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Così il non profit combatte l’usura

 

Fondi di garanzia, anche i privati possono aiutare le fondazioni

di Sergio Ricci

La piaga della criminalità organizzata ha più volte colpito nel profondo la società italiana. Nel particolare settore dell’usura, il legislatore, sulla scia di quanto avveniva all’estero, è intervenuto più volte in materia ed ha investito le organizzazioni senza scopo di lucro di un compito decisivo nella lotta alla piaga dell’usura.

La legge n. 108 del 7-3-1996: le organizzazioni antiusura.

La legge n. 108 del 7-3-1996, relativa alle disposizioni in materia di usura, sostiene (articolo 15) che vi possono essere fondazioni ed associazioni riconosciute aventi come scopo la prevenzione, la tutela, l’assistenza e l’informazione relativamente al fenomeno dell’usura. Innanzitutto è necessario sottolineare come gli scopi appena citati possono anche non essere esclusivi nell’attività dell’organizzazione anti-usura, la quale può quindi svolgere anche altre attività in campo sociale. In ogni caso però, il comma 4 del sopracitato articolo, recita che lo scopo della prevenzione del fenomeno dell’usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare chiaro dall’atto costitutivo e dallo statuto.
Dette organizzazioni non-profit devono essere iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del Tesoro. Il Ministro del Tesoro, sentito il Ministro degli Affari dell’Interno, determina con un apposito decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle organizzazioni non-profit devono essere iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del Tesoro, sentito il Ministro degli Affari Sociali e il Ministro dell’Interno, determina con un apposito decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni riconosciute. Dette organizzazioni non-profit possono prestare garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti che pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà nell’accesso al credito.
Successivamente, con decreto del 6 agosto 1996 (pubblicato sulla G.U. n. 189 del 13-8-1996), il Ministero del Tesoro ha stabilito dei requisiti fondamentali relativamente alle organizzazioni non-profit di cui in argomento. L’articolo 1 di detto decreto, richiamando l’articolo 15 comma 5 della legge 7-3-1996 n. 108, ha stabilito nelle misure seguenti il livello minimo di patrimonio delle fondazioni ed associazioni riconosciute:

  1. lire 50.000.000 per le associazioni riconosciute indipendentemente dall’ambito di operatività
  2. lire 100.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta nell’ambito di una sola provincia
  3. lire 200.000.000 per le fondazioni con competenze operativa circoscritta nell’ambito di una sola regione
  4. lire 500.000.000 per le fondazioni con competenza operativa estesa a più regioni

Requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti delle organizzazioni antiusura.

Gli articoli 2 e 3 del sopracitato decreto del 6 agosto 1996 tratta dei requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti delle organizzazioni antiusura. Riguardo ai requisiti di onorabilità, le cariche di amministratore o di revisore delle sopracitate organizzazioni non possono essere ricoperte da persone che:

  1. hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall’art. 416 bis del codice penale (associazione di stampo mafioso) o per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del testo unico approvato con Dpr 9 ottobre 1990 n. 306, o per un delitto di cui all’art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione e il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, l’uso o trasporto di armi, munizioni o materiale esplodente, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, per i delitti previsti dagli articoli 644 (usura), 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale
  2. che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 216-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 318 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale
  3. che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di abusivismo bancario ed abusivismo finanziario
  4. che hanno riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli indicati al puto 2) oppure che si trovino in stato di interdizione legale oppure di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
  5. che sono stati condannati, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo oppure che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati al punto 1), se per la persona è stato dia disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio
  6. nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31-5-1965 n. 575 come sostituito dall’art. 13 della legge 13-9-1982 n. 649

Riguardo ai requisiti di professionalità, le cariche di rappresentante legale delle fondazioni e delle associazioni riconosciute, nonché le cariche di presidente e vicepresidente dell’organo collegiale comunque denominato (collegio sindacale o collegio dei revisori) previsto dai relativi statuti, debbono essere ricoperti da soggetti che hanno maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionali in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economico-finanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, nonché da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico e culturale.

Il fondo per la Prevenzione del fenomeno dell’usura.

Anche detto fondo è stato istituito con la legge 108/96. La finalità di detto fondo è quello di favorire agevolazioni finanziarie a soggetti ad elevata difficoltà di acceso al credito. Tale fondo è destinato per il 70% ai consorzi e alle cooperative di garanzia collettiva fidi e alle fondazioni e alle associazioni antiusura spetta il trenta per cento del <<Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura>>.
Successivamente, con la legge 23-2-1999 n. 44, il legislatore è intervenuto con un ampio ed articolato intervento, unificando la gestione dei fenomeni usurari con quelli dei fenomeni estorsivi e creando (articolo 19) il <<Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura>> per il coordinamento delle iniziative antiusura e antiracket.
Infine, sulla Gazzetta ufficiale di venerdì 3-12-1999 è stato pubblicato il regolamento attuativo della sopracitata legge n. 44 che prevede per il sopracitato <<Comitato di solidarietà>> non solo un potere consultivo ma anche un potere deliberativo in merito alla concessione di un mutuo quinquennale a tasso zero previsto per gli usurati, Detto fondo verrà gestito in concessione dalla Consap.

Attività svolta dalle organizzazioni anti-usura.

Le organizzazioni anti-usura, nella pratica corrente, hanno prevalentemente assunto la veste giuridica di fondazione. La maggior parte delle fondazioni attualmente operanti in Italia (circa una decina) operano all’interno della Chiesa Cattolica, con alcune rilevanti eccezioni: la fondazione Adventum (diretta emanazione della chiesa Avventista del VII Giorno) e la Fondazione Umbra contro l’Usura (nata da un’esperienza laica).
Le fondazioni sopra citate sono prevalentemente nate con l’esigenza di combattere l’usura, storicamente considerata, specialmente dalle organizzazioni di matrice cattolica, come un male sociale ma esse sono quasi sempre dotate di precise procedure tecniche al fine di combattere l’usura stessa sul terreno dell’economia solidale.
Esse infatti gestiscono solitamente un fondo di garanzia, costituito oltre che dagli interventi finanziari pubblici anche da donazioni di privati, società, ecc.; detto fondo, depositato presso istituti di credito, è rivolto a svolgere una funzione di ausilio economico alle vittime dell’usura, facilitando altresì il loro inserimento nel mercato del credito. Nella pratica, i casi delle persone vittime dell’usura vengono ascoltati da esponenti della fondazione e successivamente questi casi vengono presentati all’esame di un ufficio tecnico il quale decide sull’erogazione da farsi. La garanzia coperta dal sopracitato fondo può arrivare (anche se non sempre si verifica) a coprire il 100%. Per usufruire dell’ausilio del fondo è naturalmente necessario che le vittime dell’usura interrompano al rapporto con l’usurario attraverso la denuncia dell’usurario stesso.

Fonte: "IL CONSULENTE NON PROFIT", supplemento al n.148 di Avvenire

 

 

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