenziali sul mercato;
- che, comunque, le attività stesse siano
esercitate in conformità delle disposizioni del Decreto del
Ministro delle Finanze del 25.5.1995, adottato di concerto con il
Ministro per la Famiglia e la Solidarietà sociale.
1.4 La sede
La condizione essenziale è data dalla
disponibilità di una sede (sociale, secondaria, operativa) nel
Lazio quale testimonianza di strumento di vita sociale e di ?unto
di riferimento della potenzialità operativa della associazione
nella Regione.
Quanto alla capacità di rappresentanza, ove
lassociazione operante nel Lazio non sia munita di
autonomia funzionale ed istituzionale rispetto alla propria
organizzazione centrale, il responsabile di essa, che non
disponga di poteri di rappresentanza per poter validamente
sottoscrivere la domanda di iscrizione nel registro regionale del
Lazio ed impegnare, quindi, validamente la volontà della
associazione, deve essere munito di apposito mandato.
REGIONE LAZIO
SETTORE SEGRETERIA DELA PRESIDENZA
UFFICIO RAPPORTI FORZE SOCIALI
NOTE ESPLICATIVE ALLA
DOCUMENTAZIONE
1) DOMANDA
La domanda ai iscrizione deve essere redatta
secondo lo schema allegato e sottoscritta dal rappresentante
legale della associazione.
Se la nomina del rappresentante legale non
risulta dallatto costitutivo, deve essere esibito il
verbale della assemblea nel corso della quale è stato provveduto
alla attribuzione dei poteri.
Nel caso di filiazioni regionali di
organizzazioni costituite ed operanti aldifuori del Lazio che
siano prive di autonomia funzionale ed istituzionale, i
"responsabili", per potere validamente sottoscrivere la
domanda di iscrizione nel registro delle organizzazioni di
volontariato della Regione Lazio, devono essere muniti di
specifico mandato.
La copia del verbale di nomina del
rappresentante legale firmatario della domanda come
dellatto di conferimento del mandato di cui si è detto,
deve essere autenticata.
2) ATTO COSTITUTIVO, STATUTO/ACCORDO
DEGLI ADERENTI
Latto costitutivo e lo statuto ovvero
laccordo degli aderenti devono essere trasmessi in copia
autentica ovvero formalizzati con scrittura privata
registrata.
Si richiama lattenzione sulla circostanza
che larticolo 3, comma 3, della L.R. 29/1993 prescrive che
gli statuti o gli accordi degli aderenti devono prevedere espressamente:
a) lassenza di fini di lucro;
b) la democraticità delle strutture;
c) la elettività e la gratuità delle cariche
associative;
d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti;
e) i criteri di ammissione e di esclusione
degli aderenti ed i loro obblighi e diritti;
f) lobbligo di formazione del bilancio
annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i
lasciti ricevuti;
g) le modalità di approvazione del bilancio da
parte dellassemblea degli aderenti.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti ora
elencati è motivo di rigetto della domanda di iscrizione.
3) RELAZIONE
SULLATTIVITA
La relazione sullattività svolta e da
svolgere deve essere rigorosamente redatta secondo lo schema
allegato e sottoscritta dal rappresentante legale.
4) POLIZZA ASSICURATIVA
Lassicurazione dei soci e degli aderenti
contro gli infortuni e le malattie connessi allattività
prestata nonché per ìa responsabilità civile verso terzi (art.
2, comma 4) è un requisito dellassociazione di
volontariato in guanto tale, che deve sussistere perché questa
possa concretamente operare.
Tale requisito, pertanto, è indispensabile
anche ai fini della iscrizione nel registro regionale.
Ciò spiega la necessità che a corredo della
domanda sia fornita copia della relativa polizza.
Sovente si verifica il fatto che vengono
presentate polizze stipulate da organizzazioni operanti aldifuori
della Regione che non consentono di accertare se le relative
condizioni siano valide oltre che per i volontari operanti nella
Regione Lazio e che i nominativi di questi sono stati iscritti
nel Registro di cui allarticolo 3 del Decreto del Ministro
dellIndustria del 14.2.1992 (modificato con D.M. del
16.11.1992).
In ogni caso, se non sia stata inserita nella
domanda di iscrizione, deve essere prodotta una
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, che
lobbligo assicurativo previsto dallarticolo 2, comma
4, della L.~. 28.6.1993, è stato assolto secondo le modalità
indicate nel Decreto del Ministro dellIndustria del
14.2.1992, come modificato con D.M. del 16.11.1992, in
particolare per quanto concerne gli adempimenti prescritti
dallarticolo 3.
5) AUTORIZZAZIONI VARIE
Lo svolgimento di talune attività (ad esempio,
nel campo sanitario, per il trasporto infermi, per i servizi
residenziali ecc.) è condizionato dalla normativa vigente nel
settore di intervento considerato al possesso di specifiche
autorizzazioni.
Lo stesso dicasi per le abilitazioni necessarie
per luso dei mezzi di soccorso o per il possesso di
certificazione medica per il personale destinato ad operare nella
struttura sanitaria.
Alla domanda di iscrizione deve, pertanto,
essere allegata copia delle autorizzazioni di che trattasi.
La mancanza di esse - la quale comporta,
ovviamente, limpossibilità per la associazione di operare
nei campi di intervento soggetti al regime autorizzatorio - è
motivo di rigetto della domanda di iscrizione.
6) SCHEDA INFORMATIVA
Deve essere accuratamente redatta in tutte le
parti che interessano ciascuna organizzazione e con la massima
precisione per quanto concerne la indicazione dellarea di
intervento e della tipologia di intervento.
La scheda informativa, per il fatto di fornire
un quadro esaustivo &ella situazione organizzativa e
funzionale della organizzazione che avanza domanda di iscrizione
nel registro regionale, semplifica al massimo il lavoro
istruttorio ed accelera i tempi &~ definizione della pratica
consentendo, anche, di ovviare alla necessità di spezzare il
procedimento con richieste di carattere interlocutorio.
Essa costituisce elemento integrante degli atti
di procedura.
E1 della massima importanza che da parte della
organizzazione si
ponga la maggior cura possibile nella
completezza e nella precisione della resa delle notizie richieste
con la scheda in questione sia per facilitare
laggiornamento della materia con sistemi informatici sia
per disegnare un quadro completo delle potenzialità delle
organizzazioni di volontariato nei vari settori di intervento.
FAC SIMILE DI DOMANDA
(da scrivere su carta intestata
della associazione)
Alla Regione Lazio
Presidenza della Giunta
Settore Segreteria della Presidenza
Ufficio per i rapporti con le forze
sociali
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA
OGGETTO: Domanda di iscrizione
nel Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato ai sensi della legge regionale
28.6.1993, n. 29.
Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________
nato/a a ___________________________ il ____________________________ in qualità di
rappresentante legale
come da atto sociale del ___________ (qui allegato in copia
autenticata) della associazione
_______________________________________________________ con sede
legale nel comune di __________________________ (provincia di
_________________________) Via/P.zza
_________________________________________________ n. ____________
C.A.P. ______________________ n. di telefono
_____________________ che opera senza scopo di lucro, anche
indiretto, nelle seguenti prevalenti attività:
a)_________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________
chiede che 1 associazione stessa venga
iscritta nel. registro regionale delle organizzazioni di
volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29.
In relazione a quanto sopra, il sottoscritto,
sotto la propria responsabilità dichiara espressamente:
1) che l'associazione non svolge e non intende
svolgere attività commerciali e/o produttive, sia pure
marginali;
(OPPURE)
1) che lassociazione svolge le attività
commerciali e/o produttive illustrate nella relazione, con
carattere di marginalità rispetto a quelle di istituto. In ogni
caso il sottoscritto dichiara che:
- le attività stesse sono svolte dagli
assistiti per scopi di riabilitazione e di inserimento sociale
nonché dai volontari in tale loro qualità;
- i proventi relativi sono totalmente impiegati
per i fini istituzionali della associazione;
- le attività in questione non sono
organizzate in forma imprenditoriale essendo, invece, occasionali
e non concorrenziali sul mercato;
- le attività in questione sono, comunque,
esercitate in conformità del Decreto del Ministro delle Finanze
del 25.5.1995, adottato di concerto con il Ministro per la
Famiglia e la Solidarietà sociale;
2) non sussiste alcun rapporto di lavoro
subordinato o, comunque, di contenuto patrimoniale tra
lassociazione ed i volontari impegnati. A questi è dovuto
soltanto il rimborso delle spese sostenute per lattività
da essi prestata in quanto tali, contenuti nei limiti che
lassociazione ha già provveduto a fissare preventivamente;
3) lassociazione non si serve né intende
servirsi di lavoratori dipendenti o autonomi;
(OPPURE)
3) lassociazione ha provveduto a
stipulare i rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo elencati
nella relazione di attività, strettamente necessari per
garantire il suo funzionamento.
Allega alla presente domanda:
1) copia dellatto costitutivo e dello
statuto/accordo degli aderenti;
2) copia del verbale di nomina del legale
rappresentante;
3) dettagliata relazione sullattività;
4) copia della polizza assicurativa di cui
allarticolo 2, comma 4 della L.R. 29/1993. A tale
proposito, il/la sottoscritto/a dichiara che lobbligo
assicurativo è stato assolto secondo le modalità indicate nel
Decreto del Ministro dellIndustria del 14.2.1992, come
modificato da D.M. del 16.11.1992, in particolare per quanto
riguarda gli adempimenti previsti dallarticolo 3;
5) copia delle autorizzazioni prescritte dalla
legge per lo svolgimento di specifiche attività, meglio
descritte nella scheda informativa;
6) scheda informativa.
Data _____________________________
Firma
______________________________________________
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