Fondi di garanzia, anche i privati possono
aiutare le fondazioni
di Sergio Ricci
La piaga della criminalità organizzata ha più
volte colpito nel profondo la società italiana. Nel particolare settore dell’usura,
il legislatore, sulla scia di quanto avveniva all’estero, è intervenuto più
volte in materia ed ha investito le organizzazioni senza scopo di lucro di un
compito decisivo nella lotta alla piaga dell’usura.
La legge n. 108 del 7-3-1996: le
organizzazioni antiusura.
La legge n. 108 del 7-3-1996, relativa alle
disposizioni in materia di usura, sostiene (articolo 15) che vi possono essere
fondazioni ed associazioni riconosciute aventi come scopo la prevenzione, la
tutela, l’assistenza e l’informazione relativamente al fenomeno dell’usura.
Innanzitutto è necessario sottolineare come gli scopi appena citati possono
anche non essere esclusivi nell’attività dell’organizzazione anti-usura, la
quale può quindi svolgere anche altre attività in campo sociale. In ogni caso
però, il comma 4 del sopracitato articolo, recita che lo scopo della
prevenzione del fenomeno dell’usura, anche attraverso forme di tutela,
assistenza ed informazione, deve risultare chiaro dall’atto costitutivo e
dallo statuto.
Dette organizzazioni non-profit devono essere iscritte in apposito elenco tenuto
dal Ministro del Tesoro. Il Ministro del Tesoro, sentito il Ministro degli
Affari dell’Interno, determina con un apposito decreto i requisiti
patrimoniali delle fondazioni e delle organizzazioni non-profit devono essere
iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del Tesoro, sentito il Ministro
degli Affari Sociali e il Ministro dell’Interno, determina con un apposito
decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni
riconosciute. Dette organizzazioni non-profit possono prestare garanzie alle
banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di
finanziamenti a soggetti che pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati
nei relativi statuti, incontrano difficoltà nell’accesso al credito.
Successivamente, con decreto del 6 agosto 1996 (pubblicato sulla G.U. n. 189 del
13-8-1996), il Ministero del Tesoro ha stabilito dei requisiti fondamentali
relativamente alle organizzazioni non-profit di cui in argomento. L’articolo 1
di detto decreto, richiamando l’articolo 15 comma 5 della legge 7-3-1996 n.
108, ha stabilito nelle misure seguenti il livello minimo di patrimonio delle
fondazioni ed associazioni riconosciute:
- lire 50.000.000 per le associazioni
riconosciute indipendentemente dall’ambito di operatività
- lire 100.000.000 per le fondazioni con
competenza operativa circoscritta nell’ambito di una sola provincia
- lire 200.000.000 per le fondazioni con
competenze operativa circoscritta nell’ambito di una sola regione
- lire 500.000.000 per le fondazioni con
competenza operativa estesa a più regioni
Requisiti di professionalità ed onorabilità
degli esponenti delle organizzazioni antiusura.
Gli articoli 2 e 3 del sopracitato decreto del 6
agosto 1996 tratta dei requisiti di professionalità ed onorabilità degli
esponenti delle organizzazioni antiusura. Riguardo ai requisiti di onorabilità,
le cariche di amministratore o di revisore delle sopracitate organizzazioni non
possono essere ricoperte da persone che:
- hanno riportato condanna, anche non
definitiva, per il delitto previsto dall’art. 416 bis del codice penale
(associazione di stampo mafioso) o per il delitto di associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74
del testo unico approvato con Dpr 9 ottobre 1990 n. 306, o per un delitto di
cui all’art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione e il
traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione,
l’esportazione, la vendita o cessione, l’uso o trasporto di armi,
munizioni o materiale esplodente, o per il delitto di favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, per i
delitti previsti dagli articoli 644 (usura), 648 ter (impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale
- che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell’errore altrui), 216-bis (malversazione a
danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio),
319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 318 ter
(corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio) del codice penale
- che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, per i delitti di abusivismo bancario ed abusivismo finanziario
- che hanno riportato condanna con sentenza
definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un
delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli
indicati al puto 2) oppure che si trovino in stato di interdizione legale
oppure di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese
- che sono stati condannati, per uno stesso
fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in
appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto
non colposo oppure che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti
indicati al punto 1), se per la persona è stato dia disposto giudizio, se
la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il
giudizio
- nei cui confronti il tribunale ha applicato,
anche se con provvedimento non definitivo una misura di prevenzione, in
quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo
1 della legge 31-5-1965 n. 575 come sostituito dall’art. 13 della legge
13-9-1982 n. 649
Riguardo ai requisiti di professionalità, le
cariche di rappresentante legale delle fondazioni e delle associazioni
riconosciute, nonché le cariche di presidente e vicepresidente dell’organo
collegiale comunque denominato (collegio sindacale o collegio dei revisori)
previsto dai relativi statuti, debbono essere ricoperti da soggetti che hanno
maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non
inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionali in
fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economico-finanziarie
ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e
finanziario, nonché da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare
impegno sociale, scientifico e culturale.
Il fondo per la Prevenzione del fenomeno dell’usura.
Anche detto fondo è stato istituito con la legge
108/96. La finalità di detto fondo è quello di favorire agevolazioni
finanziarie a soggetti ad elevata difficoltà di acceso al credito. Tale fondo
è destinato per il 70% ai consorzi e alle cooperative di garanzia collettiva
fidi e alle fondazioni e alle associazioni antiusura spetta il trenta per cento
del <<Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura>>.
Successivamente, con la legge 23-2-1999 n. 44, il legislatore è intervenuto con
un ampio ed articolato intervento, unificando la gestione dei fenomeni usurari
con quelli dei fenomeni estorsivi e creando (articolo 19) il <<Comitato di
solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura>> per il
coordinamento delle iniziative antiusura e antiracket.
Infine, sulla Gazzetta ufficiale di venerdì 3-12-1999 è stato pubblicato il
regolamento attuativo della sopracitata legge n. 44 che prevede per il
sopracitato <<Comitato di solidarietà>> non solo un potere
consultivo ma anche un potere deliberativo in merito alla concessione di un
mutuo quinquennale a tasso zero previsto per gli usurati, Detto fondo verrà
gestito in concessione dalla Consap.
Attività svolta dalle organizzazioni anti-usura.
Le organizzazioni anti-usura, nella pratica
corrente, hanno prevalentemente assunto la veste giuridica di fondazione. La
maggior parte delle fondazioni attualmente operanti in Italia (circa una decina)
operano all’interno della Chiesa Cattolica, con alcune rilevanti eccezioni: la
fondazione Adventum (diretta emanazione della chiesa Avventista del VII Giorno)
e la Fondazione Umbra contro l’Usura (nata da un’esperienza laica).
Le fondazioni sopra citate sono prevalentemente nate con l’esigenza di
combattere l’usura, storicamente considerata, specialmente dalle
organizzazioni di matrice cattolica, come un male sociale ma esse sono quasi
sempre dotate di precise procedure tecniche al fine di combattere l’usura
stessa sul terreno dell’economia solidale.
Esse infatti gestiscono solitamente un fondo di garanzia, costituito oltre che
dagli interventi finanziari pubblici anche da donazioni di privati, società,
ecc.; detto fondo, depositato presso istituti di credito, è rivolto a svolgere
una funzione di ausilio economico alle vittime dell’usura, facilitando
altresì il loro inserimento nel mercato del credito. Nella pratica, i casi
delle persone vittime dell’usura vengono ascoltati da esponenti della
fondazione e successivamente questi casi vengono presentati all’esame di un
ufficio tecnico il quale decide sull’erogazione da farsi. La garanzia coperta
dal sopracitato fondo può arrivare (anche se non sempre si verifica) a coprire
il 100%. Per usufruire dell’ausilio del fondo è naturalmente necessario che
le vittime dell’usura interrompano al rapporto con l’usurario attraverso la
denuncia dell’usurario stesso.
Fonte: "IL CONSULENTE NON PROFIT",
supplemento al n.148 di Avvenire
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