Art. 1.
Convocazione
L'Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato Osservatorio, è convocato dal Ministro per la Solidarietà Sociale in qualità di Presidente, ai sensi dell'art.
12, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, almeno quindici giorni prima della data prevista, per almeno sei volte all'anno. La convocazione può essere diffusa anche per via
telematica. In casi di particolare necessità ed urgenza l'Osservatorio può essere convocato in altra forma ed in tempi diversi.
Art. 2.
Durata e decadenza
I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e per non più di due mandati
consecutivi; essi decadono dopo tre assenze ingiustificate in un anno. L'Osservatorio è
rinnovato in occasione della Conferenza triennale del volontariato prevista dall'art. 12,
comma 1, lett. i) della legge n. 266 del 1991. L'Osservatorio uscente relaziona alla
Conferenza nazionale del volontariato circa il proprio operato. Entro due mesi dalla
chiusura della predetta Conferenza, il Presidente nomina i nuovi componenti.
Art. 3.
Funzioni vicarie
Il Presidente nomina fra i componenti dell'Osservatorio un Vicepresidente che lo affianca
per assicurare la massima operatività. Ove lo ritenga necessario, il Presidente può
delegare le funzioni di presidenza al Vicepresidente ed in assenza di quest'ultimo ad uno
dei componenti dell'Osservatorio.
Art. 4.
Funzioni di segreteria
Le funzioni di segreteria sono svolte dall'ufficio Volontariato del Dipartimento Affari Sociali
della Presidenza del consiglio dei Ministri, che designa un Segretario. Il Segretario
predispone la convocazione delle riunioni dell'Osservatorio e ne redige il verbale, provvede
agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni dell'Osservatorio e cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli atti che devono essere resi pubblici
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.
Art. 5.
Invitati permanenti e temporanei
Possono partecipare alle riunioni dell'osservatorio, in ragione degli argomenti in trattazione,
oltre ai membri effettivi previsti dall'art. 12 della legge n. 266 del 1991, uno o più soggetti
qualificati scelti fra rappresentanti di associazioni, organismi, centri di ricerca e di studio
che abbiano particolare connessione con il mondo del volontariato italiano, come pure
rappresentanti delle regioni e degli Enti locali. Gli invitati partecipano alle riunioni
dell'Osservatorio a titolo gratuito e non votano le deliberazioni che esso adotta. In caso di
assenza non possono delegare un sostituto.
Art. 6.
Deliberazioni, deleghe
I componenti effettivi possono delegare, in caso di assenza od impedimento, un altro
componente. La delega deve essere presentata in forma scritta al segretario. Il Segretario
specifica nel verbale quali componenti effettivi abbiano designato un delegato. Ogni
membro non può ricevere più di una delega.
L'Osservatorio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, purché rappresentino la metà
più uno dei componenti. In caso di assenza della metà più uno dei componenti la riunione non
è valida ai fini dell'assunzione e votazione di deliberazioni. In caso di parità di voto prevale
la parte che abbia ricevuto il voto del Presidente o del suo delegato. La votazione avviene
a scrutinio palese ovvero segreto, qualora lo richiedesse la metà dei presenti; in
quest'ultimo caso essa è riportata nel verbale.
Art. 7.
Verbalizzazioni
Il verbale della riunione dell'Osservatorio è costituito da un resoconto sommario dello
svolgimento del dibattito e reca le posizioni più rilevanti dei singoli componenti ed invitati
permanenti e temporanei. Nel verbale sono specificati i presenti, i delegati ove siano
designati, le votazioni di ogni componente effettivo. Il verbale è consultabile da chiunque
ne faccia richiesta ai sensi della legge n. 241 del 1990. L'Osservatorio può disporre che
talune parti di verbalizzazione relativa all'approvazione dei progetti sperimentali siano
dichiarate riservate ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge n. 241 del 1990.
Il segretario dà lettura del verbale della riunione precedente prima dell'inizio dei lavori e ne
chiede l'approvazione. I componenti effettivi e gli invitati permanenti possono chiedere,
entro la giornata stessa, modifiche ed integrazioni alle loro dichiarazioni; in questo caso il
verbale viene riproposto all'Osservatorio per l'approvazione nella riunione successiva. Ove
non abbia ricevuto richieste di modifica o di integrazione, il segretario predispone il verbale
per la firma del Presidente. Il verbale, una volta firmato, non può essere ulteriormente
modificato.
Art. 8.
Funzione di coordinamento
Ai fini di un efficace coordinamento in materia di volontariato nazionale, l'Osservatorio
indice una volta all'anno riunioni congiunte, seminari ed altre iniziative utili alla diffusione
della cultura del volontariato sul territorio nazionale, con gli organismi, le consulte, i gruppi
di lavoro permanenti in materia di volontariato che operino presso altre Amministrazioni
dello Stato. L'osservatorio riceve una volta all'anno una relazione sintetica sull'attività da
essi svolta
Art. 9.
Collegamenti con le Regioni
L'Osservatorio promuove forme di collegamento con gli osservatori per il volontariato, le
consulte ed i comitati che le Regioni istituiscono con proprie leggi.
Art. 10.
Gruppi di lavoro e comitati
L'Osservatorio può proporre la costituzione di gruppi di lavoro e di studio, nonché di
comitati tecnici con compiti di analisi di talune questioni nell'ambito delle funzioni ad esso
attribuite. I componenti sono nominati con decreto del presidente del consiglio dei Ministri,
ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle norme vigenti in materia.
Art. 11.
Incompatibilità
I componenti dell'Osservatorio non possono far parte, con diritto di voto, di comitati e
commissioni nominate dall'Osservatorio che assumano, comunque, decisioni relative
all'assegnazione di finanziamenti e fondi pubblici e privati ad organizzazioni di volontariato.
Art. 12.
Rapporti con le Regioni e gli enti locali
L'Osservatorio può richiedere, tramite il Ministro per gli Affari Sociali che
lo presiede, che talune questioni di interesse regionale o degli Enti
locali possano essere sottoposte alla Conferenza Permanente per i
Rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ovvero alla Conferenza Stato- Città ed Autonomie locali.
Art. 13.
Rapporti con i centri di servizio per il volontariato
L'Osservatorio promuove raccordi con i centri di servizio per il volontariato di cui all'art.
15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266. L'Osservatorio può richiedere la
presenza o l'audizione di Presidenti o rappresentanti di uno o più centri di servizio in caso
di argomenti all'ordine del giorno che lo richiedano.
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