Dopo l’entrata in vigore della legge - quadro sul
volontariato, sono stati emanati diversi provvedimenti che riguardano
vantaggi soprattutto a favore di organismi senza fini di lucro fra i
quali vengono annoverate anche le organizzazioni di volontariato. Alcuni
di essi sono rivolti direttamente a dette organizzazioni, altri si
riferiscono ad altri soggetti, vengono estesi ad esse come si riscontra
per le provvidenze previste nei confronti delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui si è parlato in un
precedente articolo.
Poiché la normativa introdotta appare di rilevante
importanza, si ritiene utile fare cenno ai singoli provvedimenti in modo
da consentire, agli operatori che lo desiderano, di fruire delle
agevolazioni da essi previste. Tali agevolazioni riguardano le esenzioni
relative a:
- pagamento del pedaggio autostradale;
- imposta sugli spettacoli;
- imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
- pagamento del canone radio.
Esse comprendono, inoltre, il rilascio del
certificato di abilitazione professionale di tipo KE e un decreto
legislativo che, già da tempo, avrebbe dovuto essere emanato a favore
delle organizzazioni di volontariato, ma di cui si è tuttora in attesa.
E’ il caso di parlarne singolarmente.
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE (Decreto
del ministro dei Trasporti 15 aprile 1994.)
Per ottenere questa esenzione è sufficiente che i
veicoli delle organizzazioni di volontariato siano muniti di un apposito
contrassegno, conforme a quello riportato nel decreto, che dovrà essere
esposto, in modo visibile, nella parte anteriore del veicolo.
Tale contrassegno dovrà essere prodotto a cura delle
stesse organizzazioni e indicare l’anno di validità e la targa del
veicolo.
ESENZIONE DALL’IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI (Decreto legge 23
dicembre 1994 n.728, art.8; decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460
art.23; decreto Presidente Consiglio dei ministri 16 settembre 1999,
n.504.)
Di questa si è avuto modo di fare cenno nel
precedente articolo sulle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus), la cui disciplina è estesa alle organizzazioni di
volontariato. Se ne torna a parlare in questa sede, in quanto, con
proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato un
regolamento in materia di diritto d’autore nel caso di esecuzioni,
rappresentazioni e manifestazioni effettuate da alcuni soggetti fra cui
le organizzazioni di volontariato.
Il predetto regolamento stabilisce che tali attività
devono essere svolte nella sede legale indicata nell’atto costitutivo
o nello statuto. Qualora detta sede non sia idonea per capienza,
agibilità o ragioni di sicurezza, esse possono essere svolte in altri
locali, nel rispetto delle seguenti condizioni: ·
non si tratti di luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- siano rispettate le vigenti norme di pubblica sicurezza e di
tutela della incolumità delle persone;
- sia stata ottenuta la prescritta autorizzazione.
Perché l’esecuzione, la rappresentazione e la
recitazione possano aver luogo, è necessario, inoltre che:
- le organizzazioni di volontariato, che ne curano lo svolgimento,
siano iscritte da almeno due anni nei registri regionali;
- le attività non siano più di quattro nel corso dell’anno
solare;
- le manifestazioni non abbiano carattere di concorrenzialità sul
mercato ;
- l’effettuazione avvenga dal vivo;
- le attività non siano fissate, riprodotte, trasmesse o comunicate
al pubblico in maniera da consentire la fruizione da parte di
soggetti diversi dai soci e dagli invitati presenti alla
manifestazione;
- a ciascuna di esse non siano presenti più di 500 fra soci e
invitati.
Relativamente alle prescrizioni procedurali, è
previsto che le organizzazioni di volontariato debbano far pervenire
alla SIAE, con un anticipo di almeno trenta giorni dalla data di
svolgimento della manifestazione:
- il programma dettagliato;
- copia o facsimile del biglietto di invito;
- l’indicazione del luogo dove avrà luogo la manifestazione;
- una dichiarazione del legale rappresentante dell’organismo
organizzatore della manifestazione attestante che l’esecuzione, la
rappresentazione o la recitazione avvengono a titolo gratuito da
parte degli artisti e che lo stesso ente organizzatore della
manifestazione è in possesso dei requisiti ed ha compiuto i
necessari adempimenti.
- Ovviamente, alla SIAE è riservato il diritto di effettuare i
controlli ritenuti necessari e di accedere ai documenti
amministrativi e contabili.
ESENZIONE DALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) (Legge
11 agosto 1991 n.266 art.8;circolare ministero delle finanze 25 febbraio
1992 n.3; circolare riservata ministero delle Finanze 18 Febbraio 1995
n.35556; legge 23 dicembre 1996 n.662 art.3, comma 66, lettera e;
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 art.14.)
Diversi sono i provvedimenti che trattano dell’imposta
sul valore aggiunto. Di alcuni di essi si è avuto modo di riferire in
precedenti articoli che riguardavano le provvidenze previste dalla legge
- quadro sul volontariato e dal decreto legislativo sulle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus).
Ad integrazione di quanto finora considerato, in
questa sede si vuol fare particolare riferimento alla circolare
riservata del ministero delle Finanze, citata in calce, in quanto essa
si presenta fortemente innovativa. Con tale circolare viene stabilito,
infatti, che gli acquisti di beni i di servizi, effettuati dalle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, sono
considerati operazioni fuori dal campo di applicazione dell'I.V.A. Essi,
pertanto, vengono esclusi dal tributo, purché siano destinati
all'utilizzazione, idoneamente documentabile, nell'attività sociale
gratuita svolta dall’organizzazione.
In conseguenza di quanto sopra, sono esclusi dal
campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, oltre gli
acquisti dei mezzi di soccorso (elicotteri, natanti, autoambulanze), di
cui si è parlato in occasione della citazione della circolare del
ministro delle Finanze (n.3 del 1992), anche i relativi costi per pezzi
di ricambio e per manutenzione nonché gli acquisti di materiale
sanitario e per rianimazione, di cappe per soccorritori, ecc. Sono
infine esclusi i costi per impianti e per utenze di telefono, luce,
gas/riscaldamento.
In sintesi, sono soggetti all'I.V.A. soltanto gli
acquisti ed i corrispondenti ricavi relativi ad eventuali operazioni
commerciali e produttive marginali e tutti gli acquisti per i quali non
possa essere idoneamente documentabile l’utilizzazione nell’attività
solidaristica gratuita svolta dalle organizzazioni di volontariato.
A margine di quanto finora considerato sull’esenzione
dall'I.V.A., è da ricordare che la legge finanziaria relativa all’anno
1997 (L.662/96) delega il Governo ad emanare, entro nove mesi dalla sua
entrata in vigore, un decreto legislativo riguardante la "revisione
dell’imposta applicata per gli acquisti di beni e servizi destinati
alla esclusiva attività solidaristica, effettuati da organizzazioni di
volontariato costituite esclusivamente per il perseguimento delle
finalità di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 11 agosto 1994,
n.266.
Nonostante siano trascorsi ben più dei nove mesi
previsti dalla legge delega, il decreto legislativo sulla disciplina
dell'I.V.A. non è stato ancora emanato.
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE RADIO (Legge 23 dicembre
1998, n.448, art.72, comma 17.)
Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei
registri regionali, sono esonerate dal pagamento del canone radio
complessivamente dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a
servizi socio - sanitari e di protezione civile.
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO KE (Decreto
ministero dei Trasporti 3 agosto1995.)
I conducenti dei veicoli adibiti a servizi di emergenza possono
ottenere il rilascio del certificato di abilitazione professionale di
tipo KE, senza sostenere il relativo esame. A tal fine è necessario che
essi presentino apposita domanda ad un ufficio provinciale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla domanda
dovrà essere allegata un'attestazione, rilasciata dal rappresentante
legale dell’organizzazione di volontariato che ha in disponibilità il
veicolo, con la quale si dichiari che il soggetto interessato presterà
la propria opera presso la medesima struttura come conducente dei
veicoli adibiti a mezzi di emergenza.
Per i soggetti che già svolgevano attività di
conducente dei predetti veicoli alla data del 19 agosto 1995, la citata
attestazione deve essere resa dal legale rappresentante dell’organizzazione
di volontariato presso il quale l’interessato presta la sua opera. In
tal caso, il relativo certificato di abilitazione KE dovrà essere
rilasciato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione entro sessanta giorni dalla richiesta.
IL SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
PREVISTO DA PROVVEDIMENTI DIVERSI:
PROVVEDIMENTI PARTICOLARI
A conclusione dei provvedimenti citati, si
ritiene opportuno richiamare l’attenzione su di un decreto legislativo
che sarebbe dovuto essere emanato dal governo, a favore delle
organizzazioni di volontariato, entro ottobre 1997, ma che, a tutt’oggi,
non ha ancora visto la luce.
Si vuol fare riferimento alla legge finanziaria per il 1997 (Legge
23 dicembre 1996, n.662, art.3, comma189, lettera b.), la quale
stabilisce la previsione dell'automatica qualificazione delle
organizzazioni di volontariato come organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus). Dalla stessa legge viene, inoltre, prevista
una disciplina semplificata degli adempimenti formali da adempiere da
parte delle stesse organizzazioni. Viene disposto, infine, di definire,
a favore delle organizzazioni di volontariato, una normativa
differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, in
ragione del valore sociale di dette organizzazioni.
Mentre alle prime due disposizioni il Governo ha
provveduto con il decreto legislativo sulle Onlus, alla terza esso non
ha ancora ottemperato.
BACK